Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali

Numero della legge: 14
Data: 11 agosto 2021
Numero BUR: 79 s. o. n. 4
Data BUR: 12/08/2021

SOMMARIO

 

CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI, CULTURA, SPORT E COMUNICAZIONE

 

Art. 1       (Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 29 “Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani” e successive modifiche)

Art. 2       (Modifica all’articolo 22 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 relativo a disposizioni sulla sicurezza stradale)

Art. 3       (Disposizioni modificative in materia di cultura. Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2020, n. 22 “Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street art”, alla legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 “Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo”, alla legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 “Sistema Cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale” e all’articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13 relativo al fondo della creatività per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e creative, e successive modifiche)

Art. 4       (Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 “Testo unico in materia di sport” e successive modifiche)

Art. 5       (Fondo straordinario per il sostegno delle società sportive dilettantistiche e delle associazioni sportive dilettantistiche)

Art. 6       (Disposizioni in materia di rateizzazione di debiti extratributari delle associazioni sportive)

Art. 7       (Contributi per la realizzazione di tensostrutture polifunzionali)

Art. 8       (Premio regionale “Willy Monteiro Duarte”)

Art. 9       (Partecipazione della Regione alla Fondazione “Vittorio Occorsio”)

Art. 10     (Giornata regionale in memoria delle “marocchinate”)

Art. 11     (Programma di iniziative per la memoria della battaglia di Cassino, dello sbarco anglo-americano ad Anzio e dello sfondamento della linea Gustav) abrogato

Art. 12     (Fondo straordinario per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione locale. Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13 “Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione” e successive modifiche)

 

CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI

 

Art. 13     (Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” e alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 “Norme in materia di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali” e successive modifiche)

Art. 14     (Poli civici integrati di mutualismo sociale)

Art. 15     (Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 “Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia”)

Art. 16     (Disposizioni in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - IPAB)

Art. 17     (Sostegno ai minori collocati fuori dalla famiglia di origine)

Art. 18     (Supporto alla genitorialità per le coppie con problemi di infertilità)

Art. 19     (Modifiche all’articolo 7, commi 77 e 81, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 relativi a contributi per l’acquisto della parrucca in conseguenza di terapia oncologica. Disposizione finanziaria)

Art. 20     (Fondo straordinario per il sostegno all’acquisto dei servizi di baby sitting)

Art. 21     (Disposizioni per favorire il diritto all’informazione delle persone con disabilità. Portale regionale della disabilità) abrogato

Art. 22     (Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 5 “Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico (GAP)” e successive modifiche)

Art. 23     (Disposizioni per promuovere l’effettività del diritto di accesso a internet)

Art. 24     (Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 “Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna” e successive modifiche)

Art. 25     (Modifica alla legge regionale 3 marzo 2021, n. 7 “Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne”)

Art. 26     (Realizzazione del “Parco Serena Mollicone e vittime di femminicidio”)

Art. 27     (Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2021, n. 1 “Disposizioni in materia di cooperative di comunità”)

CAPO III -  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

 

Art. 28     (Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 “Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione” e successive modifiche)

Art. 29     (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 52 “Esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833” e successive modifiche)

Art. 30     (Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2018, n. 5 “Disposizioni in materia di vigenza delle graduatorie delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale” e successive modifiche. Disposizione relativa ai criteri di valutazione dei titoli nelle procedure concorsuali di aziende ed enti del servizio sanitario regionale)

Art. 31     (Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” e successive modifiche)

Art. 32     (Modifica alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 “Norme in materia di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali” e successive modifiche)

Art. 33     (Modifiche all’articolo 3, comma 55, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 relativo all’erogazione del buono socio-sanitario, alla legge regionale 3 marzo 2021, n. 2 “Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e piercing” e alla legge regionale 30 marzo 2021, n. 5 “Disposizioni per l’istituzione e la promozione di un percorso a elevata integrazione socio-sanitaria in favore di persone con disabilità «Non collaboranti»”)

Art. 34     (Iniziative per favorire la fruizione dei servizi per l’interruzione di gravidanza)

Art. 35     (Linee guida regionali per la presa in carico di soggetti affetti da disturbo da deficit di attenzione e iperattività)

Art. 36     (Modifiche all’articolo 154 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 relativo al riconoscimento dell’obesità quale malattia di particolare rilievo sociale)

Art. 37     (Registro regionale dei soggetti incontinenti, stomizzati e cateterizzati)

Art. 38     (Radioterapia oncologica azienda sanitaria locale Roma 4)

Art. 39     (Security manager ospedaliero) [abrogato]

Art. 40     (Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 “Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo” e successive modifiche)

Art. 41     (Modifica alla legge regionale 6 ottobre 2003, n. 33 “Norme in materia di cani da presa, molossoidi e loro incroci”)

Art. 42     (Sostegno al pendolarismo del personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale)

Art. 43     (Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 “Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21” e successive modifiche. Abrogazioni dell’articolo 12 della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16 relative a modifiche alla l.r. 58/1993 e alla disposizione transitoria. Disposizioni in materia di trasporti sanitari secondari)

 

CAPO IV -  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO, LAVORO, FORMAZIONE E PER LO SVILUPPO ECONOMICO E IL SOSTEGNO OCCUPAZIONALE

 

Art. 44     (Sostegno del settore turistico regionale)

Art. 45     (Modifica alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente l’organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche)

Art. 46     (Disposizioni per promuovere la costituzione di Officine municipali)

Art. 47     (Sostegno all’offerta formativa degli Istituti tecnici superiori)

Art. 48     (Modifiche alla legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 “Testo unico del commercio” e successive modifiche)

Art. 49     (Procedure di rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche)

Art. 50     (Fondazione di partecipazione “Fiera di Roma”) abrogato

Art. 51     (Contributo al Centro agroalimentare di Roma e al Mercato ortofrutticolo di Fondi)

Art. 52     (Fondo per lo sviluppo delle smart cities)

Art. 53     (Interventi per favorire lo sviluppo di forme societarie e associative tra professionisti)

Art. 54     (Misure volte all’adozione di procedure semplificate per l’assegnazione dei fondi strutturali e di investimento dell’Unione europea)

Art. 55     (Modifiche all’articolo 3, commi 37, 38 e 39 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 relativi all’erogazione di voucher per l’europrogettazione)

Art. 56     (Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 “Promozione della ricerca e sviluppo dell’innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio” e successive modifiche)

Art. 57     (Sostegno alla ricerca finalizzata allo studio dell’emiplegia alternante dell’infanzia (AHC). Istituzione della “Giornata della ricerca”)

Art. 58     (Sostegno allo sviluppo delle aree industriali interessate dall’insediamento di aziende operanti nel settore dell’aerospazio)

Art. 59     (Disposizioni per il sostegno allo sviluppo delle infrastrutture portuali del Lazio)

Art. 60     (Modifiche all’articolo 1, comma 38, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 relativo a disposizioni in materia di infrastrutture e lavori pubblici e disposizioni finanziarie)

Art. 61     (Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 e abrogazione dell’articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativi a misure straordinarie per i lavoratori dell’indotto coinvolti dalla crisi aziendale dell’Alitalia) 

Art. 62     (Modifiche all’articolo 9, commi 1, 4 e 5 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 relativi alla tutela occupazionale del personale delle società totalmente controllate dalle province o dalla Città metropolitana di Roma Capitale) 

 

CAPO V -    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO, AGRICOLTURA E TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA 

Art. 63     (Disposizioni di semplificazione amministrativa in materia di espropriazione per pubblica utilità)    

Art. 64     (Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme su governo del territorio” e successive modifiche)      

Art. 65     (Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2018, n. 12 “Disposizioni in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico. Ulteriori disposizioni per la semplificazione e l’accelerazione degli interventi di ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e successivi” e alla legge regionale 14 giugno 2017, n. 5 “Istituzione del servizio civile regionale” e successive modifiche)

Art. 66     (Modifica all’articolo 2, comma 134 quinquies, della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 relativo a interventi di edilizia agevolata e successive modifiche) 

Art. 67     (Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 relativo al coordinamento delle procedure autorizzative in agricoltura e successive modifiche)

Art. 68     (Modifiche alla legge regionale 6 novembre 2006, n. 15 “Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati” e alla legge regionale 1° marzo 2000, n. 15 “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario” e successive modifiche)

Art. 69     (Modifiche all’articolo 3, commi 17 e 18, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 relativi al sostegno alle imprese vivaistiche)

Art. 70     (Modifiche alla legge regionale 21 novembre 1988, n. 75 “Norme per l’incremento ed il potenziamento dell’apicoltura laziale” e successive modifiche. Interventi per la semina di superfici agricole con piante nettarifere)

Art. 71     (Modifica alla legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 “Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie” e successive modifiche)

Art. 72     (Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio” e successive modifiche)

 

CAPO VI -  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRANSIZIONE ECOLOGICA E RIFIUTI

 

Art. 73     (Modifiche alla legge regionale 21 aprile 2016, n. 3 “Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico” e successive modifiche)     

Art. 74     (Disposizioni in materia di fonti energetiche rinnovabili. Abrogazione dei commi da 1 a 10 dell’articolo 10 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 relativi a disposizioni in materia di fonti energetiche rinnovabili)    

Art. 75     (Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16 “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili” e successive modifiche)       

Art. 76     (Modifica alla legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 “Tutela, governo e gestione pubblica delle acque” e successive modifiche)

Art. 77     (Modifica alla legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 “Disciplina delle aree ad elevato rischio ambientale” e successive modifiche)

Art. 78     (Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e successive modifiche)

Art. 79     (Interpretazione autentica della cartografia relativa alla perimetrazione del Parco regionale urbano “Pineto”)

Art. 80     (Modifiche alla legge regionale 1° luglio 2021, n. 8 “Modifica della perimetrazione del Parco naturale regionale dell’Appennino «Monti Simbruini»”)

Art. 81     (Modifica della perimetrazione del Parco regionale dell’Appia Antica) [dichiarato illegittimo]

Art. 82     (Modifica della perimetrazione del Parco suburbano dei Castelli Romani)

Art. 83     (Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico” e alla legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 concernente il conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio e successive modifiche)

Art. 84     (Modifica alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali” e successive modifiche)

Art. 85     (Sostegno per le funzioni di individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nonché delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti)

Art. 86     (Disposizioni in materia di bonifica e ripristino ambientale)

Art. 87     (Contributi per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale effettuati da soggetti non responsabili)

Art. 88     (Chiusura della discarica di Roccasecca e di Albano Laziale)

 

CAPO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO, CONTABILITA', ISTITUZIONALE, ORGANI DI GARANZIA, PERSONALE, ENTI LOCALI, ENTI DIPENDENTI E SOCIETA' CONTROLLATE

 

Art. 89     (Alienazione del patrimonio immobiliare del soppresso Fondo per l’addestramento professionale dei lavoratori)

Art. 90     (Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 e alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relative a disposizioni in materia di fondi rustici appartenenti al patrimonio disponibile della Regione)

Art. 91     (Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 1989, n. 70 concernente i complessi immobiliari dell’ex Opera nazionale pensionati d’Italia, ex Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani, ex Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi) e successive modifiche e all’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 relativo a disposizioni in materia di tributi e patrimonio)

Art. 92     (Integrazione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7, comma 105, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 relativo alle attività di promozione culturale, sociale e ambientale e di valorizzazione del patrimonio regionale - LazioCrea S.p.A.)

Art. 93     (Modifiche alla legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”)

Art. 94     (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 relativo all’aggiornamento di disposizioni finanziarie di leggi regionali)

Art. 95     (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione)

Art. 96     (Modifica alla legge regionale 29 maggio 2019, n. 9 “Disposizioni in materia di rideterminazione degli assegni vitalizi” e successive modifiche)

Art. 97     (Modifiche alla legge regionale 8 giugno 2016, n. 7 “Istituzione del Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali” e all’articolo 81 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 relativo all’istituzione di una commissione speciale sui piani di zona per l’edilizia economica e popolare nella Regione e successive modifiche)

Art. 98     (Modifica all’articolo 25 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 relativo a disposizioni sul Collegio dei revisori dei conti dell Regione)

Art. 99     (Modifica alla legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17 “Istituzione del difensore civico” e successive modifiche)

Art. 100   (Interpretazione autentica dell’articolo 43 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche e relativa disciplina transitoria. Modifiche alla l.r. 6/2002)

Art. 101   (Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2020, n. 9 “Tutela e valorizzazione dei piccoli comuni”)

Art. 102   (Modifica all’articolo 3, comma 130, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 relativo a disposizioni per la trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni montani)

Art. 103   (Trasferimento a Roma Capitale della proprietà dell’infrastruttura ferroviaria Roma-Giardinetti e delle relative funzioni amministrative)    

Art. 104   (Misure per il rafforzamento della programmazione e gestione degli investimenti pubblici degli enti locali)

Art. 105   (Fondo per l’adeguamento e manutenzione degli impianti di ascensori e servizi igienici pubblici)

Art. 106   (Fondo per il mantenimento degli uffici del giudice di pace)

Art. 107   (Modifica all’articolo 22, comma 123, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 relativo a disposizioni per il sostegno degli interventi complementari alle attività del Commissario straordinario per il recupero dell’ex carcere borbonico dell’isola di Santo Stefano relativi ai servizi pubblici essenziali del Comune di Ventotene)

Art. 108   (Piano per la messa in sicurezza delle strade montane e rurali)

Art. 109   (Eliminazione delle spese relative alla locazione passiva della sede istituzionale di Azienda strade Lazio - ASTRAL S.p.A.)

Art. 110   (Modifiche all’articolo 23 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 relativo alla disciplina della gestione e dell’alienazione dei beni immobili di proprietà dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura e alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 “Istituzione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL)” e successive modifiche)

Art. 111   (Modifiche all’articolo 23 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 relativo al compenso dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e al trattamento economico degli amministratori di società e dei dipendenti delle società regionali e successive modifiche)

Art. 112   (Disposizioni in materia di gestione del personale delle società a controllo pubblico)

Art. 113   (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie)  

 

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 114   (Abrogazioni)        

Art. 115   (Entrata in vigore) 

 

ALLEGATI (1)

ALLEGATO A        

ALLEGATO B

ALLEGATO C

ALLEGATO D

ALLEGATO E

ALLEGATO F


 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI,

CULTURA, SPORT E COMUNICAZIONE

 

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 29 “Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani” e successive modifiche)

 

1.  Alla l.r. 29/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 1, dopo le parole: “di informazioni” sono inserite le seguenti: “, di servizi, di attività e strutture”;

b)  l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

Art. 4

(Sistema regionale delle strutture e dei servizi per il mondo giovanile)

 

1.  Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, è costituito il sistema regionale delle strutture e dei servizi per il mondo giovanile, di seguito denominato sistema per il mondo giovanile, quale complesso delle strutture organizzative della Regione e dei relativi interventi e servizi offerti in materia di politiche giovanili.

2.  Il programma triennale di cui all’articolo 6 individua gli obiettivi, le azioni comuni, l’organizzazione e le forme di coordinamento tra i soggetti partecipanti, nonché le risorse per la realizzazione del sistema per il mondo giovanile.”;

c)  all’articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

1)  al comma 1 le parole: “presso il Consiglio regionale” sono soppresse;

2)  al comma 6 le parole: “di cui all’articolo 4” sono sostituite dalle seguenti: “della Giunta regionale competente in materia di politiche giovanili”;

d) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

 

Art. 6

(Programma regionale triennale per la realizzazione

del sistema per il mondo giovanile)

 

1.  Al fine di promuovere uno sviluppo coordinato ed efficace del sistema per il mondo giovanile di cui all’articolo 4 e delle relative attività in materia di politiche giovanili, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, approva il programma regionale per la realizzazione del sistema per il mondo giovanile, di seguito denominato programma regionale. Il programma regionale definisce gli indirizzi e gli obiettivi programmatici ed i progetti dell’azione regionale in materia di politiche giovanili e, in particolare, prevede:

a)    gli obiettivi del sistema per il mondo giovanile;

b)   l’individuazione dei servizi e l’organizzazione dei soggetti che costituiscono il sistema per il mondo giovanile;

c)    gli indirizzi per il coordinamento delle iniziative degli enti locali in materia;

d)   l’indicazione delle risorse disponibili e la determinazione del regime di finanziamento o di incentivazione per tipo di iniziativa;

e)    l’indicazione delle procedure di accesso ai finanziamenti ed agli incentivi.

2.  Il programma regionale prevede contributi a sostegno di progetti ed iniziative, in via prioritaria, per:

a)    l’inserimento sociale, la partecipazione e l’attivazione dei giovani nella vita sociale e nella pratica sportiva e per promuovere e regolare le attività sportive per i giovani con disabilità, così da garantire a tutti il diritto allo sport in condizioni di uguaglianza e pari opportunità;

b)    le politiche attive per l’occupazione;

c)    la prevenzione del disagio giovanile e delle dipendenze;

d)   la mobilità giovanile, con iniziative di scambio socio-culturale fra paesi europei;

e)    l’aggregazione, l’associazionismo e la cooperazione giovanile nazionale ed internazionale;

f)    l’informazione e la consulenza per i giovani;

g)   la promozione della creatività e dell’espressione artistica giovanile;

h)   l’aggiornamento culturale e tecnologico, anche al fine della prevenzione del cyberbullismo;

i)   l’incremento di spazi e di strutture dedicate al mondo giovanile;

l)   l’incremento della visibilità e dell’efficacia delle campagne informative dedicate al mondo giovanile, anche attraverso la creazione di una specifica piattaforma web;

m) la promozione dell’inserimento e della integrazione nelle attività culturali e sportive delle persone disabili nonché il supporto alle medesime per l’avvio al mondo del lavoro;

n)  la promozione delle attività politiche, culturali e sportive come integrazione sociale delle persone disabili;

o)  la rimozione degli squilibri delle opportunità per i giovani tra i vari territori regionali.

3.  Il programma regionale ha durata triennale e può essere annualmente aggiornato, previo parere della commissione consiliare competente. Entro il 30 novembre di ciascun anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sull’andamento del programma regionale.”.

2.  Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferite al patrimonio dei comuni e sono inventariate tra i beni mobili di ciascun ente le dotazioni strumentali, informatiche e audiovisive assegnate ai comuni nell’ambito:

a)  dell’iniziativa denominata “Le Officine dell’Arte” di cui alla deliberazione della Giunta regionale 26 settembre 2006, n. 611;

b)  dell’iniziativa denominata “Sviluppo di una rete regionale di officine dell’arte” prevista dal “Programma triennale degli interventi in favore dei giovani per gli anni 2007 - 2009” approvato con deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2007, n. 736;

c)  dell’azione “Potenziamento e sviluppo di una rete regionale di officine dell’arte e dei mestieri” di cui alla deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2011, n. 511.

3.  Le associazioni giovanili iscritte al registro di cui all’articolo 5 della l.r. 29/2001, beneficiarie di finanziamenti e contributi fino a euro 25.000,00 relativi a progetti di durata massima di ventiquattro mesi, sono esonerate dalla presentazione della fidejussione assicurativa o bancaria o di altre forme di garanzia previste dai rispettivi avvisi pubblici.

4.  All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

 

Art. 2

(Modifica all’articolo 22 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 relativo a disposizioni sulla sicurezza stradale)

 

1.    Dopo il comma 89 dell’articolo 22 della l.r. 1/2020 è inserito il seguente:

“89 bis.  Al fine di accrescere la consapevolezza e la responsabilizzazione dei giovani alla guida e migliorare la sicurezza stradale, la Regione promuove, attraverso contributi sotto forma di rimborso spese, corsi di guida sicura rivolti a giovani di età compresa tra i quattordici e i venticinque anni. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità e i requisiti di accesso ai contributi di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Giovani” della missione 06 “Sport e tempo libero“, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese per la realizzazione di corsi di guida sicura per i giovani”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 50.000,00, per l’anno 2021, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.”.

 

 Art. 3

(Disposizioni modificative in materia di cultura. Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2020, n. 22 “Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street art”, alla legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 “Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo”, alla legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 “Sistema Cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale” e all’articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13 relativo al fondo della creatività per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e creative, e successive modifiche)

 

1.  Alla l.r. 22/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al comma 1 dell’articolo 2 è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Resta fermo il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, ove gli interventi riguardino beni culturali e paesaggistici.”;

b)  al comma 1 dell’articolo 4 dopo le parole: “alla Regione” sono inserite le seguenti: “nonché alla Soprintendenza in materia di archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali e del paesaggio territorialmente competente”;

c)  ai commi 1 e 2 dell’articolo 8 le parole: “comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “comma 3”.

2.  Alla l.r. 5/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  il comma 2 dell’articolo 11 è abrogato;

b)  al comma 1 dell’articolo 15 le parole: “gennaio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “gennaio 2022”.

3.  Il comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 24/2019 è sostituito dal seguente:

“4. L’inserimento nelle organizzazioni regionali di biblioteche, musei e archivi statali è consentito tramite adesione ai sistemi di cui agli articoli 16, 23, 26 e 27 nonché, per i musei e gli archivi storici delle forze armate situati nel territorio di Roma Capitale e dei comuni della Regione, mediante appositi accordi finalizzati a favorire la diffusione della conoscenza del patrimonio storico e commemorativo della nazione, di Roma Capitale e dei comuni della Regione, sottoscritti ai sensi dell’articolo 119 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche.”.

4.  Alla l.r. 15/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a)    all’articolo 7:

1)   dopo la lettera d bis) del comma 1 è aggiunta la seguente:

“d ter) Associazione Musico Culturale AULOS quale ente associativo senza scopo di lucro, costituito tra enti territoriali della Regione per la diffusione nel territorio regionale dell’arte musicale orchestrale, mediante la formazione dell’orchestra da camera denominata "Orchestra regionale del Lazio" e l’organizzazione delle relative attività concertistiche, anche nell’ambito di circuiti regionali costituiti ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017 (Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163).”;

2)   al comma 2 dopo le parole: “dell’ATCL” sono inserite le seguenti: “e dell’Associazione Musico Culturale AULOS”;

3)   dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5 bis. La Regione, in conformità alla normativa statale vigente e all’articolo 56 dello Statuto, può partecipare, nel rispetto delle norme generali stabilite da apposita legge regionale, a fondazioni e associazioni nella gestione di teatri della Città metropolitana di Roma Capitale e delle città capoluogo di provincia.”;

b)   dopo l’articolo 12 è inserito il seguente:

“Art. 12 bis

(Riconoscimento e valorizzazione delle attività di educazione musicale.

Elenco regionale delle scuole di educazione musicale)

 

1.   La Regione, al fine di incentivare il processo di qualificazione e di valorizzazione delle attività delle scuole di educazione musicale di cui all’articolo 12, riconosce e valorizza le scuole e gli organismi specializzati nella organizzazione e gestione dell’attività di didattica e pratica musicale nel territorio regionale.

2.  Per le finalità di cui al comma 1 è istituito, presso la struttura regionale competente in materia di cultura, l’elenco regionale delle scuole di educazione musicale, al quale possono essere iscritti i soggetti di cui all’articolo 12, comma 1, le scuole civiche comunali anche in forma associata e le scuole private, riconosciute dalla Regione secondo le modalità ed i criteri stabiliti nella deliberazione di cui al comma 3.

3.  La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce:

a)  le modalità di funzionamento e gestione dell’elenco regionale delle scuole di educazione musicale;

b)  le modalità e i termini per la presentazione delle domande di riconoscimento al fine dell’iscrizione nell’elenco regionale delle scuole di educazione musicale;

c)  i criteri e i requisiti necessari per l’ottenimento del riconoscimento regionale, con particolare riguardo:

1)  all’organizzazione interna, ai requisiti professionali e all’esperienza didattica e musicale del corpo docente;

2)  alle caratteristiche dei corsi ed alle modalità di svolgimento delle lezioni, che devono essere attivati con abitualità al fine di assicurare continuità didattica ed un rapporto continuativo e costante con gli allievi, con esclusione di lezioni private occasionali di singoli docenti;

3)  alla dotazione strumentale da mettere a disposizione degli allievi;

4)  all’idoneità dei locali allo svolgimento delle attività formative ed al rispetto della normativa in materia;

d) le modalità ed i termini per la concessione dei contributi di cui al comma 4.

