Testo unico in materia di sport (1)

Numero della legge: 15
Data: 20 giugno 2002
Numero BUR: 19
Data BUR: 10/07/2002
L.R. 20 Giugno 2002, n. 15
Testo unico in materia di sport (1)

SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI


CAPO I FINALITA’

Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Obiettivi)


CAPO II RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI

Art. 3 (Funzioni della Regione)
Art. 4 (Funzioni delle province)
Art. 5 (Funzioni dei comuni)
Art. 6 (Competenze del comune di Roma)


CAPO III PROGRAMMAZIONE

Art. 7 (Piano settoriale regionale)
Art. 8 (Attuazione annuale del piano settoriale regionale)
Art. 9 (Predisposizione ed adozione dei piani annuali provinciali)
Art. 10 (Vigilanza e poteri sostitutivi)


TITOLO II AGENZIA REGIONALE PER LO SPORT

CAPO I AGENZIA REGIONALE PER LO SPORT (2)

Art. 11 (Istituzione)
Art. 12 (Attivita’)
Art. 13 (Organi)
Art. 14 (Il Presidente)
Art. 15 (Il consiglio di amministrazione)
Art. 16 (Il collegio dei revisori)
Art. 17 (Incompatibilità)
Art. 18 (Durata delle cariche. Indennità)
Art. 19 (Comitato di coordinamento)
Art. 20 (Statuto e regolamenti)
Art. 21 (Direttore generale)
Art. 22 (Bilancio di previsione e rendiconto generale)
Art. 23 (Programmi di attività)
Art. 24 (Museo regionale dello sport)
Art. 25 (Patrimonio)
Art. 26 (Personale)
Art. 27 (Risorse finanziarie)
Art. 28 (Potere di direttiva, vigilanza e controllo della Giunta regionale)


TITOLO III IMPIANTI ED ATTREZZATURE SPORTIVE


CAPO I INIZIATIVE A FAVORE DELLO SPORT ASSUNTE DALLA REGIONE

Art. 29 (Iniziative per gli impianti sportivi)
Art. 30 (Iniziative per il credito sportivo)


CAPO II CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DELLO SPORT ASSUNTE DAGLI ENTI LOCALI E DA ALTRI ENTI

Art. 31 (Contributi per impianti sportivi)
Art. 32 (Contributi per le attrezzature sportive e per la gestione degli impianti sportivi)
Art. 33 (Contributi per la promozione delle attività sportive e per lo svolgimento dell’attività ordinaria)


CAPO III DISCIPLINA RELATIVA AD IMPIANTI PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE

Art. 34 (Impianti e palestre per l’esercizio delle attività motorie e sportive)
Art. 35 (Vigilanza)
Art. 36 (Utilizzazione di impianti sportivi scolastici, universitari e militari)




TITOLO IV ATTIVITA’ SPORTIVE NEL TERRITORIO


CAPO I ATTIVITA’ SPORTIVE NEL TERRITORIO

Art. 37 (Iniziative promozionali)
Art. 38 (Buoni sport)
Art. 39 (Iniziative per il sostegno al merito sportivo)

Art. 39bis (Eccellenze sportive territoriali)

Art. 39 ter (Associazioni sportive centenarie del Lazio)
Art. 40 (Contributi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone diversamente abili con deficit mentale, fisico e sensoriale)


TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


CAPO I DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 41 (Disposizioni transitorie)


CAPO II DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 42 Disposizioni finanziarie


CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 (Delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi)
Art. 44 (Abrogazioni)
Art. 45 (Disposizione finale)

FINALITA’

Art. 1
(Finalità)


1. La Regione, in armonia con i principi della legislazione statale vigente e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche, promuove e sostiene la diffusione della cultura e della pratica delle attività motorie e sportive, riconoscendone la centrale funzione sociale, al fine di favorire il benessere della persona e della comunità, la prevenzione della malattia e delle cause del disagio, le precipue politiche occupazionali e di promozione turistica.

2. A tal fine la Regione interviene per favorire lo sviluppo delle attività sportive ed in particolare di quelle concernenti:
a) gli individui di qualsiasi età, privilegiando la formazione di base dei bambini in età scolare e la pratica sportiva degli adolescenti e della terza età;
b) le persone diversamente abili con deficit mentale, fisico e sensoriale e quelle in situazione di disagio o di bisogno;
c) le realtà regionali dello sport dilettantistico che raggiungono risultati a livello nazionale ed internazionale contribuendo a promuovere l’immagine della Regione in Italia e nel mondo.


Art. 2
(Obiettivi)


1. In coerenza con le finalità di cui all’articolo 1, la programmazione regionale in materia di sport persegue, prioritariamente, i seguenti obiettivi:
a) realizzazione di nuovi impianti e potenziamento delle attrezzature sportive, nell’ambito di una politica di riequilibrio territoriale, di rispetto dei valori ambientali e di sviluppo delle forme di cooperazione tra gli enti locali;
b) ristrutturazione, ampliamento e miglioramento degli impianti sportivi esistenti, con particolare riferimento al loro adeguamento, nel rispetto delle norme di sicurezza ed in funzione della frequentazione delle persone diversamente abili con deficit mentale, fisico e sensoriale, sia come praticanti sia come spettatori;
c) valorizzazione dello sport quale strumento di integrazione sociale, di medicina preventiva e riabilitativa e sviluppo delle attività motorie all’aria aperta al fine di favorire un equilibrato rapporto tra pratica sportiva e frequentazione dell’ambiente naturale;
d) sostegno alle iniziative e alle manifestazioni promosse dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) nonchè dalle società ed associazioni sportive ad essi affiliate, con particolare riferimento a quelle aventi carattere ricorrente e che abbiano acquisito riconosciuta popolarità;
e) tutela e sostegno del libero associazionismo sportivo finalizzato ad interventi di socializzazione ed aggregazione comunitaria;
f) ricerca di forme di collaborazione con la scuola per:
1) promuovere e sostenere la pratica e la diffusione di attività motorie e sportive, incentivando l’interazione tra scuola, enti locali, CONI, federazioni sportive, enti di promozione sportiva ed associazioni sportive ad essi affiliate;
2) agevolare un efficace coordinamento dei servizi, sia con riferimento alla utilizzazione di strutture sportive scolastiche per attività extrascolastiche, sia per un adeguato soddisfacimento delle esigenze legate all’insegnamento dell’educazione fisica anche presso impianti esterni alle scuole;
g) attivazione di forme di coordinamento tra la promozione sportiva e la promozione turistica nell’ambito di politiche di sviluppo di aree di cooperazione territoriale;
h) formazione, qualificazione e aggiornamento degli operatori in ambito sportivo al fine di accrescerne la professionalità sotto il profilo tecnico, gestionale ed educativo;
i) tutela del diritto alla salute ed alla integrità delle persone impegnate nella pratica delle attività motorie e sportive con attenzione alle esigenze degli anziani, delle donne e dei giovani e con particolare riguardo alla prevenzione del fenomeno del doping;
l) promozione della pratica sportiva tra i minori e gli anziani in condizioni di disagio socio-economico, anche attraverso l’erogazione dei buoni di cui all’articolo 38.

