Disciplina della professione di guida, accompagnatore ed interprete turistico. (1)

Numero della legge: 50
Data: 19 aprile 1985
Numero BUR: 13
Data BUR: 10/05/1985

L.R. 19 Aprile 1985, n. 50
Disciplina della professione di guida, accompagnatore ed interprete turistico. (1)


Art. 1
(Finalita')

La presente legge disciplina l' esercizio delle professioni di guida, accompagnatore ed interprete turisticonella Regione.


Art. 2
(Definizione di guida turistica)

E' guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nella visita a monumenti, opere e gallerie d' arte, musei, scavi archeologici, ville, parchi, localita' paesaggistiche e di particolare attrattiva, complessi industriali, artigianali, agricoli e simili, per illustrare i valori, direttamente o tramite interprete.
L' esercizio della professione di guida turistica e' consentito con riferimento specifico a parti del territorio regionale.


Art. 3
(Definizione di accompagnatore turistico)

E' accompagnatore turistico o corriere chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale od all' estero in attuazione del programma di viaggio, assicurando la necessaria assistenza e fornendo elementi significativi e notizie di interesse turistico - culturale sulle zone di transito, al di fuori dell' ambito di competenza e nel rispetto delle attivita' delle guide turistiche.


Art. 4
(Definizione di interprete turistico)

E' interprete turistico chi, per professione, presta la propria opera nell' assistenza, esclusivamente mediante traduzione di lingue estere, a turisti stranieri, presenti in occasione di viaggi turistici, incontri, manifestazioni di interesse turistico, e presso uffici di informazione, al di fuori delle attivita' riconosciute alle guide ed agli accompagnatori turistici.


Art. 5
(Condizioni per l' esercizio dell' attivita')

L' esercizio delle professioni di guida, accompagnatore ed interprete turistico e' subordinato al possesso della licenza rilasciata dal comune competente, ai sensi dell' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
L' attestato di abilitazione professionale costituisce condizioni indispensabili per il rilascio della licenza e si consegue previo accertamento della capacita' tecnico - professionale, secondo le norme della presente legge. Non e' soggetto agli obblighi di cui ai precedenti commi:
a) chi svolge senza compenso e senza carattere di professionalita' ed abitualita' le attivita' di cui alla presente legge esclusivamente in favore dei soci ed assistiti degli enti ed organismi di carattere associativo, operanti nel settore del turismo e del tempo libero, ai sensi dell' articolo 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, previa comunicazione all' assessorato al turismo della Regione od all' ente turistico periferico competente e nell' osservanza delle norme regionali in materia di agenzie di viaggio e turismo;
b) chi occasionalmente presta la propria opera nell' ambito delle attivita' previste dalla presente legge come dipendente od in qualita' di esperto, in occasione di singoli viaggi o di iniziative promozionali organizzati da enti pubblici esclusivamente nell' espletamento dei loro compiti istituzionali, previa comunicazione all' assessorato al turismo della Regione od all' ente turistico periferico competente;
c) chi svolge in qualita' di dipendente di agenzia di viaggi e turismo attivita' di accoglienza ed accompagnamento da e per porti, aeroporto, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;
c bis) i ministri di culto e gli appartenenti agli ordini religiosi che, in occasione di iniziative religiose e/o di culto, svolgono le attività di cui alla presente legge nella propria sede di appartenenza, senza compenso ed abitualità. (1a)
Per l' esercizio delle professioni disciplinate dalla presente legge i cittadini appartenenti ai paesi membri della Comunita' Economica Europea sono equiparati, a condizione di reciprocita', ai cittadini italiani, con l' osservanza delle norme di cui ai precedenti commi.
Per gli accompagnatori turistici, appartenenti a paesi esteri dai quali provengono in accompagnamento di stranieri, valgono le vigenti disposizioni normative italiane in materia di pubblica sicurezza, di cui all' articolo 3 del regio decreto - legge 18 gennaio 1937, n. 448 e successive disposizioni, relativamente all' attestazione della rappresentanza consolare, all' obbligo di uniformarsi alle altre disposizioni vigenti per i corrieri nazionali ed al visto dell' autorita' competente.