4.  Nell’ambito delle finalità di qualificazione e di valorizzazione dell’offerta formativa musicale di cui al presente articolo, la Regione concede, altresì, contributi ai soggetti di cui al comma 2 e alle bande musicali per lo svolgimento della didattica e per l’acquisto di strumenti musicali per l’incremento della dotazione da fornire agli allievi, secondo le modalità ed i criteri stabiliti nella deliberazione di cui al comma 3.”;

c)    dopo il comma 6 dell’articolo 26 è aggiunto il seguente:

“6 bis. Agli oneri derivanti dall’articolo 12 bis, comma 4, si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, titolo l “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese per le scuole di educazione musicale”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 25.000,00, per l’anno 2021 e euro 50.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.”.

5.  Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera a), numeri 1) e 2), si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, titolo 1 “Spese correnti", della voce di spesa denominata; "Spese relative all’Associazione musicale AULOS", la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 20.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 22, comma 86, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione), di cui al medesimo programma 02 della missione 05, titolo 1.

6.  I commi 84, 85 e 86 dell’articolo 22 della l.r. 1/2020 relativi all’Orchestra Europea della Regione Lazio (OERL) sono abrogati.

7.  Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 13/2013 le parole: “con particolare riferimento alle iniziative imprenditoriali poste in essere da soggetti con età inferiore a trentacinque anni ovvero superiore a cinquanta, che siano disoccupati, inoccupati, lavoratori precariamente occupati ovvero lavoratori privi di retribuzione” sono soppresse.


Art. 4

(Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 15

“Testo unico in materia di sport” e successive modifiche)

 

1.  Alla l.r. 15/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  all’articolo 30:

1)  al comma 2:

1.1) alla lettera c) dopo le parole: “maggiore carenza” sono aggiunte le seguenti: “e maggior disagio economico e sociale”;

1.2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

“c bis) il sostegno degli interventi di promozione della pratica sportiva all’aperto.”;

b)  al comma 3:

1)  dopo la lettera b) è inserita la seguente:

“b bis) le discipline sportive associate;”;

2)  alla lettera c) le parole: “aventi personalità giuridica” sono sostituite dalle seguenti: “riconosciuti dal CONI o dal CIP”;

3)  alla lettera d) le parole: “aventi personalità giuridica” sono soppresse e dopo le parole: “dal CONI”, ovunque ricorrenti, sono aggiunte le seguenti: “o dal CIP”;

c)  dopo il comma 4 dell’articolo 38 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Per l’attuazione del presente articolo, la Regione può avvalersi, sulla base di specifici contratti di servizio, delle prestazioni delle ASP ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)) anche al fine dello svolgimento delle funzioni di coordinamento tra le prestazioni del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e le politiche sportive, ai sensi degli articoli 33 e 38 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e successive modifiche.”.

 

Art. 5

(Fondo straordinario per il sostegno delle società sportive dilettantistiche

e delle associazioni sportive dilettantistiche)

 

1.  Al fine di fronteggiare la grave crisi economica connessa con l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e favorire la ripresa anche attraverso la diffusione e lo sviluppo delle attività sportive sul territorio regionale, la Regione sostiene le società sportive dilettantistiche e le associazioni sportive dilettantistiche, affiliate ad un organismo sportivo riconosciuto dal CONI ed iscritte nel “Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche” del CONI, mediante l’istituzione nel programma 01 “Sport e tempo libero” della missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, titolo 1 “Spese correnti”, del “Fondo straordinario per il sostegno delle società sportive dilettantistiche e delle associazioni sportive dilettantistiche”.

2.  I contributi erogati dal Fondo di cui al comma 1 sono concessi a titolo di rimborso della maggiorazione dell’aliquota dell’IRAP di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005) e successive modifiche, con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, ad esclusione dei soggetti già beneficiari di altre forme di rimborso riguardanti la medesima imposta ai sensi della normativa regionale vigente.

3.  La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente in materia, definisce i criteri e le modalità per il riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 1 e per la concessione dei contributi.

4.  La dotazione del Fondo di cui al comma 1, pari a euro 100.000,00, per l’anno 2021, è a valere sulle risorse iscritte nel programma 01 “Sport e tempo libero” della missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, titolo 1 “Spese correnti”, derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.


Art. 6

(Disposizioni in materia di rateizzazione di debiti extratributari delle associazioni sportive)

 

1.  Al fine di fronteggiare lo stato di difficoltà economica causato dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, le associazioni sportive ammesse al beneficio della rateizzazione dei debiti di natura extratributaria di cui all’articolo 64 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005) e successive modifiche, che abbiano omesso di pagare rate nel periodo intercorrente tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore della presente legge, non decadono dal predetto beneficio.

2.  Le rate non pagate di cui al comma 1 sono recuperate secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.

3.  Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, stimate in euro 75.000,00 per l’anno 2021, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

 

Art. 7

(Contributi per la realizzazione di tensostrutture polifunzionali)

 

1.  Al fine di potenziare l’attività sportiva e favorire lo sviluppo della relativa cultura sul territorio regionale, incentivando la pratica dello sport quale strumento di educazione e formazione, di tutela della salute e di trasferimento valoriale, la Regione concede contributi, nella misura massima dell’80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, agli enti locali, singoli o associati, alle federazioni sportive, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e alle società o associazioni sportive a carattere dilettantistico ad essi affiliate, per la realizzazione di tensostrutture a carattere polifunzionale.

2.  Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare sentita la commissione consiliare competente in materia, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

3.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Sport e tempo libero” della missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, del “Fondo per la realizzazione di tensostrutture polifunzionali”, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 500.000,00 per l’anno 2021 e ad euro 1.000.000,00 per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.


Art. 8

(Premio regionale “Willy Monteiro Duarte”)

 

1.  La Regione, al fine di contrastare il fenomeno della violenza e le manifestazioni di aggressività nei confronti degli adolescenti, nonché qualsiasi forma di violazione della dignità della persona umana, istituisce il premio annuale “Willy Monteiro Duarte”, destinato, previo apposito bando di concorso, agli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, e alle strutture del sistema educativo regionale dell’istruzione e formazione professionale di cui alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale) e successive modifiche.
2.  In attuazione del comma 1, con provvedimento del Direttore della direzione regionale competente in materia di istruzione, si provvede, in particolare:

a)    all’emanazione del bando contenente le modalità di partecipazione al concorso, i criteri di valutazione nonché l’ammontare dei premi spettanti ai vincitori;

b)   alla costituzione di un’apposita commissione tecnico-scientifica per la valutazione e la selezione delle proposte progettuali presentate dalle scuole e dai soggetti del sistema di cui al comma 1 e per la redazione della relativa graduatoria;

c)    a stabilire le modalità per l’erogazione dei premi.

3.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 06 “Servizi ausiliari all’istruzione” della missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese per la realizzazione del premio regionale «Willy Monteiro Duarte»”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 20.000,00 per l’anno 2021, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse relative all’autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 24 marzo 2016, n. 2 (Disciplina degli interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo), iscritte nel medesimo programma 06 della missione 04, titolo 1.


Art. 9

(Partecipazione della Regione alla Fondazione “Vittorio Occorsio”)

 

1.  La Regione, nel rispetto dell’articolo 56 dello Statuto e delle disposizioni del codice civile vigenti in materia, al fine di contribuire alla promozione della cultura della legalità e alla sensibilizzazione delle nuove generazioni alla memoria della stagione storica relativa ai cosiddetti “Anni di piombo”, è autorizzata, previa deliberazione della Giunta regionale, a partecipare alla Fondazione “Vittorio Occorsio”, di seguito denominata Fondazione, e sostiene il perseguimento delle relative finalità istituzionali.

2.  Il Presidente della Regione, o l’Assessore regionale competente in materia di cultura da lui delegato, provvede agli adempimenti necessari per la partecipazione della Regione alla Fondazione nonché, ai sensi dell’articolo 41, comma 8, dello Statuto, all’eventuale nomina del rappresentante regionale nell’ambito degli organi di indirizzo e consultivi previsti dallo statuto della Fondazione.

3.  I diritti della Regione inerenti alla qualità di socio della Fondazione sono esercitati, sulla base di apposite deliberazioni della Giunta regionale, dal Presidente della Regione o dall’Assessore regionale competente in materia da lui delegato.

4.  Agli oneri relativi alla partecipazione regionale alla Fondazione “Vittorio Occorsio” si provvede mediante l’istituzione, nel programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, rispettivamente, titolo 1 “Spese correnti” e titolo 2 “Spese in conto capitale”, delle seguenti voci di spesa:

a)  in riferimento alle spese in conto capitale concernenti la partecipazione alla Fondazione, della voce di spesa denominata: “Spese relative alla partecipazione della Regione Lazio alla Fondazione Vittorio Occorsio”, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 50.000,00 per l’anno 2021, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2;

b)  in riferimento alle spese correnti concernenti il funzionamento e le attività della fondazione, della voce di spesa denominata: “Spese relative al funzionamento ed alle attività della fondazione Vittorio Occorsio”, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 25.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2021-2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03, della missione 20, titolo 1.

 


Art. 10  (1.1)

(Mese regionale in memoria delle vittime delle “marocchinate”)


1. La Regione promuove il ricordo e la conoscenza dei tragici episodi di violenza sessuale e fisica nei confronti delle popolazioni civili verificatisi nel mese di maggio del 1944, in particolare nelle Province di Frosinone e di Latina, a danno di decine di migliaia di donne, uomini e bambini, di cui si macchiarono gli appartenenti al Corpo di spedizione francese in Italia (CEF), istituendo nel mese di maggio di ogni anno, il mese regionale in memoria delle vittime delle “marocchinate”.

2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce, con propria deliberazione, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il programma, le iniziative e le modalità di svolgimento del mese di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese relative al mese regionale in memoria delle vittime delle “marocchinate” la cui autorizzazione di spesa pari a euro 5.000,00 per l’anno 2022 e a euro 10.000,00 per l’anno 2023 è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti” titolo 1.

 


Art. 11

(Programma di iniziative per la memoria della battaglia di Cassino, dello sbarco

anglo-americano ad Anzio e dello sfondamento della linea Gustav)

 

(1a1)

 

 

Art. 12

(Fondo straordinario per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione locale. Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13 “Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione” e successive modifiche)

 

1.    La Regione, in attuazione dei principi dell’articolo 21 della Costituzione in materia di diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell’informazione e a integrazione di quanto previsto dalla l.r. 13/2016, sostiene le imprese e gli operatori del settore dell’informazione e della comunicazione locale, anche sotto il profilo dell’innovazione dell’offerta formativa, colpiti dalla crisi economica connessa con l’emergenza epidemiologica da COVID 19, mediante l’istituzione nel programma 01 “Industria, PMI e artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 1 “Spese correnti”, del “Fondo straordinario per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione locale”.
2.    I contributi erogati dal Fondo di cui al comma 1 sono diretti al finanziamento delle imprese e degli operatori del comparto che diffondono informazione e comunicazione di carattere locale con frequenza quotidiana, con sede legale o operativa nel Lazio e iscritti nel registro degli operatori della comunicazione tenuto presso il Co.re.com. del Lazio, ad esclusione dei soggetti già beneficiari di altre forme di ristoro, ai sensi della normativa regionale vigente.

3.    La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente in materia, definisce i criteri e le modalità per il riparto delle risorse del Fondo e per la concessione dei contributi.

4.    La dotazione del Fondo di cui al comma 1, pari a euro 400.000,00, per l’anno 2021, è a valere sulle risorse versate all’entrata della Regione nella tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del titolo 3 “Entrate extratributarie” e iscritte nel programma 01 della missione 14, titolo 1, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3, relativo al recupero delle somme non utilizzate dalle società a partecipazione regionale.

5.    Alla l.r. 13/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a)    dopo il comma 1 dell’articolo 2 è aggiunto il seguente:

“1 bis.  Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina azioni e interventi volti a sostenere il pluralismo informativo locale, scongiurare l’impoverimento dell’informazione locale, sostenere l’innovazione, salvaguardare i livelli occupazionali, contrastare la precarizzazione del lavoro giornalistico tutelandone la qualità e la professionalità, sostenere l’avvio di imprese, anche testate giornalistiche digitali operanti via web, di giovani giornalisti  create da liberi professionisti in forma singola o associata e start up, secondo criteri di pari opportunità, qualità dell’informazione e inserimento di giovani nel mondo del lavoro.”;

b)  al comma 3 dell’articolo 3 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “, nonché promuove lo sviluppo locale della società dell’informazione, sostenendo gli operatori sul territorio regionale e provinciale nel processo di innovazione tecnologica del sistema di telecomunicazioni e radiotelevisivo e di modernizzazione del sistema di produzione e vendita dei prodotti editoriali”;

c)  dopo la lettera u) del comma 2 dell’articolo 21 è aggiunta la seguente:

“u bis) formula proposte in materia di tutela dei minori nel settore radio-televisivo e nuovi media.”;

d) dopo l’articolo 21 è inserito il seguente:

“Art. 21 bis

(Competenze e funzioni in materia di tutela della reputazione digitale,

prevenzione e contrasto al cyberbullismo ed educazione all’uso

 responsabile dei mezzi di comunicazione digitale)

1.  Il Co.re.com:

a)  contribuisce alla diffusione di informazioni sull’uso corretto e responsabile delle tecnologie e dei nuovi mezzi di comunicazione digitale, con particolare attenzione ai minori;

b)  promuove e realizza iniziative di studio, prevenzione e contrasto al fenomeno del cyberbullismo e di tutela della reputazione e della identità digitale in rete;

c)  fornisce ai cittadini supporto e orientamento in ordine agli strumenti di tutela della reputazione e della dignità digitale.

2.  Al fine del più efficace esercizio della funzione di cui al comma 1, è istituito presso il Co.re.com un Osservatorio. L’Osservatorio ha finalità di ricerca su temi del bullismo online, degli atti persecutori, dell’adescamento di minorenni, della porno vendetta, delle sfide pericolose, del ritiro sociale, dei gruppi pro-anoressia e dell’istigazione al suicidio, nonché di formazione e assistenza all’uso responsabile delle tecnologie e dei nuovi mezzi di comunicazione digitale.

3.  Il Co.re.com può sottoscrivere protocolli di intesa con pubbliche amministrazioni, autorità indipendenti e altri soggetti terzi, e stipulare accordi con le università del Lazio per il finanziamento di assegni di ricerca finalizzati allo svolgimento di specifici progetti per le attività dell’Osservatorio di cui al comma 2.

4.  Il Co.re.com svolge le attività previste dal presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

5.  Nell’esercizio delle competenze di cui al presente articolo, il Co.re.com tratta, in qualità di titolare del trattamento, dati personali anche di categorie di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, per fini di tutela in sede amministrativa e di ricerca di interesse pubblico rilevante ai sensi dell’articolo 2 sexies, comma 2, lettere q) e cc), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modifiche. I tipi di dati, le operazioni eseguibili e le misure adottate per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi sono definiti ai sensi dell’articolo 2 sexies, comma 1, del d.lgs. 196/2003.”;

e)  dopo il comma 4 dell’articolo 22, è aggiunto il seguente:

“4 bis.  Le spese sostenute per l’esercizio delle funzioni delegate per la stipulazione di contratti di lavoro flessibile, a progetto o a tempo determinato, sono escluse dal calcolo della spesa per il personale, ai fini del rispetto del limite fissato dall’articolo 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2007) qualora interamente finanziate dalle risorse assegnate e trasferite, ove sussistano le seguenti condizioni:

a)  assenza di ulteriori oneri per la stipulazione di contratti di lavoro flessibile, a progetto o a tempo determinato a carico del bilancio del Consiglio regionale, posto che la copertura dell’intera spesa deve essere garantita dalle risorse assegnate e trasferite per funzioni delegate;

b)  assenza di adeguate professionalità all’interno del Consiglio regionale;

c)  durata dei contratti strettamente correlata al perdurare della delega e dei relativi finanziamenti, con esclusione esplicita di ogni possibile aspettativa di futura stabilizzazione.”.

6.  Agli oneri derivanti dal comma 5, lettere a) e b) si provvede mediante l’integrazione, rispettivamente, per euro 50.000,00 per l’anno 2021, del “Fondo per il sostegno del pluralismo dell’informazione e della comunicazione istituzionale - parte corrente” e per euro 50.000,00 per l’anno 2021, del “Fondo per il sostegno del pluralismo dell’informazione e della comunicazione istituzionale - parte in conto capitale”, di cui all’articolo 36, comma 1, lettere a) e b), l.r. 13/2016, iscritti nel programma 01 della missione 14, titoli 1 e 2, a valere sulle risorse pari a complessivi euro 100.000,00 per l’anno 2021, versate all’entrata della Regione nella tipologia 500 del titolo 3, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 3, relativo al recupero delle somme non utilizzate dalle società a partecipazione regionale.


 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI

 

Art. 13

(Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” e alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 “Norme in materia di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali” e successive modifiche)

 

1.    Alla l.r. 11/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a)    alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 5, dopo le parole: “di emarginazione” sono inserite le seguenti: “, di disagio”;

b)   dopo il comma 9 bis dell’articolo 26 è aggiunto il seguente:

“9 ter. Almeno il 50 per cento delle risorse regionali per i percorsi di formazione dei caregiver familiari possono essere destinate in favore delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) di cui alla legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)) e successive modifiche, che si avvalgono di enti di formazione accreditati secondo la disciplina regionale.”;

c)    all’articolo 28:

1)   le parole: “sociali e sanitari promossi dal sistema integrato” sono sostituite dalle seguenti: “ad esso destinati. Il centro anziani è organizzato in forma di associazione di promozione sociale (APS), secondo la disciplina prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modifiche. In coerenza con quanto previsto dall’articolo 35, comma 2, del d.lgs. 117/2017, non sono previsti limiti di età per associarsi ad una APS alla quale è affidata la gestione di un centro anziani.”;

2)  al comma 3 le parole: “degli interventi” sono sostituite dalle seguenti: “delle azioni”;

d) dopo il comma 2 dell’articolo 32 è inserito il seguente:

“2 bis. I comuni associati ai sensi dell’articolo 35 e gli organi di decentramento amministrativo previsti dalla Statuto di Roma Capitale, conclusa la fase di autorizzazione e di accreditamento delle strutture che ne abbiano fatto richiesta, sono tenuti a verificare con cadenza almeno triennale presso i singoli soggetti autorizzati e accreditati il mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa vigente.”;

e)  dopo l’articolo 32 è inserito il seguente:

Art. 32 bis

(Elenchi regionali delle strutture e dei servizi autorizzati e

delle strutture e dei servizi accreditati)


1.  Al fine di concorrere alla realizzazione del sistema informativo regionale, di cui all’articolo 49, sono istituiti, presso la struttura regionale competente in materia, assicurandone la pubblicità sulle pagine dedicate del portale istituzionale, gli elenchi regionali delle strutture e dei servizi autorizzati e delle strutture e dei servizi accreditati, di seguito denominati elenchi regionali.

2.  La Giunta regionale con la deliberazione di cui all’articolo 49, comma 4, definisce le modalità per la tenuta e l’aggiornamento degli elenchi regionali.

3.  Per le finalità di cui al comma 1, i comuni singoli o associati, Roma Capitale, anche tramite gli organi di decentramento amministrativo, trasmettono alla struttura regionale competente, con le modalità da questa indicate con proprio atto, i provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento nonché i dati relativi alle strutture e ai servizi autorizzati e accreditati.

4.  Gli elenchi regionali e i relativi aggiornamenti sono pubblicati sul sito della Regione anche per il tramite del sistema informativo dei servizi sociali di cui all’articolo 49.”;

f)    al comma 2 dell’articolo 33:

1)   dopo la lettera f), è inserita la seguente:

“f bis) cura la tenuta e l’aggiornamento degli elenchi regionali;”;

2)   alla lettera k), le parole: “e la semplificazione” sono sostituite dalle seguenti: “, la semplificazione e la velocizzazione”;

3)   alla lettera l), dopo le parole: “della persona” sono inserite le seguenti: “in ogni età”;

4)   alla lettera u bis), dopo le parole: “promuove” sono inserite le seguenti: “e sostiene”;

g)   alla lettera i) del comma 3 dell’articolo 35 dopo le parole: “strutture socio-assistenziali” sono inserite le seguenti: “nonché i dati relativi agli elenchi regionali”;

h)   al comma 2 dell’articolo 37 dopo le parole: “funzioni di” sono inserite le seguenti: “autorizzazione, accreditamento e”;

i)     l’articolo 38 è sostituito dal seguente:

“Art. 38

(Aziende pubbliche di servizi alla persona - ASP)

1. Le ASP di cui alla l.r. 2/2019 e successive modifiche conformano la propria attività ai principi e agli obiettivi della presente legge, intervengo nelle fasi consultive e concertative della programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria a livello regionale e locale e concorrono a realizzare i servizi e gli interventi del sistema integrato sociale previsti dalla programmazione regionale e locale, anche mediante l’utilizzazione del proprio patrimonio immobiliare.

2. I soggetti pubblici del sistema integrato dei servizi, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della l.r. 2/2019, nell’ambito della propria autonomia, si avvalgono, sulla base di specifici contratti di servizio, delle prestazioni che le ASP definiscono nei propri statuti, con particolare riguardo:

a)  alla programmazione e alla gestione degli interventi previsti nei piani sociali di zona di cui all’articolo 48, compresi quelli in favore delle persone con disabilità, nel rispetto dei diritti sanciti nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);

b)  alla realizzazione dei progetti, degli interventi e dei servizi di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza), alla legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare) e alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 (Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna) e successive modifiche;

c)  alla istituzione e alla sperimentazione di servizi innovativi in ambito socio-educativo, socio-assistenziale e socio-sanitario, nonché di assistenza a soggetti in condizione di disagio sociale e a rischio di esclusione;

d) alle attività di recupero e riutilizzo a fini sociali dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 3 agosto 2010 n. 136) e successive modifiche.

3. I comuni, nell’ambito delle proprie competenze, possono prevedere misure agevolative di natura finanziaria e fiscale nei confronti delle ASP le cui strutture siano adibite a sedi di servizi socio-assistenziali autorizzati ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali) e successive modifiche.”;

l)     all’articolo 49:

1)   alla lettera b) del comma 1 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “nonché gli elenchi regionali”;

2)   dopo la lettera c) del comma 4 è inserita la seguente:

“c bis) le modalità per la tenuta e l’aggiornamento degli elenchi regionali;”;

m)   al comma 5 dell’articolo 53:

1)  dopo le parole: “raccomandazioni del 2009” sono inserite le seguenti: “e in osservanza di quanto sancito dall’articolo 32 della Costituzione in merito al diritto alla salute”;

2)  dopo le parole: “soggetto assistito” sono aggiunte le seguenti: “garantendo comunque le prestazioni socio-sanitarie essenziali”.

2.  Il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 41/2003 è sostituito dal seguente:

“2. Al fine di concorrere alla realizzazione del sistema informativo regionale di cui all’articolo 49 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e successive modifiche, i comuni, singoli o associati, trasmettono alla Regione, con le modalità stabilite con proprio atto dalla struttura regionale competente, copia dei provvedimenti di autorizzazione adottati nonché i dati relativi alle strutture e ai servizi socio-assistenziali autorizzati.”.

