Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1998 approvato con legge regional 18 maggio 1998, n. 15.

Numero della legge: 31
Data: 3 agosto 1998
Numero BUR: 23
Data BUR: 20/08/1998

L.R. 03 Agosto 1998, n. 31 (1)
Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1998 approvato con legge regional 18 maggio 1998, n. 15.

Art. 1
(Omissis).


Art.2

1. Lo stanziamento del capito 44352 è destinato, per l'importo di lire 370.000.000, al pagamento agli Enti locali del Lazio di contributi per attività di promozione culturale di cui alla legge regionale 10 luglio 1978, n. 32, svoltasi nell'anno 1996 di cui è già stata effettuata regolare rendicontazione.


Art. 3

1. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 15, viene eliminato il riferimento al capitolo 44229.

2. (Omissis) (2).


Art. 4

1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo 13140 l'importo di lire 100.000.000 è destinato al pagamento delle spese relative all'organizzazione della sedicesima edizione del Seminario di Ventotene per la Formazione federalista europea svoltosi dall'1 all'8 settembre 1997.


Art. 5

(3)


Art. 6

1. Al comma 1 dell'articolo 63 della legge regionale 15/1998, l'importo di lire 500.000.000 è sostituito con quello di lire 300.000.000.


Art. 7

1. Una quota pari a lire 6.049.200.000 dello stanziamento del capitolo 52152 è vincolata al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 7 della legge 28 agosto 1989, n. 305 relativi alle "Aree urbane".


Art. 8

1. (Omissis) (4).

2. (Omissis) (4).


Art. 9

1. Nell'ambito dei programmi operativi comunitari, cofinanziati dal FSE, Obiettivi 3 e 4, qualora con decisione della Commissione europea venga approvata la modifica dei piani di finanziamento, con decreto del Presidente della Giunta i fondi relativi vengono trasferiti dai capitoli originari a quelli corrispondenti alla decisione medesima.


Art.10

1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo 13111, una quota pari a lire 250.000.000 è riservata al completamento della sede comunale di Frosinone e una quota pari a lire 30.000.000 è riservata alla ristrutturazione della sede del comune di Castel S. Angelo.


Art.11

1. Lo stanziamento del capitolo 11350 del bilancio di previsione 1998 è destinato alla costituzione e gestione del fondo di solidarietà di cui alla legge regionale 10 novembre 1997, n. 38 in sostituzione della somma di pari importo non erogata nel 1997.

2. Nel caso in cui il fondo non risulti ancora costituito alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo può essere attribuito direttamente alle Regioni interessate, previo accordo con le stesse, per le stesse finalità cui esso era destinato.


Art. 12

1. Al fine di ridurre l'onere del debito, la Giunta regionale è autorizzata, ai sensi del vigente articolo 36 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15 a rinegoziare, anche ricorrendo all'estinzione anticipata del residuo debito, tutti o parte dei mutui stipulati con oneri a carico del bilancio regionale.

2. In caso di ricorso all'estinzione anticipata, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nuovi mutui o prestiti obbligazionari per un importo pari al debito residuo, per una durata superiore alla vita residua e ad un tasso fisso o variabile annuo iniziale non superiore a quello dei mutui da estinguere.

3. Per le operazioni di cui al comma 2 è autorizzato il pagamento della penale contrattualmente prevista per l'estinzione anticipata. Le medesime operazioni sono subordinate alla dimostrazione della loro effettiva convenienza economica.

4. L'onere derivante dall'ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari di cui al comma 2 è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nei bilanci di previsione della stessa, per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.

5. In relazione a tale garanzia, la Regione dà mandato irrevocabile al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti o degli enti creditizi incaricati del servizio dei prestiti obbligazionari delle somme occorrenti alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al comma 4.


Art. 13

1. Per le azioni di assistenza tecnica relative all'attuazione del DOCUP Obiettivo 2 1997/1999, complementari a quelle previste nelle misure di assistenza tecnica FESR e FSE del citato DOCUP, la FILAS S.p.A. è autorizzata, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 18 della legge regionale 11/1997, a trasferire dal fondo speciale di cui alla legge regionale 20 luglio 1988, n. 40 sul fondo speciale di cui alla legge regionale 3 luglio 1986, n. 23, le risorse necessarie sino alla concorrenza massima di lire 939.000.000.

2. Le modalità di utilizzo delle predette risorse sono disposte con delibera di Giunta regionale.


Art.14

1.(Omissis) (5).


Art. 15

1. Una quota pari a lire 150.000.000 dello stanziamento del capitolo 32143 è destinata al pagamento di obbligazioni relative all'anno 1997.


Art. 16

1. Al comma 1, dell'articolo 53 della legge regionale 15/1998, dopo le parole "al fine di assicurare ai dipendenti servizi" sono inserite le seguenti: "di natura assistenziale e".
2. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 53 della legge regionale 15/1998, le parole: "per la prestazione di servizi di medicina sociale e preventiva" sono sostituite dalle seguenti: "per prestazioni di natura assistenziale e di medicina sociale e preventiva".


Art. 17

1. (Omissis) (6).


Art. 18

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.




(1) Pubblicata sul BUR 20 agosto 1998, n. 23 (S.O. n. 1).
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 13 febbraio 1999, n. 7 (S.S. n. 3).

(2) Sostituisce il comma 4 dell'art. 18 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 15.

(3) Articolo abrogato dall'articolo 86, comma 1, lettera e) della legge regionale 10 luglio 2007, n. 10

(4) Sostituisce il comma 3 dell'art. 2 e aggiunge il comma 3-bis allo stesso articolo della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11.

(5) Sostituisce l'art. 58 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 15.

(6) Aggiunge il punto 4) al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 51.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.