Assestamento delle previsioni di bilancio 2022-2024. Disposizioni varie

Numero della legge: 16
Data: 11 agosto 2022
Numero BUR: 68 s. o. n. 1
Data BUR: 16/08/2022

SOMMARIO

Art. 1 (Assestamento delle previsioni di bilancio 2022-2024)

Art. 2 (Mutui e prestiti obbligazionari)

Art. 3 (Stato di previsione dell’entrata e della spesa. Allegati all’assestamento delle previsioni di bilancio 2022-2024)

Art. 4 (Assestamenti di bilancio degli enti pubblici dipendenti)

Art. 5 (Incremento del fondo speciale di parte corrente. Disposizioni finanziarie varie)

Art. 6 (Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 5 “Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico (GAP)” e successive modifiche. Disposizioni finanziarie)

Art. 7 (Incremento dell’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 74 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, concernente interventi a sostegno delle famiglie dei minori fino al dodicesimo anno di età nello spettro autistico e successive modifiche)

Art. 8 (Incremento dell’autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 28 maggio 2015, n. 6 “Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva. Screening uditivo neonatale” e successive modifiche)

Art. 9 (Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 “Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna” e successive modifiche)

Art. 10 (Modifica all’articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, relativo alla Giornata regionale in memoria delle “marocchinate”)

Art. 11 (Modifica alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 “Sistema Cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale” e successive modifiche)

Art. 12 (Modifica alla legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 “Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)” e successive modifiche. Contributo straordinario all’ASP “S. Alessio - Margherita di Savoia”)

Art. 13 (Modifica alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche)

Art. 14 (Partecipazione della Regione all’associazione FORMEZ PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento della PA di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6 “Riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell’articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69” e successive modifiche)

Art. 15 (Disposizioni in materia di rendicontazione delle spese dei gruppi consiliari)

Art. 16 (Fondazione di partecipazione per la gestione del complesso dell’ex carcere dell’isola di Santo Stefano - Ventotene) abrogato

Art. 17 (Fondo per la regolamentazione dei rapporti finanziari e patrimoniali conseguenti a processi di fusione e distacco tra comuni)

Art. 18 (Modifica alla legge regionale 20 maggio 2002, n. 12 “Promozione della costituzione dell’azienda strade Lazio - ASTRAL S.p.a.” e successive modifiche)

Art. 19 (Disposizioni in materia di beni locati o concessi a canone ricognitorio)

Art. 20 (Finanziamento dell’autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 “Tutela, governo e gestione pubblica delle acque” e successive modifiche)

Art. 21 (Incremento dell’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 4, comma 2, lettera b), della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8 concernente il fondo regionale per gli interventi di sviluppo e valorizzazione del patrimonio immobiliare)

Art. 22 (Anticipazione delle risorse per gli interventi del Piano di sviluppo e coesione della Regione Lazio)

Art. 23 (Modifica all’articolo 19 della legge regionale 17 giugno 2022, n. 11, relativo all’incremento di fondi speciali e disposizioni finanziarie varie)

Art. 24 (Misure di sostegno alle imprese agricole di piccole dimensioni)

Art. 25 (Misure a sostegno dei consorzi di bonifica per la crisi idrica)

Art. 26 (Contributi per sostenere la ripresa del settore della pesca)

Art. 27 (Entrata in vigore)


Art. 1

(Assestamento delle previsioni di bilancio 2022-2024)

 

1. Ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e dei relativi principi applicativi nonché dell’articolo 24 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), le previsioni di bilancio di seguito elencate, riportate nello stato delle entrate e delle spese della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024), sono rideterminate in conformità ai corrispondenti dati definitivi, risultanti dalla proposta di legge regionale concernente il rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2021 di cui alla deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2022, n. 490:

Previsioni di bilancio

euro

Residui attivi al 31 dicembre 2021

4.464.589.019.95

Residui passivi al 31 dicembre 2021

4.145.896.956,86

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

304.982.874,02

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale

581.019.780,69

Fondo crediti di dubbia esigibilità

493.008.446,88

Avanzo di cassa al 31 dicembre 2021

2.194.626.432,64


2. In conformità all’articolo 11 della proposta di legge regionale concernente il rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2021 di cui alla deliberazione della Giunta regionale 490/2022, il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 è così determinato:

Risultato di amministrazione al 31/12/2021

euro

Risultato di amministrazione al 31/12/2021 (lettera A del prospetto RDA)

(+) 1.627.315.841,02

Parte accantonata al netto del fondo anticipazioni liquidità (lettera B del prospetto RDA al netto del F.A.L.)

 (–) 1.730.551.240,73

Parte vincolata (lettera C del prospetto RDA)

 (–) 837.288.532,69

Disavanzo al netto del fondo anticipazioni liquidità (lettera E del prospetto RDA al netto del F.A.L.)