Art. 3
(Funzioni della Regione)


1. La Regione svolge le seguenti funzioni in materia di sviluppo dello sport :
a) adotta il piano settoriale regionale triennale degli interventi, con il quale sono determinati gli obiettivi di cui all’articolo 2 da perseguire nel triennio di validità, nonché gli indirizzi, i criteri e le metodologie d’intervento;
b) realizza gli interventi riservati all’amministrazione regionale dal piano settoriale regionale e verifica la compatibilità con detto piano dei piani annuali provinciali degli interventi;
c) controlla il perseguimento degli obiettivi determinati dal piano settoriale regionale, anche mediante la rilevazione ed elaborazione dei dati attinenti allo sviluppo delle strutture sportive;
d) elabora e coordina l’attuazione dei programmi di intervento previsti dall’Unione europea (UE) o da leggi nazionali;
e) elabora i programmi straordinari d’intervento per l’impiantistica sportiva, di cui all’articolo 1, commi 4 e 5, della legge 6 marzo 1987, n. 65 e successive modifiche;
f) facilita l’accesso al credito mediante apposita convenzione con istituti di credito;
g) sostiene manifestazioni ed attività sportive di rilevanza regionale;
h) organizza mostre, convegni e manifestazioni sui temi dello sport, della medicina sportiva e partecipa a manifestazioni ricorrenti di particolare rilievo internazionale o nazionale organizzate nel territorio regionale;
i) acquisisce dati, anche ai fini di un monitoraggio del sistema sportivo regionale, attiva studi, indagini e ricerche sulle problematiche inerenti al settore dello sport, con eventuale pubblicazione e divulgazione dei risultati, costituzione di banche dati e reti informative e sostiene forme di sperimentazione di soluzioni innovative;
l) sostiene le realtà regionali dello sport dilettantistico che contribuiscono alla diffusione della pratica sportiva e nel contempo promuovono l’immagine della Regione in Italia e nel mondo;
m) determina i criteri per la cooperazione tra gli enti locali ai fini della realizzazione e gestione delle strutture sportive;
n) promuove, programma e determina gli obiettivi ed i criteri dell’attività di formazione ed aggiornamento degli operatori dello sport, avvalendosi degli istituti universitari, della scuola dello sport del CONI, delle federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI nonché delle società ed associazioni sportive ad essi affiliate.

2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 la Regione assicura il necessario raccordo con le politiche occupazionali e di promozione turistica e si avvale della collaborazione dell’agenzia regionale per lo sport istituita all’articolo 11, in relazione alle attività indicate dall’articolo 12.

Art. 4
(Funzioni delle province)


1. Le province, nel rispetto degli obiettivi, indirizzi e criteri determinati dal piano settoriale regionale:
a) favoriscono l’organizzazione di attività sportive e la realizzazione d’impianti e di attrezzature d’interesse provinciale;
b) adottano, sulla base dei programmi degli interventi formulati dagli enti locali, singoli o associati, da altri soggetti pubblici e privati, i piani annuali provinciali degli interventi per lo sviluppo delle strutture e delle attività sportive da sottoporre alla verifica di compatibilità da parte della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b);
c) agevolano la cooperazione tra enti locali per la programmazione e la gestione delle strutture e delle attività sportive, anche mediante la istituzione di appositi organismi tecnici di coordinamento;
d) incentivano la realizzazione di attività di ricerca, sperimentazione e documentazione d’interesse provinciale nel campo dello sport e della medicina sportiva, ponendo in primo luogo la lotta al doping;
e) collaborano con i comuni che ne facciano richiesta all’elaborazione tecnica dei progetti d’impianti e di attrezzature sportive d’interesse comunale;
f) vigilano sulla corretta attuazione dei programmi degli interventi inseriti nei piani annuali di cui alla lettera b);
g) promuovono forme di collaborazione tra le istituzioni pubbliche ed i soggetti privati operanti nel territorio;
h) coordinano la rilevazione dei dati relativi ai servizi sportivi;
i) realizzano le iniziative di formazione ed aggiornamento degli operatori dello sport in ambito provinciale in conformità alla normativa regionale vigente in materia di formazione professionale.

Art. 5
(Funzioni dei comuni)


1. I comuni, singoli o associati, nel rispetto degli obiettivi, indirizzi e criteri determinati dal piano settoriale regionale:
a) favoriscono l’organizzazione di attività sportive, la realizzazione di impianti e di attrezzature d’interesse comunale e provvedono alla gestione degli impianti di proprietà comunale, anche mediante la stipula di convenzioni con soggetti privati;
b) formulano i programmi degli interventi relativi alle strutture ed alle attività sportive, da inserire nei piani annuali provinciali ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b);
c) incentivano la realizzazione di attività di ricerca, sperimentazione, documentazione di interesse comunale nel campo dello sport e della medicina sportiva;
d) effettuano la rilevazione dei dati statistici ed informativi relativi ai servizi, alle strutture sportive ed all’utenza;
e) promuovono il collegamento con le altre istituzioni pubbliche e con i soggetti privati operanti nel proprio territorio;
f) forniscono alla provincia territorialmente competente i dati sull’impiantistica sportiva relativi al proprio territorio e ne curano l’aggiornamento annuale.



Art. 6
(Competenze del comune di Roma)


1. Il comune di Roma svolge in materia di programmazione le stesse attività demandate alle province ai sensi dell’articolo 4.

2. Al fine di assicurare il coordinamento dell’attività programmatoria della provincia di Roma, il comune di Roma informa l’amministrazione provinciale dei propri piani e degli interventi adottati prima che siano sottoposti alla verifica di compatibilità da parte della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b).

Capo III


PROGRAMMAZIONE


Art. 7
(Piano settoriale regionale)


1. La Regione indica le linee generali della programmazione nelle materie disciplinate dalla presente legge adottando un piano settoriale regionale triennale degli interventi da realizzare sull’intero territorio regionale articolato in piani annuali, anche in assenza del programma regionale di sviluppo di cui alla legge regionale 11 aprile 1986, n. 17.