Art. 6
(Abilitazione tecnico - professionale)

Per accertare l' idoneita' tecnico - professionale all' esercizio delle attivita' di guida, accompagnatore ed interprete turistico, la Regione con deliberazione della Giunta bandisce, di regola ogni anno relativamente a ciascuna professione, apposite prove pubbliche d' esame scritte ed orali, per tutti gli ambiti provinciali o per alcuni solamente.
Gli aspiranti all' esercizio della professione di guida ed accompagnatore turistico devono sostenere l' esame di lingua fondamentale in almeno una tra le lingue straniere maggiormente diffuse ed insegnate nelle scuole secondarie dello Stato ed eventualmente nelle lingue straniere facoltative nelle quali intendono espletare l' attivita' professionale.
Gli aspiranti all' esercizio della professione di interprete turistico devono sostenere l' esame di lingua fondamentale in almeno una tra le lingue straniere insegnate nelle universita' dello Stato ed eventualmente nelle lingue straniere facoltative, nelle quali intendono espletare l' attivita' professionale.
Il bando d' esame viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e fissa i termini, requisiti e modalita' per l' ammissione all' esame e per l' espletamento delle relative prove, indica il programma delle materie d' esame, le lingue straniere sulle quali deve avvenire la scelta dei candidati, precisa quanto altro necessario in conformita' della presente legge e della normativa statale vigente.


Art. 7
(Domanda d' esame)

Ai fini dell' ammissione all' esame di cui al precedente articolo 6, gli aspiranti devono, conformemente alle norme del bando, presentare domanda alla Regione, assessorato al turismo, dichiarando il possesso dei seguenti requisiti:
1) maggiore eta';
2) cittadinanza italiana o di altro stato membro della Comunita' Economica Europea, col quale sussistano, in materia di guide, interpreti ed accompagnatori turistici, condizioni di reciprocita';
3) godimento dei diritti civili e politici;
4) diploma di scuola media superiore o titolo di studio equipollente;
5) idoneita' psico - fisica all' esercizio della professione.
2. Nella domanda gli aspiranti devono, altresi', indicare l' attivita' professionale per la quale si chiede l' abitazione, le lingue straniere tra quelle incluse nel bando e le eventuali lingue estere facoltative per le quali si intende sostenere l' esame e l' ambito provinciale prescelto.(2)
I requisiti richiesti dal bando d' esame devono essere posseduti alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda


Art. 8
(Nomina delle commissioni)

Le commissioni d' esame sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale, restano in carica per la durata di due anni e possono essere confermate, salvo eventuali variazioni.
La Regione puo' avvalersi, in qualita' di esperti, di docenti universitari e di istituti di istruzione secondaria superiore, ivi compresi gli istituti professionali di Stato e gli istituti tecnici per il turismo, di funzionari o dirigenti delle amministrazioni pubbliche, nonche' di esperti di riconosciuta comprovata preparazione culturale e di esperienza pratica nelle specifiche materie d' esame.


Art. 9
(Commissioni d'esame per guide turistiche)

1. La commissione d'esame per le guide turistiche e' cosi' composta:
1) Il dirigente del settore dell'assessorato regionale al turismo competente per materia che la presiede;
2) un funzionario dell'assessorato regionale al turismo, esperto in organizzazzione e legislazione turistica;
3) un esperto di sotria dell'arte;
4) un esperto in archeologia;
5) un esperto nel settore delle attivita' ambientali, culturali e produttive del Lazio;
6) un esperto per ogni lingua straniera richiesta dal bando di esame.

2. Della commissione possono far parte di volta in volta membri aggiunti esperti in lingue straniere, non previste dal bando e nelle quali gli aspiranti intendano sostenere prove facoltative.

3. In qualita' di esperti, di cui ai punti 3), 4), 5) e 6) del comma 1, la Regione si avvale preferibilmente di docenti a livello universitario.

4. Le mansioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario dell'assessorato regionale al turismo. (3)


Art. 10
( Commissione d' esame per accompagnatori turistici)

1. La commissione d'esame di abilitazione per gli accompagnatori turistici e' cosi' composta:
1) il dirigente del settore dell'assessorato regionale al turismo competente per materia che la preside;
2) un funzionario dell'assessorato regionale al turismo esperto in organizzazione e legislazione turistica;
3) un esperto di geografia turistica;
4) un esperto di tecnica del turismo;
5) un esperto in trasporti e comunicazioni;
6) un esperto in legislazione valutaria e doganale;
7) un esperto per ogni lingua straniera richiesta dal bando d'esame.