(–) 940.523.932,40

Fondo anticipazioni liquidità al 31/12/2021

(–) 7.375.815.084,74

Disavanzo al lordo del fondo anticipazioni liquidità (lettera E del prospetto RDA)

(–) 8.316.339.017,14


3. In conformità alla proposta di legge regionale concernente il rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2021 di cui alla deliberazione della Giunta regionale 490/2022, il risultato di amministrazione e l’avanzo di cassa al 31 dicembre 2021, come determinati ai sensi del presente articolo, sono iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2022-2024, secondo quanto riportato nella Nota integrativa alla presente legge di cui all’articolo 50, comma 3, del d.lgs. 118/2011 (Allegato n. 1).


Art. 2

(Mutui e prestiti obbligazionari)

 

1. Ai sensi dell’articolo 27 della l.r. 11/2020, il ricorso al mercato finanziario per la contrazione di mutui o altre forme di indebitamento finalizzati agli investimenti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della l.r. 21/2021, calcolato al netto delle operazioni effettuate per il rimborso anticipato, per la ristrutturazione di passività preesistenti e per la copertura dei disavanzi sanitari prevista dalle disposizioni vigenti e con l’esclusione del disavanzo di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e successive modifiche, è autorizzato nel limite massimo di euro 775.336.099,98, per l’anno 2022, di cui euro 350.000.000,00 per la contrazione di mutui o altre forme di indebitamento finalizzati a investimenti ed euro 425.336.099,98 per la copertura, ai sensi dell’articolo 40, comma 2 bis, del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, del debito da contrarre solo per fare fronte ad effettive esigenze di cassa, in relazione alle spese concernenti il pagamento dei residui perenti in conto capitale a carico della Regione, in incremento per euro 65.426.375,44 rispetto a quanto stabilito ai sensi del predetto articolo 5, comma 1, lettera a), della l.r. 21/2021.

2. Per gli anni 2023 e 2024, il limite massimo per il ricorso al mercato finanziario resta confermato, rispettivamente, in euro 300.000.000,00 e in euro 250.000.000,00, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettere b) e c), della l.r. 21/2021.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante l’integrazione delle voci di spesa di cui ai programmi 01 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari” e 02 “Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari” della missione 50 “Debito pubblico”, titoli 1 “Spese correnti” e 4 “Rimborso prestiti”, rispettivamente, per euro 2.270.651,55 e per euro 1.298.087,30, per l’anno 2023, e per euro 2.224.983,48 e per euro 1.343.755,37, per l’anno 2024, e la corrispondente riduzione, per complessivi euro 3.568.738,85, per ciascuna annualità 2023 e 2024, del fondo per le spese obbligatorie di cui al programma 01 “Fondo di riserva” della missione 20, titolo 1, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), della l.r. 21/2021.

4. L’elenco degli investimenti di cui ai commi 1 e 2, allegato agli atti di concessione del mutuo, è aggiornato annualmente entro i termini di approvazione della legge di rendiconto generale annuale.


Art. 3

(Stato di previsione dell’entrata e della spesa. Allegati all’assestamento delle previsioni di bilancio 2022-2024)


1. Per effetto delle variazioni di bilancio apportate nel corso dell’esercizio finanziario corrente, l’ammontare assestato dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta essere:

a)  pari a euro 36.402.442.018,11, in termini di competenza, e a euro 33.319.213.573,78, in termini di cassa, per l’anno 2022;

b)  pari a euro 31.787.056.419,20, in termini di competenza, per l’anno 2023;

c)  pari a euro 31.401.541.415,99, in termini di competenza, per l’anno 2024.

2.  Ai sensi dell’articolo 50 del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche e conformemente agli schemi di cui all’Allegato n. 9 al d.lgs. 118/2011, sono approvati i seguenti allegati, contenenti i dati assestati del bilancio di previsione per gli anni 2022-2024, come indicati in termini complessivi al comma 1:

a)    la nota integrativa di cui all’articolo 50, comma 3, del d.lgs. 118/2011 (Allegato n. 1);

b)   il prospetto delle entrate di bilancio, redatto per titoli e tipologie (Allegato n. 2);

c)    il prospetto delle spese di bilancio, redatto per missioni, programmi e titoli (Allegato n. 3);

d)   il prospetto di riepilogo generale delle entrate, redatto per titoli (Allegato n. 4);

e)    il prospetto di riepilogo generale delle spese, redatto per titoli (Allegato n. 5);

f)    il prospetto di riepilogo generale delle spese, redatto per missioni (Allegato n. 6);

g)   il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese (Allegato n. 7);

h)   il prospetto degli equilibri di bilancio (Allegato n. 8);

i)   il prospetto concernente la composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, redatto per ciascuna annualità del triennio 2022-2024 (Allegato n. 9);

l)   il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato n. 10).