3.  All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e), si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

 

Art. 14

(Poli civici integrati di mutualismo sociale)

 

1.  La Regione, ai sensi dell’articolo 33, comma 2, lettera w), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e successive modifiche, promuove la realizzazione di poli civici integrati di mutualismo sociale, di seguito denominati poli civici, quali luoghi fisici di promozione e produzione di servizi sociali in cui coesistono in modo integrato attività promosse da enti pubblici e da enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali.

2.  I poli civici, nell’ambito dei programmi d’intervento oggetto di coprogrammazione e coprogettazione ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), possono attivare:

a)    sportelli sociali e di accompagnamento ai servizi socio-sanitari territoriali;

b)   interventi socio-alimentari di contrasto alla malnutrizione e alla povertà alimentare;

c)    programmi di mediazione e integrazione interculturale;

d)   laboratori di progettazione partecipata territoriale;

e)    centri per l’educazione ambientale;

f)    officine per il riutilizzo e il riuso dei beni;

g)   officine municipali;

h)   attività a supporto dell’assistenza a lungo termine di soggetti non autosufficienti e particolarmente fragili;

i)     iniziative per la programmazione e la gestione partecipata di eventi culturali e spazi di educazione popolare.

3.  Per le finalità di cui al presente articolo, la Regione, gli enti locali e le loro articolazioni territoriali possono concedere, nel rispetto della normativa vigente e tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 71, commi 2 e 4, del d.lgs. 117/2017, l’utilizzo di beni immobili per la realizzazione dei poli civici e agevolazioni in materia di canoni, in particolare mediante la compensazione tra gli oneri dovuti all’amministrazione per l’uso di beni immobili e il valore economico ragionevolmente attribuito ai servizi offerti a titolo gratuito dai poli civici.

4.  Le disposizioni di cui al comma 3 possono riguardare anche i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e destinati al recupero e al riutilizzo a fini sociali, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.

5.  Nell’ambito dei programmi di rigenerazione urbana di cui all’articolo 2 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio) possono essere previsti specifici interventi per la realizzazione di poli civici.

6.  Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità per la realizzazione dei poli civici.

6 bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 08 “Cooperazione e associazionismo” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti” e titolo 2 “Spese in conto capitale”, delle voci di spesa denominate “Spese per la realizzazione dei poli civici integrati di mutualismo sociale - parte corrente” e “Spese per la realizzazione dei poli civici integrati di mutualismo sociale - parte in conto capitale”, le cui autorizzazioni di spesa, pari, rispettivamente, ad euro 150.000,00 per l’anno 2022, sono derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nei fondi speciali di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titoli 1 e 2. (1a)

 

 

Art. 15

(Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 “Disposizioni relative al sistema

integrato di educazione e istruzione per l’infanzia”)

 

1.    Alla l.r. 7/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a)    al comma 4 dell’articolo 12:

1)   le parole: “del nido e delle scuole dell’infanzia” sono sostituite dalle seguenti: “dei servizi educativi”;

2)  le parole: “i nidi” sono sostituite dalle seguenti: “i servizi educativi”;

b)  dopo l’articolo 38 è inserito il seguente:

“Art. 38 bis

(Educazione sperimentale interculturale)

1.  La Regione promuove l’educazione sperimentale interculturale, quale progetto sperimentale di educazione alla diversità tesa alla promozione dell’inclusione e di educazione diffusa, inserita e connessa con il tessuto sociale.

2.  L’educazione sperimentale interculturale si avvale, anche in collaborazione con i centri interculturali per l’infanzia, di un impianto teorico di pedagogia interculturale, di metodologie educative e di processi innovativi di apprendimento che valorizzino le molteplici appartenenze delle bambine, dei bambini e delle loro famiglie.

3.  Le attività interculturali sperimentali devono adottare il progetto educativo di cui all’articolo 28. Il progetto educativo è garantito nella sua attuazione da un coordinatore pedagogico, valorizzando le figure che hanno maturato competenze specifiche nella pedagogia e nella didattica interculturale.

4.  La Regione può promuovere direttamente progetti di educazione sperimentale interculturale da attuare attraverso appositi avvisi.

5.  La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, stabilisce, con propria deliberazione, i requisiti e le procedure per l’autorizzazione dei servizi di educazione sperimentale interculturale nonché la documentazione da presentare da parte del richiedente.”;

c)  dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 55 è aggiunta la seguente:

“e bis) se il comune competente accerta la mancata osservanza dei limiti di orario imposti al soggetto titolare o gestore del servizio educativo provvede, previa diffida, alla sospensione del servizio.”;

d) al comma 2 dell’articolo 56 dopo le parole: “di cui agli articoli” è inserita la seguente: “19,”;

e)  alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 58, le parole: “e agli articoli 4, comma 4, 17, 18, 37, 38, 47, 50, commi 2 e 3, e 51” sono sostituite dalle seguenti: “e agli articoli 4, comma 4, 17, 18, 37, 38, 38 bis, 47, 50, commi 2 e 3, e 51”.

2.  Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere b) ed e),  si provvede mediante l’integrazione per euro 20.000,00 per l’anno 2021, dell’autorizzazione di spesa relativa alla l. r. 7/2020 - Fondo per gli interventi del sistema integrato di educazione e di istruzione per l’infanzia - parte corrente, di cui al programma 01 “Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” titolo 1 “Spese correnti” mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021 - 2023, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.


 

Art. 16

(Disposizioni in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - IPAB)

 

1.  Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) che alla data di entrata in vigore della presente legge non si siano ancora trasformate in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro e le cui dimensioni dell’istituzione non giustifichino il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico possono presentare alla Regione, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, apposita istanza di trasformazione secondo quanto previsto dall’articolo 18, commi 3 e 4, della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)) e successive modifiche anche in mancanza dei requisiti di cui all’articolo 18, comma 1, della l.r. 2/2019, purché nel rispetto delle rispettive tavole di fondazione e della volontà dei fondatori.

 

Art. 17

(Sostegno ai minori collocati fuori dalla famiglia di origine)

 

1.  La Regione sostiene i minori collocati fuori dalla famiglia di origine a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria di decadenza, sospensione e limitazione della potestà genitoriale, attraverso l’istituzione nel programma 01 “Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nidi” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti” del “Fondo a sostegno dei minori collocati fuori dalla famiglia di origine”.

2.  La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente in materia, definisce i criteri e le modalità per il riparto delle risorse del fondo e per la concessione dei contributi in favore degli enti locali.
3.  La dotazione del fondo di cui al comma 1, pari a euro 100.000,00 per l’anno 2021, è a valere sulle risorse iscritte nel programma 01 della missione 12, titolo 1, derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulla medesima annualità, nel Fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

 

 

Art. 18

(Supporto alla genitorialità per le coppie con problemi di infertilità)

 

1.  Ferme restando le risorse di cui all’articolo 18 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), la Regione, al fine di contribuire fattivamente al supporto alla genitorialità, anche attraverso la riduzione dei tempi di attesa nei centri pubblici, concede contributi alle coppie con problemi di infertilità e/o sterilità che vogliono accedere alle tecniche di ultima generazione di procreazione medicalmente assistita, omologa ed eterologa, nonché per consentire l’accesso a prestazioni di cura e diagnosi correlate.
2.  La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, definisce con deliberazione da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a)    i requisiti e i criteri di priorità per l’accesso ai contributi, nonché i criteri per la determinazione dell’importo dei contributi, tenendo conto del reddito ISEE;

b)   le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione del contributo;

c)    le modalità di coinvolgimento delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale.

3.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 05 “Interventi per le famiglie” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese relative al supporto alla genitorialità per le coppie con problemi di infertilità”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00 per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021 -2023, a valere sulla medesima annualità nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.


 

Art. 19

(Modifiche all’articolo 7, commi 77 e 81, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 relativi a contributi per l’acquisto della parrucca in conseguenza di terapia oncologica. Disposizione finanziaria)

 

1.  All’articolo 7 della l.r. 28/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a)    al comma 77 dopo le parole: “la Regione concede contributi alle donne” sono inserite le seguenti: “e agli uomini”;

b)   al comma 81 le parole: “nei confronti delle donne” sono soppresse.

2.  All’allegato B di cui all’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge di stabilità regionale per l’anno 2021) l’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 7, commi da 77 a 81, della l.r. 28/2019, concernente i contributi per alleviare il disagio psicologico derivante dalla perdita dei capelli in conseguenza della terapia oncologica, di cui al programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, è incrementata per euro 50.000,00 per l’anno 2021, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

 

Art. 20

(Fondo straordinario per il sostegno all’acquisto dei servizi di baby sitting)

 

1.  La Regione, per fronteggiare il perdurare dell’attuale emergenza sanitaria da COVID 19, sostiene i nuclei familiari con figli minori di età fino a tre anni che necessitano di servizi di baby sitting attraverso la concessione di appositi contributi a valere sul “Fondo straordinario per il sostegno all’acquisto dei servizi di baby sitting”, istituito nel programma 01 “Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”.
2.  La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente in materia, definisce i criteri, le modalità e i requisiti per la concessione dei contributi. I contributi non sono cumulabili con benefici economici per servizi di baby sitting già erogati ai sensi della normativa vigente in materia.

3.  La dotazione del Fondo di cui al comma 1, pari a euro 50.000,00 per l’anno 2021 è a valere sulle risorse iscritte nel programma 01 della missione 12, titolo 1, derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.


 

Art. 21

(Disposizioni per favorire il diritto all’informazione delle persone con disabilità.

Portale regionale della disabilità)

 

(1b)


Art. 22

(Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 5 “Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico (GAP)” e successive modifiche)

 

1.  Alla l.r. 5/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  all’articolo 6:

1)  al comma 2 bis, dopo le parole: “mappatura, da aggiornare annualmente,” sono inserite le seguenti: “delle attività commerciali con apparecchiature di gioco fisico di cui all’articolo 2 e”;

2)  dopo il comma 2 bis, è inserito il seguente:

“2 ter. Ai fini di cui al comma 1 e all’articolo 12, la Regione predispone una piattaforma telematica che, sulla base delle informazioni fornite dai comuni stessi, supporta l’individuazione delle distanze di cui all’articolo 4, comma 1.”;

b)  al comma 2 dell’articolo 11 bis, la parola: “diciotto” è sostituita dalla seguente: “trenta”;

c)  dopo il comma 1 dell’articolo 13, sono inseriti i seguenti:

“1 bis.  Agli oneri derivanti dall’articolo 4, comma 2, si provvede mediante l’istituzione nel programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Spese per la disinstallazione di apparecchi da gioco”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00, per l’anno 2021 ed euro 150.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

1 ter Agli oneri derivanti dall’articolo 4, comma 2 bis, si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.”.


 

Art. 23

(Disposizioni per promuovere l’effettività del diritto di accesso a internet)

 

1.  In attuazione dei principi stabiliti dalla normativa europea in materia di accesso a internet aperto, la Regione, nell’ambito degli interventi previsti dalla legislazione regionale vigente, promuove il pieno ed effettivo diritto di accesso a internet al fine di assicurare l’esercizio dei diritti fondamentali di ogni persona nella dimensione della rete.
2.  Per le finalità di cui al comma 1, la Regione impronta le politiche regionali al superamento di qualsiasi forma di divario digitale e in particolare di quelli determinati dal genere, dalle condizioni economiche oltre che da situazioni di vulnerabilità personale e di disabilità.

3.  La Regione favorisce, in particolare, attraverso il sistema dell’istruzione e della formazione professionale, l’educazione all’uso consapevole di internet, anche con riferimento all’esercizio del diritto all’oblio, e rimuove ogni ostacolo al pieno e paritario accesso a internet da parte di ogni persona.

 

Art. 24

(Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 “Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna” e successive modifiche)

 

1.    Alla l.r. 4/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 1, dopo le parole: “nell’ambito familiare, lavorativo e sociale” sono aggiunte le seguenti: “, compresi i matrimoni forzati, la tratta e lo sfruttamento di donne e minori, le mutilazioni genitali femminili”;

b)  all’articolo 2:

1)  alla lettera l) del comma 1, le parole: “tra i soggetti formatori, anche” sono sostituite dalle seguenti: “tra i soggetti formatori i profili professionali con competenze specifiche in materia e”;

2)  dopo la lettera p) del comma 1 sono aggiunte, infine, le seguenti:

“p bis) riconosce il valore delle attività realizzate dai soggetti di cui alla lettera a) quale espressione di solidarietà, accoglienza, supporto in favore delle donne, ne promuove lo sviluppo, favorisce e sostiene il loro contributo al conseguimento dell’eliminazione della violenza contro le donne ed i minori;

p ter) promuove e realizza, in collaborazione con gli enti locali, con i soggetti del terzo settore e con gli altri enti e soggetti che svolgono attività a favore degli immigrati, specifiche iniziative per il monitoraggio, la prevenzione, il contrasto e l’assistenza alle vittime di violenza motivata da tratta e sfruttamento, da matrimoni forzati, da mutilazioni genitali femminili, al fine di creare una rete di tutela delle donne e dei minori a rischio;

p quater) promuove la formazione e l’informazione di cui alla legge 19 luglio 2019, n. 69 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere), denominata “Codice Rosso”, tramite una serie di azioni preventive attuate all’interno di scuole, ospedali ed altri luoghi pubblici;

p quinquies) sostiene interventi volti al contrasto della violenza perpetuata nei confronti delle donne in stato di gravidanza.”;

c)  al comma 2 dell’articolo 4, le parole da: “che hanno” fino a: “ed i minori;” sono sostituite dalle seguenti: “iscritte nell’Albo di cui all’articolo 6 bis;”;

d) dopo l’articolo 6 è inserito il seguente:

Art. 6 bis

(Albo regionale delle organizzazioni di donne impegnate nel contrasto alla violenza di genere e nel sostegno ai percorsi di uscita dalla violenza)

 

1.  È istituito, presso la competente struttura regionale, l’Albo regionale delle organizzazioni di donne impegnate nel contrasto alla violenza di genere e nel sostegno ai percorsi di uscita dalla violenza, di seguito denominato Albo.

2.  Possono iscriversi all’Albo le associazioni di volontariato, le cooperative sociali, le associazioni di promozione sociale e gli enti con sede legale o operativa nel territorio regionale, che hanno tra gli scopi statutari il contrasto alla violenza di genere e il sostegno ai percorsi di uscita dalla violenza, che prestano la propria attività a sostegno e in aiuto delle donne vittime di violenza, che hanno maturato esperienze e competenze specifiche in materia e sono in possesso dei requisiti ulteriori stabiliti con il regolamento di cui al comma 3.

3.  La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, adotta, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, un regolamento nel quale sono definiti, in particolare, i requisiti ulteriori di esperienza e professionalità per l’iscrizione nell’Albo, nonché i criteri e le modalità per la formazione, la tenuta e l’aggiornamento dell’Albo.”.

2.  All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera d), si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

 

Art. 25

(Modifica alla legge regionale 3 marzo 2021, n. 7 “Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne”)

 

1.  Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 7/2021 le parole: “operanti sul territorio regionale,” sono soppresse.

 

Art. 26

(Realizzazione del “Parco Serena Mollicone e vittime di femminicidio”)

 

1.  È affidata al Comune di Fontana Liri la realizzazione del “Parco Serena Mollicone e vittime di femminicidio” in località Fonte Cupa. Per le opere necessarie è destinata al Comune di Fontana Liri la somma di euro 50.000,00.
2.  Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante l’integrazione per euro 50.000,00, per l’anno 2021, dell’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 1, comma 38, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, relativo a finanziamenti straordinari in materia di opere pubbliche, di cui al programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali” titolo 2 “Spese in conto capitale”, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui ai programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.


Art. 27

(Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2021, n. 1 "Disposizioni in materia di cooperative di comunità")

 

1.  Alla l.r. 1/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  il comma 3 dell’articolo 2 è abrogato;

b)  all’alinea del comma 1 dell’articolo 7, dopo le parole: “con propria deliberazione” sono inserite le seguenti: “i requisiti,”;

c)  al comma 1 dell’articolo 8:

1)  all’alinea le parole: “il coinvolgimento attivo delle cooperative di comunità nell’esercizio delle funzioni pubbliche di programmazione e progettazione” sono sostituite dalle seguenti: “la partecipazione delle cooperative di comunità nell’individuazione e nell’attuazione”;

2)  alla lettera e) la parola: “gratuitamente” è sostituita dalle seguenti: “nel rispetto della normativa statale e regionale vigente,”;

3)  la lettera h) è sostituita dalla seguente:

     “h) mette in atto gli strumenti necessari per sostenere all’interno delle cooperative di comunità il ruolo dell’agricoltore nei comuni con meno di cinquemila abitanti come “custode del paesaggio” al fine di perseguire le finalità del sostegno alla permanenza degli imprenditori agricoli e delle popolazioni residenti, contrastando l’abbandono dei paesaggi rurali attraverso il censimento, del monitoraggio, del recupero conservativo e della promozione dell’architettura e del patrimonio rurale tradizionale ai fini della valorizzazione turistico-ricreativa delle località rurali.”.

 

 

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

 

Art. 28

(Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1“Misure

 per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione”

 e successive modifiche)

 

1.  All’articolo 22 della l.r. 1/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al comma 120, dopo le parole: “sanitario regionale,” sono inserite le seguenti: “tenendo conto delle disposizioni di cui al comma 120 bis e di cui all’articolo 25, comma 4 novies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e successive modifiche, finalizzate all’estinzione dei rapporti attivi e passivi tra la Fondazione e l’Università”;

b)   dopo il comma 120 è inserito il seguente:

“120 bis. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 117, la Regione concorre alla copertura degli oneri connessi all’uso dei beni destinati alle attività assistenziali di cui all’articolo 8, comma 4, del d.lgs. 517/1999, attraverso la concessione di un finanziamento in favore dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, pari a euro 15.000.000,00 per l’esercizio 2021. La concessione del predetto finanziamento è condizionata alla costituzione dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Policlinico Tor Vergata”, previa sottoscrizione del protocollo d’intesa di cui al comma 119, comprensivo della regolazione consensuale di eventuali contenziosi pregressi e dell’adeguamento delle iscrizioni contabili previsto ai sensi del comma 120. Agli oneri derivanti dall’autorizzazione di spesa di cui al presente comma si provvede mediante l’istituzione nel programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Finanziamento in favore dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata per la copertura degli oneri connessi all’uso dei beni destinati alle attività assistenziali di cui all’articolo 8, comma 4, del d.lgs. 517/1999”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 15.000.000,00, per l’anno 2021, è derivante dal versamento all’entrata della Regione di pari importo, a valere sulla medesima annualità, all’interno della tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del titolo 3 “Entrate extratributarie”, concernente il recupero da eccedenze di copertura da disavanzi sanitari, in conseguenza dell’adeguamento delle iscrizioni contabili previsto ai sensi del comma 120.”.

 

Art. 29

(Modifiche alla legge regionale 6 giugno1980, n. 52 “Esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833” e successive modifiche)

 

1.  Alla l.r. 52/1980 sono apportate le seguenti modifiche:

a)    il titolo della legge è sostituito dal seguente: “Disposizioni in materia di organizzazione del servizio farmaceutico”;

b)   l’articolo 13 è abrogato;

c)    all’articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche:

1)   al comma 1 le parole: “Giunta regionale le funzioni amministrative concernenti la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie, la” sono sostituite dalle seguenti: “Regione le funzioni amministrative in materia di indizione e svolgimento del concorso per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e vacanti, di istituzione delle farmacie di cui all’articolo 1 bis della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) e di”;

2)   al comma 2 le parole: “del sindaco, quale autorità sanitaria locale, le funzioni amministrative concernenti l’adozione dei provvedimenti” sono sostituite dalle seguenti: “del comune le funzioni amministrative in materia di formazione e revisione della pianta organica, di istituzione delle farmacie, ivi comprese quelle succursali,”;

3)   il comma 3 è abrogato;

4)   ai commi 4 e 5 prima della parola “unità” è inserita la seguente: “aziende”;

d)   dopo l’articolo 14 sono inseriti i seguenti:

Art. 14 bis

(Pianta organica)

1. Ai fini della presente legge, per pianta organica si intende la suddivisione del territorio comunale in circoscrizioni perimetrate sulla base di univoche indicazioni topografiche, in cui insistano locali idonei all’esercizio farmaceutico, ad ognuna delle quali afferisce una sede farmaceutica. Le aree sono contigue e coprono l’intero territorio in modo che ogni punto del comune sia compreso in una sola area.

2. La pianta organica si forma applicando i criteri demografico, topografico, urbanistico e del decentramento delle farmacie previsti dalla disciplina statale vigente in materia.

3. La pianta organica indica ogni farmacia specificando se è rurale o urbana.

Art. 14 ter

(Revisione della pianta organica)

 

1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno pari, i comuni, sulla base della rilevazione della popolazione residente pubblicata dall’Istituto nazionale di statistica, procedono alla conferma o alla revisione della pianta organica al fine di adattare la distribuzione sul territorio comunale delle sedi farmaceutiche alle variazioni sia quantitative che distributive della popolazione residente.

2. I comuni individuano le zone in cui collocare le nuove farmacie valutando l’adeguatezza del servizio farmaceutico in relazione a tutta la sua estensione geografica, ivi compresi i territori periferici situati al confine con comuni limitrofi, con particolare riferimento a:

a)    equa distribuzione sul territorio del servizio farmaceutico;

b)   maggiore attenzione alle zone dove è previsto uno sviluppo economico, urbanistico o un aumento demografico;

c)    garanzia di accessibilità del servizio farmaceutico anche nelle aree scarsamente abitate.

3. In sede di individuazione, i comuni indicano anche le sedi farmaceutiche per le quali intendono esercitare il diritto di prelazione, nei limiti della metà delle sedi vacanti e di nuova istituzione, ai sensi dell’articolo 9 della l. 475/1968 e successive modifiche.

4.  Per le sedi di cui al comma 3, è fatto divieto di esercitare l’attività di farmacia attraverso società pubblico-private nella cui compagine sociale il comune non detenga almeno il 51 per cento della quota societaria.

5.  Entro ottobre di ciascun anno pari, i comuni inviano la proposta di conferma o di revisione della pianta organica all’azienda sanitaria locale e all’Ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, i quali, entro il termine di venti giorni dalla ricezione della proposta, esprimono il parere obbligatorio e non vincolante previsto dalla normativa statale.

6. Acquisiti i pareri di cui al comma 5, i comuni adottano la nuova pianta organica esplicitando le sedi disponibili per il privato esercizio e quelle sulle quali intendono esercitare il diritto di prelazione, o confermano la pianta organica preesistente.

7. La pianta organica adottata è trasmessa alla Regione e pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

8. In caso di inutile decorso del termine del 31 dicembre, la Regione indice una conferenza di servizi che si conclude con l’adozione della revisione della pianta organica o la conferma della pianta organica preesistente.


Art. 14 quater

(Apertura delle farmacie comunali)

 

  1. Il comune deve aprire la farmacia sulla quale ha indicato di esercitare il diritto di prelazione, specificando la circoscrizione di pertinenza della proposta nuova sede farmaceutica nonché della sede limitrofa, entro il termine di un anno dall’approvazione della pianta organica, dandone comunicazione alla Regione.
  2. Decorso tale termine senza che il comune abbia aperto la farmacia, esso decade dalla titolarità della sede e la Regione la assegna mediante concorso ai sensi dell’articolo 16.”;

e)    all’articolo 15 le parole: “dall’unità” sono sostituite dalle seguenti: “dall’azienda unità”;

f)    l’articolo 16 è sostituito dal seguente:

Art. 16

(Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche)

 

1.Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione ha luogo mediante concorso indetto dalla Regione per l’intero territorio regionale entro il 30 marzo di ciascun anno dispari ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico) e successive modifiche e del relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298 e successive modifiche.