2. Della commissione possono fare parte di volta in volta membri aggiunti esperti in lingue straniere, non previste dal bando e nelle quali gli aspiranti intendano sostenere prove facoltative.

3. Le mansioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario dell'assessorato regionale al turismo. (4)


Art. 11
( Commissione d' esame per interpreti turistici)

1. La commissione d'esame di abilitazione per interpreti turistici e' cosi' composta:
1) il dirigente del settore dell'assessorato regionale al turismo competente per materia che la presiede;
2) un funzionario dell'assessorato regionale al turismo esperto in organizzazione e legislazione turistica;
3) un esperto in tecnica del turismo;
4) un esperto per ogni lingua straniera richiesta dal bando di esame.

2. Della commissione possono far parte di volta in volta membri aggiunti esperti in lingue straniere, non previste dal bando e nelle quali gli aspiranti intendano sostenere prove facoltative.

3. Le mansioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario dell'assessorato regionale al turismo. (5)


Art. 12
( Prove d' esame per guide turistiche)

L' esame per le guide turistiche consiste nelle seguenti prove:
a) prova scritta, anche mediante questionario, in materia storico - artistica, economica ed ambientale generale e delle localita' in cui deve essere esercitata la professione;(6)
b) prove orali riguardanti, rispettivamente:
1) cultura storico - artistica, nonche' economica ed ambientale delle localita' in cui dovra' essere esercitata la professione;
2) nozioni generali di legislazione e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione;
3) conversazione nonche' lettura e traduzione orale di un brano scritto nella lingua straniera prescelta tra quelle previste dal bando ed in ciascuna di quelle facoltative.


Art. 13
(Prove d' esame per accompagnatori turistici)

L' esame per gli accompagnatori turistici consiste nelle seguenti prove:
a) prova scritta, anche mediante questionario, in materia di geografia turistica italiana, europea ed extraeuropea ed in materia di organizzazione e legislazione turistica, valutaria e doganale, delle comunicazioni e trasporti; (7)
b) prove orali, riguardanti rispettivamente:
1) geografia turistica italiana, europea ed extraeuropea;
2) organizzazione e legislazione turistica;
3) disciplina delle comunicazioni e dei trasporti;
4) nozioni sulla legislazione valutaria e doganale;
5) tecnica turistica, compiti e norme di esercizio della professione;
6) conversazione, nonche' lettura e traduzione orale, di un brano scritto nella lingua straniera prescelta tra quelle previste dal bando ed in ciascuna di quelle facoltative.


Art. 14
(Prove d' esame per interpreti turistici)

L' esame per gli interpreti consiste nelle seguenti prove:
a) prova scritta di traduzione dalla lingua italiana nella lingua straniera prescelta tra quelle previste dal bando ed in ciascuna di quelle facoltative;
b) prove orali, riguardanti rispettivamente:
1) colloquio e traduzione simultanea nelle lingue oggetto della prova scritta;
2) nozioni di tecnica turistica, compiti e norme di esercizio della professione;
3) nozioni generali di legislazione e di organizzazione turistica italiana.


Art. 15
( Funzionamento delle commissioni)

Dello svolgimento delle prove di abilitazione e delle decisioni adottate dalla commissione viene redatto giorno per giorno processo verbale.
Ciascun componente la commissione d' esame dispone di dieci punti per ogni prova sostenuta dal singolo candidato.
Per l' ammissione alle prove orali il candidato dovra' conseguire il punteggio di almeno sette decimi in ciascuna prova obbligatoria scritta.
Gli aspiranti devono riportare, per il riconoscimento della abilitazione all' esercizio della professione, una votazione media complessiva non inferiore ai sette decimi e, per ciascuna prova orale, un voto non inferiore ai sei decimi.
Per le prove facoltative occorre riportare, ai fini della relativa idoneita' un punteggio non inferiore ai sette decimi che, nella valutazione complessiva, da' luogo all' attribuzione di un punto per ogni prova facoltativa superata.