Art. 4

(Assestamenti di bilancio degli enti pubblici dipendenti)


1.  Ai sensi dell’articolo 50, commi 1 e 2, della l.r. 11/2020 e successive modifiche, sono approvati gli assestamenti del bilancio di previsione esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2023-2024, deliberati dai seguenti enti pubblici dipendenti della Regione:

a)  Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA-LAZIO);

b)  Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo LAZIO);

c)  Ente Parco naturale regionale dei Monti Lucretili;

d) Ente Parco naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi;

e)  Ente Parco naturale regionale del complesso lacuale di Bracciano-Martignano;

f)  Ente Parco naturale regionale di Veio;

g)  Ente Parco naturale regionale Monti Aurunci;

h)  Ente Parco regionale dell’Appia Antica;

i)   Ente Riserva naturale regionale Nazzano, Tevere-Farfa;

l)   Ente regionale Monti Cimini - Riserva naturale Lago di Vico;

m) Ente Parco regionale dei Castelli Romani;

n)  Ente Parco regionale Riviera di Ulisse;

o)  Ente Parco naturale regionale dei Monti Simbruini;

p)  Ente regionale Roma Natura;

p bis) Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL). (1)

2.  Sono allegati alla presente legge gli schemi degli assestamenti dei bilanci di previsione esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2023-2024 degli enti pubblici dipendenti della Regione (Allegato n. 11 e 11 bis). (2)


Art. 5

(Incremento del fondo speciale di parte corrente. Disposizioni finanziarie varie)

 

1.  Lo stanziamento del fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”, approvato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della l.r. 21/2021, è incrementato per euro 6.000.000,00, per l’anno 2022, e per euro 2.500.000,00, per l’anno 2023, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo rischi per le spese legate al contenzioso di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1, approvato ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della l.r. 21/2021.

2.  All’allegato A di cui all’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 (Legge di stabilità regionale 2022), sono apportate le seguenti modifiche:

a)  l’autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 27 maggio 2008, n. 5 (Disciplina degli interventi regionali a sostegno dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nel Lazio) e successive modifiche, di cui al programma 01 “Industria, PMI e Artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 1, è incrementata per complessivi euro 1.000.000,00, per l’anno 2022, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, rispettivamente, per euro 500.000,00, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 e per euro 500.000,00, in riferimento all’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 50 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, concernente la partecipazione della Regione alla fondazione “Fiera di Roma”, di cui al programma 01 “Industria, PMI e Artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 3 “Spese per incremento di attività finanziarie”;

b)  l’autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 25 maggio 2016, n. 6 (Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti) e successive modifiche, concernente il fondo per la tutela dei consumatori e degli utenti di beni e servizi, di cui al programma 02 “Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 1, è incrementata per euro 100.000,00, per l’anno 2022, mediante la corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, dell’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 1, commi da 21 a 28, della legge regionale 18 settembre 2006, n. 10 e all’articolo 11 della legge regionale 10 giugno 2021, n. 7, concernenti il fondo per la copertura degli interventi in materia di finanza etica e microcredito, di cui al programma 01 “Industria, PMI e Artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 2;

c)  l’autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo unico del commercio) e successive modifiche, concernente il fondo per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione del commercio del Lazio - parte corrente, di cui al programma 02 “Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 1, è incrementata per euro 100.000,00, per l’anno 2022, mediante la corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, dell’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 50 della l.r. 14/2021, concernente la partecipazione della Regione Lazio alla fondazione “Fiera di Roma” di cui al programma 01 “Industria, PMI e Artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 3 “Spese per incremento di attività finanziarie”;

d) l’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 50 della l.r. 14/2021, concernente la partecipazione della Regione Lazio alla fondazione “Fiera di Roma” di cui al programma 01 “Industria, PMI e Artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 3, è incrementata per euro 100.000,00, per l’anno 2023, mediante la corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, dell’autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 22/2019, concernente il fondo per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione del commercio del Lazio - parte corrente, di cui al programma 02 “Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 1;

e)  l’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 57, comma 1, della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, concernente il fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni - parte corrente, di cui al programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, è incrementata per euro 1.000.000,00, per l’anno 2022, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1;

f)  l’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 7, comma 105, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, concernente l’attività di promozione culturale, sociale e ambientale e di valorizzazione del patrimonio regionale - LAZIOcrea S.p.A., di cui al programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, è incrementata per euro 4.500.000,00, per l’anno 2022 e per euro 2.000.000,00, per l’anno 2023, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1;

g)  l’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 1, comma 38, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, concernente finanziamenti straordinari in materia di opere pubbliche e successive modifiche, di cui al programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali” titolo 2 “Spese in conto capitale”, è incrementata per euro 5.000.000,00, per l’anno 2023, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2;

h)  l’autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 (Testo unico in materia di sport) e successive modifiche, di cui al programma 01 “Sport e tempo libero” della missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, titolo 1, è incrementata per euro 500.000,00, per l’anno 2022, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1;

i) l’autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 (Disciplina delle cooperative sociali) e successive modifiche, di cui al programma 08 “Cooperazione e associazionismo” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1, è incrementata per euro 600.000,00, per l’anno 2022 e per euro 600.000,00, per l’anno 2023, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.


Art. 6

(Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 5 “Disposizioni per la prevenzione

 e il trattamento del gioco d’azzardo patologico (GAP)” e successive modifiche.