2. Dopo la conclusione dei lavori della commissione giudicatrice, la Regione approva la graduatoria, provvede all’interpello e all’assegnazione delle sedi, dandone comunicazione alle aziende sanitarie locali e ai comuni interessati per i provvedimenti di competenza.

3. Il termine per l’apertura delle sedi farmaceutiche è stabilito in centottanta giorni dalla data di notifica dell’assegnazione della sede stessa al vincitore, a pena di decadenza dall’assegnazione. Dopo aver dichiarato la decadenza, la Regione utilizza la graduatoria per il subentro di un nuovo candidato.

4. Le graduatorie dei concorsi per sedi farmaceutiche hanno una validità di due anni a decorrere dalla data della loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e possono essere utilizzate per l’assegnazione di sedi farmaceutiche resesi vacanti o istituite successivamente alla pubblicazione del bando di concorso.”.

 

Art. 30

(Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2018, n. 5 “Disposizioni in materia di vigenza delle graduatorie delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale” e successive modifiche. Disposizione relativa ai criteri di valutazione dei titoli nelle procedure concorsuali di aziende ed enti del servizio sanitario regionale)

 

1.  All’articolo 1 della l.r. 5/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al comma 2 bis dopo le parole: “di cui al comma 1” sono inserite le seguenti: “, ove previsto nel bando,”;

b)  al comma 2 ter dopo le parole: “servizio sanitario regionale” sono inserite le seguenti: “, ove prevista nel bando la valenza regionale della graduatoria,”.

2.  Nell’ambito delle procedure concorsuali indette dalle aziende e dagli enti del servizio sanitario regionale, i punteggi attribuiti nella valutazione dei titoli, in conformità alla normativa statale, saranno fissati e predeterminati con atto della direzione regionale salute ed integrazione socio-sanitaria.

 

 

Art. 31

(Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” e successive modifiche)

 

1.    Alla l.r. 4/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a)    dopo il comma 2 dell’articolo 4 è aggiunto il seguente:

“2 bis.  Lo svolgimento dell’attività professionale medica o sanitaria non ricompresa all’interno delle tipologie di cui al comma 2, presso studi, anche organizzati in forma associata o condivisa tra medici e altri esercenti professioni sanitarie regolamentate in ordini professionali, è soggetta a comunicazione di inizio attività nel rispetto della normativa in materia di igiene, sanità e sicurezza dei locali.”;

b)   ai commi 1 ter e 1 quinquies dell’articolo 6 le parole: “Per le strutture di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b) e c)” sono sostituite dalle seguenti: “Per tutte le strutture di cui all’articolo 4, comma 1,”;

c)    all’articolo 10:

1)   al comma 1 parola: “quinquennale” è sostituita dalla seguente: “annuale”;

2)   dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. Semestralmente, e comunque entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio di ogni anno, i soggetti autorizzati inviano alla Regione un report riguardante il personale utilizzato nelle singole strutture autorizzate, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Il report, distinto tra personale dipendente e personale con contratti atipici, dovrà riportare i dati anagrafici del personale, l’inquadramento professionale, la tipologia di contratto applicata e le ore settimanali medie di impiego nella struttura.”.

2.  Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

Art. 32

(Modifica alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 “Norme in materia di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali” e successive modifiche)

 

1.    Il comma 3 dell’articolo 9 bis della l.r. 41/2003 è sostituito dal seguente:

“3. Fermi restando i requisiti previsti dall’articolo 11, commi 1 bis e 1 ter, i requisiti strutturali e organizzativi nonché le modalità per l’attuazione dei programmi di cui al presente articolo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.”.

 

Art. 33

(Modifiche all'articolo 3, comma 55, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 relativo all'erogazione del buono socio-sanitario, alla legge regionale 3 marzo 2021, n. 2 "Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e piercing e alla legge regionale 30 marzo 2021, n. 5 "Disposizioni per l'istituzione e la promozione di un percorso a elevata integrazione socio-sanitaria in favore di persone con disabilità <>")

1.  Al comma 55 dell’articolo 3 della l.r. 25/2020 sono premesse le seguenti parole: “Con specifico riferimento ai contratti stipulati ai sensi del comma 54,”.

2.  Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 2/2021 le parole: “, numeri 1) e 2), per la correzione di difetti della cute in detta area” sono soppresse.

3.  All’alinea del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 5/2021 le parole: “i modelli funzionali mediante” sono soppresse.

 


Art. 34

(Iniziative per favorire la fruizione dei servizi per l’interruzione di gravidanza)

 

1.  La Regione, al fine di garantire l’accesso delle donne all’aborto farmacologico, all’interruzione volontaria di gravidanza e all’interruzione terapeutica entro i termini previsti dalla normativa vigente e rimuovere gli ostacoli che impediscono la fruizione delle corrette informazioni relative ai servizi disponibili presso le strutture sanitarie, realizza, all’interno del sito istituzionale, un apposito portale in cui siano presenti i seguenti contenuti:

a)  descrizione dell’iter previsto per l’accesso all’interruzione volontaria di gravidanza e all’interruzione per motivi terapeutici;

b)  elenco e mappa, per ciascuna azienda sanitaria regionale, dei consultori familiari ove recarsi per la consulenza medica e il rilascio del certificato, con relativi indirizzi e contatti cui rivolgersi;

c)  elenco e mappa delle strutture ospedaliere presso cui è possibile richiedere l’interruzione volontaria di gravidanza, specificando le strutture in cui è prevista l’interruzione farmacologica o il regime di day hospital nonché delle strutture in cui è possibile richiedere l’interruzione terapeutica, con relativi indirizzi e contatti cui rivolgersi;

d) [dati relativi al numero ed alla percentuale di personale obiettore e non obiettore in servizio presso ciascuna struttura ospedaliera con reparti di ginecologia e ostetricia;] (2)

e)  elenco della documentazione necessaria scaricabile online;

f)  archivio dei rapporti annuali sull’interruzione volontaria di gravidanza nella Regione.

2.  Al fine di monitorare e verificare l’attuazione del presente articolo, presso l’assessorato competente in materia di sanità è istituito un tavolo tecnico composto dai responsabili delle strutture regionali competenti e dalle rappresentanti delle associazioni di donne, operanti nel settore, maggiormente rappresentative sul piano regionale.

3.  Il tavolo tecnico di cui al comma 2 è costituito con decreto del Presidente della Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4.  La partecipazione al tavolo tecnico di cui al comma 2 è a titolo gratuito.

5.  All’attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

 


Art. 35

(Linee guida regionali per la presa in carico di soggetti affetti da disturbo da deficit di attenzione e iperattività)

 

1.  Al fine di favorire procedure uniformi per la presa in carico e la cura dei soggetti affetti da disturbo da deficit di attenzione e iperattività, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposite linee guida regionali per la presa in carico di soggetti affetti da disturbo da deficit di attenzione ed iperattività.

2.  Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove altresì, senza nuovi o maggiori oneri per le finanze regionali, protocolli di intesa di diagnosi e cura con i servizi sanitari locali e l’ufficio scolastico regionale nonché con gli enti del Terzo settore operanti in materia.


Art. 36

(Modifiche all’articolo 154 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 relativo al riconoscimento dell’obesità quale malattia di particolare rilievo sociale)

 

1.    All’articolo 154 della l.r. 4/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a)    alla rubrica le parole: “dell’obesità quale malattia” sono sostituite dalle seguenti: “dell’obesità e dei disturbi del comportamento alimentare quali malattie”;

b)   al comma 1 le parole: “l’obesità quale malattia” sono sostituite dalle seguenti: “l’obesità e i disturbi del comportamento alimentare quali malattie”;

c)    al comma 2 le parole: “dell’obesità” sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: “dell’obesità e dei disturbi del comportamento alimentare”;

d)   al comma 3 le parole: “l’obesità” sono sostituite dalle seguenti: “l’obesità e i disturbi del comportamento alimentare”.

 

 

Art. 37

(Registro regionale dei soggetti incontinenti, stomizzati e cateterizzati)

 

1.  Al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse stanziate nel bilancio regionale e massimizzare l’efficienza dei servizi sanitari, è istituito, senza nuovi e maggiori oneri per le finanze regionali, presso il dipartimento di epidemiologia del servizio sanitario regionale, il Registro regionale dei pazienti incontinenti, stomizzati e cateterizzati.

2.  Il Registro di cui al comma 1, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) procede alle attività di rilevamento, catalogazione, elaborazione e registrazione dei dati individuali sanitari e amministrativi sui pazienti incontinenti, stomizzati e cateterizzati, soprattutto attraverso l’utilizzo delle seguenti fonti di flussi informativi in campo sanitario:

a)  dati provenienti dai servizi di assistenza protesica dei distretti sanitari;

b)  schede trasmesse dai medici di base.

3.  Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti in materia, con propria deliberazione disciplina il funzionamento del Registro di cui al comma 1, assicurando l’attivazione dei flussi di cui al comma 2.

 

 

Art. 38

(Radioterapia oncologica azienda sanitaria locale Roma 4)

 

1.  Allo scopo di ridurre la mobilità passiva e operare una distribuzione omogenea sul territorio regionale dei punti di erogazione di radioterapia oncologica, nelle more della revisione del fabbisogno di assistenza, l’azienda sanitaria locale Roma 4, sprovvista di dotazione tecnologica, è autorizzata all’acquisizione, con fondi autonomi ovvero con finanziamenti in conto capitale, anche in esito alla rimodulazione di finanziamenti regionali o statali, di macchine per la radioterapia oncologica.

 

 

Art. 39(3)

(Security manager ospedaliero)


Art. 40

(Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 “Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo” e successive modifiche)

 

1.  Alla l.r. 34/1997 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al comma 2 dell’articolo 14, le parole: “che deve darne comunicazione al servizio veterinario dell’azienda USL competente per territorio entro quindici giorni dall’evento” sono soppresse;

b)  il comma 2 dell’articolo 19 è sostituito dal seguente:

“2. Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale da consentire un adeguato movimento. È vietato detenere animali legati a catena o con qualsiasi altro mezzo atto a limitarne la libertà di movimento, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento. È in ogni caso vietato agganciare la catena a collari a strozzo.”;

c)  all’articolo 20:

1)  al comma 1 dopo le parole: “possessori di cani” sono inserite le seguenti: “e gatti” e, infine, è aggiunto il seguente periodo: “É vietato porre in vendita cani non iscritti all’anagrafe canina e gli stessi devono essere intestati al venditore.”;

2)  dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Gli allevatori a qualsiasi titolo di animali di affezione o compagnia devono essere in possesso dell’autorizzazione o del nulla osta dì cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria).”;

d) all’articolo 24:

1)  dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis.  Fatte salve le ipotesi di responsabilità penale, chiunque violi le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 500,00 e un massimo di euro 2.500,00.”;

2)  al comma 5 le parole: “un minimo di lire trecentomila e un massimo di lire tre milioni” sono sostituite dalle seguenti: “un minimo di euro 250,00 e un massimo di euro 1.500,00”.

 

Art. 41

(Modifica alla legge regionale 6 ottobre 2003, n. 33 “Norme in materia di cani da presa, molossoidi e loro incroci”)

 

1.  Dopo l’articolo 2 della l.r. 33/2003 è inserito il seguente:

Art. 2 bis

(Corsi di formazione in materia di rieducazione cinofila)

1. Al fine di tutelare la salute pubblica attraverso la rieducazione dei cani randagi, nonché dei cani appartenenti alle razze di cui all’articolo 1, la Regione autorizza la realizzazione di corsi di formazione per educatori e volontari cinofili volti a conferire competenze tecniche e deontologiche in materia di rieducazione cinofila.

2.  Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i requisiti degli enti e delle società che svolgono i corsi di cui al comma 1.

3.  All’attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.”.

 

 

Art. 42

(Sostegno al pendolarismo del personale delle aziende e

degli enti del servizio sanitario regionale)

 

1.  La Regione garantisce misure di sostegno al pendolarismo del personale sanitario delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale. A tal fine la Regione concede, sotto forma di rimborso, contributi che coprano in tutto o in parte le spese sostenute dal personale del ruolo sanitario, nonché dai medici specializzandi delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale per raggiungere la sede di lavoro che risulti distante più di 50 chilometri dai luogo di residenza. Sono ammesse a rimborso, purché effettivamente sostenute e documentate, le spese per l’acquisto di biglietti e abbonamenti a mezzi pubblici, nonché le spese sostenute con mezzo proprio sotto forma di rimborso chilometrico e di rimborso dei pedaggi autostradali, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 2.

2.  La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa informativa delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali, stabilisce i criteri e le modalità di accesso ed erogazione dei contributi di cui al comma 1.

3.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 03 “Sostegno all’occupazione” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese per il sostegno al pendolarismo del personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 50.000,00 per l’anno 2021 e a euro 100.000,00 per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

 

Art. 43

(Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 “Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21” e successive modifiche. Abrogazioni dell’articolo 12 della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16 relative a modifiche alla l.r. 58/1993 e alla disposizione transitoria. Disposizioni in materia di trasporti sanitari secondari)

 

1.  Alla l.r. 58/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  all’articolo 1:

1)  la rubrica è sostituita dalla seguente: “Finalità e ambito di applicazione”;

2)  dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4 bis. La presente legge non trova applicazione relativamente ai servizi di trasporti sanitari secondari effettuati per consentire l’espletamento delle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale).”;

b)  all’articolo 13:

1)  al comma 2 le parole: “decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384” sono sostituite dalle seguenti: “decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)”;

2)  il comma 2 bis è abrogato.

2.  La lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 16/2020 sono abrogati.

3.  Nel caso di appalti pubblici per servizi di trasporto per disabili, per i quali necessitano veicoli appositamente attrezzati, l’esercizio della relativa attività è subordinato alla presentazione al comune nel cui territorio ha sede la stazione appaltante della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, con allegata la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)) e successive modifiche attestante:

a)  i dati relativi al soggetto aggiudicatario, singolo o associato, e di eventuali subappaltatori;

b)  i dati identificativi della stazione appaltante, dell’appalto aggiudicato, dell’inizio e della fine del servizio, l’eventuale rinnovo e/o proroga del servizio;

c)  il numero e il tipo di veicoli da impiegare in servizio e i dati identificativi dei veicoli;

d) il possesso di almeno una rimessa a disposizione dell’aggiudicatario per il ricovero dei veicoli, sita nel territorio della provincia in cui ha sede la stazione appaltante.

 


 

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO, LAVORO, FORMAZIONE E PER LO SVILUPPO ECONOMICO E IL SOSTEGNO OCCUPAZIONALE

 

Art. 44

(Sostegno del settore turistico regionale)

 

1.  La Regione, al fine di sostenere il settore turistico regionale, promuove la realizzazione di progetti di investimento nell’ambito di una strategia di sistema e di rete rivolta a:

a)  qualificare, ampliare e ottimizzare l’offerta turistica regionale, con particolare riguardo a quella congressuale, fieristica e ad alto impatto economico sul territorio;

b)  innalzare gli standard di qualità della destinazione;

c)  facilitare l’incontro tra domanda e offerta e favorire il dialogo fra gli attori pubblici e privati coinvolti;

d) promuovere sul mercato della Business Travel e Meeting Industry la destinazione e l’offerta di spazi e servizi presenti sul territorio regionale;

e)  favorire la ripresa dell’intera filiera del turismo sul territorio regionale anche attraverso la valorizzazione dei cluster identificati nel piano triennale del turismo e una strategia di marketing ad hoc per la promozione del brand Lazio.

2.  I progetti di cui al comma 1 sono realizzati anche in collaborazione con Convention Bureau Roma e Lazio s.c.r.l., sulla base degli indirizzi definiti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di turismo, e previa stipula di appositi protocolli d’intesa.

3.  Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo” della missione 07 “Turismo”, delle voci di spesa denominate “Spese per il sostegno del settore turistico regionale - parte corrente” e “Spese per il sostegno del settore turistico regionale - parte in conto capitale”, la cui autorizzazione di spesa, pari rispettivamente a euro 150.000,00 e a euro 50.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2021-2023, sono derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nei fondi speciali di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titoli 1 e 2.

 

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Art. 45

(Modifica alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente l’organizzazione

del sistema turistico laziale e successive modifiche)

 

1.  Al comma 3 dell’articolo 52 della l.r. 13/2007 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “, prevedendo che tra le tipologie dl cui alle lettere a) e b) del medesimo comma siano considerate anche quelle che svolgono le proprie attività in parte su aree di proprietà pubblica o privata”.

2.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adegua il regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 19 (Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative) alla disposizione di cui al comma 1.

 

 

Art. 46

(Disposizioni per promuovere la costituzione di Officine municipali)

 

1.  La Regione, al fine di migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e ridurre gli spostamenti nelle città e nei territori, promuove la costituzione delle Officine municipali quali spazi adeguatamente attrezzati per lo svolgimento del lavoro da remoto, all’interno dei quali i lavoratori trovano postazioni e servizi con funzioni di connessione verticale con aziende o piattaforme e di connessione orizzontale con altri lavoratori, consentendo efficaci forme di reciproca formazione e consulenza.

2.  Per le finalità di cui al comma 1, la Regione favorisce la sperimentazione di diverse forme organizzative, tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, dipendenti e autonomi, delle imprese e delle comunità territoriali, anche attraverso il coinvolgimento delle medesime comunità e delle organizzazioni sindacali.

3.  Per garantire l’accesso alle Officine municipali su base territoriale, favorendo la decongestione del traffico motorizzato e il risparmio di tempo di percorrenza dall’abitazione alla postazione di lavoro, con conseguente riduzione delle emissioni di CO2 sul territorio regionale, le Officine municipali sono realizzate, in via preferenziale, in prossimità delle infrastrutture per la mobilità leggera e ciclabile.

4.  Per le finalità di cui al presente articolo la Regione, previo avviso pubblico, può mettere a disposizione beni immobili di sua proprietà da destinare a sede delle Officine municipali. Le Officine municipali possono essere realizzate anche all’interno dei poli civici di cui all’articolo 33, comma 2, lettera w), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e successive modifiche.

5.  Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri e la modalità per la realizzazione delle Officine municipali presso gli immobili regionali ai sensi del comma 4.

6.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, titolo 1 “Spese correnti” e titolo 2 “Spese in conto capitale”, delle voci di spesa denominate “Spese per la realizzazione delle Officine municipali - parte corrente” e “Spese per la realizzazione delle Officine municipali - parte in conto capitale”, le cui autorizzazioni di spesa, pari, rispettivamente, ad euro 50.000,00 per ciascuna annualità 2021-2023, sono derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulla medesima annualità, nei fondi speciali di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titoli 1 e 2.

 

 

Art. 47

(Sostegno all’offerta formativa degli Istituti tecnici superiori)

 

1.  Al fine di potenziare l’erogazione dell’offerta formativa degli Istituti tecnici superiori (ITS) e incrementare il numero dei partecipanti ai corsi, nonché di ridurre il divario tra domanda e offerta di lavoro, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dal “Piano territoriale triennale per l’istruzione e la formazione tecnica superiore” vigente, è disposto l’incremento per euro 1.000.000,00, per l’anno 2021, della voce di spesa di cui al programma 05 “Istruzione tecnica superiore” della missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, titolo 1 “Spese correnti”, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

2.  Agli interventi di cui al comma 1 possono concorrere le risorse derivanti dai trasferimenti statali in materia appositamente iscritte nel programma 05 della missione 04, titolo 1, nonché le risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, di cui al Programma operativo FSE, OP4 - Un’Europa più sociale.

 


Art. 48

(Modifiche alla legge regionale 6 novembre 2019, n. 22

“Testo unico del commercio” e successive modifiche)

 

1.    Alla l.r. 22/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a)    dopo il comma 9 dell’articolo 53 è aggiunto il seguente:

“9 bis.  Ai fini della valorizzazione o razionalizzazione della rete distributiva comunale, nel caso in cui, per la costruzione, realizzazione, riqualificazione strutturale ovvero messa a norma dei mercati, sia necessaria la variante o la modifica dello strumento urbanistico generale, degli strumenti urbanistici attuativi o dei programmi urbanistici comunque denominati, si applica l’articolo 1 della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure) e successive modifiche.”;

b)  al comma 3 dell’articolo 85 le parole: “di cui agli articoli 75, 76 e 81” sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 75, 76, 81 e 83, comma 2,”.

 


Art. 49

(Procedure di rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio

del commercio su aree pubbliche)

1.  In relazione alle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche oggetto di rinnovo ai sensi dell’articolo 181, comma 4 bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 57 della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo unico del commercio) è sospesa fino al centottantesimo giorno successivo alla data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Art. 50 (3a)

(Fondazione di partecipazione “Fiera di Roma”)

[1. La Regione, nel rispetto dell'articolo 56 dello Statuto e delle disposizioni del codice civile vigenti in materia, promuove la costituzione, insieme ad altri soggetti pubblici o privati, della Fondazione di partecipazione "Fiera di Roma", di seguito denominata Fondazione.

2. La Fondazione ha lo scopo di favorire, promuovere e incrementare in Italia e all'estero l'organizzazione di manifestazioni fieristiche e di ogni altra iniziativa che, promuovendo l'interscambio, contribuisca allo sviluppo dell'economia.

3. Lo statuto prevede, altresì, che in qualsiasi momento possano aderire alla Fondazione soggetti pubblici o privati che condividano le finalità della stessa.

4. La partecipazione della Regione alla Fondazione è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che il consiglio di amministrazione sia composto, nel rispetto dell'articolo 22, comma 5, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) e successive modifiche, da rappresentanti dei soci in ragione diretta delle quote conferite;
b) che siano definite le modalità di partecipazione dei soci, a garanzia dei fini pubblici perseguiti dalla Fondazione e con esplicita esclusione di soggetti che siano o pervengano in situazione di conflitto di interesse con gli scopi della Fondazione.

5. Il Presidente della Regione provvede agli adempimenti necessari per la partecipazione della Regione alla Fondazione in qualità di fondatore nonché, ai sensi dell'articolo 41, comma 8, dello Statuto, alla nomina dei rappresentanti regionali nell'ambito degli organi di indirizzo e consultivi previsti dallo statuto della Fondazione.

6. I diritti della Regione inerenti alla qualità di socio della Fondazione sono esercitati, sulla base di apposite deliberazioni della Giunta regionale, dal Presidente della Regione o dall'Assessore regionale competente in materia da lui delegato.

7. I rappresentanti della Regione nell'organo esecutivo della Fondazione sono nominati dal Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 41, comma 8, dello Statuto e sono vincolati, nell'esercizio del proprio mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive della Regione stessa.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Industria, PMI e Artigianato" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività", rispettivamente, titoli l "Spese correnti" e 2 "Spese in conto capitale", delle seguenti voci di spesa:

a) in riferimento alle spese concernenti la partecipazione alla Fondazione, della voce di spesa denominata: "Spese relative alla partecipazione della Regione Lazio alla Fondazione "Fiera di Roma"", la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 5.000.000,00, per l'anno 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2;
b) in riferimento alle spese concernenti il funzionamento e le attività della Fondazione, della voce di spesa denominata: "Spese relative al funzionamento ed alle attività della fondazione "Fiera di Roma"", la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 1.000.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1. Per quel che concerne gli oneri derivanti dalla costituzione della Fondazione, quantificati in euro 5.000,00 per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse già iscritte per le medesime finalità nel programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1.]


Art. 51

(Contributo al Centro agroalimentare di Roma e al Mercato ortofrutticolo di Fondi)

1.  La Regione sostiene lo sviluppo delle attività e il potenziamento delle infrastrutture del Centro agroalimentare di Roma (CAR) e del Mercato ortofrutticolo di Fondi (MOF), anche al fine di garantire un miglior livello qualitativo dei prodotti.

