Art. 1 (Funzioni e compiti amministrativi in materia di paesaggio)
1. Nell’ambito delle funzioni amministrative conferite alla Regione ai sensi dell’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, è delegato ai comuni, dotati di strumento urbanistico generale vigente, l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti l’autorizzazione paesaggistica, ai sensi del medesimo articolo 146, comma 6, limitatamente ai seguenti interventi: a) interventi sottoposti a procedimento autorizzatorio semplificato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata); (2) b) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia); (2a) c) interventi da eseguirsi in zone di completamento, definite zone B dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 16 aprile 1968, n. 97 o ad esse equiparate; d) varianti al progetto approvato che non abbiano natura di variazioni essenziali come definite dall’articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia); e) interventi, comprese le opere di urbanizzazione primaria, da realizzare in esecuzione di strumenti urbanistici attuativi comunque denominati, per i quali sia stato rilasciato preventivo parere paesaggistico favorevole; (2b) f) installazione sugli edifici esistenti, con esclusione delle zone A, come definite dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, o ad esse equiparate, di pannelli solari, termici e fotovoltaici, anche se di superficie superiore a 25 mq;
f bis) installazione di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici che superino i limiti di cui all’allegato B, punto B.38 al d.p.r. 31/2017;(2c) g) opere che costituiscono pertinenze ed impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti; h) posa in opera di nuove condotte di fognatura, condotte idriche, reti urbane di distribuzione del gas interrate, di linee elettriche a tensione non superiore a 20 KV ovvero, se interrate, di qualunque tensione, nonché di cabine elettriche e per telecomunicazioni; i) interventi di cui alla legge regionale 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti) e successive modifiche; l) interventi di cui agli articoli 3, 3bis, 3ter, 3 quater, 4 e 5 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale) e successive modifiche, limitatamente a quelli realizzabili previa denuncia di inizio attività. (3)
l bis) l’autorizzazione paesaggistica postuma per vincolo sopravvenuto secondo la procedura di cui all’articolo 167, comma 5, del d.lgs. 42/2004. (3a)
l ter) gli interventi di cui all’articolo 6 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio).(3a)
1 bis. È, altresì, delegato ai comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti l’accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’articolo 167 del d.lgs. 42/2004. Gli importi derivanti dalla sanzione pecuniaria a carico del trasgressore, prevista dall’articolo 167, comma 5, del d.lgs. 42/2004, sono introitati dai comuni e destinati nella misura non inferiore al 25 per cento a interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico. (3b) 2. Rimane ferma la competenza della Regione quando le opere di cui al comma 1 interessano il territorio di due o più comuni. Restano, altresì, di competenza regionale le funzioni amministrative concernenti l’accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’articolo 167 del d.lgs. 42/2004 e le funzioni di vigilanza sui beni assoggettati a vincolo paesaggistico di cui ai commi 1bis e 4, in caso di interventi realizzati in violazione dell’articolo 146 del d.lgs. 42/2004 da parte delle amministrazioni comunali. (3b.1)
2 bis. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con propria deliberazione, individua criteri e modalità per l’esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 1, lettera l bis), e dal comma 1 bis. (3c)
2 ter. Il comune può determinare oneri istruttori per i procedimenti relativi all’esercizio delle funzioni delegate di cui ai commi 1 e 1bis. (3c) 3. Il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche avviene in conformità alle previsioni dell’articolo 146 del d.lgs. 42/2004. Le autorizzazioni sono pubblicate nell’albo pretorio del comune. 4. Le funzioni amministrative concernenti la vigilanza sui beni assoggettati a vincolo paesaggistico, ivi compresa l’adozione dei provvedimenti repressivi, sono attribuite ai comuni, al fine di salvaguardare l’assetto dei luoghi tutelati da ogni modificazione non preventivamente autorizzata e garantire il rispetto delle prescrizioni e dei divieti imposti da norme di legge o da provvedimenti amministrativi.
4 bis. L’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo è consentito anche nelle forme associative di cui al Titolo II, Capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche. (3d)
4 ter. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 si provvede a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. (3d.1)
Art. 2 (Commissioni locali per il paesaggio)
1. I comuni, al fine di garantire l’adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e la differenziazione delle funzioni tra materia paesaggistica e urbanistico-edilizia richiesti dall’articolo 146, comma 6, del d.lgs. 42/2004, possono istituire la Commissione locale per il paesaggio di cui all’articolo 148 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche. Per i comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti, le funzioni amministrative concernenti la Commissione locale per il paesaggio sono esercitate in forma associata. 2. La Commissione locale per il paesaggio dura in carica cinque anni. I suoi membri possono essere confermati una sola volta. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico del comune che l’ha istituita, il quale può, con apposita deliberazione, determinare le relative spese di istruttoria. 3. La Commissione locale per il paesaggio è composta da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, in possesso di qualificata e pluriennale professionalità nella tutela del paesaggio, tale da assicurare l’adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche. 4. I comuni trasmettono alla Regione copia del provvedimento istitutivo della Commissione locale per il paesaggio, delle nomine dei membri e dei rispettivi curricula. 5. La Commissione locale per il paesaggio esprime il proprio parere obbligatorio nel corso dei procedimenti autorizzatori di cui all’articolo 146 del d.lgs. 42/2004, delegati ai comuni ai sensi della presente legge nonché su ogni altro atto di competenza comunale afferente alla materia paesaggistica, fatta eccezione per gli strumenti urbanistici. 6. L’istituzione della Commissione locale per il paesaggio soddisfa i requisiti di adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione delle funzioni tra materia paesaggistica e urbanistico-edilizia richiesti dall’articolo 146, comma 6, del d.lgs. 42/2004 per l’esercizio delle competenze amministrative delegate in materia di autorizzazioni paesaggistiche.