Disposizioni finanziarie)

 

1.  Alla l.r. 5/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  il comma 1 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:

“1.  Fermo restando il rispetto della normativa statale in materia, al fine di tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e prevenire fenomeni di GAP, l’apertura di nuove sale gioco è consentita a condizione che:

a)  siano ubicate ad un raggio non inferiore a 250 metri da aree sensibili, quali istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani, centri anziani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale o luoghi di culto;

b)  rispettino le seguenti prescrizioni:

1)  riduzione della frequenza delle singole giocate a non meno di una giocata ogni trenta secondi per gli apparecchi indicati all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del r.d. 773/1931;

2)  separazione dello spazio dedicato agli apparecchi indicati all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del r.d. 773/1931 dalla restante struttura complessivamente a disposizione per lo svolgimento delle attività, mediante installazione di pannelli o pareti divisorie, e distanziamento minimo di due metri tra i suddetti apparecchi;

3)  pausa obbligatoria di cinque minuti delle operazioni di gioco ogni trenta minuti consecutivi di utilizzo dell’apparecchio di gioco da parte del singolo cliente;

4)  interdizione dal gioco ai soggetti in stato di manifesta ubriachezza, ferma restando l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 691 del codice penale;

5)  divieto di fumo nei luoghi dove sono installate le postazioni per il gioco e collocazione delle postazioni installate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione in luoghi dove siano assenti o disattivati gli impianti per l’aspirazione del fumo generato dall’uso di tabacchi o succedanei lavorati, combusti, riscaldati o vaporizzati;

6)  interruzione dell’attività degli apparecchi indicati all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del r.d. 773/1931 nelle fasce orarie individuate dai comuni, prevedendo una durata complessiva delle interruzioni non inferiore a otto ore al giorno;

7)  fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del r.d. 773/1931, divieto di ubicazione delle apparecchiature di gioco all’interno di istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri sportivi, luoghi di aggregazione giovanile di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza) e successive modifiche, centri anziani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale, luoghi di culto.”;

b)  dopo il comma 4 dell’articolo 6, è aggiunto, infine, il seguente:

“4 bis.  L’Osservatorio presenta annualmente una apposita relazione informativa alla commissione consiliare competente.”;

c)  l’articolo 11 bis è sostituito dal seguente:

Art. 11 bis

(Disposizioni transitorie)

1.  Agli esercizi pubblici e commerciali nonché alle sale da gioco già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), e si applicano esclusivamente le limitazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b).

2. Gli esercenti che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, gestiscono apparecchi per il gioco d’azzardo collocati all’interno di esercizi pubblici commerciali o di sale da gioco ovvero i titolari di concessioni si adeguano, entro centocinquanta giorni successivi a tale data, a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera b).

3.  Nelle more dell’individuazione da parte dei comuni delle fasce orarie di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), numero 6), si applicano le seguenti fasce orarie di interruzione dell’attività degli apparecchi indicati all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del r.d. 773/1931:

a)  per dodici ore giornaliere complessive, di cui dieci ore consecutive nella fascia notturna e di ingresso scolastico, dalle ore 23:00 alle ore 09:00, e due ore nella fascia diurna di uscita dalle scuole, dalle 12:30 alle 14:30, per gli esercizi aventi attività esclusiva o prevalente differente dal gioco regolamentato e nei quali non è vietato l’accesso ai minori;

b) per otto ore giornaliere complessive e consecutive, dalle ore 02:00 alle ore 10:00, per gli esercizi aventi il gioco regolamentato quale attività esclusiva o prevalente e nei quali è vietato l’accesso ai minori.”;

d) dopo il comma 1 dell’articolo 12, è inserito il seguente:

“1 bis.  In caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, reiterata per più di due volte, è disposta la chiusura dell’esercizio.”.

2.         All’allegato A di cui all’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 (Legge di stabilità regionale 2022), l’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 4, comma 2, della l.r. 5/2013, concernente le spese per la disinstallazione di apparecchi da gioco nell’ambito delle disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico (GAP), di cui al programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, è incrementata per euro 100.000,00, per l’anno 2023, e per euro 250.000,00, per l’anno 2024, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.


Art. 7

(Incremento dell’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 74 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 concernente interventi a sostegno delle famiglie dei minori fino al dodicesimo anno di età nello spettro autistico e successive modifiche)

 

1.  All’allegato A di cui all’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 (Legge di stabilità regionale 2022), l’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 74 della l.r. 7/2018 di cui al programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, è incrementata per euro 500.000,00, per l’anno 2022, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.


Art. 8

(Incremento dell’autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 28 maggio 2015, n. 6 “Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva. Screening uditivo neonatale” e successive modifiche)

 

1.  All’allegato A di cui all’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 (Legge di stabilità regionale 2022), l’autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 6/2015, concernente il fondo per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva, di cui al programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, è incrementata per euro 100.000,00, per l’anno 2022, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.


Art. 9

(Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 “Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna” e successive modifiche)

 

1.   All’articolo 4 della l.r. 4/2014 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, prima delle parole: “Roma capitale” sono inserite le seguenti: “La Regione,”;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Al fine di valorizzare le esperienze maturate da parte degli enti e delle associazioni iscritte all’albo regionale di cui all’articolo 6 bis che abbiano svolto, per almeno cinque anni, attività a supporto delle donne vittime di violenza in contesti sociali di particolare complessità, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può individuare gli ambiti territoriali e le fattispecie in cui le convenzioni previste dal comma 4 possono essere stipulate direttamente con i medesimi enti e associazioni.”.


