Legge di stabilità regionale 2021

Numero della legge: 25
Data: 30 dicembre 2020
Numero BUR: 156 s.o. n. 2
Data BUR: 31/12/2020

S O M M A R I O


Art. 1 (Leggi regionali di spesa)

Art. 2 (Disposizioni in materia di tributi, patrimonio e disciplina finanziaria)

Art. 3 (Disposizioni varie)

commi 1 e 2 (Modifica alla legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 “Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile” e successive modifiche. Disposizione transitoria)

commi 3-5 (Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche. Disposizioni attuative)

commi 6 e 7 (Disposizioni relative all’imposta regionale sulla benzina per autotrazione)

commi 8 e 9 (Modifiche alla legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4 “Norme in materia di bonifica e di consorzi di bonifica” e successive modifiche. Disposizione relativa al contributo di bonifica per acque meteoriche)

comma 10 (Modifiche all’articolo 40 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo alla costituzione di un Consorzio unico per lo sviluppo industriale, e successive modifiche)

comma 11 (Modifiche alle disposizioni dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relative all’associazionismo comunale e alla trasformazione delle comunità montane, e successive modifiche)

commi 12 e 13 (Risorse per le imprese agricole ubicate nelle zone montane)

commi 14-16 (Contributi per le imprese agricole produttrici di kiwi)

commi 17-19 (Contributi per le imprese vivaistiche)

comma 20 (Modifica all’articolo 15 della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8, relativo a disposizioni per favorire la conservazione e la valorizzazione delle Grotte di Pastena e Collepardo)

comma 21 (Interpretazione autentica dell’articolo 21 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 “Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)”)

commi 22 e 23 (Modifica all’articolo 26 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo a percorsi di politica attiva per l’occupazione e l’occupabilità presso gli uffici giudiziari, e successive modifiche. Disposizione finanziaria)

commi 24-26 (Finanziamento per progetti volti alla limitazione degli sprechi e all’impiego delle eccedenze di prodotti alimentari e farmaceutici)

commi 27-29 (Istituzione del “Fondo per il sostegno e lo sviluppo di imprese per la produzione e la diffusione di ausili protesici e ortesici innovativi”)

commi 30-33 (Bonus per l’acquisto di dispositivi informatici per la digitalizzazione dei docenti precari e l’organizzazione della didattica a distanza)

commi 34-36 (Interventi per promuovere la didattica a distanza e servizi di solidarietà digitale)

commi 37-42 (Voucher per prestazioni consulenziali in europrogettazione)

commi 43 e 44 (Modifica all’articolo 14 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, relativo a disposizioni per la razionalizzazione, l’innovazione e il potenziamento della rete di offerta di servizi e interventi sociali. Disposizione finanziaria)

commi 45 e 46 (Iniziative formative per la riqualificazione degli ausiliari sanitari)

comma 47 (Modifica alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio” e successive modifiche)

comma 48 (Modifica all’articolo 8 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, relativo al coordinamento delle procedure autorizzative in agricoltura)

comma 49 (Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 “Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)” e successive modifiche)

commi 50 e 51 (Promozione delle procedure per la ricerca di professionalità mediche, infermieristiche e sanitarie nelle scuole e nei servizi educativi)

commi 52-57 (Istituzione del “Buono socio-sanitario”)

comma 58 (Modifica all’articolo 11 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 “Norme in materia di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali” e successive modifiche)

commi 59 e 60 (Promozione di strumenti digitali e nuove tecnologie per favorire la partecipazione dei cittadini alle attività della pubblica amministrazione)

Art. 4 (Entrata in vigore)

 

Art. 1

(Leggi regionali di spesa)

 

1.  Ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) sono allegati alla presente legge:

a)  l’elenco delle leggi regionali di spesa vigenti, suddivise per missioni e programmi e titoli di spesa, con esclusione di quelle di cui alla lettera b), con la relativa indicazione degli stanziamenti autorizzati sul bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023 (Allegato A);

b)  l’elenco delle leggi regionali di spesa approvate a decorrere dalla X legislatura, con la relativa indicazione degli stanziamenti autorizzati sul bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023, nonché della corrispondente missione, programma e titolo di spesa (Allegato B).

 

Art. 2

(Disposizioni in materia di tributi, patrimonio e disciplina finanziaria)

 

1.  All’articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativo a disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), sono apportate le seguenti modifiche:

a)    al comma 1, le parole: “al periodo d’imposta successivo” sono sostituite dalle seguenti: “ai due periodi di imposta successivi”;

b)    al comma 3, le parole: “nell’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “negli anni 2020 e 2021”;

c)    al comma 6, le parole: “nell’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “negli anni 2020 e 2021”.

2.  Con riferimento al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, la maggiorazione dell’aliquota dell’IRAP di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005) e successive modifiche, non trova, altresì, applicazione per i soggetti passivi IRAP di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche, operanti:

a)  nelle categorie e sottocategorie della classificazione delle attività economiche (ATECO) 2007 “03 – Pesca e acquacoltura”, 49.31 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane, 79.11 - Attività delle agenzie di viaggio, 79.12 - Attività dei tour operator e 79.90 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio; (1.1)

b)  esclusivamente nei comuni del territorio regionale indicati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

3.  Le medesime disposizioni di cui al comma 2 trovano, altresì, applicazione per le cooperative sociali iscritte nell’albo regionale. La disapplicazione della maggiorazione di cui al periodo precedente non è consentita se il valore della produzione netta prodotto nel territorio regionale è superiore a euro 1.000.000,00.

4.  Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3 pari a euro 25.052.000,00 per l’anno 2021, si provvede nell’ambito delle risorse iscritte, a valere sulla medesima annualità, nel programma 05 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 1 “Spese correnti”, in attuazione della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 28 luglio 2020, n. 38 “Fondo Sviluppo e Coesione 2014–2020. Riprogrammazione e nuove assegnazioni FSC per emergenza COVID ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Accordo Regione Lazio - Ministro per il sud e la coesione territoriale”.

