Complessi immobiliari ex O.N.P.I. (Opera nazionale pensionati d'Italia), ex E.N.A.O.L.I. (Ente assistenza orfani lavoratori italiani), ex E.N.L.R.P. (Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi) trasferiti alla Regione Lazio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge del 21 ottobre 1978, n. 641. Trasferimento in proprietà agli enti locali competenti per territorio (1).

Numero della legge: 70
Data: 4 dicembre 1989
Numero BUR: 35
Data BUR: 20/12/1989

L.R. 4 Dicembre 1989, n. 70


Art. 1


1. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 113 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono attribuiti in proprietà, agli enti locali competenti per territorio, che subentrano nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, i complessi immobiliari provenienti da enti disciolti, ivi inclusi quelli ex O.N.P.I. (Opera nazionale pensionati d'Italia), ex E.N.A.O.L.I. (Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani), ex E.N.L.R.P. (Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi), ex A.N.M.I.L. (Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro) ed ex E.N.A.L. (Ente nazionale assistenza lavoratori), per le prestazioni di servizi assistenziali nell'interesse della collettività regionale, nonchè per documentate finalità educative, formative, di giustizia di pace, sportive e ricreative, previa richiesta degli enti locali interessati e con espresso vincolo di destinazione. (2) (2a)


Art. 2

1. Sono escluse dall'attribuzione in proprietà agli enti locali i complessi immobiliari che non erano già dall’origine prevalentemente deputati all'espletamento delle funzioni assistenziali previste quali compiti istituzionali degli enti disciolti ex proprietari. (3)

2.(4)

Art. 3


1. Il verbale di ricognizione, sottoscritto dai funzionari di cui al precedente art. 2, unitamente al verbale di consegna provvisoria degli immobili e relativi beni mobili, costituiranno allegati al decreto del Presidente della Giunta regionale del Lazio che individua e trasferisce formalmente la proprietà dei beni immobili e mobili all'ente locale interessato. (4a)

Art. 3 bis   (5)

(Individuazione di ulteriori immobili da trasferire)

1.  Al fine di completare il trasferimento dei beni previsto dalla presente legge, entro il 31 dicembre 2025 (7), sentiti gli enti locali interessati, il Direttore regionale competente in materia di patrimonio, con propria determinazione, individua i complessi immobiliari ancora da trasferire in proprietà agli enti locali ai sensi degli articoli 1 e 2. (6)

2.  Con decreto del Presidente della Regione, i beni individuati ai sensi del comma 1 sono trasferiti in proprietà agli enti locali interessati. Tali beni possono essere concessi in comodato d’uso agli enti locali richiedenti, fino all’adozione del decreto di cui al precedente periodo. (8)

Art. 4

1. La Regione Lazio porterà a termine i valori di manutenzione per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, avrà adottato i provvedimenti formali.


Art. 5


1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



Note:

(1) Pubblicata sul BUR 20 dicembre 1989, n. 35. Titolo modificato dall'articolo 91, comma 1, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(2) Articolo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 56 e poi modificato dall'articolo 2, comma 12, lettera a), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25

(2a) Comma modificato dall'articolo 91, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 e successivamente dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 15

(3) Comma modificato dall'articolo 2, comma 12, lettera b), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 e poi dall'articolo 91, comma 1, lettara c), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(4) Comma abrogato dall'articolo 2, comma 12, lettera c), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25

(4a) Comma modificato dall'articolo 91, comma 1, lettera d), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(5) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25

(6) Comma modificato dall'articolo 91, comma 1, lettera e), numero 1), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(7) Termine modificato dall'articolo 13, comma 14, della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 e successivamente dall'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1), della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 15

(8) Comma modificato dall'articolo 91, comma 1, lettera e), numero 2), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 e successivamente dall'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 2), della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 15



Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.