2. Il piano settoriale regionale di cui al comma 1, sulla base delle proposte formulate dall’agenzia regionale per lo sport di cui all’articolo 11 e tenendo conto, tra l’altro, delle indicazioni fornite dalla Conferenza Regioni-autonomie locali di cui all’articolo 20 della l.r. 14/1999 determina:
a) gli obiettivi da perseguire nel triennio di validità;
b) i criteri per la selezione e la localizzazione degli interventi relativi alle attività e alle strutture sportive con riferimento, per queste ultime, agli interventi che riguardano, in particolare:
1) l’adeguamento degli impianti esistenti alle disposizioni normative previste in materia di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche, nel rispetto soprattutto dell’ambiente naturale;
2) il recupero funzionale e la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi esistenti al fine di migliorare la loro possibilità di utilizzazione e di favorire la loro gestione sotto il profilo tecnico-funzionale ed economico;
3) la ristrutturazione, l’ampliamento ed il potenziamento di impianti sportivi o la realizzazione di nuovi impianti, soprattutto nelle aree della Regione che ne manifestano maggiore carenza;
4) la ristrutturazione, l’ampliamento, il potenziamento e la realizzazione di impianti sportivi nelle scuole di ogni ordine e grado anche mediante intese con la sovrintendenza scolastica regionale;
c) gli interventi la cui realizzazione è riservata all’amministrazione regionale;
d) gli indirizzi e i criteri per la predisposizione e l’adozione dei piani annuali provinciali degli interventi, per la formulazione dei programmi d’intervento comunali e per la redazione dei progetti, nonché i parametri per la valutazione della loro validità ed efficacia;
e) la previsione delle esigenze finanziarie, anche ai fini della iscrizione nel bilancio pluriennale della Regione, e la ripartizione dei finanziamenti per ambiti territoriali e tematici di intervento;
f) i criteri e le modalità di concessione, erogazione e revoca dei contributi, dei finanziamenti e di ogni altro beneficio economico di cui alla presente legge.

3. Per la predisposizione e l’aggiornamento del piano settoriale regionale di cui al comma 1, la Giunta regionale organizza una fase di consultazione nell’ambito di una conferenza programmatica, convocata dall’assessore regionale competente in materia di sport in modo da favorire, anche attraverso incontri preparatori, la partecipazione degli enti locali, delle università, dei dirigenti degli uffici scolastici, del CONI, delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

4. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, adotta il piano settoriale regionale, che, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR), costituisce direttiva per le strutture regionali e per gli enti ed i soggetti interessati alla realizzazione degli interventi.



Art. 8
(Attuazione annuale del piano settoriale regionale)


1. Ai fini dell’attuazione del piano settoriale regionale di cui all’articolo 7, la Giunta regionale, entro il 31 gennaio, provvede con propria deliberazione:
a) ad approvare i progetti degli interventi riservati all’amministrazione regionale da realizzare nell’anno di riferimento;
b) a verificare la compatibilità dei piani annuali degli interventi adottati dalle province con i contenuti del piano settoriale regionale relativi all’anno di riferimento, apportando, eventualmente, le modifiche necessarie ad assicurare il rispetto degli obiettivi, degli indirizzi e dei criteri determinati dal piano stesso, previa consultazione della provincia interessata.




Art. 9
(Predisposizione ed adozione dei piani annuali provinciali)


1. Ai fini della predisposizione dei piani annuali provinciali degli interventi per lo sviluppo delle strutture e delle attività sportive, gli enti ed i soggetti che hanno titolo a chiedere la concessione di mutui agevolati o contributi ai sensi della presente legge trasmettono alla provincia territorialmente competente, entro il 30 giugno dell’anno precedente a quello di riferimento, il programma degli interventi che intendono realizzare e i relativi progetti. Il programma è adottato con apposita deliberazione degli organi competenti, se formulato dagli enti locali ovvero sottoscritto dal legale rappresentante, se formulato da altri soggetti.

2. I progetti concernenti le iniziative di cui all’articolo 37, comma 1, lettere a), d) ed e) e di cui all’articolo 39, sono trasmessi direttamente alla Regione entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello in cui le iniziative si intendono realizzare.

3. Ciascuna Provincia, sulla base dei programmi pervenuti ai sensi del comma 1 nonché di propri progetti e nel rispetto degli indirizzi e dei criteri indicati nel piano settoriale regionale di cui all’articolo 7, comma 2, lettera d), adotta, con atto deliberativo dell’organo competente, il piano annuale degli interventi da realizzare nel rispettivo ambito territoriale e lo trasmette alla Regione entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento.

4. La documentazione amministrativa e tecnica che deve accompagnare i progetti previsti al comma 1 nonché tutti gli altri aspetti procedurali sono indicati nel piano settoriale regionale di cui all’articolo 7.



Art. 10
(Vigilanza e poteri sostitutivi)


1. Entro il 31 ottobre le province trasmettono alla Regione, unitamente al piano annuale degli interventi, una relazione sullo stato di attuazione dei progetti precedentemente approvati e sull’efficacia dei relativi interventi.


2. In caso di mancato esercizio delle funzioni attribuite alle province dalla presente legge ovvero di violazione delle disposizioni in essa contenute e degli atti di indirizzo e coordinamento adottati dalla Regione, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere, può sostituirsi alle province.



TITOLO II
AGENZIA REGIONALE PER LO SPORT
Capo I
AGENZIA REGIONALE PER LO SPORT



(2)

TITOLO III
IMPIANTI ED ATTREZZATURE SPORTIVE


Capo I
INIZIATIVE A FAVORE DELLO SPORT ASSUNTE DALLA REGIONE



Art. 29
(Iniziative per gli impianti sportivi)


1. La Regione, avvalendosi di Agensport, interviene per il finanziamento degli impianti sportivi e delle relative attrezzature nell’ambito di eventuali programmi europei destinati a questo specifico settore o diretti alla valorizzazione sociale, turistica ed economica di aree territoriali.

2. La Regione interviene, altresì, per la realizzazione di impianti sportivi favorendo l’accesso ai benefici di cui alla l. 65/1987 e successive modifiche.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la Regione elabora i necessari programmi di intervento, formula i relativi bandi, ne coordina l’attuazione e vigila, con il concorso delle province, sulla loro regolare esecuzione e sul rispetto dei requisiti progettuali previsti.

4. La Regione presta garanzie per i mutui contratti dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dalle società ed associazioni sportive a carattere dilettantistico ad essi affiliate. A tale scopo è istituito un apposito fondo di garanzia la cui gestione è effettuata con le modalità che saranno stabilite da uno specifico regolamento.