5.  Al comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)) le parole: “, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di cui al comma 3.” sono sostituite dalle seguenti: “. Le disposizioni del presente comma non rientrano nel campo di applicazione delle previsioni di cui al comma 6 dell’articolo 7.”.

6.  L’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo di cui all’articolo 6 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2 non è dovuta per il triennio 2021-2023.
7.  Alle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, stimate in euro 1.600.000,00 per l’anno 2021 e in euro 1.700.000,00 per ciascuna annualità 2022 e 2023 si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.
8.  All’articolo 2 della legge regionale 24 novembre 2014, n. 12, relativo a disposizioni in materia di tassa automobilistica, sono apportate le seguenti modifiche:

a)    dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1 bis. Le riduzioni di cui al comma 1 si applicano anche agli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria o di locazione a lungo termine di veicolo senza conducente residenti nel territorio della Regione.

1 ter.    Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano ai pagamenti eseguiti entro le scadenze di pagamento della tassa automobilistica di cui al decreto del Ministero delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell’articolo 18 della L. 21 maggio 1955, n. 463).”;

b)   il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Con legge regionale da approvarsi entro il 10 novembre di ogni anno, gli importi dovuti per i veicoli di cui ai commi 1 e 1 bis possono essere determinati con un’ulteriore riduzione del 10 per cento dei corrispondenti importi vigenti nell’anno precedente, con effetto dai pagamenti da eseguire dal primo gennaio successivo e relativi a periodi fissi posteriori a tale data, a condizione che sia verificato l’effettivo incremento del gettito realizzato nell’anno precedente per effetto dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1 bis e 1 ter”;

c)    al comma 3, dopo le parole: “comma 1” sono aggiunte le seguenti: “e 1 bis”;

d)   al comma 4 le parole: “ai proprietari di autoveicoli di nuova immatricolazione” sono sostituite dalle seguenti: “agli autoveicoli nuovi di prima immatricolazione di competenza della Regione”, la parola: “elettrica,” è soppressa e dopo le parole: “degli stessi autoveicoli” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “a titolo di locazione finanziaria o di locazione a lungo termine di veicolo senza conducente”.

9.  Al comma 14 dell’articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13, relativo a disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale, le parole: “i proprietari di autoveicoli di nuova immatricolazione” sono sostituite dalle seguenti: “gli autoveicoli nuovi di prima immatricolazione di competenza della Regione,”.
10.  Al comma 2 bis dell’articolo 9 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, relativo a disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale, sono apportate le seguenti modifiche:

a)    al primo periodo, le parole: “prima di presentare la richiesta di interruzione”, sono soppresse;

b)   i periodi da: “In alternativa, i soggetti” fino a: “convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53” sono soppressi.

11.  All’articolo 3 della legge regionale 27 dicembre, 2019, n. 28, relativo a disposizioni finanziarie in materia sanitaria, sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al comma 2:

1)  le parole: “per l’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2020 e 2021”;

2)  le parole: “dall’anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “dall’anno 2022”;

3)  le parole: “2020-2022” sono soppresse;

b)  al comma 3:

1)  le parole: “2020-2022” sono soppresse;

2)  le parole: “apposito decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro” sono sostituite dalle seguenti: “apposita deliberazione della Giunta regionale”.

12.  Alla legge regionale 4 dicembre 1989, n. 70 (Complessi immobiliari ex O.N.P.I. (Opera nazionale pensionati d’Italia), ex E.N.A.O.L.I. (Ente assistenza orfani lavoratori italiani), ex E.N.L.R.P. (Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi) trasferiti alla Regione Lazio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge del 21 ottobre 1978, n. 641. Trasferimento in proprietà ai comuni competenti per territorio) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a)    all’articolo 1, dopo le parole: “competenti per territorio,” sono inserite le seguenti: “che subentrano nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi,” e dopo le parole: “documentate finalità” sono inserite le seguenti: “educative, formative e”;

b)   all’articolo 2, le parole: “tutte quelle parti dei complessi che non erano già dall’origine direttamente deputate” sono sostituite dalle seguenti: “i complessi immobiliari che non erano già dall’origine prevalentemente deputati”;

c)    il comma 2 dell’articolo 2 è abrogato;

d)   dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:

Art. 3 bis

(Individuazione di ulteriori immobili da trasferire)

1.  Al fine di completare il trasferimento dei beni previsto dalla presente legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentiti i comuni interessati, il Direttore regionale competente in materia di patrimonio, con propria determinazione, individua i complessi immobiliari ancora da trasferire in proprietà ai comuni ai sensi degli articoli 1 e 2.

2.  Con decreto del Presidente della Regione, i beni individuati ai sensi del comma 1 sono trasferiti in proprietà ai comuni sul cui territorio insistono.”.

13.  I beni immobiliari trasferiti al patrimonio regionale ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 novembre 1975, n. 764 (Soppressione dell’ente «Gioventù italiana»), utilizzati dai comuni per finalità scolastiche, sono trasferiti con vincolo di destinazione al patrimonio dei comuni sul cui territorio insistono, con le medesime modalità previste dall’articolo 3 bis della l.r. 70/1989 come introdotto dalla presente legge.

14.  Al fine di favorire la riqualificazione degli immobili trasferiti in proprietà agli enti locali ai sensi dell’articolo 3 bis della l.r. 70/1989, come introdotto dalla presente legge, e del comma 13 della presente legge, la Regione, al momento del trasferimento, può concedere contributi agli enti locali medesimi per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria su tali immobili, secondo i criteri e le modalità definiti con apposita deliberazione adottata dalla Giunta regionale. (1a)

15.  Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 14 si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, della voce di spesa denominata: “Spese per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria su immobili trasferiti al patrimonio degli enti locali”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 1.000.000,00 per l’anno 2021 e a euro 2.000.000,00 per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2. (1b)

16.  Al comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 7 agosto 2020, n. 9 (Tutela e valorizzazione dei piccoli comuni) la parola: “cinque” è sostituita dalla seguente: “sei” e la parola: “tre” è sostituita dalla seguente: “quattro”.