Art. 16
(Graduatoria ed attestato di abilitazione)


Ciascuna commissione giudicatrice, espletate le prove d' esame, procede alla formazione della graduatoria di merito dei candidati con indicazione del punteggio complessivo da ciascuno conseguito.
La votazione complessiva attribuita a ciascun candidato e' costituita dalla somma dei punteggi in ciascuna prova scritta ed orale e, per le lingue facoltative, di un punto per ognuna delle relative prove superate ai sensi del precedente art. 15.
Nel caso di parita' di punteggio riportato da due o piu' candidati nella stessa prova, la precedenza nell' ordine progressivo della graduatoria e' determinata in via prioritaria dal possesso di titoli di studio nelle materie oggetto della prova di abilitazione e, in subordine, da ogni altro titolo di studio ed idoneita' conseguiti e, ancora a parita' di punti, da ogni ulteriore elemento che possa dimostrare la migliore qualificazione professionale.
La Giunta regionale, riconosciuta la regolarita' del procedimento, approva con deliberazione, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, la graduatoria degli abilitati all' esercizio delle singole professioni di guida, accompagnatore od interprete turistico.
Il Presidente della Giunta regionale rilascia agli interessati l' attestato di abilitazione necessario ai fini dell' ottenimento della licenza di esercizio dell' attivita' professionale da parte del comune.


Art. 17
( Estensione dell' abilitazione e variazioni di residenza)

Chi è in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica, conseguito in una delle province della Regione, può presentare domanda, nei termini previsti dal bando e sulla base dei requisiti già accertati o dichiarati, per l’ammissione a nuova prova di esame relativa alla professione, in un altro ambito provinciale del Lazio, sostenendo esclusivamente le prove scritte ed orali inerenti alla cultura storico artistica generale e alla geografia turistica e/o, nel caso di richiesta di integrazione per altre lingue, l’eventuale esame orale per l’estensione dell’abilitazione ad altra lingua o lingue oltre quella o quelle già posseduta o possedute.
Chi, altresì, è in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica conseguita in altra regione, può presentare domanda, nei termini previsti dal bando e sulla base dei requisiti già accertati o dichiarati, per l’ammissione a nuova prova di esame relativa alla professione, in un ambito provinciale del Lazio.
In tal caso non è necessario sostenere le prove orali per le lingue risultanti dall’attestato.(8)
Il superamento delle prove con il punteggio prescritto comporta, nel rispetto delle norme della presente legge, l' indicazione aggiuntiva del relativo ambito provinciale di abilitazione e l’indicazione di eventuali lingue oltre a quelle risultanti dalla licenza e dall’attestato di abilitazione in possesso dell’interessato.(8)
Il titolare di licenza di accompagnatore o di interprete turistico, rilasciata sulla base della capacita' tecnica accertata in conformita' delle norme statali e di quelle regionali eventualmente esistenti, nel caso in cui intenda trasferire la propria residenza in un comune del Lazio ed esercitare nel corrispondente ambito provinciale la propria professione, deve presentare domanda al nuovo comune di residenza, al fine di ottenere il rilascio della licenza, di cui al precedente art. 5, primo comma.
L' iscrizione nell' elenco regionale, di cui al successivo art. 21, del titolare della nuova licenza, rilasciata ai sensi del successivo art. 18, avviene dopo la cancellazione dell' interessato dal ruolo, elenco o simile, in cui risultava precedentemente iscritto.


Art. 18
( Licenza per l' esercizio dell' attivita' professionale)

Per ottenere la licenza di cui al precedente art. 5, primo comma, l' interessato deve presentare domanda al comune di residenza, nell' ambito territoriale prescelto ai sensi del precedente art. 7, indicando l' attivita' professionale che intende esercitare ed allegando, oltre all' attestato di abilitazione tecnico - professionale di cui all' art. 16 della presente legge, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti dal citato art. 7.
La licenza e' concessa nell' osservanza delle norme vigenti di pubblica sicurezza e deve indicare la professione per la quale e' rilasciata, le lingue straniere conosciute e, per le guide, l' ambito territoriale d' esercizio, in conformita' dell' abilitazione professionale conseguita.(9)


Art. 19
(Rinnovo della licenza)


La licenza e' rinnovata annualmente dal comune competente su domanda dell' interessato da presentare prima della data di scadenza e da corredare di sintetica relazione sull' attivita' svolta dal titolare durante l' anno precedente.
La domanda non corredata della relazione, di cui al comma precedente, si considera irricevibile.
Il mancato rinnovo della licenza comporta la sospensione della stessa, fino a presentazione della domanda, corredata della prescritta relazione.