5. Al fine di salvaguardare e valorizzare il patrimonio edilizio sportivo, la Regione può intervenire finanziariamente, in modo diretto o mediante forme di compartecipazione, per l’acquisto e la gestione di beni, con particolare riguardo a quelli di comprovato interesse storico-artistico. Le condizioni e le modalità di compartecipazione sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.



Art. 30
(Iniziative per il credito sportivo)


1. Al fine di favorire il riequilibrio territoriale e tipologico degli impianti sportivi, con particolare riferimento a quelli di base, la Regione facilita l’accesso al credito sportivo da parte dei soggetti di cui al comma 3 stipulando apposite convenzioni con l’Istituto per il credito sportivo (ICS) ed altri istituti di credito, a condizioni non meno favorevoli, per la concessione di mutui agevolati e partecipando al contenimento degli oneri di ammortamento dei finanziamenti con propri contributi in conto interessi fino all’ottanta per cento del relativo tasso d’interesse.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono riguardare:
a) l’adeguamento degli impianti esistenti alla vigente normativa in materia di sicurezza e di superamento delle barriere architettoniche;
b) il recupero funzionale e la straordinaria manutenzione degli impianti sportivi esistenti per migliorarne la fruizione e favorirne la gestione sotto il profilo tecnico-funzionale ed economico;
c) l’ampliamento ed il potenziamento di impianti sportivi o la realizzazione di nuovi impianti, soprattutto nelle aree della regione nelle quali si rileva maggiore carenza e maggior disagio economico e sociale.(2a)

c bis) il sostegno degli interventi di promozione della pratica sportiva all’aperto. (2b)

3. Alle agevolazioni possono accedere:
a) gli enti locali, singoli o associati;
b) le federazioni sportive;

b bis) le discipline sportive associate;(2c)
c) gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP; (2d)
d) le società e le associazioni sportive a carattere dilettantistico riconosciute dal CONI o dal CIP o affiliate ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP. (2e)

4. Le richieste di mutuo sono corredate, oltre che della documentazione amministrativa e tecnica prevista nelle convenzioni di cui al comma 1 e nel piano settoriale regionale previsto all’articolo 7, del parere del comune territorialmente competente riguardo l’utilità dell’intervento e della certificazione della conformità dell’intervento stesso agli strumenti urbanistici vigenti.

5. Gli enti ed organismi di cui al comma 3 devono garantire l’uso pubblico degli impianti oggetto del finanziamento ed il mantenimento della loro specifica destinazione d’uso almeno per i dieci anni successivi alla durata del mutuo.

6. Gli impegni di cui al comma 5 devono essere assunti con atto pubblico.



CAPO II

CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DELLO SPORT ASSUNTE DAGLI ENTI LOCALI E DA ALTRI ENTI



Art. 31 (3)
(Contributi per impianti sportivi)


1. La Regione concede contributi in conto capitale a favore di enti locali per gli impianti sportivi, in base ai criteri stabiliti nel piano settoriale di cui all’articolo 7.

2. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 1 devono garantire il mantenimento della specifica destinazione d’uso degli impianti nei venti anni successivi alla loro realizzazione e devono impegnarsi a concedere alla Regione l’uso della struttura su cui si interviene per iniziative promosse dalla Regione stessa, coerenti con la tipologia dell’impianto. Essi devono inoltre garantire l’uso degli impianti a tariffe sociali e in condizioni paritarie a tutte le associazioni sportive affiliate a federazioni sportive o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.




Art. 32 (3) (3a)
(Contributi per le attrezzature sportive e per la gestione degli impianti sportivi)


1. Agli enti locali, singoli o associati, agli istituti scolastici, alle federazioni sportive, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI ed alle società od associazioni sportive a carattere dilettantistico ad essi affiliate, sono concessi contributi per l’acquisto e l’installazione delle attrezzature di base relative ad impianti sportivi o a percorsi e parchi attrezzati per la ricreazione fisica; alla concessione degli stessi provvedono le province, secondo quanto previsto nel piano annuale di cui all’articolo 9.

2. Nell’accesso ai contributi di cui al comma 1 hanno priorità le richieste relative ad attrezzature con destinazione specifica per l’utilizzazione degli impianti da parte di categorie con ridotta capacità psico-motoria.

3. I contributi di cui al comma 1 possono coprire fino all’ottanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, nel caso di enti locali, e fino al settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, negli altri casi. I contributi sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici, diversi da quelli del soggetto beneficiario, soltanto per la somma necessaria a raggiungere la percentuale indicata.

4. Agli enti locali, singoli o associati, sono concessi, altresì, contributi per le spese di gestione relative all’ utilizzo degli impianti sportivi.



Art. 33 (3) (3b)
(Contributi per la promozione delle attività sportive
e per lo svolgimento dell’attività ordinaria)


1. La Regione concede contributi agli enti locali, singoli o associati, alle federazioni sportive, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, alle società ed associazioni sportive a carattere dilettantistico ad essi affiliate ed agli istituti scolastici, per realizzare iniziative e manifestazioni sportive dirette a promuovere la pratica sportiva e la conoscenza delle varie discipline.


2. La Regione concede, altresì, contributi agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI nonché alle società ed alle associazioni sportive a carattere dilettantistico ad essi affiliate, per sostenere l’attività ordinaria svolta dagli stessi per l’esercizio della pratica sportiva, con particolare riferimento a quella rivolta ai minori ed ai disabili.

3. I contributi di cui al comma 1e 2 possono coprire fino al sessanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici, diversi da quelli del soggetto beneficiario, soltanto per la somma necessaria a raggiungere la percentuale indicata e comunque non oltre il deficit complessivo.


CAPO III
DISCIPLINA RELATIVA AD IMPIANTI PER L’ESERCIZIO
DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE



Art. 34
(Impianti e palestre per l’esercizio delle attività motorie e sportive)


1. L’apertura e la gestione di impianti e di palestre per l’esercizio delle attività motorie e sportive sono subordinate alla preventiva comunicazione rivolta al comune territorialmente competente; nella comunicazione il soggetto interessato attesta il possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 2 per l’esercizio della relativa attività.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, relativamente alle strutture di cui al comma 1, emana un regolamento nel quale determina:(4)
a) i requisiti per l’apertura e la gestione;
b) i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza;
c) le caratteristiche dei servizi;
d) il livello di qualificazione professionale degli operatori e dei dirigenti;
e) le modalità di tutela sanitaria degli utenti;
f) le modalità per l’istituzione degli elenchi di cui al comma 4;
g) le modalità secondo le quali i gestori di impianti presenti in centri abitati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti possono consorziarsi con i gestori di impianti ubicati in località limitrofe, per avvalersi dell’assistenza del personale di cui al comma 3;
h) le sanzioni amministrative.