Art. 10

(Modifica all’articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, relativo alla Giornata regionale in memoria delle “marocchinate”)

 

1.  L’articolo 10 della l.r. 14/2021 è sostituito dal seguente:

Art. 10

(Mese regionale in memoria delle vittime delle “marocchinate”)

 

1.  La Regione promuove il ricordo e la conoscenza dei tragici episodi di violenza sessuale e fisica nei confronti delle popolazioni civili verificatisi nel mese di maggio del 1944, in particolare nelle Province di Frosinone e di Latina, a danno di decine di migliaia di donne, uomini e bambini, di cui si macchiarono gli appartenenti al Corpo di spedizione francese in Italia (CEF), istituendo nel mese di maggio di ogni anno, il mese regionale in memoria delle vittime delle “marocchinate”.

2.  La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce, con propria deliberazione, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il programma, le iniziative e le modalità di svolgimento del mese di cui al comma 1.

3.         Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese relative al mese regionale in memoria delle vittime delle “marocchinate” la cui autorizzazione di spesa pari a euro 5.000,00 per l’anno 2022 e a euro 10.000,00 per l’anno 2023 è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti” titolo 1.”.


Art. 11

(Modifica alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 “Sistema Cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale” e successive modifiche)

 

1. Al comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 15/2014 e successive modifiche, le parole: “30 settembre” sono sostituite dalle seguenti: “31 ottobre”.

Art. 12

(Modifica alla legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 “Riordino delle istituzioni

pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche

 di servizi alla persona (ASP)” e successive modifiche. Contributo straordinario

all’ASP “S. Alessio - Margherita di Savoia”)

1.  Dopo il comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 2/2019 e successive modifiche, è inserito il seguente:

“4 bis.  Nel rispetto della normativa statale vigente, le ASP possono promuovere la costituzione o la partecipazione in enti privati che svolgano attività di produzione di servizi strettamente necessari e strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.”.

2.  Al fine di garantire la continuità dei servizi di assistenza educativa in favore di persone con disabilità visiva e pluridisabilità attualmente gestiti dall’Azienda di servizi alla persona disabile visiva “S. Alessio - Margherita di Savoia”, la Regione concede a favore della stessa un contributo straordinario di importo pari a euro 1.300.000,00, per l’anno 2023, e a euro 1.200.000.00, per ciascuna annualità 2024 e 2025, destinato a sostenere i costi derivanti dall’affidamento, ad un apposito ente da costituire in base al comma 1, delle attività tiflodidattiche e tiflologiche.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Contributo straordinario all’ASP S. Alessio - Margherita di Savoia per la continuità dei servizi di assistenza educativa in favore di persone con disabilità visiva e pluridisabilità”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 1.300.000,00, per l’anno 2023, e ad euro 1.200.000.00, per ciascuna annualità 2024 e 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse del fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1, iscritte, rispettivamente, per gli anni 2023 e 2024, nel bilancio regionale 2022-2024, e per l’anno 2025, a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

Art. 13

(Modifica alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche)

 

1. Al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 6/2002 e successive modifiche, le parole: “Nei concorsi indetti dalla Giunta e dal Consiglio regionale la percentuale dei posti da riservare al personale regionale è pari al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.” sono sostituite dalle seguenti: “Nei concorsi indetti dalla Giunta regionale, una percentuale non superiore al cinquanta per cento dei posti messi a concorso è riservata al personale dipendente della Giunta regionale. La medesima percentuale di riserva si applica anche al personale dipendente del Consiglio regionale nei concorsi indetti dallo stesso.”.


Art. 14

(Partecipazione della Regione all’associazione FORMEZ PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento della PA di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6Riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell’articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69” e successive modifiche)

 

1.  La Regione, al fine di ottimizzare, efficientare e assicurare speditezza alle procedure di reclutamento del personale pubblico, anche con riferimento alle necessità di rafforzamento della capacità amministrativa in funzione del raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è autorizzata, previa deliberazione della Giunta regionale, a partecipare all’associazione riconosciuta FORMEZ PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento della PA, di seguito denominata FORMEZ PA, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del d.lgs. 6/2010 e successive modifiche.

2.  Il Presidente della Regione, ovvero l’Assessore regionale competente in materia di personale, da lui delegato, provvede agli ulteriori adempimenti necessari alla partecipazione alla FORMEZ PA.

3.  I diritti della Regione inerenti alla qualità di associato sono esercitati dal Presidente della Regione ovvero dall’Assessore regionale competente in materia di personale, da lui delegato.

4.  Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 5.000,00, a decorrere dall’anno 2022, si provvede:

a) per l’anno 2022, a valere sulle risorse già iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, nella voce di spesa di cui al programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”;

b) per gli anni a decorrere dal 2023, mediante l’integrazione per euro 5.000,00, per ciascuna annualità, della voce di spesa di cui al programma 03 della missione 01, titolo 1 e la corrispondente riduzione delle risorse del fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1, iscritte, per gli anni 2023 e 2024, nel bilancio regionale 2022-2024, e per gli anni a decorrere dal 2025, a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.