4. Il comune puo' tener conto delle singole relazioni ricevute e dell' insieme delle stesse ai fini degli eventuali provvedimenti di cui al successivo articolo 20. (10)
Il mancato rinnovo, per due anni consecutivi estendibili a tre nei casi di grave e comprovato impedimento, comporta la revoca della licenza da parte del comune e la cancellazione dell' intestatario dall' elenco di cui al successivo art. 21.
La sospensione della licenza puo' conseguire, anche a richiesta del titolare, per un periodo non superiore ad anni tre.
La reiscrizione nell' elenco regionale e la concessione di una nuova licenza al titolare della precedente, come sopra revocata, sono subordinate alla presentazione di nuova domanda.

Art. 20
(Sospensione e revoca della licenza)


Oltreche' nel caso di sospensione e revoca, dovute a mancato rinnovo della licenza, previste dal precedente art. 19 e salvo quanto disposto da norme penali e di pubblica sicurezza, la licenza di cui all' art. 5 della presente legge puo' essere sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, nei casi piu' gravi, revocata dal comune, sentiti gli enti turistici periferici competenti territorialmente, nei seguenti casi:
1) reiterato inadempimento degli obblighi professionali;
2) comportamento particolarmente scorretto nell' esercizio dell' attivita' professionale o comunque contrario agli scopi del turismo;
3) reiterate violazioni ai divieti previsti dall' art. 25 della presente legge con applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 29, primo comma.
La licenza e' altresi' revocata qualora il titolare perda taluno dei requisiti per cui la licenza stessa venne rilasciata.
Nel caso previsto dal comma precedente se, successivamente alla revoca, l' interessato riacquisti i necessari requisiti la licenza puo' essere nuovamente emessa ai sensi del precedente articolo 19, ultimo comma.
La sospensione e la revoca, previste dal presente articolo e dal precedente art. 19, sono disposte con provvedimenti comunali motivati, da notificare agli interessati.
Contro tali provvedimenti, qualora non attengono a violazioni delle norme di pubblica sicurezza, e' ammesso, salvi gli altri mezzi di giustizia amministrativa e civile, ricorso alla Regione entro trenta giorni dalla notifica, di cui al comma precedente.
I ricorsi inoltrati alla Regione sono decisi con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il parere dell' assessorato regionale al turismo.

La decisione adottata dal Presidente della Giunta regionale e' definitiva.

Art. 21
(Elenchi regionali delle guide degli accompagnatori e degli interpreti turistici)

Sono istituiti presso la Regione, assessorato al turismo, gli elenchi regionali delle guide, degli accompagnatori e degli interpreti turistici, ai quali debbono essere rispettivamente iscritti tutti coloro che sono in possesso della licenza di cui al precedente art. 5.
All' atto dell' iscrizione prevista dal comma precedente, l' assessorato regionale al turismo rilascia all' interessato apposito distintivo, che deve essere mantenuto bene in vista dall' interessato medesimo sulla propria persona all' atto dell' espletamento dell' attivita' professionale, ed una tessera personale di riconoscimento.
La tessera di cui al precedente comma, munita di fotografia dell' intestatario, deve contenere i dati anagrafici dello stesso e le ulteriori indicazioni, di cui al precedente art. 18, secondo comma.
Il rilascio di ciascuna licenza per l' esercizio dell' attivita' professionale di guida, di accompagnatore e di interprete turistico, nonche' l' eventuale sospensione, revoca o rinuncia ed altre variazioni, devono essere immediatamente comunicati dal comune alla Regione, assessorato al turismo, ai fini dell' iscrizione o dell' aggiornamento degli elenchi regionali.


Art. 22
(Comitato tecnico regionale)

1. E' istituito il comitato tecnico regionale per le guide, gli accompagnatori e gli interpreti turistici con il compito di formulare pareri e proposte circa le iniziative attinenti lo studio e la soluzione dei problemi di sviluppo e di qualificazione delle attivita' professionali delle guide, degli accompagnatori e degli interpreti turistici.