2.  I criteri per la concessione del contributo sono individuati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titoli 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”, delle voci di spesa denominate, rispettivamente:

a)  “Contributi in favore del Centro agroalimentare di Roma e del Mercato ortofrutticolo di Fondi - parte corrente”, la cui autorizzazione dì spesa pari a euro 250.000,00, per l’anno 2021 e a euro 500.000,00, per l’anno 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1;

b)  “Contributi in favore del Centro agroalimentare di Roma e del Mercato ortofrutticolo di Fondi - parte in conto capitale”, la cui autorizzazione di spesa pari a euro 250.000,00, per l’anno 2021 e ad euro 500.000,00, per l’anno 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.


 

Art. 52

(Fondo per lo sviluppo delle smart cities)

 

1.  La Regione supporta gli enti locali promuovendo l’adozione di strategie di pianificazione urbanistica per la realizzazione di città efficienti, partecipative, inclusive, moderne, sostenibili e turisticamente attrattive, anche grazie all’utilizzo di tecnologie digitali, in grado di garantire un elevato livello di qualità della vita dei cittadini, di ridurre le disuguaglianze economico-sociali e di accrescere la competitività delle imprese del sistema economico laziale.

2.  Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede contributi in favore dei comuni, della Città metropolitana di Roma capitale e delle province per la realizzazione di studi e progetti strategici diretti a implementare modelli di smart cities integrate e inclusive, incentrati sull’innovazione e l’ottimizzazione dei servizi, l’impiego diffuso di sistemi tecnologici connessi e interattivi, lo sviluppo della mobilità sostenibile, l’efficientamento energetico e la valorizzazione del capitale sociale e ambientale.

3.  I contributi di cui al comma 2 sono concessi, prioritariamente, per il finanziamento degli studi e dei progetti strategici realizzati in collaborazione con università, micro, piccole e medie imprese e start up innovative, che si occupino di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel settore delle smart cities and communities e che abbiano la sede legale o operativa nel Lazio.

4.  Con deliberazione della Giunta regionale, previa concertazione con il Consiglio delle autonomie locali (CAL) ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali) e successive modifiche, sentite le commissioni consiliari competenti e in coerenza con la programmazione economica europea, statale e regionale, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contribuiti di cui al comma 2.

5.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 03 “Ricerca e innovazione” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 1 “Spese di parte corrente” del “Fondo per lo sviluppo delle smart cities”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 200.000,00 per ciascuna annualità 2021, 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

6.  All’attuazione degli interventi di cui al presente articolo possono concorrere le risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relative al Programma operativo FESR, OP5 - Un’Europa più vicina ai cittadini.

 

 

Art. 53

(Interventi per favorire lo sviluppo di forme societarie e associative tra professionisti)

 

1.  La Regione, al fine di favorire lo sviluppo della competitività territoriale e l’offerta di prestazioni qualificate e differenziate a tutela degli operatori e dei cittadini sul territorio regionale, promuove, nel rispetto della normativa europea e statale vigente, l’esercizio in forma societaria e associata delle attività professionali svolte dai professionisti regolarmente iscritti ad albi o elenchi professionali ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile e da quelli che esercitano professioni non organizzate in ordini e collegi di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) e successive modifiche.

2.  La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’assessore competente in materia di lavoro, di concerto con l’assessore competente in materia di sviluppo economico e attività produttive, sentite le commissioni consiliari competenti, definisce il piano degli interventi e della relativa spesa in attuazione della finalità di cui al comma 1.

3.  Gli interventi di cui al presente articolo sono realizzati in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” e successive modifiche.

4.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 03 “Sostegno all’occupazione” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese per favorire lo sviluppo di forme societarie e associative tra professionisti”, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 300.000,00, per l’anno 2021 e ad euro 600.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

5.  Alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo possono concorrere le risorse del POR Lazio FESR 2014 - 2020 - Asse 3 “Competitività”, nonché le risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, specificatamente, il Programma operativo FESR, OP1 - Un’Europa più intelligente ed il Programma operativo FSE, OP4 - Un’Europa più sociale.

 

Art. 54

(Misure volte all’adozione di procedure semplificate per l’assegnazione dei

fondi strutturali e di investimento dell’Unione europea)

 

1.  La Regione al fine di consentire, nell’ambito delle politiche di sviluppo dell’Unione europea, uno sviluppo economico e occupazionale nonché un uso razionale delle relative risorse, promuove l’adozione di procedure semplificate volte a garantire un’assegnazione tempestiva ed effettiva dei fondi strutturali e di investimento dell’Unione europea.

2.  Per le finalità di cui al comma 1, una quota di fondi UE delle risorse dei programmi operativi sostenuti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (4) (FESR) e dal Fondo sociale europeo (FSE) è assegnata ai beneficiari privilegiando, compatibilmente con le pertinenti disposizioni europee, il ricorso a procedure valutative a sportello di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59) e favorendo, in tale ambito, le iniziative che prevedano una maggiore compartecipazione dei privati.

 


Art. 55

(Modifiche all’articolo 3, commi 37, 38 e 39 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 relativi all’erogazione di voucher per l’europrogettazione)

 

1.    All’articolo 3 della l.r. 25/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a)    al comma 37 dopo le parole: “enti locali e” sono inserite le seguenti: “degli enti del Terzo settore, fondazioni, associazioni riconosciute e non, cooperative e imprese sociali, nonché”;

b)   al comma 38 le parole: “le imprese, reti di imprese ovvero gli enti locali beneficiari” sono sostituite dalle seguenti: “i soggetti beneficiari di cui al comma 37”;

c)    al comma 39 dopo le parole: “reti di imprese” sono inserite le seguenti: “e per gli enti del Terzo settore, fondazioni, associazioni riconosciute e non, cooperative e imprese sociali”.

 

 

Art. 56

(Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 “Promozione della ricerca e sviluppo dell’innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio” e successive modifiche)

 

1.    Alla l.r. 13/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a)    la lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 è sostituita dalla seguente:

“a) promuovere e sostenere progetti di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo realizzati dagli organismi di ricerca, dalle imprese e dalle loro aggregazioni;”;

b)   dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 è inserita la seguente:

“c bis) organismo di ricerca: un’entità, quale, ad esempio, università o istituti di ricerca, ITS, enti di formazione, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell’innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico, costituito secondo il diritto privato o pubblico, o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un’influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;”;

c)    dopo il comma 1 dell’articolo 7 è aggiunto il seguente:

“1 bis. La Regione, al fine di favorire l’attività di ricerca fondamentale e industriale, di sviluppo sperimentale e di innovazione tecnologica, interviene a sostegno degli organismi di ricerca, nei settori di interesse regionale, con interventi finalizzati, in particolare, a:

a)  qualificare e potenziare le infrastrutture di ricerca per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e innovazione;

b)  valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività di ricerca, d’innovazione e di trasferimento tecnologico favorendo l’inserimento di giovani ricercatori nel sistema della ricerca, la mobilità e lo scambio, a livello nazionale e internazionale, di ricercatori e manager d’impresa;

c)  promuovere la formazione di competenze tecnico-scientifiche e manageriali di elevata qualificazione anche attraverso percorsi di alta formazione.”.

 

 

Art. 57

(Sostegno alla ricerca finalizzata allo studio dell’emiplegia alternante dell’infanzia (AHC).

Istituzione della “Giornata della ricerca”)

 

1.  La Regione promuove e sostiene i progetti di ricerca svolti dalle università e dai centri di ricerca particolarmente qualificati, aventi sede nella Regione, finalizzati allo studio dell’emiplegia alternante dell’infanzia (AHC).

2.  La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di università e ricerca, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a sostegno dei progetti di ricerca di cui al comma 1.

3.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 03 “Ricerca e innovazione” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 2 “Spese in conto capitale” della voce di spesa denominata: “Spese per la ricerca e lo studio dell’emiplegia alternante dell’infanzia (AHC)”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2021-2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.

4.  La Regione istituisce la “Giornata della ricerca” per stimolare la ricerca e l’innovazione tecnologica nel Lazio.

 


Art. 58

(Sostegno allo sviluppo delle aree industriali interessate dall’insediamento di aziende operanti nel settore dell’aerospazio)

 

1.    La Regione sostiene lo sviluppo delle aree industriali interessate dall’insediamento di aziende operanti nel settore dell’aerospazio mediante la realizzazione di un piano di interventi infrastrutturali finalizzato all’innovazione e all’ammodernamento tecnologico, al recupero di siti industriali dismessi, all’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese e alla nascita di start up.

2.    Il piano di cui al comma 1 è approvato annualmente con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, e definisce i criteri e le modalità di riparto delle risorse stanziate ai sensi del comma 3 nonché gli ambiti territoriali e i soggetti attuatori degli interventi.

3.    Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Industria, PMI e artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titoli 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”, rispettivamente del:

a)    “Fondo per il sostegno allo sviluppo delle aree industriali interessate dall’insediamento di aziende operanti nel settore dell’aerospazio - parte corrente”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00, per l’anno 2021 ed euro 200.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021 - 2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1;

b)   “Fondo per il sostegno allo sviluppo delle aree industriali interessate dall’insediamento di aziende operanti nel settore dell’aerospazio - parte in conto capitale”, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 250.000,00, per l’anno 2021 e ad euro 500.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021 - 2023, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.

4.    Alla realizzazione degli interventi di cui alla presente articolo possono concorrere le risorse di cui alla legge regionale 22 settembre 1978, n. 60 (Agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali) e successive modifiche e alla legge regionale 27 maggio 2008, n. 5 (Disciplina degli interventi regionali a sostegno dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nel Lazio) e successive modifiche, nel limite delle rispettive autorizzazioni di spesa di cui al programma 01 della missione 14, titoli 1 e 2, disposte nell’ambito della legge di stabilità regionale annuale, ivi comprese le risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i fondi strutturali di investimento europei (SIE) per gli anni 2021 - 2027, specificatamente, il programma operativo FESR, OP1 - Un’Europa più intelligente.

 


Art. 59

(Disposizioni per il sostegno allo sviluppo delle infrastrutture portuali del Lazio)

 

1.  Al fine di favorire il completamento delle opere di grande infrastrutturazione portuale strategiche per il sistema logistico e trasportistico laziale, la Regione concede all’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale un contributo pari a euro 700.000,00, a decorrere dal 2021 e fino al 2041, per la copertura degli oneri derivanti dalla contrazione di prestiti con la Banca europea degli investimenti concernenti gli interventi per:

a)  il nuovo porto commerciale di Fiumicino - 1° Stralcio del 1° Lotto funzionale, cofinanziato ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 agosto 2020, n. 353;

b)  l’ultimo miglio ferroviario del Porto di Civitavecchia, cofinanziato ai sensi del Grant Agreement n. INEA/CEF/TRAN/A2019/1905681 del 18 dicembre 2019.

2.  Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante l’istituzione nell’ambito del programma 03 “Trasporto per vie d’acqua” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titolo 1 “Spese correnti”, di un’apposita voce di spesa denominata “Contributi per lo sviluppo delle infrastrutture portuali del Lazio”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 700.000,00, per ciascuna annualità 2021-2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1. Per gli anni successivi al bilancio regionale 2021-2023, si provvede ai sensi della legge di stabilità regionale e nell’ambito del bilancio regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche.

 


Art. 60

(Modifiche all’articolo 1, comma 38, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 relativo a disposizioni in materia di infrastrutture e lavori pubblici e disposizioni finanziarie)

 

1.  Al comma 38 dell’articolo 1 della l.r. 14/2008 le parole: “ove previsto dalla legislazione vigente” sono soppresse e le parole: “fino al massimo del 25 per cento degli stanziamenti previsti nei capitoli di bilancio relativi ad opere e lavori pubblici, in deroga a” sono sostituite dalle seguenti: “, nel limite dell’autorizzazione di spesa relativa ai finanziamenti straordinari in materia di opere pubbliche disposta annualmente ai sensi della legge di stabilità regionale nel programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, previa definizione, con propria deliberazione, dei relativi criteri, nel rispetto di”.

2.  All’allegato A di cui all’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge di stabilità regionale per l’anno 2021), l’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 1, comma 38, della l.r. 14/2008, relativo a finanziamenti straordinari in materia di opere pubbliche, di cui al programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali” titolo 2 “Spese in conto capitale”, è incrementata per euro 4.250.000,00, per l’anno 2021 ed euro 3.000.000,00, per l’anno 2022, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.

 

 

Art. 61

(Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 e abrogazione dell’articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativi a misure straordinarie per i lavoratori dell’indotto coinvolti dalla crisi aziendale dell’Alitalia)

 

1.  All’articolo 16 della l.r. 31/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione, stante la rilevanza economica dell’indotto del settore del trasporto aereo e della crisi che ha interessato le aziende del gruppo Alitalia e dei settori connessi, al fine di tutelare i livelli occupazionali, sostiene, attraverso specifico programma di intervento, i lavoratori, anche favorendone la stabilizzazione e la riduzione del precariato, e il rilancio e la competitività delle imprese che operano in tale settore mediante il fondo denominato “Fondo in favore dei lavoratori e delle imprese del settore del trasporto aereo e del suo indotto.”;

b)  il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:

a)  in riferimento agli oneri di parte corrente, a valere sulle risorse pari ad euro 2.500.000,00, per l’anno 2021, versate all’entrata della Regione nella tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del titolo 3 “Entrate extratributarie” ed iscritte nel programma 03 “Sostegno all’occupazione” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, titolo 1 “Spese correnti”, sul “Fondo in favore dei lavoratori e delle imprese del settore del trasporto aereo e del suo indotto – parte corrente”, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio), recante disposizioni per il recupero delle somme non utilizzate dalle società a partecipazione regionale. Per gli anni 2022 e 2023 si provvede ai sensi della legge di stabilità regionale 2021 e nell’ambito del bilancio regionale 2021-2023, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche;

b)  in riferimento agli oneri in conto capitale, a valere sul “Fondo in favore dei lavoratori e delle imprese del settore del trasporto aereo e del suo indotto – parte in conto capitale”, iscritto nel programma 03 della missione 15, titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 500.000,00, per l’anno 2021 e ad euro 1.000.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.”.

2.  Alla realizzazione degli interventi di cui all’articolo 16 della l.r. 31/2008 possono concorrere le risorse del POR Lazio FESR 2014-2020 - Asse 3 “Competitività”, nonché le risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, specificatamente, il Programma operativo FESR, OP1 - Un’Europa più intelligente ed il Programma operativo FSE, OP4 - Un’Europa più sociale.

3.  L’articolo 13 della l.r. 12/2016 è abrogato.

 

 

Art. 62

(Modifiche all’articolo 9, commi 1, 4 e 5 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 relativi alla tutela occupazionale del personale delle società totalmente controllate dalle province o dalla Città metropolitana di Roma Capitale)

 

1.  All’articolo 9 della l.r. 17/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a)    al comma 1 le parole: “due anni” sono sostituite dalle seguenti: “quattro anni”;

b)   al comma 4 le parole: “la Regione riconosce un contributo una tantum pari a 35.000 euro. Detto importo è riconosciuto entro il limite delle risorse stanziate dalla Regione pari a 1,4 milioni di euro per l’anno 2016, ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, della presente legge. Le risorse sono ripartite tra i suddetti beneficiari nel corso dell’anno 2016 per il sostegno ad attività progettuali finalizzate all’inserimento lavorativo della persona disoccupata” sono sostituite dalle seguenti: “la Regione riconosce, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 5, un contributo pari a euro 35.000,00 per ciascun beneficiario di NASpi, da utilizzare, entro il periodo di vigenza dell’elenco di cui al comma 1, per la realizzazione di attività progettuali finalizzate all’inserimento lavorativo della persona disoccupata”;

c)    il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Agli oneri derivanti dai commi dall’1 al 4 si provvede mediante l’integrazione per euro 141.000,000, per l’anno 2021, ed euro 911.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, del programma 02 “Formazione professionale” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, titolo 1 “Spese correnti” e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.”.

 

 

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO, AGRICOLTURA E TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA

Art. 63

(Disposizioni di semplificazione amministrativa in materia

di espropriazione per pubblica utilità)  (5)


1.  La Regione, nelle more dell’adozione di una legge organica in materia di espropri, detta disposizioni al fine di semplificare e accelerare l’azione amministrativa delle procedure espropriative per la realizzazione nel territorio regionale delle seguenti opere pubbliche o di pubblica utilità:

a)  opere di difesa del suolo, di consolidamento e di sistemazione idrogeologica degli abitati e/o dei siti finalizzate alla tutela della pubblica e privata incolumità, ai sensi dell’articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche;

b) opere pubbliche ricadenti nelle zone di rispetto previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto);

c)  opere di difesa del suolo da realizzare nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato, perimetrate ai sensi del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania) convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, nelle fasce fluviali e nelle aree interessate da dissesto idraulico o idrogeologico, perimetrate negli strumenti di pianificazione comunale, sovracomunale o di bacino;

d) opere di bonifica da realizzare entro i limiti previsti dall’articolo 96, comma primo, lettera f), del regio-decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e successive modifiche e dall’articolo 133, comma primo, lettera a), del regio-decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi).

2. In attuazione del comma 1, ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modifiche, non si applicano le disposizioni di cui al medesimo d.p.r. 327/2001 che prevedono la conformità dell’opera da realizzare agli strumenti urbanistici ovvero alle relative varianti e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio è disposta dal provvedimento che approva il progetto definitivo dell’opera.

 

Art. 64

(Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38

“Norme sul governo del territorio” e successive modifiche)

 

1.    Alla l.r. 38/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a)    il comma 2 dell’articolo 54 è sostituito dal seguente:

“2.  Nel rispetto degli articoli 55, 57 e 57 bis e dei regolamenti ivi previsti, nelle zone agricole sono consentite le seguenti attività:

a)  attività agricole aziendali di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2006;

b)  attività multimprenditoriali integrate e complementari con le attività agricole aziendali. Rientrano in tali attività:

1)  turismo rurale;

2)  trasformazione e vendita diretta dei prodotti derivanti dall’esercizio delle attività agricole tradizionali;

3)  ristorazione e degustazione dei prodotti tipici derivanti dall’esercizio delle attività agricole tradizionali compresi i mercati e le fiere dei prodotti tipici;

4)  attività culturali, didattiche, sociali, ricreative, sportive e terapeutico-riabilitative;

5)  accoglienza e assistenza degli animali nonché cimiteri per gli animali d’affezione;

6)  produzione delle energie rinnovabili anche attraverso la realizzazione di impianti di trattamento degli scarti delle colture agricole e dei liquami prodotti dagli impianti di allevamento del bestiame.”;

b)  al comma 8 dell’articolo 57 le parole: “dall’articolo 76, specificamente per la convenzione” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 58 e dall’articolo 76”;

c)  al comma 1 bis dell’articolo 58 le parole: “dei commi 2, 3, 3 bis e 7” sono sostituite dalle seguenti: “dei commi 2, 3, 3 bis, 3 ter e 7” e le parole: “Gli atti d’obbligo e le convenzioni devono prevedere una durata” sono sostituite dalle seguenti: “Le convenzioni a cui tali autorizzazioni sono sottoposte devono prevedere una durata”;

d) dopo il comma 2 dell’articolo 58 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Per le autorizzazioni previste al comma 1 bis la Direzione regionale competente in materia di agricoltura approva uno schema di convenzione tipo, in cui sono previsti, in particolare, i soggetti attuatori, gli obblighi e le relative tempistiche nonché eventuali impegni a carico di altri soggetti ivi comprese le pubbliche amministrazioni eventualmente coinvolte nel programma di miglioramento aziendale. Nelle more dell’approvazione dello schema di convenzione si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e dall’articolo 57.”.

 

Art. 65

(Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2018, n. 12 “Disposizioni in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico. Ulteriori disposizioni per la semplificazione e l’accelerazione degli interventi di ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e successivi” e alla legge regionale 14 giugno 2017, n. 5 “Istituzione del servizio civile regionale” e successive modifiche)

 

1.  Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 12/2018 è aggiunta la seguente:

“d bis)    interventi di ristrutturazione edilizia di edifici residenziali ai sensi dell’articolo 12, comma 1, destinati a prima casa e ad abitazione principale.”.

2.    Dopo la lettera n) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 5/2017 è aggiunta, infine, la seguente:

“n bis)    NUE 112”.

 

 

Art. 66

(Modifica all’articolo 2, comma 134 quinquies, della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 relativo a interventi di edilizia agevolata e successive modifiche)

 

1.  Il comma 134 quinquies dell’articolo 2 della l.r. 7/2014 è sostituito dal seguente:

“134 quinquies. Le graduatorie degli interventi di edilizia agevolata previsti nei programmi adottati dalla Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, conservano la loro efficacia fino al 31 dicembre 2022. Dalla medesima data decorre il termine di tredici mesi previsto dall’articolo 7 bis, comma 1, della l.r. 12/1999 per l’inizio dei lavori relativi agli interessi finanziati previsti nell’ambito del programma di costruzione nonché la sussistenza dei requisiti dei soggetti attuatori. Decorso il suddetto termine in mancanza di avvio dei lavori, trova applicazione l’articolo 7 bis, comma 4, della l.r. 12/1999.”.

 

Art. 67

(Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 relativo al coordinamento delle procedure autorizzative in agricoltura e successive modifiche)

 

1.    Dopo il comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 1/2020, sono inseriti i seguenti:

“3 bis.  Il sistema autorizzativo e le amministrazioni coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1 nelle rispettive competenze conformano la loro azione al divieto di aggravio del procedimento previsto dall’articolo 1, comma 2, della l. 241/1990.

3 ter.    La conferenza di servizi di natura decisoria, funzionale al raggiungimento degli obiettivi di riduzione e certezza dei tempi del sistema autorizzativo in materia di agricoltura, è la modalità procedimentale e organizzativa obbligatoria quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, resi da diverse amministrazioni, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 14, comma 2, della l. 241/1990 e successive modifiche.

3 quater.   Alla conferenza di cui al comma 3 ter, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater e 14 quinquies della l. 241/1990 e successive modifiche.

3 quinquies.  In presenza di particolari esigenze tecniche, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, l’amministrazione procedente può indire una conferenza di servizi preliminare sulla base di quanto previsto all’articolo 14, comma 3, della l. 241/1990.

3 sexies.   Nel rispetto del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi, le amministrazioni coinvolte nei lavori della conferenza di servizi, individuate dal sistema autorizzativo tramite codificati procedimenti, trasmettono al medesimo la documentazione necessaria per il corretto svolgimento dei lavori.

3 septies.  Ai fini del comma 3 sexies, qualora per la realizzazione di un intervento oggetto di conferenza di servizi avviata nell’ambito del procedimento unico di cui al presente articolo, sia prevista, altresì, l’approvazione di un Piano di utilizzazione aziendale di cui all’articolo 57, comma 2, lettera d), della l.r. 38/1999, il consiglio comunale provvede esclusivamente alla chiusura della conferenza di servizi qualora l’esito della stessa sia favorevole al rilascio del provvedimento unico e comunque prima della relativa emanazione di cui al comma 12 da parte dell’amministrazione procedente.”.

 

Art. 68

(Modifiche alla legge regionale 6 novembre 2006, n. 15 “Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati” e alla legge regionale 1° marzo 2000, n. 15 “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario” e successive modifiche)

 

1.  Il comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 15/2006 è sostituito dal seguente:

“2. L’ARSIAL, in accordo con le direzioni regionali competenti, sentito l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, predispone programmi pluriennali e annuali di vigilanza e controllo, anche ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 (Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati) ai fini, in particolare, della tutela della sicurezza alimentare, della salvaguardia delle produzioni agricole e della biodiversità dall’impiego di OGM, avvalendosi per le necessarie attività di analisi e controllo dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana.”.