3. Il regolamento di cui al comma 1 deve, comunque, prevedere:
a) l’utilizzazione e la presenza costante di un istruttore laureato o diplomato in scienze motorie o diplomato in educazione fisica presso una università o istituto superiore statali o pareggiati o diplomato presso l’Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o laureato presso l’Istituto Universitario Scienze Motorie (IUSM), responsabile delle attività, con funzioni di direttore tecnico;(5)
b) l’utilizzazione e la presenza costante, con riferimento alle discipline che vengono praticate, di tecnici ed istruttori in possesso di titolo idoneo riconosciuto dalle competenti federazioni, oppure di personale tecnico che abbia superato gli esami finali di un corso di formazione professionale per istruttori indetto ai sensi della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 41, commi 3 e 5;
c) l’utilizzazione di un medico iscritto al relativo ordine professionale, con funzioni di responsabile sanitario.

4. Il direttore tecnico di cui al comma 3, lettera a) nonchè il personale tecnico di cui al comma 3, lettera b) e di cui all'articolo 41, comma 3, sono iscritti in un elenco istituito presso la provincia territorialmente competente, secondo le modalità previste nel regolamento di cui al comma 2.

5. Possono iscriversi nell’elenco di cui al comma 4 coloro che siano in possesso di titoli analoghi o equipollenti a quelli previsti dal presente articolo conseguiti nell'ambito della UE.

6. L’elenco di cui al comma 4 nonché il relativo aggiornamento, sono pubblicati sul BUR.

7. Sono esclusi dalla disciplina del regolamento di cui al comma 2:
a) le palestre e gli impianti sportivi scolastici nonché quelli destinati alla riabilitazione sanitaria;
b) gli spazi di verde attrezzato identificabili quali opere di urbanizzazione secondaria.


Art. 35
(Vigilanza)



1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 34 e l’applicazione delle relative sanzioni, sono di competenza dei comuni che vi provvedono ai sensi della l.r. 14/1999 e successive modifiche.


Art. 36
(Utilizzazione di impianti sportivi scolastici, universitari e militari)



1. Le province ed i comuni possono stipulare convenzioni con le autorità scolastiche per l’utilizzazione degli impianti sportivi scolastici. Tali convenzioni stabiliscono anche le procedure per l’utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili, gli oneri a carico dell’ente locale per il personale, le pulizie e l’impiego dei servizi strumentali, nonché, le modalità di accertamento dei danni materiali eventualmente subiti dalla scuola.
L’affidatario dell’impianto sportivo provvede alla conduzione ed alla custodia degli impianti e degli attrezzi durante l’uso extrascolastico, eventualmente adottando misure idonee alla responsabilizzazione nella gestione delle associazioni sportive concessionarie.

1 bis. Al fine di consentire una tempestiva programmazione delle attività per l’anno sportivo che prende avvio nel mese di agosto di ciascun anno, le convenzioni di cui al comma 1, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, sono stipulate entro il mese di marzo di ciascun anno. (5a)

2. Le province ed i comuni possono coadiuvare l’autorità scolastica ed i singoli istituti scolastici per il reperimento degli spazi occorrenti allo svolgimento dell’educazione fisica e sportiva, in particolare consentendo l’utilizzazione degli impianti sportivi e delle attrezzature in loro disponibilità ed agevolando l’utilizzazione di strutture private. A tal fine possono stipulare convenzioni con i proprietari o con i gestori delle predette strutture private.

3. I comuni possono stipulare convenzioni con le università e con le autorità militari per consentire la fruizione degli impianti sportivi di proprietà, o comunque in uso alle stesse, da parte della comunità locale ed in particolare delle associazioni sportive. Tali convenzioni disciplinano contestualmente le modalità di utilizzo, da parte degli studenti universitari, degli impianti sportivi di proprietà comunale.



4. Al fine di favorire la stipulazione delle convenzioni di cui al presente articolo, la Regione concede contributi agli enti locali nella misura massima del cinquanta per cento delle spese ritenute ammissibili.

TITOLO IV

ATTIVITA’ SPORTIVE NEL TERRITORIO


CAPO I

ATTIVITA’ SPORTIVE NEL TERRITORIO


Art. 37 (3)
(Iniziative promozionali)



1. La Regione favorisce la pratica, la promozione e lo sviluppo delle attività sportive: (3a)
a) sostenendo manifestazioni ed altre iniziative di rilevanza regionale;
b) organizzando mostre, convegni, manifestazioni ed altre iniziative dirette a diffondere la cultura dello sport ovvero ad approfondire e sviluppare i temi ad essa connessi;
c) attivando ricerche, studi ed indagini, anche per l’acquisizione dei dati e di informazioni sulla situazione regionale e, più in generale, sulle problematiche inerenti al settore, con eventuale divulgazione dei relativi risultati;
d) sostenendo forme di sperimentazione per la ricerca di soluzioni innovative, anche sotto il profilo gestionale, nella organizzazione delle attività sportive;
e) (3b)

2. Le iniziative di cui alle lettere b) e c) sono finanziate totalmente dalla Regione e la loro realizzazione può essere affidata, mediante apposito contratto o convenzione, a soggetti pubblici e privati specializzati.

3. Per le iniziative di cui alle lettere a) e d) la Regione può intervenire con propri finanziamenti fino al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, non oltre l’entità del minore importo tra il disavanzo previsto e quello definitivamente accertato.

4. Per le medesime finalità indicate al comma 1 la Regione può, inoltre, partecipare a manifestazioni ed altre iniziative di particolare rilievo internazionale o nazionale organizzate nel territorio da federazioni sportive, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite, riconosciuti dal CONI o dal Comitato italiano paralimpico (CIP), da altri enti pubblici ovvero da comitati o altri enti di diritto privato ai quali i suddetti soggetti demandano formalmente la realizzazione dell’evento. (3c)

4 bis. La Giunta regionale, con deliberazione adottata sentita la commissione consiliare competente in materia di sport, stabilisce le modalità per la partecipazione alle manifestazioni ed altre iniziative di cui al comma 4, ivi compreso il relativo apporto finanziario o economico e l’eventuale conseguente adesione ad enti e organismi, senza finalità di lucro e dotati di personalità giuridica, promotori o attuatori dell’iniziativa, tenendo conto:

a) dell’importanza della manifestazione, anche in termini di ricadute economiche e sociali nonché di promozione e valorizzazione del territorio;

b) della partecipazione e del coinvolgimento di giovani, studenti, istituti scolastici, associazioni e società sportive dilettantistiche, con particolare riguardo a quelle operanti nell’ambito del sostegno delle persone con disabilità;

c) della capacità di promuovere l’immagine della Regione e il sostegno regionale al settore e al territorio;

d) della differenza tra il totale delle spese ed il totale delle entrate relative alla realizzazione delle attività previste nel progetto, al netto dell’apporto regionale;

e) della capacità di promuovere l’inclusione sociale con il coinvolgimento di associazioni e società sportive dilettantistiche per atleti con disabilità. (3d)


Art. 38 (3e)

(Buoni sport)


1. La Regione concede alle famiglie in condizioni di disagio economico e sociale appositi contributi consistenti in buoni, denominati buoni sport, finalizzati alla copertura totale o parziale delle spese effettivamente sostenute dalle stesse per consentire ai figli minori, agli anziani ed alle persone disabili a carico di praticare l'attività sportiva.