2. Il comitato e' composto da:
a) l' assessore regionale al turismo con funzioni di presidente;
b) il dirigente del competente settore dell' assessorato regionale al turismo, che lo presiede in caso di assenza dell' assessore;
c) due rappresentanti degli enti turistici periferici;
d) due rappresentanti dei comuni del Lazio, designati dall' associazione regionale dei comuni d' Italia - sezione regionale del Lazio;
e) due rappresentanti delle agenzie di viaggi e turismo operanti nella Regione, designati dalle associazioni di categoria piu' rappresentative a livello regionale;
f) due rappresentanti di ciascuna delle categorie professionali disciplinate dalla presente legge, scelti dalla Giunta regionale tra i nominativi segnalati, singolarmente e distintamente per professione, da ognuna delle organizzazioni sindacali del settore turistico maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. Le mansioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario dell' assessorato regionale al turismo.

4. Ciascuna delle associazioni o delle organizzazioni di cui alle lettere c), d), e) ed f), designa, altresi', un supplente che interviene in caso di assenza o di impedimento di un membro effettivo.

5. Il comitato e' nominato con deliberazione della Giunta regionale, purche' le designazioni espresse entro trenta giorni dalla richiesta non siano inferiori ai due terzi del numero complessivo dei componenti e dura in carica cinque anni. L' integrazione dei componenti mancanti avviene con successive deliberazioni.

6. Il comitato si riunisce su convocazione dell' assessore regionale al turismo almeno una volta l' anno. (11)


Art. 23

1. I compensi per le prestazioni delle guide, accompagnatori ed interpreti turistici, con validita' per uno o piu' anni, vengono proposti entro il mese di ottobre dell' anno precedente alla scadenza dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale alla competente amministrazione della provincia, che decide in merito entro l' anno in corso, sentiti gli enti turistici periferici interessati e le organizzazioni di categoria degli agenti di viaggio e degli albergatori maggiormente rappresentative a livello provinciale o regionale.

2. Per il caso di mancata proposta l' amministrazione provinciale competente procede di propria iniziativa alla determinazione dei compensi.

3. La Regione puo' emanare direttive alle province al fine di garantire uniformita' di criteri e di determinazioni nella materia.(12)


Art. 24
( Ingresso gratuito)


Le guide turistiche munite di licenza, nell' esercizio della propria attivita' professionale, sono ammesse gratuitamente durante le ore di apertura al pubblico in tutti i musei, le gallerie, i monumenti e simili di proprieta' dello Stato, della Regione o di enti locali, ai sensi dell' art. 12 del regio decreto - legge 18 gennaio 1937, n. 448.
La disposizione di cui al primo comma si applica altresi' agli interpreti turistici, muniti di licenza, nel caso, previsto dal precedente art. 2, in cui occorra l' attivita' dell' interprete oltre quella della guida turistica locale.


Art. 25
(Divieti)

E' fatto divieto alle guide, agli accompagnatori ed agli interpreti turistici di esercitare, dietro compenso, attivita' estranee alla loro professione nei confronti dei turisti.
Il divieto comprende le attivita' di carattere commerciale, di concorrenza alle agenzie di viaggio, di procacciamento diretto od indiretto di clienti a favore di alberghi, imprese di trasporto, singole imprese commerciali, artigiane, industriali e simili.
E' fatto altresi' divieto ai soggetti, di cui al primo comma, di applicare compensi differenti da quelli determinati ai sensi dell' art. 23 della presente legge.


Art. 26
(Corsi di preparazione, aggiornamento e perfezionamento)

La Regione, sentiti i rappresentanti delle categorie interessate, promuove ed organizza, su iniziativa dell' assessorato regionale al turismo, corsi di preparazione agli esami di abilitazione previsti dalla presente legge, nonche' di aggiornamento e di perfezionamento professionale per le guide, gli accompagnatori e gli interpreti turistici abilitati.
Al termine dei corsi di aggiornamento viene rilasciato ai partecipanti un certificato di frequenza. Al termine dei corsi di perfezionamento viene rilasciato ai partecipanti, che superino l' esame di fine corso, un attestato di perfezionamento nell' ambito delle materie che sono state oggetto delle prove di esame di abilitazione gia' sostenute con esito favorevole dai partecipanti stessi.
Il possesso dell' attestato, di cui al comma precedente, puo' essere annotato, a domanda dall' interessato, nel corrispondente elenco regionale previsto dal precedente art. 21.