 

 

Art. 3

(Disposizioni varie)

 

1.  Dopo l’articolo 26 bis della legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 (Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile) e successive modifiche, è inserito il seguente:


Art. 26 ter

(Misure finalizzate alla razionalizzazione del “Servizio NUE 112 – numero

 unico di emergenza europeo secondo il modello della centrale unica di risposta”)

1.  Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche, in materia di istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali operative realizzate in ambito regionale, il “Servizio NUE 112 – numero unico di emergenza europeo secondo il modello della centrale unica di risposta” di cui al protocollo d’intesa tra il Ministero dell’interno e la Regione, approvato con deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2015, n. 334, è incardinato presso la direzione regionale soccorso pubblico e 112 NUE.

2.  Per assicurare lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, è definito un contingente di personale nel limite massimo di duecentosettanta unità, di cui non oltre cento unità provenienti dalle aziende sanitarie pubbliche del servizio sanitario regionale in posizione di comando. Il limite del contingente viene rivalutato annualmente sulla base delle chiamate ricevute dalle centrali, conformemente a quanto previsto dal disciplinare tecnico operativo definito nell’ambito dei lavori della commissione di cui all’articolo 75 bis, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e successive modifiche, nonché sulla base degli standard europei delle centrali offerenti servizi equivalenti.

3.  Al fine di garantire l’acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento delle attività di operatore tecnico della centrale unica di risposta NUE 112, il personale da destinare a tale servizio è tenuto a partecipare e superare positivamente un percorso formativo nell’ambito di uno specifico corso, articolato in diverse unità di competenza e in una sessione teorica e una sessione pratica con addestramento simulato in una training room e un periodo di affiancamento attivo in sala operativa, durante le quali sono previsti test di valutazione intermedi e un test finale.

4.  Tale contingente è coperto, oltre che con personale proveniente dai ruoli delle aziende sanitarie pubbliche del servizio sanitario regionale, con unità di personale dipendente della Regione nonché con personale proveniente dalla società LazioCrea S.p.A., nell’ambito del vigente contratto di servizio, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

5.  Il trattamento accessorio del personale in comando è corrisposto dalla Regione, mentre il trattamento economico fondamentale è corrisposto dall’amministrazione di provenienza e soggetto a successivo rimborso da parte della Regione.

6.  Agli oneri relativi alle spese di personale in comando di cui al comma 5, pari a euro 1.500.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2021-2023, si provvede, per l’anno 2021, a valere sulle risorse derivanti dall’assegnazione dello Stato di cui all’articolo 1, commi da 982 a 984, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e per gli anni 2022 e 2023 a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, all’interno del programma 01 “Sistema di protezione civile” della missione 11 “Soccorso civile”, titolo 1 “Spese correnti”, già destinate alle medesime finalità.

7.  Agli ulteriori oneri relativi al “Servizio NUE 112 – numero unico di emergenza europeo secondo il modello della centrale unica di risposta”, si provvede, rispettivamente:

a)  in relazione alle spese di funzionamento, pari a euro 2.175.764,31 per l’anno 2021, euro 2.099.556,19 per l’anno 2022 ed euro 2.000.974,05 per l’anno 2023, si provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, all’interno del programma 01 della missione 11, titolo 1, già destinate alle medesime finalità;

b) in relazione alle spese in conto capitale, pari a euro 2.160.000,00 per l’anno 2021, si provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio 2021-2023, all’interno del programma 01 della missione 11, titolo 2 “Spese in conto capitale”, già destinate alle medesime finalità.”.

2.  Sono fatti salvi i comandi e i rapporti di lavoro in essere sorti in attuazione dell’articolo 26 bis, commi 2, 5 e 6 della l.r. 2/2014, come introdotto dall’articolo 23, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione) e successivamente abrogato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera u), della legge regionale 7 agosto 2020, n. 8.

3.  Alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche: 

a)  al comma 2 dell’articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nelle procedure concorsuali di accesso alle qualifiche non dirigenziali sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati, in possesso dei requisiti richiesti dal bando, dipendenti di ruolo del personale non dirigenziale della Giunta e del Consiglio regionale del Lazio, con almeno cinque anni di anzianità nella categoria precedente a quella prevista dal bando di concorso.”;

b)  al comma 1 dell’articolo 10 le parole: “i direttori regionali” sono sostituite dalle seguenti: “il Direttore generale”;

c)  all’articolo 11:

1)  la rubrica è sostituita dalla seguente: “Direzione generale, strutture organizzative e posizioni dirigenziali individuali”;

2)  al primo periodo del comma 1 dopo le parole: “è costituito” sono inserite le seguenti: “dalla direzione generale,”;

3)  dopo il comma 1 bis è inserito il seguente:

“1 ter. Alla direzione generale di cui al comma 1 è preposto il Direttore generale. Il Direttore generale, sulla base degli indirizzi e delle direttive impartiti dal Presidente della Regione, svolge la funzione di coordinamento complessivo delle attività delle direzioni regionali in ordine al corretto svolgimento dell’azione amministrativa e al raggiungimento dei risultati.”;

4)  al comma 5, dopo le parole: “le competenze” sono inserite le seguenti: “della direzione generale e”;

d) alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 12, le parole: “del segretariato generale e” sono soppresse;

e)  all’articolo 16:

1)  al comma 1, le parole: “e resta fermo quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 (Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell’articolo 28, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).” sono sostituite dalle seguenti: “. Nei concorsi indetti dalla Giunta regionale, la percentuale dei posti da riservare al personale dipendente della Giunta regionale è pari al cinquanta per cento dei posti messi a concorso. La medesima percentuale di riserva si applica anche al personale dipendente del Consiglio regionale nei concorsi indetti dallo stesso.”;