2. L’accesso ai buoni sport è condizionato al possesso dei seguenti requisiti:

a)  residenza nella Regione;

b)  età compresa tra i sei ed i diciassette anni per i minori e superiore ai sessantacinque anni per gli anziani;

c)  reddito ISEE del nucleo familiare inferiore o uguale a 20.000,00 euro o, in caso di nuclei familiari con a carico un minore diversamente abile o un anziano, reddito ISEE inferiore o uguale a 30.000,00 euro;

d) iscrizione del minore o dell’anziano a corsi o attività sportive a pagamento svolte nell’ambito del territorio regionale, di durata continuativa di almeno sei mesi, tenute da associazioni o società sportive dilettantistiche, da federazioni, da enti di promozione sportiva e da associazioni benemerite, riconosciute dal CONI o dal CIP.

3.  Con successiva deliberazione della Giunta regionale sono definiti eventuali e ulteriori requisiti per l’accesso ai buoni sport, nonché i criteri e le modalità di concessione, erogazione e revoca dei buoni sport.

4.  Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove, in collaborazione con il CONI o con il CIP, le federazioni, gli enti di promozione sportiva e le associazioni benemerite riconosciute, la costituzione di un circuito regionale delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti e strutture sportive nel territorio regionale presso cui spendere i buoni sport.

4 bis. Per l’attuazione del presente articolo, la Regione può avvalersi, sulla base di specifici contratti di servizio, delle prestazioni delle ASP ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)) anche al fine dello svolgimento delle funzioni di coordinamento tra le prestazioni del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e le politiche sportive, ai sensi degli articoli 33 e 38 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e successive modifiche. (3f)

Art. 39
(Iniziative per il sostegno al merito sportivo)



1. La Regione assume iniziative a sostegno delle realtà regionali dello sport dilettantistico che per i loro risultati a livello nazionale ed internazionale meglio contribuiscono alla diffusione della pratica sportiva e nel contempo promuovono l’immagine della Regione in Italia e nel mondo.

2. Il sostegno di cui al comma 1 può assumere la forma di:
a) contributi per attività di squadra, a cui possono accedere le società sportive partecipanti a competizioni nazionali organizzate dalle federazioni sportive nazionali o partecipanti a competizioni internazionali organizzate dalle federazioni sportive internazionali riconosciute dal Comitato Internazionale Olimpico (CIO);
b) borse al merito sportivo per attività individuali, a cui possono accedere gli atleti che abbiano raggiunto particolari risultati a livello nazionale ed internazionale;
b bis) contributi per attività relative alla formazione e all’inserimento professionale degli atleti di vertice che stanno terminando o hanno terminato la carriera sportiva;(6)
b ter) contributi per studi o ricerche finalizzati all'analisi qualitativa e quantitativa della popolazione sportiva di alto livello, in particolare per quel che riguarda l’integrazione socio-professionale post carriera agonistica di atlete ed atleti, anche in un 'ottica di pari opportunità;(6)
b quater) contributi per l'organizzazione di convegni e di seminari sul tema dell’integrazione professionale post carriera degli atleti di vertice.(6)



Art. 39 bis (6.1)
(Eccellenze sportive territoriali)


1. La Regione promuove e valorizza le società e/o le associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali e/o alle discipline sportive associate riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e/o dal Comitato italiano paralimpico (CIP) che svolgono attività sportiva agonistica nel territorio regionale e che si siano distinte per aver determinato la crescita e l'affermazione di giovani talenti, conseguito risultati di eccellenza nelle manifestazioni ed iniziative sportive regionali, nazionali ed internazionali nonché diffuso una cultura sportiva improntata a principi di lealtà e correttezza.
2. Ai soggetti di cui al comma 1, la Regione incentiva:
a) la realizzazione di iniziative e manifestazioni sportive dirette a promuovere la pratica sportiva agonistica e la conoscenza delle varie discipline ed in particolare di quelle che hanno minore risonanza sui mezzi di comunicazione;
b) l'attuazione di campagne di informazione e formazione sui rischi per la salute derivanti dall'uso di farmaci, integratori, sostanze dopanti che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive agonistiche nonché sulla normativa antidoping;
c) l'organizzazione di corsi di qualificazione ed aggiornamento tecnico degli operatori sportivi;
d) la riqualificazione e l'ammodernamento degli impianti sportivi, diretti a garantire, in particolare, l'efficientamento energetico e la sostenibilità ambientale nonché la messa a norma e in sicurezza degli impianti;
e) l'acquisto di attrezzature e di equipaggiamenti per lo svolgimento delle attività sportive agonistiche ed in particolare di quelli costituiti da materiali innovativi che meglio favoriscano il miglioramento delle prestazioni e garantiscano la protezione dell'incolumità degli atleti.
3. La Giunta regionale, sentita la commissione di merito, con deliberazione, stabilisce requisiti, criteri e modalità per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi di cui al comma 2 nonché i divieti di cumulo con altri benefici previsti anche dalla presente legge. Per la formazione della graduatoria sono considerati titoli preferenziali:
a) gli anni di affiliazione della società o dell'associazione alla federazione sportiva nazionale di categoria e/o alla disciplina sportiva associata;
b) il numero di tesserati iscritti alla società o all’associazione;
c) le competizioni agonistiche relative agli sport paraolimpici e alle discipline sportive agonistiche meno praticate;
d) il possesso di riconoscimenti e trofei in ambito regionale, nazionale e/o internazionale.