Art. 26 bis
(Altre iniziative di qualificazione professionale)

1. La Regione provvede, mediante deliberazione della Giunta regionale, all' acquisizione di distintivi, tessere e quant' altro necessario al riconoscimento del personale autorizzato all' esercizio delle attivita' professionali di cui alla presente legge e puo', altresi', provvedere all' acquisto di pubblicazioni e di materiale didattico ed illustrativo, alla realizzazione di convegni, conferenze, seminari ed a tutto cio' che possa contribuire alla qualificazione professionale nelle attivita' disciplinate dalla presente legge.(13)


Art. 27
(Esercizio abusivo dell' attivita')


Salva l' applicazione delle norme penali, l' esercizio abusivo delle attivita' professionali di guida, accompagnatore ed interprete turistico da' luogo alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1 milioni. La sanzione e' raddoppiata in caso di recidiva.
E' fatto divieto a chiunque di avvalersi delle prestazioni professionali nonche' dell' uso di segni distintivi di guide, accompagnatori ed interpreti turistici non in possesso della prescritta licenza, salve le eccezioni previste dalla vigente normativa.
L' inosservanza di tale divieto comporta l' applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a lire 2 milioni, elevabile, in caso di recidiva, da lire 2 milioni a lire 5 milioni.


Art. 28
(Vigilanza e controllo)


L' esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza e controllo delle guide, accompagnatori ed interpreti turistici spetta al comune, nel cui territorio viene svolta l' attivita' degli stessi.
A tal fine il comune puo' avvalersi della collaborazione dell' ente turistico periferico competente per territorio.
Spetta alla Regione emanare direttive di carattere generale nell' interesse del turismo regionale ed essa si riserva la facolta' di verificare l' osservanza delle norme della presente legge per il tramite di funzionari del competente assessorato regionale espressamente designati.


Art. 29
(Sanzioni amministrative)


1. Salva l' applicazione delle norme penali, la guida turistica, l' accompagnatore o l' interprete turistico che contravvenga ai divieti di cui al precedente art. 25 soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 500.000, sempreche' l' infrazione non rientri fra quelle per le quali sia fissata una sanzione maggiore prevista da altra legge regionale. La sanzione e' raddoppiata in caso di recidiva.
2. Qualsiasi impresa, operatore od ente che applichi compensi differenti da quelli determinati ai sensi dell' art. 23 della presente legge e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 a lire 1 milione raddoppiabile in caso di recidiva.

2bis. [In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche, l’Agenzia regionale del turismo istituita ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 e successive modifiche, è l’autorità amministrativa competente ad introitare i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo, nonché a ricevere il rapporto e gli eventuali scritti difensivi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche e ad adottare i provvedimenti di cui al medesimo articolo 18 della l. 689/1981]. (14)

Art. 29 bis  (15)

(Competenze relative alle sanzioni amministrative pecuniarie) 

1.  Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 27 e 29 sono irrogate dai comuni competenti per territorio quali autorità amministrative competenti all’adozione dei provvedimenti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche, nonché all’introito dei relativi importi, con vincolo di destinazione allo svolgimento delle funzioni conferite in materia di turismo.

2. Gli atti relativi ai procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 27 e 29, già accertate e contestate ai sensi dell’articolo 14 della l. 689/1981 alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono trasmessi alle amministrazioni comunali quali autorità amministrative territorialmente competenti per l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 18 della citata l. 689/1981.


Art. 30
(Disposizioni transitorie)