2)  al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nelle procedure concorsuali di accesso alla qualifica dirigenziale sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati, in possesso dei requisiti richiesti dal bando, dipendenti di ruolo del personale non dirigenziale della Giunta e del Consiglio regionale con almeno cinque anni di anzianità nonché i dirigenti a tempo determinato delle medesime amministrazioni, in possesso dei requisiti richiesti dal bando, assunti a seguito di procedura ad evidenza pubblica, che negli ultimi quindici anni abbiano maturato, anche non continuativamente, almeno cinque anni di anzianità in strutture amministrative della Giunta e del Consiglio regionale diverse da quelle di diretta collaborazione politica.”;

f)  alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 18 sono aggiunte, in fine, le seguenti: “, su direttiva del Direttore generale”;

g)  al comma 1 dell’articolo 19:

1)  dopo le parole: “assenza o impedimento temporanei” sono inserite le seguenti: “del Direttore generale,”;

2)  le parole: “rispettivamente il direttore o dirigente temporaneamente sostituito” sono sostituite dalle seguenti: “rispettivamente, per il Direttore generale, il direttore della direzione regionale o il dirigente temporaneamente sostituito”;

h)  all’articolo 20:

1)  dopo il comma 2 ter sono inseriti i seguenti:

“2 quater. L’incarico di Direttore generale è conferito con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente, a soggetti appartenenti al ruolo della dirigenza, nel rispetto dei vincoli di cui al comma 5, ovvero a soggetti appartenenti ai ruoli dirigenziali di altre amministrazioni, nel rispetto di quanto previsto dal comma 9, ovvero con contratto a tempo determinato per la durata massima di cinque anni, la cui scadenza non può oltrepassare quella della legislatura, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali, nel rispetto dei limiti previsti dai commi 7 e 8 e nel rispetto dei limiti di età di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e successive modifiche.

2 quinquies. Il conferimento o il rinnovo dell’incarico di cui al comma 2 quater è effettuato entro novanta giorni dalla data d’insediamento del Presidente della Regione. Fino a tale conferimento o rinnovo s’intende prorogato l’incarico precedentemente conferito.”;

2)  ai commi 6 e 7 dopo le parole: “ai commi” sono inserite le seguenti: “2 quater,”;

3)  al comma 8, le parole: “al comma 3” sono sostituite dalle seguenti “ai commi 2 quater e 3”;

i)   il comma 1 dell’articolo 22 è sostituito dal seguente:

“1. Gli atti emanati dal Direttore generale e dai direttori delle direzioni regionali sono definitivi.”;

l)   all’articolo 23:

1)  al comma 1, le parole: “dei direttori regionali” sono sostituite dalle seguenti: “del Direttore generale”;

2)  dopo il comma 1 è inserito il seguente: 

“1 bis. Nei confronti dei direttori delle direzioni regionali il controllo sostitutivo è esercitato direttamente dal Direttore generale, fermo restando l’annullamento d’ufficio ai sensi del comma 6.”;

3)  al comma 6, le parole: “dei direttori” sono sostituite dalle seguenti: “del Direttore generale e dei direttori regionali”;

m) all’articolo 24

1)  al comma 1 le parole: “I dirigenti di cui all’articolo 17 e 18,” sono sostituite dalle seguenti: “Il Direttore generale e i dirigenti di cui all’articolo 18”;

2)  al comma 2 le parole: “dei direttori regionali di cui all’articolo 18 e 17” sono sostituite dalle seguenti: “del Direttore generale e dei direttori regionali di cui all’articolo 18”;

n)  alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 30, dopo le parole: “delle competenze” sono inserite le seguenti: “del Direttore generale,”.

4.  Entro il 31 gennaio 2021 la Giunta regionale provvede ad adeguare il regolamento di organizzazione alle disposizioni del comma 3.

5.  Le disposizioni di cui al comma 3, lettere b), c), d), f), g), h), i), l), m) e n), si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto al comma 4.

6.  A decorrere dal 1° gennaio 2021 è soppressa l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 (Istituzione e disciplina dell’addizionale regionale all’imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modifiche, dell’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un’imposta sostitutiva dell’addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un’imposta regionale sulla benzina per autotrazione), istituita dall’articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 19. Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già sorte.

7.  Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6, che per ciascuna annualità del triennio 2021-2023 sono stimate in euro 21.000.000,00, si provvede a valere sulle risorse iscritte nella tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, derivanti dai trasferimenti di cui all’apposito fondo statale istituito ai fini del ristoro delle medesime minori entrate.

8.  All’articolo 27 della legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4 (Norme in materia di bonifica e di consorzi di bonifica) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al comma 6 dopo le parole: “rendiconto generale” sono aggiunte le seguenti: “redatti in armonia con i principi contabili di cui all’allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”;

b)  il comma 7 è abrogato;

c)  al comma 9 la parola: “settembre” è sostituita dalla seguente: “novembre”.

9.  Il comma 26 dell’articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativo al contributo di bonifica per i servizi di raccolta, collettamento ed allontanamento delle acque meteoriche, è abrogato.

10.  All’articolo 40 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo alla costituzione di un Consorzio unico per lo sviluppo industriale, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al comma 1 le parole: “comprendente l’intero territorio regionale,” sono soppresse;

b)  al comma 2:

1)  all’inizio, prima delle parole: “Fanno parte del Consorzio unico”, sono inserite le seguenti: “Fatto salvo quanto previsto al comma 6 bis,”;

2)  alla lettera c) le parole: “esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “aderenti al Consorzio unico”;

c)  al comma 3, all’inizio, prima delle parole: “Il consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Rieti” sono inserite le seguenti: “Fatto salvo quanto previsto al comma 6 bis,”;

d) al comma 6:

1)  all’alinea, le parole: “e la commissione consiliare competente” sono soppresse;

2)  alla lettera a) le parole: “un progetto di integrazione dei consorzi di cui al comma 3, da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale. Il progetto di integrazione” sono sostituite dalle seguenti: “, in conformità alle previsioni dell’articolo 2501 ter del codice civile, un progetto di fusione dei consorzi di cui al comma 3, da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. Il progetto di fusione”;

3)  alla lettera c) la parola: “integrazione” è sostituita dalla seguente: “fusione”;

e)  dopo il comma 6 è inserito il seguente:

“6 bis. Il progetto di fusione e lo statuto approvati dalla Giunta regionale sono trasmessi ai Consorzi di cui al comma 3 ai fini della loro approvazione da parte delle rispettive assemblee. Qualora sussistano specifiche peculiarità dei sistemi industriali e produttivi di uno o più consorzi, le rispettive assemblee possono deliberare di non aderire al Consorzio unico dandone tempestiva comunicazione al Commissario unico e alla Giunta regionale. In tal caso, o qualora una o più assemblee non approvino il progetto di fusione entro quarantacinque giorni dalla data della sua approvazione da parte della Giunta regionale, il Commissario unico redige un nuovo progetto di fusione e un nuovo statuto, relativi ai soli consorzi aderenti, da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale e dei consorzi aderenti, ai sensi del presente articolo.”;

f)  alla lettera c) del comma 8 le parole: “esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione nonché della Città metropolitana di Roma capitale” sono sostituite dalle seguenti: “aderenti al Consorzio unico”;

g)  al comma 8 ter le parole: “esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione” sono sostituite dalle seguenti: “aderenti al Consorzio unico”;

h)  dopo il comma 8 quater è inserito il seguente:

“8 quinquies. Il Consorzio unico adotta un sistema di contabilità economico-patrimoniale e informa la propria gestione al principio dell’equilibrio economico, secondo le previsioni del proprio regolamento di contabilità con cui disciplina, in particolare, le modalità di approvazione del bilancio economico annuale di previsione e del bilancio di esercizio, nonché l’articolazione della propria organizzazione per centri di costo che consentano la programmazione e la rendicontazione della gestione economica e amministrativa nonché delle risorse umane e strumentali.”;

i)   al comma 9 la parola: “integrazione” è sostituita dalla seguente: “fusione” e le parole: “esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalla seguente: “aderenti”.

11.  All’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di stabilità regionale 2017) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al comma 126:

1)  dopo il secondo periodo sono inserite le seguenti parole: “Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Regione definisce con legge le funzioni conferite dalla Regione alle unioni di comuni montani e gli strumenti per la salvaguardia e lo sviluppo delle zone montane. Nelle more della data di entrata in vigore della legge regionale di cui al precedente periodo,”;

2)  le parole da: “Nelle more della definizione degli ambiti” fino a: “comma 126 bis” sono soppresse;

b)  dopo il comma 126 sono inseriti i seguenti:

“126.1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Giunta regionale, previa concertazione con i comuni interessati in sede di Consiglio delle autonomie locali (CAL), ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali) e successive modifiche, con propria deliberazione, individua gli ambiti territoriali ottimali per la costituzione delle unioni di comuni montani, tenendo conto dei seguenti criteri:

a)  definizione di ambiti che comprendano almeno tre comuni; 

b)  rispetto del limite minimo demografico di cinquemila abitanti, facendo riferimento alla popolazione residente come calcolata alla fine dell’anno precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione secondo i dati dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT); 

c)  rispetto dell’estensione territoriale minima pari a 20.000 ettari; 

d) appartenenza di tutti i comuni dell’ambito alla Città metropolitana di Roma capitale o alla medesima provincia; 

e)  coerenza con i distretti sanitari regionali; 

f)  contiguità territoriale. 

126.1.1. Le condizioni di cui al comma 126.1. sono derogabili, ad eccezione di quelle di cui alle lettere d) e f), in considerazione del particolare contesto territoriale.”;

c)  al comma 130 il periodo: “Entro e non oltre dieci giorni dall’approvazione del bilancio finale di liquidazione, il Presidente della Regione provvede all’estinzione della comunità montana per trasformazione in unione di comuni montani.” è sostituito dai seguenti: “In caso di inerzia o ritardo nell’adozione di atti o provvedimenti di competenza dei commissari liquidatori, e comunque successivamente alla trasmissione del bilancio finale di liquidazione alla Giunta regionale, il Presidente della Regione può revocare i commissari liquidatori e nominare contestualmente uno o più commissari ad acta, scelti anche tra il personale regionale in servizio con qualifica di dirigente. Entro dieci giorni dall’adozione della deliberazione di cui al comma 126.1 e comunque decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente della Regione provvede all’estinzione della comunità montana per trasformazione in unione di comuni montani tenendo conto degli ambiti territoriali ottimali definiti ai sensi del comma 126.1 o, in mancanza, delle zone omogenee istituite ai sensi della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla montagna) e successive modifiche”;

d) dopo il comma 130 è inserito il seguente:

“130 bis. In caso di inutile decorso dei termini previsti dal comma 130 per l’approvazione dell’atto costitutivo e dello statuto dell’unione di comuni montani o dei termini per la costituzione degli organi della stessa, il Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere ai comuni interessati, dichiara con proprio decreto l’estinzione della comunità montana. Entro venti giorni dall’adozione del decreto di cui al precedente periodo, la Giunta regionale, sentiti i comuni interessati, sulla base del bilancio finale di liquidazione approvato e dei principi di cui al comma 131, nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa in materia di personale, provvede alla ripartizione delle risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie tra i comuni che facevano parte della comunità montana estinta. Dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale ha effetto l’estinzione della comunità montana e i comuni succedono nei beni e nei rapporti attivi e passivi della comunità montana estinta sulla base della ripartizione approvata dalla Giunta regionale. Dalla medesima data i commissari straordinari e liquidatori cessano di operare.”;

e)  all’alinea del comma 131 dopo la parola: “funzioni” sono inserite le seguenti: “o ai singoli comuni che succedono alla comunità montana estinta ai sensi del comma 130 bis”;

f)  al comma 132 dopo le parole: “unioni di comuni” sono inserite le seguenti: “o ai comuni”;

g)  il comma 134 è sostituito dal seguente:

“134. La comunità di arcipelago delle Isole Ponziane è estinta e trasformata in unione di comuni secondo il procedimento di cui ai commi da 126 a 132.”.

12.  Al fine di sostenere le imprese agricole ubicate nelle zone montane, sono incrementate per euro 3.700.000,00, per l’anno 2021, le risorse destinate alla realizzazione degli interventi previsti dalla Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” (Articolo 31 del Regolamento (UE) n. 1305/2013) - Sottomisura 13.1 “Zone Montane”, del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 1305/2013.