Art. 3 (Direttiva, vigilanza e controllo regionale)
1. La Regione, ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche e dell’articolo 155, comma 2, del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche, esercita il potere di direttiva, vigilanza e controllo sul corretto esercizio delle funzioni delegate. A tal fine, il dirigente o il responsabile dell’ufficio competente del comune delegato trasmette alla Regione, ogni sessanta giorni, un elenco di tutte le autorizzazioni rilasciate, specificando, per ciascun provvedimento: a) gli estremi identificativi dell’atto e il nominativo del richiedente; b) la tipologia dell’intervento autorizzato, con l’individuazione planimetrica su C.T.R. 1:10.000. 2. La Regione può effettuare controlli, anche a campione, sulle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dai comuni. A tale scopo può richiedere ai comuni informazioni e copia della documentazione amministrativa e tecnica. 3. La Regione esercita i poteri sostitutivi in caso di inerzia nell’esercizio delle funzioni delegate, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 19 della l.r. 14/1999 e dall’articolo 49 dello Statuto. La struttura regionale competente, accertata su istanza di parte l’inerzia del comune delegato, diffida quest’ultimo a provvedere entro un congruo termine ovvero a comunicare le motivazioni del ritardo. Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le motivazioni addotte non risultino tali da giustificare l’inerzia, la struttura regionale competente trasmette gli atti alla Giunta regionale, la quale delibera sull’esercizio del potere sostitutivo attraverso la nomina di un commissario ad acta, individuato con le modalità di cui all’articolo 32 della l.r. 15/2008. Fino alla data di nomina del commissario ad acta resta salva la facoltà del comune delegato di provvedere sulla domanda di autorizzazione paesaggistica. 4. I compensi spettanti al commissario ad acta sono a carico del comune delegato inerte.
4bis. La Regione, previa contestazione, dispone, con deliberazione della Giunta regionale, la revoca della delega: a) qualora nell’effettuare il controllo di cui al comma 1 accerti ripetute e gravi violazioni nell’esercizio delle funzioni amministrative delegate; b) in caso di reiterato ricorso alla procedura sostitutiva di cui al comma 3 in conseguenza dell’omesso esercizio delle funzioni delegate.(4)
Art. 4 (Modifiche all’articolo 95 della l.r. 14/1999)
1. All’articolo 95 della l.r. 14/1999 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente: “e) la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e sui beni assoggettati a vincolo paesaggistico nonché l’adozione dei provvedimenti repressivi;”; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. È altresì delegato ai comuni, dotati di strumento urbanistico generale vigente, l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti: a) le autorizzazioni paesaggistiche di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, limitatamente agli interventi previsti dalla normativa regionale vigente in materia; b) il parere di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche, secondo quanto previsto dalla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche.”.
Art. 5 (Disposizioni transitorie e finali)
1. Il conferimento di funzioni di cui all’articolo 1 produce effetto esclusivamente nei confronti dei comuni per i quali la Regione verifica, ai sensi dell’articolo 146, comma 6, del d.lgs. 42/2004, la sussistenza dei requisiti di adeguata competenza tecnico-scientifica e di differenziazione organizzativa tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia. 2. In attesa del completamento della verifica di cui al comma 1, resta fermo il conferimento di funzioni ai comuni previsto dalla legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 e della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1) e successive modifiche per il quale la Regione abbia già verificato la sussistenza dei requisiti di adeguata competenza tecnico-scientifica e di differenziazione organizzativa tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, ai sensi dell’articolo 159, comma 1, del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche. 3. Alla data di entrata in vigore della presente legge le istanze già presentate presso gli uffici regionali relative agli interventi oggetto della delega, qualora non si sia ancora provveduto all’esame delle stesse con la comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 146, comma 7, del d.lgs. 42/2004, possono essere ritirate dagli stessi richiedenti per il successivo inoltro al comune territorialmente competente. 4. La Regione provvede a individuare e pubblicare sul proprio sito web l’elenco della documentazione che l’istante ha l’onere di produrre nonché la modulistica da utilizzare.
Art. 5 bis (5)
(Disposizione finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione, nel programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio” della missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, titolo 1 “Spese correnti”, del “Fondo per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di paesaggio”, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 250.000,00 a decorrere dall’anno 2020, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022 nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.
Art. 6 (Abrogazioni)
1. Sono abrogati: a) la legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l’applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali); b) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59, (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 e della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1), fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2 della presente legge; c) i commi 6, 7 e 8 dell’articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico). Note: (1) Legge pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 3 luglio 2012, n. 25 (2) Lettera modificata dall'articolo 6, comma 1 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10 e poi sostituita dall'articolo 10, comma 12, della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7
(2a) Lettera modificata dall'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 1), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(2b) Lettera modificata dall'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(2c) Lettera inserita dall'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 3), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (3) Lettera modificata dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10
(3a) Lettera aggiunta dall'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 4), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(3b) Comma inserito dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(3b.1) Comma modificato dall'articolo 83, comma 2, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14
(3c) Comma inserito dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(3d) Comma aggiunto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(3d.1) Comma aggiunto dall'articolo 83, comma 2, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 (4) Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 3 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10
(5) Articolo inserito dall'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
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