2.  All’articolo 6 della l.r. 15/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1.  La Regione approva, ogni quinquennio, entro il 30 giugno, un piano settoriale di intervento nel quale sono stabilite le linee guida per le attività inerenti la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario. Il piano settoriale resta in vigore fino all’approvazione di quello relativo al quinquennio successivo.”;

b)   al comma 3, le parole: “comprese nel triennio” sono sostituite dalle seguenti: “comprese nel quinquennio”.

 

Art. 69

(Modifiche all’articolo 3, commi 17 e 18, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 relativi al sostegno alle imprese vivaistiche)

 

1.  All’articolo 3 della l.r. 25/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  il comma 17 è sostituito dal seguente:

“17. Al fine di sostenere le attività di coltivazione, riproduzione e commercio di fiori e piante colpite dalla crisi economica derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID -19, la Regione concede contributi alle imprese aventi sede nel territorio regionale che esercitano attività afferenti alle categorie 01.19, 01.29, 01.30, 4622.00 e 47.76.10 della classificazione delle attività economiche (ATECO)”;

b)  al comma 18 le parole: “sotto forma di voucher,” sono soppresse.

2.  All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, nell’ambito delle risorse già iscritte, per l’anno 2021, nel programma 03 “Politica regionale unitaria per l’agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, ai sensi dell’articolo 3, comma 19, della l.r. 25/2020.

 

Art. 70

(Modifiche alla legge regionale 21 novembre 1988, n. 75 “Norme per l’incremento ed il potenziamento dell’apicoltura laziale” e successive modifiche.

Interventi per la semina di superfici agricole con piante nettarifere)

 

1.   [ Alla l.r. 75/1988 sono apportate le seguenti modifiche:

a)    il comma 1 bis dell’articolo 1 è sostituito dal seguente:

“1 bis. La Regione tutela l’apis mellifera autoctona sottospecie ligustica con azioni volte ad assicurarne la conservazione e finalizzate al suo miglioramento genetico e alla successiva diffusione del materiale selezionato e riduzione dei fenomeni di erosione genetica. Nel territorio regionale gli apicoltori non possono svolgere attività di selezione e moltiplicazione di api regine e materiale apistico vivo di sottospecie diverse da apis mellifera ligustica. La Regione riconosce l’apis mellifera ligustica come bioindicatore, al fine di agevolare l’attivazione di biomonitoraggi ambientali attraverso le api.”;

b)   al comma 1 dell’articolo 2 le parole: “dell’«apis» di razza ligustica” sono sostituite dalle seguenti: “dell’apis mellifera sottospecie ligustica”;

c)    alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 3 la parola: “regine” è sostituita dalle seguenti: “regine di apis mellifera ligustica”;

d)   dopo il comma 5 dell’articolo 7 è aggiunto il seguente:

“5 bis. L’apiario in stato di abbandono è un apiario non identificato dal cartello identificativo previsto dalla normativa dell’anagrafe apistica nazionale, oppure, anche se identificato, i cui alveari, in parte o anche singolarmente, si trovano in evidente stato di incuria riguardo alla gestione e all’accudimento delle famiglie di api e con presenza di materiali apistici che determinano fenomeni di saccheggio. Tale definizione è valida anche per le arnie o altri porta sciami contenenti i nuclei o sciami artificiali.”.] (5a)

2.  Per le imprese agricole del proprio territorio, la Regione promuove interventi per la semina di superfici agricole con piante nettarifere per gli insetti impollinatori, seguendo la stagionalità, al fine di favorire il loro nutrimento, garantire il mantenimento della biodiversità e la conservazione della natura.

 

 

Art. 71

(Modifica alla legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 “Regime urbanistico dei terreni

di uso civico e relative norme transitorie” e successive modifiche)

 

1.  Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 1/1986 è aggiunto il seguente:

“3 bis. I comuni, in sede di rilascio del certificato di destinazione urbanistica, attestano la presenza o meno di gravami di usi civici.”.

 

 

Art. 72

(Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio” e successive modifiche)

 

1.  Alla l.r. 17/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al comma 2 dell’articolo 17 dopo le parole: “della zona addestramento cani (ZAC).” sono inserite le seguenti: “Nelle zone con superficie fino a 100 ettari, purché delimitate da apposite recinzioni, è consentito, altresì, l’addestramento dei cani da seguita per la specie cinghiale, in regola con l’anagrafe canina. Con atto del Direttore della direzione regionale competente in materia di agricoltura sono definiti requisiti e caratteristiche di tali recinzioni.”;

b) dopo il comma 1 dell'articolo 31, è inserito il seguente:

“1 bis. Entro il 30 settembre 2021 la Giunta regionale adotta tutti gli atti necessari a stabilire la quota di onere per l’erogazione del contributo per la servitù venatoria di cui al comma 1, al quale si provvede con il gettito derivante dalla tassa di concessione regionale, ai sensi dell’articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modifiche, per il rilascio dell’abilitazione all’esercizio venatorio. Entro il 31 dicembre 2021 la Giunta regionale adotta, altresì, il regolamento per l’erogazione dei contributi dovuti ai proprietari e conduttori dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale. Le modalità di erogazione dei contributi per servitù venatoria e le relative quote sono pubblicate sul sito istituzionale della Regione.”;

c)  all’articolo 34:

1)  alla lettera d) del comma 1 dopo le parole: “specie cacciabili” sono inserite le seguenti: “dal 1° ottobre al 31 dicembre o”;

2)  al comma 2 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "ad eccezione della caccia di selezione alla specie cinghiale che può essere svolta tutto l’anno, sulla base di specifici piani di prelievo proposti dagli ATC e dai concessionari delle Aziende faunistico venatorie, strutturati per sesso e classi di età, preventivamente sottoposti al parere dell’ISPRA. Detti piani sono approvati dalla Direzione regionale competente in materia di agricoltura. Nelle Aziende faunistico venatorie che riportano tali specie nell’indirizzo faunistico, i piani di prelievo in selezione che prevedono gli intervalli temporali sopraindicati sono approvati dalla medesima Direzione senza previa acquisizione del parere dell’ISPRA. Il prelievo in selezione può essere effettuato anche su terreni ricoperti totalmente o parzialmente dalla neve.";

3)  dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2 bis. Per il recupero dei capi feriti è consentito l’uso dei cani da traccia purché abilitati in prove di lavoro organizzate dall’ENCI. I conduttori di cani da traccia sono abilitati dalla Regione previa frequenza di un corso e superamento di una prova d’esame. A tale scopo gli stessi possono fare uso delle armi di cui all’articolo 13 della l. 157/1992. Le operazioni, da svolgersi con l’uso di un solo cane, possono essere effettuate anche fuori dagli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio su tutto il territorio regionale. Negli istituti a protezione e nelle aziende venatorie la ricerca viene compiuta con l’autorizzazione dell’ente gestore competente e del titolare dell’azienda venatoria. Le spoglie dell’animale recuperato sono di proprietà del cacciatore che l’ha ferito.”;

4)  al comma 6 le parole: “da un’ora” sono sostituite dalle seguenti: “da due ore”;

5)  al comma 11 le parole: “Le province” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione” e la parola: “possono” è sostituita dalla seguente: “può”;

6)  al comma 12 le parole: “Le province” sono sostituite dalle seguenti: “Gli ATC”;

7)  il comma 13 è sostituito dal seguente:

“13. Il Presidente della Regione, sentiti gli ATC, entro la terza domenica di settembre di ogni anno adotta il disciplinare per la gestione della specie cinghiale, nel quale sono disciplinate le zone vocate e le modalità di esercizio della caccia al cinghiale.”;

8)  i commi 15 e 16 sono abrogati;

d) all’articolo 35:

1)  il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La Regione, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvede ad approvare, verificandone l’adeguatezza, gli interventi di controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, proposti ed attuati, rispettivamente, dagli ATC e dai titolari di concessione e autorizzazione degli istituti a gestione privata della caccia, ciascuno nell’ambito della superficie agro-silvo-pastorale di competenza, nonché dai comuni territorialmente competenti, per le aree non ricadenti nella superficie agro-silvo-pastorale. Gli interventi di controllo, esercitati selettivamente, sono praticati, di norma, mediante l’utilizzo di metodi ecologici su parere dell’ISPRA. Qualora da parte dell’ISPRA venga comprovata l’inefficacia dei predetti metodi e validate le modalità di abbattimento proposte, la Regione può autorizzare piani di abbattimento, proposti rispettivamente dagli ATC e dai titolari di concessione ed autorizzazione degli istituti a gestione privata della caccia, ciascuno nell’ambito della superficie agro-silvo-pastorale di competenza e dai comuni, territorialmente competenti, per le aree non ricadenti nella superficie agro-silvo-pastorale. Nei parchi, nelle riserve e nei monumenti naturali è fatto salvo quanto previsto dal comma 3. I piani di abbattimento sono attuati dalle guardie dipendenti delle province e della Città metropolitana di Roma Capitale. Queste ultime possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio e delle guardie giurate volontarie nominativamente designate dalle associazioni venatorie nazionalmente riconosciute. Per interventi di tutela della produzione agricola e zootecnica le guardie dipendenti delle province e della Città metropolitana di Roma Capitale possono affiancare al proprio personale anche soggetti, muniti di licenza per l’esercizio venatorio, che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione organizzati dagli ATC sulla base di programmi concordati con l’ISPRA. Tali corsi devono fornire una idonea preparazione circa l’ecologia e la gestione delle popolazioni animali selvatiche, la biologia delle specie selvatiche oggetto di controllo nonché le tecniche e le modalità con cui effettuare il controllo stesso. I soggetti, muniti di licenza per l’esercizio venatorio, abilitati dalla Regione alla caccia di selezione agli ungulati possono coadiuvare, per le specie di riferimento, alla realizzazione dei piani di abbattimento con il coordinamento delle guardie dipendenti delle province e della Città metropolitana di Roma Capitale. I capi catturati e/o abbattuti nel corso delle operazioni di controllo restano a disposizione e a carico dei soggetti che hanno effettuato l’intervento, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.”;

2)  dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5 bis. Per la tutela del patrimonio zootecnico e il controllo della fauna selvatica, la Regione sostiene gli allevatori di ovini, caprini, bovini ed equini per l’installazione di sistemi di protezione del bestiame dai lupi e carnivori, quali recinzioni per il ricovero notturno del bestiame, cani da guardia e dissuasori faunistici.”.

e)  al comma 13 dell’articolo 40 le parole: “La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.” sono sostituite dalle seguenti: “Per la partecipazione alla commissione è riconosciuto un gettone di presenza e un rimborso spese là dove dovuti.”.

2.  Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera e), si provvede mediante la voce di spesa denominata: “Spese per la commissione per l’abilitazione venatoria”, di cui al programma 02 “Caccia e pesca” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 1 “Spese correnti”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 5.000,00, per l’anno 2021, e a euro 10.000,00, a decorrere dall’anno 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.


 

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRANSIZIONE ECOLOGICA E RIFIUTI

 

Art. 73

(Modifiche alla legge regionale 21 aprile 2016, n. 3 "Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico" e successive modifiche)

 

1.    Alla l.r. 3/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a)    al comma 1 dell’articolo 1 le parole: “e l’installazione” sono sostituite dalle seguenti: “e delle piccole utilizzazioni locali mediante l’installazione”;

b)   all’articolo 4:

1)    dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1 sono assoggettate alla procedura abilitativa semplificata stabilita dall’articolo 6 del d.lgs. 28/2011, limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell’ambito della falda superficiale, fermi restando gli oneri per l’utilizzo delle acque pubbliche stabiliti dalla normativa vigente, ove applicabili.”;

2)    al comma 2, dopo le parole: “comma 1” sono inserite le seguenti: “e comma 1 bis”;

3)    alla lettera b) del comma 3, le parole: “da presentare alla Regione” sono sostituite dalle seguenti: “da presentare alla Città metropolitana di Roma Capitale o alla provincia territorialmente competente”;

c)  al comma 1 dell’articolo 6, dopo le parole: “rischio di dissesto” è inserita la seguente: “idrogeologico” e dopo le parole: “in materia di tutela delle acque,” sono inserite le seguenti: “di assetto idrogeologico,”;

d)   all’articolo 7:

1)   al comma 1 le parole: “La Regione, attraverso la struttura regionale competente in materia, quale autorità di vigilanza, provvede al controllo” sono sostituite dalle seguenti: “La Città metropolitana di Roma Capitale, le province e i comuni provvedono al controllo”;

2)   al comma 3 sono aggiunte, in fine, le parole: “e alla Città metropolitana di Roma Capitale o alla provincia territorialmente competente”;

e)    all’articolo 8:

1)  al comma 1, al primo periodo, le parole: “regionale, la Regione” sono sostituite dalle seguenti: “, la Città metropolitana di Roma Capitale o la provincia o il comune” e, al terzo periodo, le parole: “La Regione” sono sostituite dalle seguenti: “La Città metropolitana di Roma Capitale o la provincia o il comune”;

2)  al comma 2, le parole: “la Regione” sono sostituite dalle seguenti: “la Città metropolitana di Roma Capitale o la provincia o il comune”;

3)  al comma 5, dopo le parole: “comma 1” sono inserite le seguenti: “e comma 1 bis”;

4)  al comma 7, le parole: “da parte” sono sostituite dalle seguenti: “a carico”.


Art. 74

(Disposizioni in materia di fonti energetiche rinnovabili. Abrogazione dei commi da 1 a 10 dell'articolo 10 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 relativi a disposizioni in materia di fonti energetiche rinnovabili)

1.  Nelle more dell’entrata in vigore del piano energetico regionale, al fine del concreto raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) ovvero di incentivazione della produzione, dello scambio e dell’autoconsumo di energie prodotte principalmente da fonti rinnovabili e di promozione di nuove forme di consapevolezza e partecipazione sociale nell’uso intelligente dell’energia e dei consumi sostenibili, la Regione promuove e incentiva, in particolare nelle isole e nelle città portuali, la creazione di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, di seguito denominati gruppi di autoconsumatori, e di comunità di energia rinnovabile come definiti ai sensi della normativa vigente, con lo scopo di massimizzare l’autoconsumo, l’immagazzinamento e lo scambio di energia rinnovabile mediante l’incentivazione dell’energia elettrica condivisa. (5b)

2.  I gruppi di autoconsumatori e le comunità di energia rinnovabile sono costituiti e agiscono nel rispetto e secondo le modalità e le condizioni previste dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili) e dai relativi provvedimenti attuativi. (5c)

3.  La Regione concede un sostegno finanziario ai gruppi di autoconsumatori e alle comunità di energia rinnovabile finalizzato alla copertura delle spese sostenute per: (5d)

a)  la costituzione dei gruppi di autoconsumatori e delle comunità di energia rinnovabile;

b)  la predisposizione della documentazione contrattuale nonché per la progettazione, l’acquisto e l’installazione degli impianti di produzione di energia elettrica, ovvero di sistemi di misura e gestione intelligente dell’energia o di sistemi di stoccaggio.

4.  L’assegnazione del sostegno finanziario di cui al comma 3 avviene, previa pubblicazione, a cura della direzione regionale competente, di apposito avviso pubblico dettante modalità e termini per la concessione dello stesso e sulla base dei seguenti criteri di priorità:(5e)

a)    presenza di nuclei familiari a basso reddito o numerosi o con portatori di handicap o costituiti da coppie di età inferiore ai trentacinque anni;

b)   numero di soggetti coinvolti;

c)    presenza di sistemi di stoccaggio;

d)   previsione di inclusione di mobilità elettrica e di impianti geotermici a bassa entalpia;

e)    entità di nuova produzione di energia elettrica rinnovabile e di consumo di energia elettrica afferente ai soggetti aderenti ai gruppi di autoconsumatori o alla comunità di energia rinnovabile;

f)    pluralità di produttori di energia elettrica;

g)   stima della quota di autoconsumo al momento della presentazione della domanda;

h)   utilizzo di tecnologia ICT ai fini della gestione efficiente dell’energia;

i)     possibilità di aggregazione dei membri per favorire servizi di bilanciamento della rete nazionale.

5.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Fonti energetiche” della missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, titoli 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”, rispettivamente:

a)    del “Fondo per il sostegno ai gruppi di autoconsumatori e alle comunità di energia rinnovabile - parte corrente”, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 300.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022, e ad euro 250.000,00 per l’anno 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 10, commi da 1 a 10, della l.r. 1/2020 concernente le disposizioni in materia di fonti energetiche rinnovabili;

b)   del “Fondo per il sostegno ai gruppi di autoconsumatori e alle comunità di energia rinnovabile - parte in conto capitale”, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 200.000,00 per l’anno 2021 e ad euro 400.000,00 per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.

6.  All’attuazione degli interventi di cui al presente articolo possono concorrere le risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relative al Programma Operativo FESR, OP2 - Un’Europa più verde ed al Piano di Sviluppo FEASR, OG 2 - Rafforzare la tutela dell’ambiente e l’azione per il clima e contribuire al raggiungimento degli obiettivi in materia di ambiente e clima dell’Unione.

7.  [Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce con proprio regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, sentita la commissione consiliare competente:

a)  i criteri e le modalità per la concessione del sostegno finanziario ai sensi dei commi 3 e 4;

b)  le modalità di controllo e di monitoraggio delle attività svolte dai soggetti di cui al comma 2.(5f)

8.  Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull’attuazione delle disposizioni del presente articolo e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità biennale, presenta al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che contenga, in particolare, le seguenti informazioni:

a)    una descrizione dello stato e degli esiti degli avvisi pubblici con l’indicazione del numero delle domande presentate e della relativa provenienza territoriale, di quelle ammesse a contributo e finanziate e di quelle ammesse a contributo e non finanziate;

b)   una descrizione delle caratteristiche dei gruppi di autoconsumatori e delle comunità di energia rinnovabile beneficiari del sostegno regionale, dei soggetti che vi hanno aderito, della loro distribuzione territoriale;

c)    la tipologia degli interventi realizzati con il sostegno regionale, indicando strumenti e modalità applicative;

d)   i dati e le informazioni sulla riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili raggiunte in virtù dell’istituzione delle comunità energetiche e dei gruppi di autoconsumatori beneficiari del sostegno regionale;

e)  le eventuali criticità riscontrate nell’attuazione degli interventi e le misure adottate per farvi fronte.

9.  I commi da 1 a 10 dell’articolo 10 della l.r. 1/2020 sono abrogati.

 

Art. 75

(Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16 "Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili" e successive modifiche)

 

1.    Alla l.r. 16/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a)    dopo l’articolo 2 è inserito il seguente:

Art. 2 bis

(Disposizioni per la riduzione dell’inquinamento atmosferico

 derivante dall’impiego di combustibili fossili)

 

1. Al fine di dare immediato impulso alla transizione ecologica e al perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2050, tenuto conto della potenza installata sul territorio regionale, il piano energetico regionale (PER) contiene, nelle “Norme Tecniche di Attuazione” e, in particolare, nel relativo “Disciplinare di Attuazione, Aggiornamento e Monitoraggio del Piano”, il divieto di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio, con effetto ostativo anche ai fini del rilascio dell’intesa di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 (Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, di nuovi impianti di produzione di energia elettrica alimentati a combustibili fossili, anche in caso di sostituzione, modifica o riconversione di impianti esistenti.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica all’installazione di nuovi impianti alimentati a gas naturale con potenza termica inferiore alla soglia di cui al punto 1.1 dell’allegato VIII alla Parte seconda del d.lgs. 152/2006.

3. Nelle more dell’approvazione del PER, il divieto di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di nuovi impianti di produzione di energia elettrica di cui al comma 1 si applica dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ed ha durata ventennale, fermo restando il termine eventualmente più ampio che potrà essere successivamente determinato dalla vigenza delle corrispondenti disposizioni contenute nel PER.”.

 

b)   all’articolo 3.1:

1)  al comma 2 le parole: “entro e non oltre il termine di dodici mesi dall’approvazione del PER” sono soppresse;

2)  al comma 3 dopo la parola: “individuano,” sono inserite le seguenti: “entro il 30 giugno 2022,”;

3)  dopo il comma 4 bis è inserito il seguente:

“4 ter.  La Regione sostiene i comuni nello svolgimento delle attività di individuazione delle aree non idonee di cui al comma 3, fornendo adeguato supporto tecnico normativo tramite il gruppo tecnico interdisciplinare istituito ai sensi dell’articolo 3.1.1.”;

4)  il comma 5 è abrogato;

5)  dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

“5 bis.  In caso di inerzia dei comuni nell’individuazione delle aree non idonee all’installazione degli impianti fotovoltaici entro il termine di cui al comma 3, la Regione esercita il potere sostitutivo, tramite le proprie strutture o la nomina di un commissario ad acta, previo invito a provvedere entro un congruo termine, ai sensi della normativa vigente.

5 ter. L’elenco delle aree non idonee all’installazione degli impianti fotovoltaici, individuate ai sensi dei commi precedenti, è trasmesso alla direzione regionale competente in materia, che lo pubblica in una specifica sezione del sito internet istituzionale della Regione, unitamente alla mappatura georeferenziata delle aree non idonee, in modo da garantire adeguate forme di pubblicità e consultazione delle informazioni.

[5 quater.   Nelle more dell’individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione degli impianti da fonti rinnovabili, di cui ai commi precedenti, al fine di garantire un maggior bilanciamento nella diffusione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili nel territorio regionale, sono sospese per otto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le nuove autorizzazioni di impianti di produzione di energia eolica e le installazioni di fotovoltaico posizionato a terra di grandi dimensioni, nelle zone indicate dalla tabella “Classificazione degli impianti di produzione di energia in relazione all’impatto su paesaggio” delle “Linee guida per la valutazione degli interventi relativi allo sfruttamento di fonti energia rinnovabile” approvate con deliberazione del Consiglio regionale 21 aprile 2021, n. 5 “Piano Territoriale Paesistico regionale (PTPR)” per le quali il relativo impatto sul sistema di paesaggio è indicato come non compatibile (NC), in quanto aree di pregio e vincolate.

5 quinquies. Le sospensioni di cui al comma 5quater non si applicano alle autorizzazioni di impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative innovative in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale e purché realizzati con sistemi di monitoraggio che consentano di verificare, anche con l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione, l’impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.”.] (6)

c)    dopo l’articolo 3.1 è inserito il seguente:

Art. 3.1.1

(Gruppo tecnico interdisciplinare per l’individuazione

delle aree idonee e non idonee FER)

 

1.  Nelle more dell’entrata in vigore del PER e del recepimento della direttiva 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, è istituito, senza oneri a carico del bilancio regionale, il “Gruppo tecnico interdisciplinare per l’individuazione delle aree idonee e non idonee FER”, secondo le modalità e con i compiti di cui ai commi 2 e 3.