13.  Agli oneri derivanti dal comma 12, pari a euro 3.700.000,00, per l’anno 2021, si provvede mediante la riprogrammazione delle risorse iscritte, a valere sulla medesima annualità, nel programma 03 “Politica regionale unitaria per l’agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, in attuazione della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 28 luglio 2020, n. 38 “Fondo Sviluppo e Coesione 2014–2020. Riprogrammazione e nuove assegnazioni FSC per emergenza COVID ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Accordo Regione Lazio - Ministro per il sud e la coesione territoriale”, subordinatamente all’approvazione del Piano Sviluppo e Coesione Lazio, in attuazione dell’articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

14.  Al fine di sostenere le imprese agricole produttrici di kiwi gravemente danneggiate dal fenomeno della cosiddetta “moria del kiwi”, la Regione concede contributi alle medesime imprese, per la realizzazione di interventi volti a prevenire e a contrastare tale fenomeno o a riconvertire la produzione.

15.  Per le finalità di cui al comma 14, la Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri e modalità per la concessione di contributi nel rispetto della vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.

16.  Agli oneri derivanti dai commi 14 e 15, pari a euro 2.000.000,00, per ciascuna annualità 2021 e 2022, si provvede:

a)  per l’anno 2021, mediante la riprogrammazione delle risorse pari a euro 2.000.000,00, iscritte nel programma 03 “Politica regionale unitaria per l’agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, in attuazione della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 28 luglio 2020, n. 38 “Fondo Sviluppo e Coesione 2014–2020. Riprogrammazione e nuove assegnazioni FSC per emergenza COVID ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Accordo Regione Lazio - Ministro per il sud e la coesione territoriale”, subordinatamente all’approvazione del Piano Sviluppo e Coesione Lazio, in attuazione dell’articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

b)  per l’anno 2022, mediante l’istituzione nel programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, della voce di spesa denominata “Sostegno alle imprese agricole colpite dalla moria del Kiwi”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 2.000.000,00, a valere sulle medesima annualità, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.

17.  Al fine di sostenere le attività di coltivazione, riproduzione e commercio di fiori e piante colpite dalla crisi economica derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID -19, la Regione concede contributi alle imprese aventi sede nel territorio regionale che esercitano attività afferenti alle categorie 01.19, 01.29, 01.30, 4622.00 e 47.76.10 della classificazione delle attività economiche (ATECO). (1)

18.  I contributi di cui al comma 17 sono concessi, per un importo non superiore al 30 per cento delle spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di colture vivaistiche, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (2)

19.  Agli oneri derivanti dai commi 17 e 18, pari a euro 1.000.000,00, per l’anno 2021, si provvede mediante la riprogrammazione delle risorse pari a euro 1.000.000,00, iscritte nel programma 03 “Politica regionale unitaria per l’agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, in attuazione della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 28 luglio 2020, n. 38 “Fondo Sviluppo e Coesione 2014–2020. Riprogrammazione e nuove assegnazioni FSC per emergenza COVID ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Accordo Regione Lazio - Ministro per il sud e la coesione territoriale”, subordinatamente all’approvazione del Piano Sviluppo e Coesione Lazio, in attuazione dell’articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

20.  Al comma 5 dell’articolo 15 della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8, relativo a disposizioni per favorire la conservazione e la valorizzazione delle Grotte di Pastena e Collepardo, le parole: “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2021”.

21.  L’articolo 21, comma 2, della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)), nella parte in cui prevede: “Per i dipendenti delle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato continuano ad applicarsi tutti gli istituti economici e giuridici propri dei contratti collettivi di lavoro in essere all’atto della trasformazione, conservando la posizione giuridica nonché i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento, compresa l’anzianità maturata, fino all’individuazione di una specifica disciplina contrattuale nazionale del rapporto di lavoro del personale”, si interpreta nel senso che i dipendenti individuati dalla predetta disposizione e in servizio alla data della trasformazione conservano la posizione giuridica ed il trattamento economico fondamentale ed accessorio in godimento alla data di trasformazione, compresa l’anzianità di servizio maturata, fino a riassorbimento con i futuri incrementi contrattuali del comparto di provenienza, anche successivamente alla individuazione da parte della persona giuridica di diritto privato della specifica disciplina contrattuale nazionale del rapporto di lavoro.

22.  Al comma 3 dell’articolo 26 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo a percorsi di politica attiva per l’occupazione e l’occupabilità presso gli uffici giudiziari, e successive modifiche, le parole: “dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “dicembre 2021”.

23.  Agli oneri derivanti dall’attuazione della disposizione di cui al comma 22, pari a euro 570.000,00 per l’anno 2021, si provvede mediante le risorse iscritte nel programma 03 “Sostegno all’occupazione” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, titolo 1 “Spese correnti”, già destinate alle medesime finalità.

24.  La Regione promuove e finanzia progetti volti alla limitazione degli sprechi e all’impiego delle eccedenze di prodotti alimentari e farmaceutici nell’ambito del territorio regionale, al fine di favorire la solidarietà sociale e ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari e farmaceutici ai sensi della legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi) e successive modifiche.

25.  Al finanziamento dei progetti di cui al comma 24 si provvede annualmente, ai sensi dell’articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo alle modalità e ai termini di scadenza per l’ottenimento dei benefici e provvidenze di legge, e successive modifiche, tramite apposito avviso pubblico nel quale sono individuati le categorie di soggetti beneficiari, i criteri di selezione dei progetti e le modalità di concessione dei relativi contributi.

26.  Agli oneri derivanti dai commi 24 e 25 si provvede mediante l’istituzione nel Programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali” della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Titolo 1, della voce di spesa denominata: “Fondo per la lotta agli sprechi alimentari e farmaceutici”, alla cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2021-2023, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

27.  Al fine di sostenere l’innovazione industriale nel settore degli ausili protesici e ortesici a tecnologia avanzata, è istituito il “Fondo per il sostegno e lo sviluppo di imprese per la produzione e la diffusione di ausili protesici e ortesici innovativi”.