3 bis. Al fine di promuovere e valorizzare le eccellenze sportive territoriali, il Presidente della Regione, ai sensi dell’articolo 41, comma 9, dello Statuto, conferisce annualmente, senza oneri a carico del bilancio regionale, un riconoscimento agli atleti, ivi compresi gli atleti con disabilità, che svolgono attività agonistica nel territorio regionale e che abbiano conseguito risultati di eccellenza, nelle manifestazioni ed iniziative sportive regionali, nazionali e internazionali, contribuendo a diffondere una cultura sportiva improntata a principi di lealtà e correttezza. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di assegnazione dei riconoscimenti. (6.2)


Art. 39 ter (6.3)

(Associazioni sportive centenarie del Lazio)

1.  La Regione promuove i valori storico-culturali e sportivi delle associazioni sportive operanti nel territorio regionale, non aventi finalità di lucro, costituite ed in attività da almeno cento anni.

2.  Ai fini di cui al comma 1, è istituito il Registro delle associazioni sportive centenarie del Lazio, di seguito denominato Registro. Il Registro è costituito e aggiornato annualmente dalla struttura regionale competente in materia di sport ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

3.  Con regolamento di attuazione e integrazione ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto sono definiti le modalità di funzionamento del Registro, le modalità di presentazione delle domande di iscrizione da parte delle associazioni centenarie del Lazio, nonché eventuali requisiti integrativi rispetto a quelli individuati al comma 1.

4. L’iscrizione nel Registro costituisce criterio preferenziale nella concessione dei contributi previsti dalla presente legge per le associazioni sportive.

Art. 40 (3)
(Contributi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva
per le persone diversamente abili con deficit mentale fisico e sensoriale)



1. La Regione promuove e favorisce lo sviluppo delle attività sportive in favore delle persone diversamente abili, nella considerazione che la pratica sportiva delle stesse è un diritto alla pari opportunità, un servizio sociale ed un elemento basilare di formazione psicofisica. (6a)

1 bis. Al Comitato Italiano Paraolimpico di seguito denominato CIP e alle società sportive ad esso direttamente affiliate o organizzazioni da esso riconosciute è attribuita primaria importanza per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1. (6b)

1 ter. La Regione, al fine di promuovere le iniziative realizzate nel proprio territorio per l’attività sportiva delle persone disabili, concede contributi:
a) alle società sportive dilettantistiche, alle associazioni e agli organismi sportivi affiliati al CIP o da esso riconosciuti, a tutte le associazioni e organizzazioni riconosciute dal Coni operanti nella regione, che partecipano alle attività federali agonistiche e promozionali, promuovono la partecipazione di persone disabili alla pratica sportiva;
b) al CIP regionale. (6b)

1 quater. I contributi di cui al comma 1 ter, lettera a) sono concessi sentito l’organo regionale del CIP. (6b)

2. I contributi di cui al comma 1 possono riguardare:
a) spese di trasporto e di sostegno relative all’attività sportiva di atleti portatori di handicap;
b) spese per l’acquisto di speciali attrezzature necessarie per l’esercizio delle attività sportive;
c) spese per la formazione e la collaborazione di istruttori specializzati;
d) manifestazioni sportive che abbiano per scopo l’abilitazione, il miglioramento delle condizioni e la piena integrazione nella società delle persone diversamente abili con deficit mentale, fisico e sensoriale;
e) attività di studio, ricerca e sperimentazione, con particolare riferimento all’individuazione di tecnologie avanzate;
f) altre iniziative, quali mostre, convegni e seminari di rilevanza regionale e nazionale.

3. I contributi di cui al comma 2 possono coprire fino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile e sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici, diversi da quelli del soggetto beneficiario, soltanto per la somma necessaria a raggiungere la percentuale indicata. (6c)




TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI



Capo I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE



Art. 41
(Disposizioni transitorie)



1. Nelle more dell’approvazione del piano settoriale regionale di cui all’articolo 7, si applicano le norme di programmazione previste dalle leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nella fase di prima applicazione della presente legge le richieste per la concessione di mutui agevolati ai sensi dell’articolo 30 vengono presentate alla provincia territorialmente competente entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul BUR della convenzione prevista dallo stesso articolo 30, comma 1 e della deliberazione della Giunta regionale contenente i criteri di valutazione e le indicazioni relative alla documentazione da inoltrare. Le province, entro ulteriori centoventi giorni, trasmettono al dipartimento regionale competente in materia di sport la graduatoria delle domande formulate sulla base dei criteri e dei punteggi contenuti nella suddetta deliberazione.

3. In sede di prima applicazione, le strutture di cui all’articolo 34, comma 1, possono utilizzare come istruttori, previo superamento di un esame finale di un corso di preparazione organizzato dalla provincia competente, in collaborazione con le università che hanno istitutito una facoltà o un corso di laurea in scienze motorie o con lo IUSM, con le federazioni sportive o con gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, il personale tecnico che ha prestato attività documentata di istruttori per almeno ventiquattro mesi negli ultimi cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge.(7)

4. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di accertamento dei requisiti per l'ammissione al corso di preparazione di cui al comma 3 nonché la durata, le materie di insegnamento e le caratteristiche degli esami.

5. Il personale tecnico indicato al comma 3 può svolgere la propria attività nelle strutture di cui all’articolo 34, comma 1, fino al completamento delle operazioni relative all'esame finale del corso di preparazione previsto dallo stesso comma 3. Tale personale può iscriversi nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 4, a seguito del superamento dell’esame finale previsto al comma 3 del presente articolo.
5 bis. In sede di prima applicazione della presente legge il consiglio di amministrazione di Agensport è costituito ai sensi dell’articolo 15, entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. In caso di mancata nomina del presidente o di mancata elezione dei sei membri del consiglio di amministrazione entro il suddetto termine, il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, alla nomina di un amministratore straordinario, che svolge le funzioni del presidente e del consiglio di amministrazione fino all’insediamento degli organi ordinari.(8)

CAPO II


DISPOSIZIONI FINANZIARIE




Art. 42 (11)
(Disposizioni finanziarie)



1. Per le finalità di cui agli articoli 11 e 24 è istituito nel bilancio per l’esercizio 2002 apposito capitolo per competenza e cassa, nell’ambito della Unità previsionale di base G31, con lo stanziamento di euro 260 mila per ciascuno degli anni 2002-2003.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si provvede, in conto competenza, mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti di cui all’Elenco 4 del bilancio di previsione 2002, capitolo T27501, lettera c); alla copertura di cassa si fa fronte mediante riduzione della UPB T21 per l’importo di euro 260 mila.