Art. 15

(Disposizioni in materia di rendicontazione delle spese dei gruppi consiliari)

1. In sede di prima applicazione, con riferimento ai rendiconti dei gruppi consiliari della IX legislatura relativi all’esercizio 2013, non si applica l’obbligo di restituzione di cui all’articolo 13, comma 1, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione), qualora la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti abbia dichiarato l’impossibilità di pronunciarsi sulla regolarità del rendiconto presentato a causa della mancata restituzione della documentazione da parte del gruppo consiliare cessato con la fine della legislatura.


Art. 16

(Fondazione di partecipazione per la gestione del complesso dell’ex carcere dell’isola di Santo Stefano - Ventotene)

[1.  La Regione, nel rispetto dell’articolo 56 dello Statuto e delle disposizioni del codice civile vigenti in materia, è autorizzata, previa deliberazione della Giunta regionale a partecipare alla costituzione, ai sensi dell’articolo 112, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, di una Fondazione di partecipazione alla quale affidare il compito di elaborare il Piano strategico di sviluppo culturale e definirne le modalità di attuazione nonché la gestione del complesso dell’ex carcere dell’isola di Santo Stefano-Ventotene, di seguito denominata Fondazione.

2.  La partecipazione della Regione alla Fondazione è subordinata alle seguenti condizioni:

a)  che gli organi di amministrazione e controllo siano costituiti da un numero non superiore a quello stabilito dalla legislazione statale e regionale vigente;

b)  che siano definite le modalità di partecipazione dei soci, a garanzia dei fini pubblici perseguiti dalla Fondazione e con esplicita esclusione di soggetti che siano o pervengano in situazione di conflitto di interesse con gli scopi della Fondazione.

3.  Lo statuto della Fondazione prevede adeguate forme di partecipazione e di coinvolgimento di ulteriori soggetti pubblici e privati, anche mediante l’istituzione di categorie di partecipanti diversi dai fondatori ovvero attraverso iniziative di co-progettazione, il cui contributo appaia coerente e funzionale rispetto agli obiettivi di cui al comma 2 e agli obiettivi e allo scopo della costituenda Fondazione.

4.  Il Presidente della Regione provvede agli ulteriori adempimenti necessari per la partecipazione della Regione alla Fondazione in qualità di fondatore nonché, ai sensi dell’articolo 41, comma 8, dello Statuto, alla nomina dei rappresentanti regionali nell’ambito degli organi di indirizzo e consultivi previsti dallo statuto della Fondazione.

5.  I diritti della Regione inerenti alla qualità di socio della Fondazione sono esercitati, sulla base di apposite deliberazioni della Giunta regionale, dal Presidente della Regione o dall’Assessore regionale competente in materia da lui delegato.

6.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione, nel programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, titolo 1 “Spese correnti” e titolo 3 “Spese per incremento di attività finanziarie”, delle seguenti voci di spesa:

a) in riferimento alle spese concernenti la partecipazione alla Fondazione, della voce di spesa da iscrivere nel titolo 3 del programma 01 della missione 05, denominata: “Spese relative alla partecipazione della Regione Lazio alla Fondazione per la gestione del complesso dell’ex carcere dell’isola di Santo Stefano - Ventotene”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 500.000,00, per ciascuna annualità 2023 e 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1;

b) in riferimento alle spese concernenti il funzionamento e le attività della Fondazione, della voce di spesa da iscrivere nel titolo 1 del programma 01 della missione 05, denominata: “Spese relative al funzionamento ed alle attività della Fondazione per la gestione del complesso dell’ex carcere dell’isola di Santo Stefano - Ventotene”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 500.000,00, per ciascuna annualità 2023 e 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03, della missione 20, titolo 1.] (4)


Art. 17

(Fondo per la regolamentazione dei rapporti finanziari e patrimoniali conseguenti a processi di fusione e distacco tra comuni)

 

1. Al fine di consentire il completamento dei procedimenti connessi alla regolamentazione dei rapporti finanziari e patrimoniali conseguenti a processi di fusione e distacco tra comuni, nel programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, titolo 1 “Spese correnti”, è istituito il “Fondo per la regolamentazione dei rapporti finanziari e patrimoniali conseguenti a processi di fusione o distacco tra comuni”.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono attribuite ai comuni di cui al medesimo comma 1, previa deliberazione della Giunta regionale e sottoscrizione di appositi protocolli d’intesa tra la Regione e i comuni interessati.

3. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è pari a euro 400.000,00, per l’anno 2022, ad euro 1.200.000,00, per ciascuna annualità 2023 e 2024, e ad euro 700.000,00, per ciascuna annualità dal 2025 al 2027, e alla relativa copertura finanziaria si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse del fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1, iscritte, rispettivamente, per gli anni 2022, 2023 e 2024, nel bilancio regionale 2022-2024, e, per gli anni dal 2025 al 2027, a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale. (3)


Art. 18

(Modifica alla legge regionale 20 maggio 2002, n. 12 “Promozione della costituzione dell’azienda strade Lazio - ASTRAL S.p.a.” e successive modifiche)

 

1. Al comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 12/2002 e successive modifiche, dopo le parole: “consulenza ed assistenza” sono aggiunte, infine, le seguenti: “nonché realizzazione di opere edili, civili e industriali”.


Art. 19

(Disposizioni in materia di beni locati o concessi a canone ricognitorio)

 

1. I beni immobili oggetto di contratto di locazione ad uso non abitativo di cui all’articolo 52 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo a locazioni a canoni ricognitori e successive modifiche, ovvero di provvedimento di concessione per uso non abitativo di cui all’articolo 20 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo a concessioni a canoni ricognitori di beni di proprietà regionale e successive modifiche, possono essere alienati secondo le procedure di cui al regolamento regionale 4 aprile 2012, n. 5 (Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell’articolo 1, comma 102, lettera b), della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013) recante norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale) e successive modifiche, riconoscendo ai locatari e ai concessionari i diritti previsti all’articolo 8 del medesimo r.r. 5/2012 e, ove necessario, previo passaggio dei beni al patrimonio disponibile ai sensi dell’articolo 521 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale).

Art. 20

(Finanziamento dell’autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 “Tutela, governo e gestione pubblica delle acque” e successive modifiche)

 

1. All’allegato A di cui all’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 (Legge di stabilità regionale 2022), è inserita l’autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 5/2014, concernente il fondo regionale per la ripubblicizzazione delle acque, di cui al programma 04 “Servizio idrico integrato” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 1 “Spese correnti”, con uno stanziamento pari a euro 100.000,00, per l’anno 2022, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.


Art. 21

(Incremento dell’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 4, comma 2, lettera b), della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8 concernente il fondo regionale per gli interventi di sviluppo e valorizzazione del patrimonio immobiliare)

 

1. All’allegato A di cui all’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 (Legge di stabilità regionale 2022), l’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 4, comma 2, lettera b), della l.r. 8/2019, concernente il fondo regionale per gli interventi di sviluppo e valorizzazione del patrimonio immobiliare, di cui al programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali” titolo 2 “Spese in conto capitale”, è incrementata per euro 1.200.000,00, per gli anni dal 2023 al 2027, mediante la corrispondente riduzione delle risorse del fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2, iscritte, rispettivamente, per gli anni 2023 e 2024, nel bilancio regionale 2022-2024, e per gli anni dal 2025 al 2027, a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.


Art. 22

(Anticipazione delle risorse per gli interventi del Piano di sviluppo e coesione della Regione Lazio)

 

1.  Al fine di consentire la tempestiva realizzazione degli interventi del Piano di sviluppo e coesione della Regione Lazio, come individuati nella deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) 22 dicembre 2021, n. 79 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 – Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027)”, in coerenza con il cronoprogramma della spesa e tenuto conto del profilo finanziario di cui alla predetta deliberazione, le risorse ivi previste e assegnate con vincolo di destinazione a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, pari a euro 192.241.643,59 per gli anni dal 2022 al 2026, sono anticipate dalla Regione in misura pari ad euro 53.546.725,21, per l’anno 2022 e a euro 21.823.432,98, per l’anno 2023, mediante l’istituzione, all’interno del bilancio regionale 2022-2024, delle seguenti voci di spesa:

a)  nel programma 06 “Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titolo 2, delle voci di spesa denominate “Anticipazione da parte della Regione Lazio delle risorse per gli interventi di cui alla deliberazione CIPESS 79/2021 – Rinnovo flotta autobus”, con uno stanziamento, tenuto conto del relativo piano dei conti finanziario, pari, per l’anno 2022, rispettivamente, a euro 20.462.575,90 e a euro 20.000.000,00;

b)  nel programma 03 “Politica regionale unitaria per l’assetto del territorio e l’edilizia abitativa” della missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, titolo 2, della voce di spesa denominata: “Anticipazione da parte della Regione Lazio delle risorse per gli interventi di cui alla delibera CIPESS n. 79/2021 – Opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel territorio di Roma Capitale”, con uno stanziamento pari a euro 975.964,47, per l’anno 2023;

c)  nel programma 09 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l’ambiente” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 2, della voce di spesa denominata: “Anticipazione da parte della Regione Lazio delle risorse per gli interventi di cui alla delibera CIPESS n. 79/2021 – Interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico”, con uno stanziamento pari a euro 13.084.149,31, per l’anno 2022 e ad euro 20.847.468,51, per l’anno 2023.

2.  Per le finalità di cui al comma 1 è disposto l’incremento per euro 53.546.725,21, per l’anno 2022, e per euro 21.823.432,98, per l’anno 2023, dell’autorizzazione al ricorso al mercato finanziario per la contrazione di mutui o altre forme di indebitamento finalizzati a investimenti, stabilita ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 21/2021.