2.  Il gruppo tecnico interdisciplinare di cui al comma 1 è costituito con apposita deliberazione adottata dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di transizione ecologica ed è composto da rappresentanti delle diverse direzioni regionali competenti per materia, con il compito di:

a)  fornire ai comuni adeguato supporto tecnico per lo svolgimento delle attività di individuazione delle aree non idonee ai sensi dei commi 3 e 4 bis dell’articolo 3.1, in coerenza con i criteri di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 e con le disposizioni del PTPR, in particolare, adottando i seguenti criteri:

1)  tutela delle zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità, quali denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), specialità tradizionali garantite (STG), denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) e indicazione geografica tipica (IGT);

2)  minimizzazione delle interferenze dirette e indirette sull’ambiente legate all’occupazione del suolo ed alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi;

3)  tutela della continuità delle attività di coltivazione agricola, anche mediante l’utilizzo di impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative con montaggio verticale dei moduli e mediante sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l’impatto sulle colture;

4)  per gli impianti fotovoltaici collocati a terra insistenti in aree agricole, la disponibilità di superficie del fondo pari a tre volte la superficie dell’impianto, inteso quale proiezione sul piano orizzontale dei pannelli, in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola;

5)  localizzazione area idonea primaria nei territori già degradati a causa di attività antropiche e della presenza di siti industriali, cave, discariche o altri siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del d.lgs. 152/2006;

6)  localizzazione area idonea secondaria nei territori classificati dal PTPR come “Paesaggio agrario di continuità”, ossia caratterizzati dall’uso agricolo ma parzialmente compromessi da fenomeni di urbanizzazione diffusa o da usi diversi da quello agricolo;

b)  effettuare un’analisi delle aree potenzialmente idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili previsti dalla normativa europea e statale vigente, in armonia con il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) ed in coerenza con i criteri ivi previsti, nonché con le disposizioni del PTPR;

c)  valorizzare e promuovere le innovazioni tecnologiche in particolare dell’agro-voltaico per una efficace integrazione di produzione agricola ed energetica, nonché i progetti che prevedono l’utilizzo di aree già degradate da attività antropiche, tra cui le superfici di aree industriali ed artigianali dismesse, le aree assoggettate a bonifica, le cave, le discariche, i siti contaminati, o comunque il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili.

3. Il gruppo tecnico interdisciplinare di cui al comma 1 può avvalersi di una segreteria tecnica istituita nell’ambito della struttura regionale competente, di esperti del settore e della collaborazione di enti pubblici e privati, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.”.

2.  Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale costituisce il gruppo tecnico interdisciplinare di cui all’articolo 3.1.1. della l.r. 16/2011, come introdotto dalla presente legge, con le modalità ivi previste.

 

 

Art. 76

(Modifica alla legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 “Tutela, governo e gestione

 pubblica delle acque” e successive modifiche)

 

1.    Al comma 5 bis dell’articolo 3 della l.r. 5/2014 le parole: “procederanno al censimento dei pozzi privati ed alla verifica delle concessioni di sfruttamento” sono sostituite dalle seguenti: “procedono al censimento dei pozzi privati, delle concessioni di sfruttamento, nonché degli allacci idrici ivi insistenti, degli usi effettivi dell’acqua prelevata e delle tariffe applicate. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli enti d’ambito provvedono alla trasmissione alla direzione regionale competente dei dati di cui al presente comma contestualmente all’aggiornamento del piano d’ambito al fine di programmare le procedure espropriative dei suddetti pozzi e il piano degli investimenti e degli interventi per la regolarizzazione della gestione del servizio idrico. In caso di inerzia dell’ente d’ambito, la Regione esercita il potere sostitutivo, ponendo le relative spese a carico dell’ente inadempiente, tramite le proprie strutture o la nomina di un commissario ad acta, previo invito a provvedere entro un congruo termine, ai sensi della normativa vigente.”.

 

Art. 77

(Modifica alla legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 “Disciplina delle aree

ad elevato rischio ambientale” e successive modifiche)

 

 

1.  Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 13/2019 è inserito il seguente:

“2 bis. La Regione provvede in via preliminare a eseguire l’indagine di cui al comma 1 anche nelle aree non ancora perimetrate ma per le quali è stato formalmente avviato l’iter di riconoscimento definito all’articolo 2, comma 2.”.

 

Art. 78

(Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali proptette regionali" e successive modifiche)

 

1.  Alla l.r. 29/1997 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al comma 3 dell’articolo 6 le parole: “e sulla base degli elementi di cui all’articolo 7, comma 2” sono soppresse;

b)  all’articolo 8, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

          “5 bis. Nelle zone umide, ovvero paludi, acquitrini, torbiere, bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata ivi comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non supera i sei metri, e più in generale le aree che costituiscono significativi habitat per gli uccelli acquatici, è vietato il sorvolo di velivoli civili e aeromobili a pilotaggio remoto di qualsiasi tipologia, salvo nei casi di sicurezza pubblica o dietro autorizzazione degli enti gestori, da concedere esclusivamente per scopi scientifici o di pubblica utilità. Ogni violazione è soggetta alle sanzioni di cui all’articolo 38.”;

c)  all’articolo 9:

1)  al comma 1 le parole: “e dei contenuti del piano di cui all’articolo 7” sono soppresse;

2)  il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. La Regione, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera b), della l. 394/1991 e successive modifiche, comunica, attraverso canali di stampa ufficiali digitali, un apposito avviso concernente la pubblicazione sul proprio sito istituzionale degli atti relativi all’istituzione dell’area naturale protetta ai fini della consultazione degli stessi da parte della collettività. I comuni nei cui confini ricade il perimetro dell’area naturale protetta favoriscono la diffusione e la consultazione dei relativi atti nelle rispettive comunità cittadine.”;

d)   al comma 1 dell’articolo 10 le parole: “, delimitandone i confini d’intesa con l’organismo di gestione dell’area naturale protetta medesima” sono soppresse;

e)    all’articolo 14:

1)   alla lettera b) dopo le parole: “anche tra non consiglieri” sono aggiunte le seguenti: “rispettando il criterio della parità di genere”;

2)   alla lettera c) del comma 1 dopo le parole: “organizzazioni agricole ed ambientaliste” sono aggiunte le seguenti: “rispettando il criterio della parità di genere”;

f)  al comma 1 bis dell’articolo 24, le parole da: “, la cui scadenza” fino a: “precedentemente conferito” sono sostituite dalle seguenti: “. Entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza dell’incarico il Presidente della Regione provvede alla nuova nomina o al rinnovo della precedente. Fino a tale data, ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 44, è prorogato l’incarico del direttore precedentemente conferito.”;

g)  all’articolo 26:

1)  alla lettera d) del comma 1 dopo le parole: “attività agrituristiche” sono aggiunte le seguenti: “, aree gioco, aree e percorsi fitness e ciclo pedonali”;

2)  la lettera f bis) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“f bis) la delimitazione delle aree contigue di cui all’articolo 10.”;

3)  al comma 4 le parole da: “Il piano adottato” a: “alla Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “L’ente di gestione pubblica sul Bollettino ufficiale della Regione e su canali di stampa ufficiali digitali un apposito avviso con il quale comunica il deposito del piano, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche per sessanta giorni presso le sedi degli enti locali interessati e della Regione; durante tale periodo chiunque può prendere visione e presentare osservazioni scritte all’ente di gestione. L’autorità competente per la valutazione ambientale strategica, ai sensi dell’articolo 15 del d.lgs. 152/2006, esprime il proprio parere motivato nei successivi novanta giorni. L’ente di gestione, tenuto conto delle indicazioni contenute nel parere motivato, esprime il proprio parere in merito alle osservazioni al piano entro i successivi trenta giorni e trasmette il parere e le osservazioni alla Giunta regionale.”;

4)  al comma 6, dopo le parole: “dichiarazione di pubblica utilità” sono inserite le seguenti: “e di pubblico interesse”;

h)  al comma 3 dell’articolo 27, sono aggiunte, infine, le parole: “Per i prelievi e gli abbattimenti di cui al presente comma, l’ente gestore dell’area naturale protetta può anche avvalersi di imprenditori agricoli proprietari, affittuari o conduttori di fondi agricoli siti all’interno dell’area protetta medesima o da loro dipendenti appositamente delegati, preventivamente formati e autorizzati dall’ente stesso.”;

i)   dopo il comma 3 dell’articolo 33 è inserito il seguente:

“3 bis.  All’interno delle aree naturali protette, dei siti di cui alla direttiva 92/43/CEE e delle zone di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, lo sgombero dei prodotti legnosi dal letto di caduta delle piante al punto di concentramento deve essere effettuato mediante muli e il materiale trasportato a soma qualora vi sia il rischio che le ruote dei mezzi meccanici o le sezioni dei tronchi o il fascio degli stessi provochino danni al sottobosco.”;

l)   all’articolo 38:

1)  al comma 4 bis le parole: “e opere” sono sostituite dalle seguenti: “, opere o attività”;

2)  al comma 4 quater le parole: “commi 3 e 4 ter.” sono sostituite dalle seguenti: “comma 3.”.

Art. 79

(Interpretazione autentica della cartografia relativa alla perimetrazione del Parco regionale urbano "Pineto")

 

1.  La cartografia relativa alla perimetrazione del Parco regionale urbano “Pineto”, di cui all’Allegato A.A alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 43 (Approvazione del piano di assetto del Parco regionale urbano del Pineto di cui alla legge regionale 23 febbraio 1987, n. 21 e modifica della perimetrazione), si interpreta nel senso di escludere dalla perimetrazione del parco stesso l’area tratteggiata riportata nella cartografia di cui all’Allegato A alla presente legge della quale costituisce parte integrante.

Art. 80

(Modifiche alla legge regionale 1° luglio 2021, n. 8 “Modifica della perimetrazione del Parco naturale regionale dell’Appennino «Monti Simbruini»”)

 

 

1.  Alla l.r. 8/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  l’allegato A è sostituito dall’allegato B alla presente legge;

b)  al paragrafo “Porzione meno estesa del Parco” dell’allegato B le parole: “delle particelle catastali 152, 161,” sono sostituite dalle seguenti: “delle particelle catastali 151, 152,”.

 


 

Art. 81 (7)

(Modifica della perimetrazione del Parco regionale dell’Appia Antica)

 

[1.  La perimetrazione del Parco regionale dell’Appia Antica, istituito con la legge regionale 10 novembre 1988, n. 66 (Istituzione del Parco regionale dell’Appia Antica) e successive modifiche, come modificata dalla deliberazione del Consiglio regionale 18 luglio 2018, n. 9 (Piano del Parco regionale dell’Appia Antica - Roma di cui all’art. 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e successive modifiche) e dall’articolo 7 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale), è ridotta secondo la planimetria e la relativa relazione descrittiva di cui, rispettivamente, agli allegati C e D che costituiscono parte integrante della presente legge.]

 

Art. 82

(Modifica della perimetrazione del Parco suburbano dei Castelli Romani)

 

1.  La perimetrazione del Parco suburbano dei Castelli Romani, istituito con legge regionale 3 gennaio 1984, n. 2 (Istituzione del parco dei Castelli Romani), è ampliata secondo la planimetria in scala 1:10.000 e la relazione descrittiva contenute, rispettivamente, negli allegati E e F che costituiscono parte integrante della presente disposizione.

2.  Nel territorio oggetto di ampliamento di cui al comma 1 e fino all’approvazione del Piano dell’area naturale protetta di cui all’articolo 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, si applicano le misure di salvaguardia previste dall’articolo 8 per le Zone A di cui all’articolo 7, comma 4, lettera a), numero 1), della medesima legge regionale, fatte salve le aree urbanizzate individuate nel PTPR ovvero nei Paesaggi degli insediamenti urbani, nei Paesaggi degli insediamenti in evoluzione e nel Paesaggio agrario di continuità, nelle quali si applicano le misure di salvaguardia previste dall’articolo 8 per le Zone B di cui all’articolo 7, comma 4, lettera a), numero 2), della medesima l.r. 29/1997.

3.  L’ente di gestione, in accordo con l’ente di diritto pubblico “Parco regionale dell’Appia Antica”, attua forme di cooperazione e di intesa con il Parco regionale dell’Appia Antica, per favorire l’accessibilità, la fruizione dei territori ricompresi all’interno delle aree naturali protette rispettivamente gestite.

 

 

Art. 83

(Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico” e alla legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 concernente il conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio e successive modifiche)

 

 

1.  Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 11 della 1.r. 24/1998 le parole: “ed il conseguente vincolo paesistico” sono sostituite dalle seguenti: “ma non estingue il vincolo paesistico ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi).”.

2.  All’articolo 1 della l.r. 8/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al comma 2, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “Restano, altresì, di competenza regionale le funzioni amministrative concernenti l’accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’articolo 167 del d.lgs. 42/2004 e le funzioni di vigilanza sui beni assoggettati a vincolo paesaggistico di cui ai commi 1bis e 4, in caso di interventi realizzati in violazione dell’articolo 146 del d.lgs. 42/2004 da parte delle amministrazioni comunali.”;

b)  dopo il comma 4 bis è aggiunto il seguente:

“4 ter. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 si provvede a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.”.

 


Art. 84

(Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali" e successive modifiche)

1.  Alla l.r. 39/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al comma 2 dell’articolo 34 bis le parole: “dei 300 m.s.l.m.” sono sostituite dalle seguenti: “degli 800 metri sul livello del mare”;

b)  dopo il comma 8 dell’articolo 74 è aggiunto il seguente:

“8 bis. In caso di trattamento dei boschi con prodotti fitosanitari, i comuni e le province attuano programmi di informazione e sensibilizzazione sui rischi e potenziali effetti per la salute umana e per l’ambiente mediante:

a)    una campagna informativa;

b)   una informazione preventiva, sostenendo i comuni e le province per la realizzazione di apposita cartellonistica digitale o di codici QR.”.

 

 

Art. 85

(Sostegno per le funzioni di individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nonché delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti)

 

1.  La Regione sostiene, a valere sulle risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relativi al Programma operativo FESR, OP2 - Un’Europa più verde, le province e la Città metropolitana di Roma Capitale nell’espletamento di studi e ricerche correlati allo svolgimento della funzione di individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, attribuita ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera e bis), della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modifiche.

 

Art. 86

(Disposizioni in materia di bonifica e ripristino ambientale)

 

1.  La Regione, nel rispetto dei principi concernenti la gestione dei rifiuti di cui alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, concede un contributo al Comune di Colleferro per la realizzazione delle attività connesse agli interventi di bonifica e di ripristino ambientale.

2.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 03 “Rifiuti” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 1 “Spese correnti” di un’apposita voce di spesa denominata “Contributo in favore del Comune di Colleferro per la realizzazione delle attività connesse agli interventi di bonifica e dì ripristino ambientale”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 2.000.000,00, per ciascuna annualità 2021 e 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

 

Art. 87

(Contributi per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale

 effettuati da soggetti non responsabili)

 

1.  Al fine di garantire la salvaguardia dell’ambiente e la tutela della salute, la Regione concede contributi per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale effettuati dal proprietario non responsabile del sito contaminato e da altri soggetti interessati, ai sensi dell’articolo 245 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche.

2.  Con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti i criteri e la modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 253, comma 5, del d.lgs. 152/2006.

3.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 03 “Rifiuti” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, della voce di spesa denominata “Contributi per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale effettuati da soggetti non responsabili”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 50.000,00, per l’anno 2021 e a euro 100.000,00, per l’anno 2022, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.

4.  All’attuazione degli interventi di cui al presente articolo possono concorrere le risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relative al Programma Operativo FESR, OP2 - Un Europa più verde.


 

Art. 88

(Chiusura della discarica di Roccasecca e di Albano Laziale)

 

1.  La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, approva un piano per la definizione delle procedure e per l’adozione delle misure necessarie per la chiusura dell’impianto di discarica per rifiuti non pericolosi sito nel territorio comunale di Roccasecca (FR), a decorrere dall’esaurimento della capienza del V bacino dell’impianto, e nel territorio comunale di Albano Laziale (RM), a decorrere dall’esaurimento della capienza del VII bacino dell’impianto.

 

CAPO VII 


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO, CONTABILITA', ISTITUZIONALE, ORGANI DI GARANZIA, PERSONALE, ENTI LOCALI, ENTI DIPENDENTI E SOCIETA' CONTROLLATE

 

Art. 89

(Alienazione del patrimonio immobiliare del soppresso Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori)

 

1.  La Regione procede all’alienazione agli aventi titolo del patrimonio immobiliare del soppresso Fondo per l’addestramento professionale dei lavoratori (FAPL) secondo le procedure dettate dall’articolo 61, commi 3 e 4, della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, dall’articolo 19, comma 8, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, e dall’articolo 9 ter del regolamento regionale 4 aprile 2012, n. 5, relativi all’alienazione dei beni appartenuti alla disciolta Opera nazionale combattenti (ONC).

 

Art. 90

(Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 e alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 relative a disposizioni in materia di fondi rustici appartenenti al patrimonio

disponibile della Regione)

 

1.  Al comma 7 dell’articolo 17 della l.r. 29/2003, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “In caso di migliorie apportate al fondo, autorizzate dal proprietario e conformi alla normativa urbanistica, anche se non riconosciute dallo stesso, il relativo costo di costruzione attualizzato è scomputato dal valore stimato del fondo ai fini dell’acquisto.”.

2.  La lettera d) del comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 12/2016 è sostituita dalla seguente:

“d) determinare il relativo canone sulla base dei valori agricoli medi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modifiche. Ai fini della determinazione del canone sono, altresì, computate le unità immobiliari ad uso abitativo presenti sul fondo rustico, computando il 100 per cento della prima unità immobiliare e il 50 per cento di quelle successive. Nel caso in cui la prima di tali unità immobiliari abbia i requisiti di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l’anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, il canone è dovuto esclusivamente per le unità immobiliari successive alla prima, computando il 100 per cento della seconda unità immobiliare e il 50 per cento di quelle successive;”.

3.  Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2, stimate in euro 100,000,00 a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

 

 

Art. 91

(Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 1989, n. 70 concernente i complessi immobiliari dell’ex Opera nazionale pensionati d’Italia, ex Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani, ex Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi e successive modifiche e all’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 relativo a disposizioni in materia di tributi e patrimonio)

 

 

1.    Alla l.r. 70/1989 sono apportate le seguenti modifiche:

a)    nel titolo le parole: “ai comuni” sono sostituite dalle seguenti: “agli enti locali”;

b)   al comma 1 dell’articolo 1 le parole: “ai rispettivi comuni” sono sostituite dalle seguenti: “agli enti locali” e le parole: “dei comuni” sono sostituite dalle seguenti: “degli enti locali”;

c)    al comma 1 dell’articolo 2 le parole: “ai comuni competenti per territorio” sono sostituite dalle seguenti: “agli enti locali”;

d)   al comma 1 dell’articolo 3 le parole: “al comune competente per territorio” sono sostituite dalle seguenti: “all’ente locale interessato”;

e)    all’articolo 3 bis sono apportate le seguenti modifiche:

1)   al comma 1 le parole: “i comuni” sono sostituite dalle seguenti: “gli enti locali” e le parole: “ai comuni” sono sostituite dalle seguenti: “agli enti locali”;

2)   al comma 2 le parole: “ai comuni sul cui territorio insistono” sono sostituite dalle seguenti: “agli enti locali interessati”.

2.    All’articolo 2 della l.r. 25/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a)    al comma 14 le parole: “ai comuni”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “agli enti locali”;

b)   al comma 15 le parole: “dei comuni” sono sostituite dalle seguenti: “degli enti locali”.

3.  All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

Art. 92

(Integrazione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7, comma 105, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 relativo alle attività di promozione culturale, sociale e ambientale e di valorizzazione del patrimonio regionale - LazioCrea S.p.A.)

 

1.  All’allegato B di cui all’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge di stabilità regionale 2021), l’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 7, comma 105, della l.r. 28/2019, relativo alle attività di promozione culturale, sociale e ambientale e di valorizzazione del patrimonio regionale di LazioCrea S.p.A., di cui al programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, è incrementata per euro 3.500.000,00, per l’anno 2021, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

 

Art. 93

(Modifiche alla legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 "Legge di contabilità regionale")

 

1.  Alla l.r. 11/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al comma 5 dell’articolo 13 dopo le parole: “nei pertinenti capitoli” sono inserite le seguenti: “di entrata e”;

b)  al comma 1 dell’articolo 30 le parole: “Segretario generale” sono sostituite dalle seguenti: “Direttore generale”;

c)  la lettera d) del comma 3 dell’articolo 39 è sostituita dalla seguente:

“d) trasmette le disposizioni finanziarie e la relazione tecnica, redatte ai sensi delle lettere b) e c), all’ufficio legislativo e alla direzione regionale competente per materia, ai fini della prosecuzione dell’iter previsto dal regolamento di organizzazione per l’approvazione delle proposte di legge.”;

d) al comma 1 dell’articolo 50 le parole: “31 maggio” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile”;

e)  al comma 2 dell’articolo 52 le parole: “che li inserisce” sono sostituite dalle seguenti: “che li trasmette al Comitato regionale di controllo contabile ai fini dell’acquisizione del parere e del loro inserimento”.

 

Art. 94

(Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 relativo all’aggiornamento di disposizioni finanziarie di leggi regionali)

 

1.  All’articolo 4 della l.r. 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a)    al comma 22 la parola: “proprietari” è sostituita dalle seguenti: “la realizzazione”;

b)   al comma 23 dopo le parole: “concessione dei contributi” sono inserite le seguenti: “, previo avviso pubblico,”.

 

Art. 95

(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti

degli atti amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione)

 

1.  Tenuto conto dell’attacco subito dai sistemi informatici della Regione, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi di competenza della Regione gestiti dalla stessa o dai suoi enti strumentali, pendenti alla data del 1° agosto 2021 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo intercorrente tra la medesima data e quella del ripristino dei suddetti sistemi informatici e, comunque, non oltre la data del 1° ottobre 2021.

2.  La Regione adotta ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Con atti del Direttore generale è data comunicazione, sul sito istituzionale e sul Bollettino ufficiale della Regione, dell’avvenuto ripristino dei sistemi informatici di cui al comma 1.

 

Art. 96

(Modifica alla legge regionale 29 maggio 2019, n. 9 “Disposizioni in materia di rideterminazione degli assegni vitalizi” e successive modifiche)

 

1.  Al comma 6 dell’articolo 3 della l.r. 9/2019 dopo le parole: “40 per cento” sono inserite le seguenti: “, al netto di una franchigia pari al trattamento minimo INPS,”.

 

 

Art. 97

(Modifiche alla legge regionale 8 giugno 2016, n. 7 “Istituzione del Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali” e all’articolo 81 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 relativo all’istituzione di una commissione speciale sui piani di zona per l’edilizia economica e popolare nella Regione e successive modifiche)

 

1.  Al comma 5 dell’articolo 2 della 1.r. 7/2016 le parole: “e speciali” sono soppresse.

2.  All’articolo 81 della l.r. 7/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al comma 6 le parole: “trenta mesi” sono sostituite dalle seguenti: “quarantotto mesi”;

b)  al comma 4 le parole: “, composta esclusivamente da personale regionale nella misura massima di cinque unità, di cui non più di due appartenenti alla categoria D” sono soppresse;

c)  il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economica popolare” della missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese per la commissione speciale sui piani di zona per l’edilizia economica e popolare nella Regione”, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 50.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2021-2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.”.

 

Art. 98

(Modifica all’articolo 25 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 relativo a disposizioni sul Collegio dei revisori dei conti della Regione)

1.  Il comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 4/2013 è sostituito dal seguente:

“2. Il Collegio ha sede a Roma presso la sede del Consiglio regionale e si avvale di una struttura amministrativa di supporto.”.

 

Art. 99

(Modifica alla legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17 “Istituzione

del difensore civico” e successive modifiche)

 

 

1.  Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 17/1980 le parole: “non può essere riconfermato” sono sostituite dalle seguenti: “può essere rieletto una sola volta”.