28.  Con deliberazione della Giunta regionale da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al comma 27.

29.  Agli oneri derivanti dai commi 27 e 28 si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 della missione 14, titolo 2, della voce di spesa denominata “Fondo per il sostegno e lo sviluppo di imprese per la produzione e la diffusione di ausili protesici e ortesici innovativi” alla cui autorizzazione di spesa, pari a euro 300.000,00 per l’anno 2021, ad euro 250.000,00 per l’anno 2022 e a euro 100.000,00 per l’anno 2023, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.

30.  La Regione, al fine di favorire la valorizzazione delle competenze digitali del personale docente con contratto a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche regionali di ogni ordine e grado, concede contributi a fondo perduto, sotto forma di bonus, per l’acquisto di dispositivi informatici hardware e software finalizzati all’aggiornamento professionale dei docenti medesimi e all’organizzazione della didattica a distanza.

31.  La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo e l’importo da attribuire ai bonus di cui al comma 30 nell’ambito delle risorse disponibili, nonché gli esercenti presso i quali è possibile utilizzare il bonus.

32.  I bonus per la digitalizzazione dei docenti precari di cui al comma 30 non sono cumulabili con altri contributi o agevolazioni, europei o statali, per l’acquisto di dispositivi informatici ricevuti nel biennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

33.  Agli oneri derivanti dai commi da 30 a 32 si provvede mediante l’istituzione, nel programma 07 “Diritto allo studio” della missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, titolo 2, della voce di spesa denominata “Contributi per la digitalizzazione di docenti precari”, alla cui autorizzazione di spesa, pari a euro 200.000,00 per l’anno 2021, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel Fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.

34.  La Regione promuove accordi tra i comuni e i fornitori di servizi internet relativi a proposte di contratti di fornitura della rete internet, gratuiti o a tariffa ridotta, al fine di agevolare l’utilizzo della didattica a distanza e di incentivare forme di solidarietà nei confronti degli studenti appartenenti a nuclei familiari a basso reddito residenti nel territorio regionale.

35.  La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce criteri e indirizzi operativi nei confronti dei comuni interessati ai sensi del comma 34, nonché i requisiti degli studenti beneficiari dei servizi di solidarietà digitale.

36.  Agli oneri derivanti dai commi 34 e 35 si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito del programma 07 “Diritto allo studio”, della missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, titolo 1, della voce di spesa denominata “Sostegno digitale per la didattica a distanza”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 100.000,00 per gli anni 2021, 2022, 2023 si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri Fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

37.  La Regione concede contributi a fondo perduto, sotto forma di voucher, nella misura e nei limiti di cui al comma 38, per l’acquisto di prestazioni consulenziali, di natura specialistica, in europrogettazione aventi ad oggetto il supporto alla presentazione di progetti a bandi finanziati da fondi europei, a gestione diretta o indiretta, al fine di favorire la partecipazione e l’accesso ai suddetti fondi da parte degli enti locali e degli enti del Terzo settore, fondazioni, associazioni riconosciute e non, cooperative e imprese sociali, nonché delle micro, piccole e medie imprese del territorio regionale, anche in forma aggregata, quali reti d’impresa, con un numero totale di dipendenti non superiore a cinquecento. (3)

38.  Il contributo è riconosciuto in misura pari all’80 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di euro 35.000,00. L’erogazione del contributo è subordinata alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra i soggetti beneficiari di cui al comma 37 e le società di consulenza o i professionisti qualificati in europrogettazione ai sensi della normativa vigente in materia. (4)

39.  Per le imprese o reti di imprese e per gli enti del Terzo settore, fondazioni, associazioni riconosciute e non, cooperative e imprese sociali il contributo di cui al comma 37 è esteso anche alle assunzioni con contratto di lavoro parasubordinato o subordinato di europrogettisti. (5)

40.  I contributi di cui al comma 37 sono erogati in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” e successive modifiche.

41.  La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le commissioni consiliari competenti in materia, definisce i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per la presentazione delle domande di assegnazione dei contributi di cui al comma 37.

42.  Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 37 a 41, la cui autorizzazione di spesa è pari a euro 750.000,00 per l’anno 2021, si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito del Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro” della Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, titolo 1, di un apposito fondo denominato “Fondo per sostenere l’europrogettazione”, alla cui copertura si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al Programma 03 “Altri Fondi” della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

43.  Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, relativo a disposizioni per la razionalizzazione, l’innovazione e il potenziamento della rete di offerta di servizi e interventi sociali, è aggiunta la seguente:

“b bis) concede un contributo alle associazioni di volontariato di cui all’articolo 54 della l.r. 6/1999, complessivamente non superiore all’80 per cento delle spese sostenute per lo svolgimento di attività documentate di reintegrazione familiare e sociale del paziente post-comatoso.”.

44.  Agli oneri derivanti dall’attuazione della disposizione di cui al comma 43 si provvede mediante l’incremento, pari a euro 250.000,00 per l’esercizio 2021, della voce di spesa istituita ai sensi del comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, nell’ambito del programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1, e alla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

45.  Nell’ambito delle politiche volte alla tutela del lavoro e all’accrescimento delle competenze della forza lavoro, la Regione promuove iniziative formative volte alla riqualificazione in operatori socio sanitari dei lavoratori impegnati presso strutture operanti nel settore sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale regionale in qualità di ausiliario sanitario.

46.  Agli oneri derivanti dal comma 45 si provvede mediante l’istituzione nel Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro” della Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, titolo 1, della voce di spesa denominata “Fondo per la riqualificazione ausiliari della sanità” alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 1.000.000,00 per l’anno 2021, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

47.  Dopo l’articolo 11 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio) è inserito il seguente:

Art. 11 bis

(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione di un fondo denominato “Fondo per la rigenerazione urbana”, nell’ambito del programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio” della missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, titolo 1, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 250.000,00 per l’esercizio 2021, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.”.