3.  Le risorse assegnate con vincolo di destinazione relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione, ai sensi della deliberazione CIPESS 79/2021, e anticipate dalla Regione ai sensi del comma 1, per complessivi euro 75.370.158,19, a valere sulle annualità 2022 e 2023, sono versate all’entrata nella tipologia 200 “Contributi agli investimenti”, del titolo 4 “Entrate in conto capitale”, rispettivamente, per euro 32.526.234,95 per il 2024, per euro 42.183.717,54 per il 2025 e per euro 660.205,70 per il 2026, al fine di provvedere al rimborso anticipato dell’eventuale debito contratto ai sensi del comma 2 ovvero alla riduzione del disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto ai sensi del medesimo comma 2 nonché, per l’eventuale quota eccedente, alla copertura del disavanzo regionale o alla riduzione del debito.

4. Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo, ad eccezione della quota relativa al rimborso anticipato di cui al comma 3, si provvede mediante l’integrazione della voce di spesa del programma 01 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari” della missione 50 “Debito pubblico”, titolo 1 “Spese correnti”, per euro 990.785,61, per l’anno 2023, e per euro 1.394.588,90 per l’anno 2024, e la corrispondente riduzione del fondo per le spese obbligatorie, di cui al programma 01 “Fondo di riserva” della missione 20, titolo 1, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), della l.r. 21/2021.


Art. 23

(Modifica all’articolo 19 della legge regionale 17 giugno 2022, n. 11, relativo all’incremento di fondi speciali e disposizioni finanziarie varie)

 

1. Al comma 7 dell’articolo 19 della l.r. 11/2022 dopo le parole: "Vallelunga S.p.A.” sono inserite le seguenti: “e da Automobile club d’Italia (ACI) Sport S.p.A.” e le parole: “, da adottarsi sentite le commissioni consiliari competenti in materia di sport e sicurezza stradale” sono soppresse.

2. L’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 19, comma 8, della l.r. 11/2022, di cui al programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, è incrementata per un importo pari a euro 100,000,00, per ciascuna annualità 2022-2023, e pari a euro 150.000,00 per l’annualità 2024, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

Art. 24

(Misure di sostegno alle imprese agricole di piccole dimensioni)

 

1.  Al fine di sostenere le imprese agricole di piccole dimensioni che, a causa della pandemia da Covid 19, della crisi ucraina e della perdurante siccità, abbiano sostenuto nel primo semestre 2022 un incremento dei costi aziendali superiore al 30 per cento rispetto a quelli relativi al primo semestre 2019, la Regione concede, nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di Stato, un contributo a fondo perduto alle imprese con meno di cinquanta dipendenti e che realizzano un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, aventi la sede legale o un’unità operativa nel territorio regionale.

2.  La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri e modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione, all’interno del programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Misure di sostegno alle imprese agricole di piccole dimensioni”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 500.000,00, per l’anno 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.


Art. 25

(Misure a sostegno dei consorzi di bonifica per la crisi idrica)


1. Al fine di garantire la regolare gestione delle risorse idriche e salvaguardare il territorio regionale, la Regione sostiene i consorzi di bonifica contribuendo ai maggiori oneri sostenuti dagli stessi a causa dell’attuale situazione emergenziale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione, all’interno del programma 01 “Difesa del suolo” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Misure a sostegno dei consorzi di bonifica per fronteggiare la crisi idrica”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 1.000.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”,  titolo 1.

3. Con deliberazione di Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l’assegnazione delle risorse di cui al presente articolo.

Art. 26

(Contributi per sostenere la ripresa del settore della pesca)

1.  La Regione, al fine di sostenere la ripresa del settore della pesca colpito dalla crisi internazionale in atto, concede contributi alle imprese di pesca marittima armatrici di imbarcazioni e alle imprese di pesca professionale in acque interne.

2.  Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e dei seguenti criteri:

a)  limite massimo di euro 35.000,00 per ciascuna impresa;

b) alle imprese di pesca marittima armatrici di imbarcazioni i contributi sono determinati tenendo conto della stazza di ciascuna imbarcazione gestita dall’impresa in misura pari a:

1)  euro 1.000,00, per ciascuna imbarcazione con stazza inferiore a 10 Grosse Tonnage (GT);

2)  euro 150,00, per GT per ciascuna imbarcazione con stazza uguale o superiore a 10 GT;

c)  alle imprese di pesca professionale in acque interne i contributi sono concessi in misura pari a euro 1.000,00 per ciascuna impresa.

3.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione, all’interno del programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 1, della voce di spesa denominata “Contributi per sostenere la ripresa del settore della pesca”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 1.500.000,00 per l’annualità 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti” titolo 1.


Art. 27

(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegati (5)


Note:

(1) Lettera aggiunta dall'articolo 9, comma 55, lettera a), numero 1), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(2) Comma modificato dall'articolo 9, comma 55, lettera a), numero 2), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(3) Comma sostituito dall'articolo 9, comma 174, della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(4) Articolo abrogato dall'articolo 4, comma 1, lettera g), della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23

(5) Gli allegati alla presente legge sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione 16 agosto 2022, n. 68, s.o. n. 1

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.