 

Art. 100

(Interpretazione autentica dell'articolo 43 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche e relativa disciplina transitoria. Modifiche alla l.r. 6/2002)

1.  Con esclusivo riferimento all’abrogazione della legge regionale 4 settembre 1979, n. 67 (Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale) disposta dall’articolo 43, comma 1, lettera ee), della l.r. 6/2002, l’alinea del citato articolo: “Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39, sono abrogate le disposizioni regionali incompatibili con quelle della presente legge. Sono o restano abrogate le seguenti leggi, fermi restando i diritti già maturati previsti dalle leggi medesime” si interpreta nel senso che la salvaguardia dei diritti già maturati sulla base della l.r. 67/1979, come autenticamente interpretata dall’articolo 20 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2000), relativi al trattamento previdenziale ivi previsto, si applica:

a)    ai dipendenti a tempo indeterminato inquadrati nei ruoli e in servizio, presso la Giunta regionale, antecedentemente alla data del 29 luglio 2015 e, presso il Consiglio regionale, antecedentemente alla data del 7 settembre 2015;

b)   ai dipendenti a tempo indeterminato inquadrati nei ruoli della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivamente alle date di cui alla lettera a), purché già in servizio presso altre amministrazioni pubbliche alla data del 31 dicembre 2000, con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

2.  Per il personale di cui al comma 1, lettera a), in servizio presso la Giunta regionale, ai fini del computo del trattamento previdenziale di cui al medesimo comma, sono fatti salvi i periodi, i servizi e la misura del trattamento previdenziale già valutabili sulla base della disciplina degli articoli 338 e 339 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) vigente anteriormente alla data del 29 luglio 2015.

3.  Per il personale di cui al comma 1, lettera a), in servizio presso il Consiglio regionale, ai fini del computo del trattamento previdenziale di cui al medesimo comma, sono fatti salvi i periodi, i servizi e la misura del trattamento previdenziale già valutabili sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 287 e 288 del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche, vigente anteriormente alla data del 7 settembre 2015.

4.  Per il personale di cui al comma 1, lettera b), ai fini del computo del trattamento previdenziale di cui al medesimo comma, sono considerati esclusivamente i servizi prestati alle dipendenze della Regione in costanza di rapporto di impiego o di lavoro.

5.  All’erogazione delle integrazioni economiche spettanti, in attuazione del presente articolo, ai soggetti cessati dal servizio che hanno diritto al trattamento previdenziale di cui al comma 1 si provvede, nel corso degli esercizi 2021 e 2022, secondo l’ordine cronologico di collocamento in quiescenza.

6.  Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 4.225.500,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022, ed in euro 1.700.000,00 per il 2023, si provvede mediante l’integrazione, per i predetti importi, della voce di spesa relativa al trattamento previdenziale del personale regionale di cui al programma 10 “Risorse umane” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023), nell’ambito del medesimo programma 10 della missione 1, titolo 1.

7.  Alla l.r. 6/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a)    dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 è inserita la seguente:

“a bis)  l’utilizzo, nei limiti di legge, di graduatorie definitive regolarmente pubblicate ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche;”;

b)   all’articolo 16:

1)   dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis.  Ai sensi dell’articolo 28, comma 1 ter, del d.lgs. 165/2001, come modificato dall’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia), una quota non superiore al 30 per cento dei posti di qualifica dirigenziale disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate è riservata al personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell’amministrazione regionale in posizioni funzionali per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea. Il personale di cui al presente comma è selezionato attraverso procedure comparative che tengono conto della valutazione conseguita nell’attività svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso alla qualifica dirigenziale, della tipologia e del numero degli incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali. A tal fine, i bandi definiscono le aree di competenza osservate e prevedono prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e standard riconosciuti.”;

2)   al comma 3 dopo le parole: “di accesso alla qualifica dirigenziale” sono inserite le seguenti: “di cui al comma 1”;

c)    al comma 5 bis dell’articolo 32, dopo le parole: “attingendo dalle graduatorie” sono inserite le seguenti: definitive, pubblicate e aggiornate secondo legge,”;

d)   all’articolo 37:

1)   al comma 2 dopo la parola: “responsabile.” sono aggiunte le seguenti: “Per quanto concerne le strutture dei componenti della Conferenza dei Presidenti, possono avvalersi del responsabile di cui al presente comma solo i Presidenti dei gruppi composti da almeno cinque consiglieri e lo stesso è scelto tra il personale di cui al comma 4, lettera c), numero 1).”;

2)   il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5.  Fermo restando il rispetto del parametro di cui al comma 4 bis, i gruppi consiliari, per lo svolgimento delle proprie funzioni:

a)  si avvalgono del supporto di strutture di diretta collaborazione con compiti di segreteria il cui personale è assegnato alla struttura su indicazione del Presidente del gruppo consiliare secondo le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione del Consiglio regionale;

b)  stipulano direttamente rapporti di lavoro subordinato, autonomo ovvero rientranti in altre tipologie contrattuali, previste dalla normativa vigente in materia, compatibili con l’attività lavorativa richiesta. Al gruppo consiliare che intenda avvalersi della facoltà di cui al precedente periodo è erogata una somma annuale quantificata dall’Ufficio di presidenza ai sensi del comma 4 bis. Nel caso in cui il gruppo consiliare si avvalga anche della struttura di diretta collaborazione di cui alla lettera a), la somma erogata dall’Ufficio di presidenza ai sensi del precedente periodo è ridotta dell’importo corrispondente all’ammontare della spesa sostenuta per l’assunzione del personale di cui alla lettera a). Con regolamento di organizzazione del Consiglio regionale sono definite le relative disposizioni attuative.”.

 

 

Art. 101

(Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2020, n. 9 “Tutela e valorizzazione dei piccoli comuni”)

 

1.    Alla l.r. 9/2020 sono apportate le seguenti modifiche;

a)    dopo la lettera i) del comma 1 dell’articolo 13 è aggiunta la seguente:

“i bis) la costituzione di reti locali di promozione territoriale dei cluster identificati dal piano turistico triennale.”;

b)  dopo il comma 4 dell’articolo 15 è aggiunto il seguente:

“4 bis.  Alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse concernenti i nuovi programmi cofinanziati con i fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relative al programma operativo FESR, OP5 - Un’Europa più vicina ai cittadini.”.

Art. 102

(Modifica all’articolo 3, comma 130, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 relativo a disposizioni per la trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni montani)

 

1.  Al comma 130 dell’articolo 3 della l.r. 17/2016 le parole: “decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2021”.

2.  All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse già iscritte nel bilancio regionale 2021-2023 per le medesime finalità, nel programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 1, “Spese correnti”.

 


Art. 103

(Trasferimento a Roma Capitale della proprietà dell'infrastruttura ferroviaria Roma-Giardinetti e delle relative funzioni amministrative)


1.    Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti in proprietà a Roma Capitale l’infrastruttura, gli impianti e le pertinenze relativi alla ferrovia Roma-Giardinetti, già di proprietà della Regione ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche.
2.    A decorrere dal 30 giugno 2024, sono conferite a Roma Capitale le funzioni amministrative relative alla gestione dei servizi di trasporto da erogarsi sulla infrastruttura di cui al comma 1, ivi comprese quelle afferenti all’affidamento del servizio e alla sottoscrizione del relativo contratto di servizio. Al finanziamento delle funzioni amministrative conferite ai sensi del presente comma si provvede con le risorse assegnate annualmente dalla Regione in favore di Roma capitale a titolo di contributo per il servizio di trasporto pubblico urbano, pari a euro 5.000.000,00, per l’anno 2024 ed euro 10.000.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, a valere sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all’articolo 16 bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, versate all’entrata della Regione nella tipologia 104 “Compartecipazioni di tributi” del titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” e iscritte nell’apposita voce di spesa del programma 02 “Trasporto pubblico locale” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titolo 1 “Spese correnti”. (7a)
3.    Nelle more del trasferimento di funzioni di cui al comma 2, la Regione continua ad esercitare, in via transitoria ed al fine di evitare l’interruzione del servizio di trasporto pubblico locale, le funzioni relative alla gestione dei servizi di trasporto afferenti all’infrastruttura di cui al comma 1, in conformità all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e successive modifiche, all’articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99, relativo a ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, nonché all’articolo 19, comma 2 ter, della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale), come modificato dall’articolo 84 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale).


Art. 104

(Misure per il rafforzamento della programmazione e gestione degli investimenti pubblici degli enti locali)

 

1La Regione implementa azioni mirate alla semplificazione e al rafforzamento delle competenze in materia di programmazione e gestione degli investimenti pubblici degli enti locali, anche in vista della programmazione europea 2021-2027 e delle previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

2.  Per le finalità di cui al comma 1, la Regione stipula protocolli di intesa e forme strutturate di collaborazioni con enti pubblici e privati volti a coordinare, integrare e razionalizzare le funzioni programmatorie e gestionali dell’amministrazione regionale e degli enti locali del Lazio connesse alla realizzazione di investimenti pubblici al fine di facilitarne, accelerarne e renderne più efficace e trasparente l’attuazione, anche attraverso la costituzione di una piattaforma regionale, nonché a rafforzare le competenze interne agli enti locali, attraverso l’offerta diretta e indiretta di servizi di assistenza tecnica, di formazione continua, aggiornamento, condivisione e diffusione di buone pratiche in materia di investimenti pubblici.

3.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Spese per il rafforzamento della programmazione e della gestione degli investimenti pubblici degli enti locali”, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 300.000,00, per l’anno 2021 ed euro 400.000,00, per l’anno 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.


Art. 105

(Fondo per l’adeguamento e manutenzione degli impianti di ascensori e servizi igienici pubblici)

 

1.  La Regione supporta gli enti locali concedendo a comuni e alle loro forme associative contributi per gli interventi di adeguamento e manutenzione degli impianti di ascensori e servizi igienici pubblici, al fine di garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini, ivi inclusi quelli a mobilità ridotta, e di assicurare adeguati livelli di sicurezza e igiene pubblica.

2.  Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede contributi annuali in favore degli enti locali per sostenere, prioritariamente, i costi di adeguamento, manutenzione e gestione degli impianti di ascensori pubblici esistenti e idonei, per capienza, caratteristiche e attrezzature, a manovre di sedia a ruote o al trasporto di persone anziane, e dei servizi igienici pubblici siti all’interno dei centri storici dei piccoli comuni ovvero di quelli con una popolazione residente fino a ventimila abitanti.

3.  La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e in coerenza con la programmazione economica europea, statale e regionale, determina i criteri e le modalità per la concessione dei contribuiti di cui ai commi 1 e 2, nella misura massima del 70 per cento della spesa sostenuta dagli enti locali interessati.

4.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nella missione 18 “Relazioni con la altre autonomia territoriali e locali”, programma 01 “Relazioni con le altre autonomie locali”, titolo 01 “Spese per servizi”, del “Fondo per l’adeguamento e manutenzione dei servizi pubblici locali”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 200.000,00 per ciascuna annualità 2021, 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri Fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

5.  All’attuazione degli interventi di cui al presente articolo possono concorrere le risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i Fondi strutturali e di investimento europei (S1E) per gli anni 2021-2027, relative al Programma operativo FESR, OP5 - Un’Europa più vicina ai cittadini”.


Art. 106

(Fondo per il mantenimento degli uffici del giudice di pace)

 

1.  La Regione supporta gli enti locali che hanno richiesto e ottenuto il mantenimento degli uffici del giudice di pace, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), al fine di garantire un più agevole accesso al sistema giustizia e assicurare una risposta più immediata o prossima al tessuto socio-culturale ed economico dei territori.

2.  Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede contributi annuali in favore degli enti locali di cui al comma 1, per le spese di mantenimento, funzionamento e svolgimento relative al servizio giustizia nelle sedi che ospitano gli uffici del giudice di pace, ivi incluso il costo necessario per il personale amministrativo messo a disposizione dagli enti medesimi.

3.  La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e in coerenza con la programmazione economica europea, statale e regionale, determina i criteri e le modalità per la concessione dei contribuiti di cui al comma 2, nella misura massima del 50 per cento della spesa sostenuta dagli enti locali interessati.

4.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nella missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, del programma 01 “Relazioni con le altre autonomie locali”, titolo 01 “Spese per servizi”, del “Fondo per il mantenimento degli uffici del giudice di pace”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 200.000,00 per ciascuna annualità 2021, 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri Fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

5.  All’attuazione degli interventi di cui al presente articolo possono concorrere le risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relative al Programma operativo FESR, OP5 - Un’Europa più vicina ai cittadini.

Art. 107

(Modifica all’articolo 22, comma 123, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 relativo a disposizioni per il sostegno degli interventi complementari alle attività del Commissario straordinario per il recupero dell’ex carcere borbonico dell’isola di Santo Stefano relativi ai servizi pubblici essenziali del Comune di Ventotene)


1.  Il comma 123 dell’articolo 22 della l.r. 1/2020 è sostituito dal seguente:

“123. Al fine di sostenere la realizzazione degli interventi complementari alle attività del Commissario straordinario per il recupero dell’ex carcere borbonico dell’isola di Santo Stefano, relativi ai servizi pubblici essenziali del Comune di Ventotene, nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titoli 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”, sono istituite le voci di spesa denominate “Spese per gli interventi complementari alle attività del Commissario straordinario per il recupero dell’ex carcere borbonico dell’isola di Santo Stefano, relativi ai servizi pubblici essenziali del Comune di Ventotene - parte corrente” e “Spese per gli interventi complementari alle attività del Commissario straordinario per il recupero dell’ex carcere borbonico dell’isola di Santo Stefano, relativi ai servizi pubblici essenziali del Comune di Ventotene - parte in conto capitale”, le cui autorizzazioni di spesa, rispettivamente, pari a euro 320.000,00 per l’anno 2021, per gli interventi di parte corrente e pari a euro 110.000,00, per l’anno 2021, per gli interventi in conto capitale, sono derivanti dalle corrispondenti riduzioni delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulla medesima annualità, nei fondi speciali di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titoli 1 e 2.”.

 

 

Art. 108

(Piano per la messa in sicurezza delle strade montane e rurali)

 

1.  Al fine di contribuire alla manutenzione delle strade montane, la Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta un piano per la messa in sicurezza delle strade montane e rurali. A tal fine la Regione, per il tramite di ASTRAL S.p.A., destina specifiche risorse agli enti competenti alla relativa manutenzione straordinaria.

2.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’integrazione pari a euro 400.000,00 per l’anno 2021 e euro 500.000,00 per ciascuna annualità 2022 e 2023, dell’autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 20 maggio 2002, n. 12 (Promozione della costituzione dell’azienda stradale Lazio-Astral S.p.A.) e successive modifiche, di cui al programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” della missione 10 “Trasporto e diritto alla mobilità”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.

 


Art. 109

(Eliminazione delle spese relative alla locazione passiva della sede istituzionale di Azienda strade Lazio - ASTRAL S.p.A.)

 

1.    Al fine di consentire la valorizzazione del patrimonio immobiliare di Azienda strade Lazio (ASTRAL S.p.A.) e di eliminare gli oneri relativi alla locazione passiva della sede istituzionale della stessa, ASTRAL S.p.A. è autorizzata a realizzare, nel rispetto della normativa vigente, una sede istituzionale su un immobile di sua proprietà, funzionale all’impiego delle risorse umane e strumentali risultanti dal nuovo assetto organizzativo previsto dal contratto di servizio approvato con deliberazione della Giunta regionale del 5 novembre 2020, n. 794.

2.    Per le finalità di cui al comma 1, si provvede alla contrazione di un mutuo fino ad un importo massimo pari a euro 40.000.000,00, a valere sulle risorse finanziate nell’ambito della tipologia 300 “Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine” del titolo 6 “Accensione di Prestiti”, nell’ambito dell’autorizzazione stabilita ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, relativo a disposizioni in materia di assunzione di mutui e/o prestiti obbligazionari.
3.    Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate ad ASTRAL S.p.A., la quale provvede alla relativa restituzione, annualmente e nel limite massimo di trent’anni, in misura corrispondente al piano di ammortamento autorizzato ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 26/2020.
4.    [Le risorse restituite ai sensi del comma 3 sono versate all’entrata della Regione nella tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del titolo 3 “Entrate extratributarie” e sono destinate agli interventi da realizzarsi nel programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.] (8)

5.  La Giunta regionale, ai fini della pubblicità e della trasparenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alla commissione consiliare competente in materia di bilancio una dettagliata informativa sul cronoprogramma relativo alle previsioni di cui al presente articolo nonché un aggiornamento semestrale sull’avanzamento delle operazioni tese alla realizzazione della sede istituzionale di ASTRAL S.p.A..


Art. 110

(Modifiche all’articolo 23 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 relativo alla disciplina della gestione e dell’alienazione dei beni immobili di proprietà dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura e alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 “Istituzione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL)” e successive modifiche)

 

1.  Al comma 4 bis dell’articolo 23 della l.r. 4/2006, le parole: “dell’80 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “del 50 per cento”.

2.  Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in euro 900.000,00, a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte, a valere sul bilancio regionale 2021-2023, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

3.  Alla l.r. 2/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  la lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente:

“c) il collegio dei revisori dei conti”;

b)  al comma 2 ter dell’articolo 4 le parole: “il revisore dei conti unico” sono sostituite dalle seguenti: “il collegio dei revisori dei conti”;

c)  l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

Art. 5

(Collegio dei revisori dei conti)

 

1.  Il collegio dei revisori dei conti è costituito entro i trenta giorni antecedenti la scadenza del precedente organo di revisione con decreto del Presidente della Regione ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modifiche.

2.  Il collegio dei revisori dei conti elegge al suo interno il Presidente, che provvede alla convocazione e all’organizzazione dei lavori del Collegio medesimo.

3.  Il collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni e i compiti di cui all’articolo 1 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, relativo a funzioni e compiti degli organi di controllo degli enti pubblici dipendenti.

4.  Il decreto di costituzione di cui al comma 1 fissa l’importo del compenso riconosciuto a ciascun componente effettivo del collegio dei revisori dei conti, che non può essere superiore a quello del precedente revisore.

5.  L’incarico di componente supplente del collegio dei revisori dei conti è a titolo gratuito. Il componente supplente subentra nell’esercizio delle funzioni in caso di morte, di rinuncia o di decadenza del componente effettivo e da tale momento è corrisposto il relativo compenso.

6.  Il collegio dei revisori dei conti resta in carica per un triennio e i relativi incarichi possono essere rinnovati una sola volta.”;

d) al comma 1 dell’articolo 10 le parole: “del revisore dei conti unico, sono approvati con le modalità di cui al Titolo VII, Capo I, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche” sono sostituite dalle seguenti: “del collegio dei revisori dei conti, sono approvati con le modalità di cui al Capo VII della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale);”;

e)  alla lettera b) e al numero 2) della lettera d) del comma 2 dell’articolo 14 le parole: “revisore dei conti unico” sono sostituite dalle seguenti: “collegio dei revisori dei conti”.

4.  Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione provvede, con proprio decreto, alla costituzione del collegio dei revisori dei conti ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 2/1995, come sostituito dal comma 3, lettera c), del presente articolo. Il revisore attualmente in carica continua ad operare fino alla data di insediamento del nuovo collegio dei revisori dei conti.

 


Art. 111

(Modifiche all’articolo 23 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 relativo al compenso dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e al trattamento economico degli amministratori di società e dei dipendenti delle società regionali e successive modifiche)

 

1.  All’articolo 23 della l.r. 4/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a)    al comma 5 le parole: “Con regolamento” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 11, commi 6 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e successive modifiche, con regolamento”;

b)   il comma 5 bis è sostituito dal seguente:

“5 bis. La Regione pubblica e aggiorna annualmente i dati relativi alle società a partecipazione pubblica, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche.”.

 

Art. 112

(Disposizioni in materia di gestione del personale delle società a controllo pubblico)

 

1.  In conformità a quanto previsto dall’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e successive modifiche, alle società a controllo pubblico della Regione si applicano le disposizioni del libro V, titolo II, capo I, del codice civile, delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi.

2.  La Giunta regionale, con propria deliberazione, al fine di assicurare gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, definisce gli indirizzi per l’individuazione dei comparti contrattuali di riferimento delle società a controllo pubblico regionale più idonei in relazione alle funzioni e servizi attribuiti a ciascuna società e alla tipologia di personale impiegato.

3.  La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede alla fissazione, ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del d.lgs. 175/2016, degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società a controllo pubblico regionale, in modo tale che, in caso di aumento del valore della produzione, il contenimento delle spese di funzionamento sia perseguito nel triennio in rapporto al valore della produzione.

4.  In caso di esternalizzazione da parte della Regione di funzioni o servizi a favore di società a controllo pubblico regionale va assicurata la conformità ai principi di adeguatezza, garantendo l’idoneità organizzativa della società ricevente e di copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l’esercizio delle funzioni o servizi esternalizzati.


Art. 113

(Disposizioni in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie)

 

1.  Al comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, relativo a disposizioni per la dismissione di Lazio Ambiente S.p.A., dopo le parole: “di Lazio Ambiente S.p.A.” sono aggiunte le seguenti: “da concludersi entro il 31 dicembre 2022 sulla base della tempistica definita con deliberazione della Giunta regionale. Nelle more della procedura di alienazione delle partecipazioni, la Giunta regionale è, altresì, autorizzata a porre in essere gli atti necessari per la messa in liquidazione di Lazio Ambiente S.p.A. e per la cessione del ramo di azienda relativo alla gestione della discarica di Colle Fagiolara ad un nuovo gestore individuato dal Comune di Colleferro”.

2. Lazio Innova S.p.A. è autorizzata a procedere alla fusione per incorporazione di SAN.IM S.p.A. ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del codice civile, secondo modalità che consentano la continuità operativa e funzionale nonché la realizzazione e il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 65, commi 1 e 3, della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7. Il termine per il completamento della fusione per incorporazione è fissato al 31 dicembre 2024 e comunque successivamente al completamento del trasferimento, a titolo non oneroso, degli immobili di proprietà della società SAN.IM S.p.A. agli enti del servizio sanitario regionale ai sensi dell’articolo 65, comma 3, della l.r. 7/2018.(9)

3.  In attuazione di quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, relativo alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni regionali, e tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 50 della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a proporre la messa in liquidazione di Investimenti S.p.A..

4.  Il comma 2 dell’articolo 65 della l.r. 7/2018 è abrogato.

 


CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI


 Art. 114

(Abrogazioni)

1.  L’articolo 6 alla legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico - edilizia e snellimento delle procedure) è abrogato.

2.  L’articolo 7 bis della legge regionale 16 dicembre 1988, n. 82 (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, sul territorio della Regione Lazio” e successive modifiche) è abrogato.

3.  I commi 114 e 116 dell’articolo 22 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, relativi a disposizioni per il personale di Lazio Ambiente S.p.A., sono abrogati.

 

Art. 115

(Entrata in vigore)

 

1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATI (1)

Note:

(1) Gli allegati sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione del 12 agosto 2021, n. 79, s.o. n. 4

(1.1) Articolo sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2022, n. 16

(1a) Comma aggiunto dall'articolo 13, comma 31, della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20

(1a1) Articolo abrogato dall'articolo 8, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23

(1b) Articolo abrogato dall'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 17 giugno 2022, n. 10

(2) Lettera abrogata dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20

(3) Articolo abrogato dall'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20

(3a) Articolo abrogato dall'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23

(4) Le parole "Fondo europeo di sviluppo rurale", riportate nel testo originario pubblicato sul Bollettino ufficiale, sono state sostituite con "Fondo europeo di sviluppo regionale" a seguito di avviso di rettifica pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione del 2 settembre 2021, n. 85

(5) Articolo sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20

(5a) Comma abrogato dall'articolo 21, comma 1, lettera c), della legge regionale 25 ottobre 2022, n. 17

(5b) Comma modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(5c) Comma modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(5d) Comma modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(5e) Comma modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(5f) Comma modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera e), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(6) Parti dichiarate costituzionalmente illegittime con sentenza della Corte costituzionale 13 settembre 2022, n. 221

(7) Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 13 settembre 2022, n. 221

(7a) Comma sostituito dall'articolo 23, comma 28, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23

(8) Comma abrogato dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20

(9) Comma modificato dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 3 novembre 2023, n. 18

 

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.