2 bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle iniziative per il credito sportivo, di cui all’articolo 30, si provvede mediante gli stanziamenti del capitolo G31501, che assume la seguente denominazione: “Contributi in conto interessi sui mutui concessi dall’I.C.S. - Istituto per il Credito Sportivo - e da altri istituti di credito (art. 30 l.r.15/2002)”. (9)

2 ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle iniziative per la concessione di contributi in conto capitale per impianti sportivi, di cui all’articolo 31, si provvede mediante gli stanziamenti del capitolo G32501, che assume la seguente denominazione: “Contributi per impianti sportivi (art. 31 l.r.15/2002)”. (9)

2 quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle iniziative per la concessione di contributi per le attrezzature sportive e per la gestione degli impianti sportivi, di cui all’articolo 32, si provvede mediante gli stanziamenti del capitolo G31513, che assume la seguente denominazione: “Contributi per le attrezzature sportive e per la gestione degli impianti sportivi (art. 32 l.r.15/2002)”. (9)

2 quinquies. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle iniziative per i contributi finalizzati alla promozione delle attività sportive ed allo svolgimento dell’attività ordinaria, di cui all’articolo 33, si provvede mediante gli stanziamenti del capitolo G31503, che assume la seguente denominazione: “Contributi per la promozione delle attività sportive e per lo svolgimento dell’attività ordinaria (art. 33 l.r.15/2002)”. (9)

2 sexies. Gli oneri derivanti dall’attuazione delle iniziative sportive di cui all’articolo 37, comma 1, sono così ripartiti:
a) per le iniziative di cui alle lettere a), d) ed e) si provvede mediante lo stanziamento previsto sul capitolo G31502;
b) per le iniziative dirette della Regione di cui alle lettere b) e c), si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB G31, di un apposito capitolo denominato: “Spese per iniziative dirette della Regione in materia di promozione sportiva (articolo 37, lettere b) e c), L.R. 20 giugno 2002, n. 15)”, con uno stanziamento, per l’anno 2011, pari ad euro 300.000,00, la cui copertura è garantita dal prelevamento di pari importo dal capitolo G31502. (9) (10)

2 septies. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle iniziative per la concessione di contributi finalizzati alla promozione e allo sviluppo della pratica sportiva per le persone diversamente abili con deficit mentale, fisico e sensoriale, di cui all’articolo 40, si provvede mediante gli stanziamenti del capitolo G31504, che assume la seguente denominazione: “Contributi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone diversamente abili con deficit mentale, fisico e sensoriale (art. 40 l.r.15/2002)”. (9)

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43
(Delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi)


(12)

Art. 44
(Abrogazioni)



1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge ed in particolare:
a) la legge regionale 28 dicembre 1973, n. 40 “Piano per l’incremento del numero e l’efficienza degli impianti sportivi nel Lazio. Norme per la concessione di particolari agevolazioni”;
b) la legge regionale 6 agosto 1974, n. 40 “Modificazioni alla legge 28 dicembre 1973, n. 40” concernente: “Piano per l’incremento del numero e l’efficienza degli impianti sportivi nel Lazio. Norme per la concessione di particolari agevolazioni”;
c) la legge regionale 23 settembre 1974, n. 68,: “Concorso all’organizzazione dei campionati europei di atletica leggera”;
d) il regolamento regionale 24 gennaio 1975, n. 1 di esecuzione della legge regionale 28 dicembre 1973, n. 40 recante “Piano per l’incremento e l’efficienza degli impianti sportivi nel Lazio. Norme per la concessione di particolari agevolazioni”. Modificata con legge 6 agosto 1974, n. 40;
e) la legge regionale 4 luglio 1979, n. 51 e successive modifiche “Norme per la promozione e la diffusione della pratica sportiva e per la realizzazione ed il miglioramento dei relativi impianti”;
f) la legge regionale 17 luglio 1989, n. 46 “Interventi finanziari in occasione dei campionati mondiali di calcio del 1990”;
g) la legge regionale 23 settembre 1991, n. 56 “Contributo al comune di Montefiascone in occasione dei campionati europei di baseball 1991”;
h) la legge regionale 28 ottobre 1991, n. 70 “Norme per la produzione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone portatrici di handicap”;
i) la legge regionale 11 dicembre 1992, n. 51 “Intervento straordinario regionale per la ristrutturazione dei centri bocciofili e per la realizzazione di un bocciodromo in Roma”;
l) la legge regionale 15 novembre 1995, n. 54 “Concorso alla organizzazione dei primi Giochi Mondiali Militari”;
m) l’articolo 18 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 concernente la diffusione e la promozione della pratica sportiva;
n) gli articoli 32 e 91 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 concernente il credito sportivo e la diffusione della pratica sportiva.




Art. 45
(Disposizione finale)

1. La presente legge costituisce unica norma di riferimento regionale per qualsiasi stanziamento o atto di programmazione relativo alle materie in essa trattate.


Note:


(1) Pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Lazio 10 luglio 2002, n. 19, s.o. n. 5

(2) Capo abrogato dall'articolo 9 , comma 1, lettera n) della legge regionale 1 febbraio 2008, n. 1; ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 9 l'abrogazione decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale del 21 luglio 2008, n. 11, pubblicato sul BUR del 28 luglio 2008, n. 28

(2a) Lettera modificata dall'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 1), punto 1.1), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(2b) Lettera aggiunta dall'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 1), punto 1.2), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(2c) Lettera inserita dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(2d) Lettera modificata dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(2e) Lettera modificata dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(3) Per la procedura relativa alla concessione dei contributi per gli anni 2010 e 2011 vedi l'articolo 13, comma 2, della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3

(3a) Comma modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera b), numero 1), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(3b) Lettera abrogata dall'articolo 12, comma 1, lettera b), numero 2), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(3c) Comma sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera b), numero 3), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(3d) Comma aggiunto dall'articolo 12, comma 1, lettera b), numero 4), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(3e) Articolo sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(3f) Comma aggiunto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(4) Comma modificato dall'articolo 20, comma 10, lettera b) della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2

(5) Lettera modificata dall'articolo 1 della legge regionale 25 settembre 2002, n. 33

(5a) Comma inserito dall'articolo 12, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(6) Lettera aggiunta dall'articolo 58, omma 1 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2

(6.1) Articolo inserito dall'articolo 24, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(6.2) Comma inserito dall'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20

(6.3) Articolo inserito dall'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20

(6a) Comma sostitutito dall'articolo 69, comma 1 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

(6b) Comma inserito dall'articolo 69, comma 2 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

(6c) comma modificato dall'articolo 69 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

(7) Lettera modificata dall'articolo 2 della legge regionale 25 settembre 2002, n. 33

(8) Comma aggiunto dall'articolo 38 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29

(9) Comma aggiunto dall'articolo 14 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 5

(10) Comma modificato dall'articolo 2, comma 62 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9

(11) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con il capitolo G31900

(12) Articolo abrogato dall'articolo 20, comma 10, lettera c) della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.