48.  Il comma 29 dell’articolo 8 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, relativo al coordinamento delle procedure autorizzative in agricoltura, è sostituito dal seguente:

“29. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 28 si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titoli 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”, delle seguenti voci di spesa:

a)  “Spese relative al sistema autorizzativo per l’agricoltura – parte corrente”, la cui autorizzazione di spesa pari a euro 200.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1;

b)  “Spese relative al sistema autorizzativo per l’agricoltura – parte in conto capitale”, la cui autorizzazione di spesa pari ad euro 200.000,00, per l’anno 2021, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.”.

49.  Alla legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a)  dopo il comma 7 dell’articolo 17 è aggiunto il seguente:

“7 bis. La Regione sostiene la conservazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare delle ASP attraverso la concessione di appositi contributi a valere sulle risorse di cui al fondo previsto dall’articolo 25, comma 1bis, secondo le modalità e i criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.”;

b)  dopo il comma 1 dell’articolo 25 è inserito il seguente:

“1 bis. Agli oneri derivanti dall’articolo 17, comma 7 bis, si provvede mediante l’istituzione nel programma 07 della missione 12, titolo 2 “Spese in conto capitale”, del “Fondo per sostenere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare delle ASP”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 500.000,00 per l’anno 2021 e a euro 200.000,00 per l’anno 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03, della missione 20, titolo 2.”.

50.  La Regione, in linea con le indicazioni del Ministero della salute e dell’Istituto superiore di sanità, implementa le procedure per la ricerca di professionalità mediche, infermieristiche e sanitarie da dedicare all’attività di prevenzione e controllo dell’infezione di virus SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi del Lazio, prevedendo la stipula di apposite convenzioni tra le aziende sanitarie locali e gli ordini professionali nonché l’utilizzo delle graduatorie delle procedure concorsuali in corso di validità e l’indizione di nuove procedure concorsuali, nel rispetto della normativa vigente in materia.

51.  Agli oneri derivanti dal comma 50 si provvede mediante l’istituzione nel programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1, della voce di spesa denominata “Assistenza medica nelle scuole”, alla cui autorizzazione di spesa, pari a euro 1.000.000,00 per ciascuna annualità 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

52.  La Regione garantisce alle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, percorsi assistenziali a domicilio consistenti nell’insieme organizzato di trattamenti medici, riabilitativi, infermieristici e di aiuto infermieristico necessari per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita.

53.  Per le finalità di cui al comma 52, nell’ambito degli indirizzi stabiliti dalla normativa vigente sull’assistenza domiciliare e nel periodo emergenziale da COVID-19, è istituito un “Buono socio-sanitario”, della durata di dodici mesi, per sopperire alla carenza di personale, infermieristico e socio assistenziale, da destinare all’assistenza domiciliare.

54.  Il “Buono socio-sanitario” viene rilasciato dalla azienda sanitaria locale territorialmente competente a seguito della rimodulazione, in accordo con il caregiver, del Piano assistenziale individuale (PAI) da parte del Centro assistenziale domiciliare (CAD) che ha in carico il paziente e costituisce una forma assistenziale alternativa all’affidamento del PAI ad un soggetto erogatore accreditato e in nessun caso può essere integrativo dell’assistenza diretta o con soggetti accreditati. Il “Buono socio-sanitario” è erogabile esclusivamente in favore di pazienti gravi/gravissimi con bisogni assistenziali continuativi afferenti all’area dell’Alta complessità e può essere utilizzato nel periodo di durata del PAI per la stipula di contratti con personale infermieristico e socioassistenziale che garantisca l’assolvimento dei bisogni assistenziali previsti dal PAI.

55. Con specifico riferimento ai contratti stipulati ai sensi del comma 54, l’azienda sanitaria locale territorialmente competente, per il tramite del CAD che ha in carico il paziente, monitora la gestione del paziente, vigila sulla qualità dell’assistenza resa e coordina eventuali ulteriori interventi assistenziali, quali visite specialistiche e accertamenti diagnostici, individuando un case manager specificamente dedicato. (6)

56.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua il valore economico del “Buono socio-sanitario” e le modalità di accesso allo stesso, nonché le misure di tutela e di garanzia dei percorsi assistenziali e dei percorsi formativi del personale infermieristico e socioassistenziale.

57.  All’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 52 a 56 si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

58.  La lettera d) del comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali) e successive modifiche, è sostituita dalla seguente:

“d)    presenza di figure professionali qualificate in relazione alla tipologia del servizio prestato, alle caratteristiche e ai bisogni dell’utenza ospitata, ferma restando la necessità di garantire un adeguato rapporto tra operatori e utenti. Per le strutture residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), il rapporto tra operatori e utenti è così determinato:

1) un operatore ogni 4 utenti, in caso di disabilità moderata e severa;

2) un operatore ogni 3 utenti, in caso di disabilità completa e grave;”.

59.  Al fine di accrescere la partecipazione dei cittadini alle attività della pubblica amministrazione e ai relativi processi decisionali, la Regione promuove la realizzazione di progetti di studio e di ricerca concernenti l’utilizzo in tale ambito di strumenti digitali e di nuove tecnologie.

60.  Per le finalità di cui al comma 59 è istituita nel programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1, la voce di spesa denominata “Spese relative allo sviluppo della democrazia digitale” alla cui autorizzazione di spesa pari a euro 70.000,00 per l’anno 2021 si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, titolo 1.

 

 

Art. 4

(Entrata in vigore)

 

1.    La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Allegati (omissis)

Gli allegati alla presente legge sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione del 31 dicembre 2020, n. 156, s.o. n. 2

Note:

(1) Comma sostituito dall'articolo 69, comma 1, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(1.1) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale 29 marzo 2022, n. 7

(1a) Comma modificato dall'articolo 91, comma 2, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(1b) Comma modificato dall'articolo 91, comma 2, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(2) Comma modificato dall'articolo 69, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(3) Comma modificato dall'articolo 55, comma 1, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(4) Comma modificato dall'articolo 55, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(5) Comma modificato dall'articolo 55, comma 1, lettera c), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(6) Comma modificato dall'articolo 33, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.