Le guide turistiche ed i corrieri in possesso di licenza, rilasciata ai sensi dell' art. 123 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dell' art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono iscritti agli elenchi di cui al precedente art. 21, previa domanda degli interessati da presentarsi alla Regione, assessorato al turismo, nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvi casi eccezionali di comprovata impossibilita' della osservanza di tale termine e comunque entro e non oltre un anno dalla data stessa.
La Regione trasmette ai comuni di competenza gli elenchi di cui al precedente comma ai fini del rinnovo della licenza per l' esercizio dell' attivita' professionale.
Con successive disposizioni di legge regionale verranno disciplinate le altre figure professionali di cui all' art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217. In attesa della ristrutturazione dell' organizzazione turistica regionale, in conformita' dell' art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per enti turistici periferici, quali sono menzionati nella presente legge, si intendono gli enti provinciali per il turismo. In prima applicazione della presente legge e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa, la Giunta regionale bandisce una prova pubblica d' esame orale per accompagnatori turistici.
A tale prova sono ammessi i candidati che non abbiano presentato domanda di ammissione all' ultima prova di esame bandita dalla Regione prima della data suddetta, siano in possesso della licenza di scuola media inferiore, abbiano gia' compiuto il trentesimo anno di eta' e dimostrino, mediante idonea documentazione, di aver prestato, negli ultimi tre anni, attivita' di assistenza e di accoglienza ai turisti, per almeno sessanta giorni effettivi per ciascun anno, a favore di enti operanti nel settore turistico o di agenzie di viaggio e, infine, di non svolgere altra attivita' lavorativa.
Per l' ammissione alla prova di cui al precedente comma, la domanda deve contenere le dichiarazioni e quanto altro previsto al precedente art. 7, primo comma, punti 2), 3) e 5), e secondo comma, oltre alla specificazione dell' eta' effettiva del candidato, alla dichiarazione del possesso della licenza di scuola media inferiore o di titolo equipollente ed alla dimostrazione documentale richiesta dal comma precedente.
Per il bando d' esame, la nomina e la composizione delle commissioni, le graduatorie e gli attestati di abilitazione, la concessione delle licenze, valgono le norme di cui ai precedenti articoli 6, 8, 10, 13, 15, 16 e 18 in quanto compatibili e con le necessarie eccezioni riguardanti gli esami scritti ed il possesso del requisito, del diploma di scuola media superiore o titolo equipollente.
La determinazione del numero di unita' da mettere a concorso sara' effettuata dal comitato tecnico regionale, di cui al precedente art. 22, anche in soprannumero rispetto alla quantificazione eventualmente gia' disposta ai sensi del punto 2) di tale articolo o, in mancanza della stessa per non essere stato ancora costituito il comitato, dalla Giunta regionale, rispetto all' ultima dotazione approvata dei ruoli, sentiti in tal caso gli enti turistici periferici competenti e le organizzazioni sindacali di categoria.
Resta salvo l' espletamento delle prove d' esame per guide ed accompagnatori turistici, gia' bandite dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le condizioni, modalita' e quanto altro previsto dai rispettivi bandi d' esame.


Art. 31
(Disposizioni finanziarie)


Il funzionamento delle commissioni d' esame, di cui agli articoli 9, 10 e 11 della presente legge, e del comitato tecnico regionale, di cui al precedente art. 22, grava sul capitolo n. 26106 del bilancio di previsione della Regione per l' esercizio 1985 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.

2. In ordine alle previsioni di cui all' articolo 26- bis e' istituito per memoria nel bilancio di previsione della Regione lazio per l' esercizio 1988, apposito capitolo con la denominazione: " Spese per l' acquisto di segni distintivi e di materiale didattico e illustrativo, nonche' per iniziative di qualificazione professionale in materia di guide, accompagnatori ed interpreti turistici".(16)

3. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni sul bilancio 1988.(16)

4. Allo stanziamento dei fondi necessari per gli anni successivi si provvedera' con la legge di approvazione del bilancio dei rispettivi esercizi finanziari.(15)



Note:

(1)Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 10 maggio 1985, n. 13. Si veda anche l'articolo 10 della legge regionale 16 novembre 1988, n. 74;

(1a) Lettera aggiunta dall'articolo 1 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 34

(2) Comma sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 16 novembre 1988, n. 74;

(3) Articolo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 33;

(4) Articolo sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 33;

(5) Articolo sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 33;

(6) Lettera sostituita dall'articolo 2 della legge regionale 16 novembre 1988, n. 74;

(7) Lettera sostituita dall'articolo 3 della legge regionale 16 novembre 1988, n. 74;

(8) Comma sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 4 settembre 2000, n. 26;

(9) Comma soppresso dall'articolo 4 della legge regionale 16 novembre 1988, n. 74;

(10) Comma sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 16 novembre 1988, n. 74;

(11) Articolo sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 16 novembre 1988, n. 74;

(12) Articolo sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 16 novembre 1988, n. 74;

(13) Articolo inserito dall'articolo 8 della legge regionale 16 novembre 1988, n. 74;

(14) Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 7, della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8 e successivamente abrogato dall'articolo 9, comma 37, lettera a), della legge regionale 22 novembre 2022, n. 19

(15) Articolo inserito dall'articolo 9, comma 37, lettera b), della legge regionale 22 novembre 2022, n. 19

(16) Comma aggiunto dall'articolo 9 della legge regionale 16 novembre 1988, n. 74;

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.