Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1 (1)

Numero della legge: 59
Data: 19 dicembre 1995
Numero BUR: 36
Data BUR: 30/12/1995

L.R. 19 Dicembre 1995, n. 59
Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1 (1)



Art. 1 (1a)

(Oggetto della subdelega)

[ 1. Nell'ambito delle funzioni amministrative delegate alla Regione ai sensi dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed in attuazione del disposto degli articoli 118 della Costituzione e 7, comma 2, del DPR 616/1977, è subdelegato ai comuni, dotati di strumento urbanistico generale vigente, l'esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, limitatamente a:
a) gli interventi di manutenzioni ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, così come definiti dall'articolo 31, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 5 agosto 1978, n. 457, qualora per essi sia richiesta autorizzazione ai sensi dell'articolo 82, comma 12, del DPR 616/1977, come integrato dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, che non modificano le parti strutturali e le caratteristiche originarie degli edifici salvo l'eliminazione delle superfetazioni;

b) gli interventi su edifici esistenti che non comportino modifiche assimilabili alle variazioni essenziali, così come definite dall'articolo 8 della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36;
c) gli interventi di nuova edificazione, di demolizione, di ricostruzione o comunque lavori da eseguirsi in zone di completamento, definite zone "B" dall'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato sulla G.U. 16 aprile 1968, n. 97;
d) gli interventi, di iniziativa pubblica o privata, da realizzarsi in esecuzione degli strumenti urbanistici attuativi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 36/1987, per i quali sia stato rilasciato parere preventivo favorevole ai sensi della legge 1497/1939, successivamente all'entrata in vigore della legge 431/1985, purché i progetti edilizi così approvati siano in scala non inferiore a 1:200 ed i progetti relativi agli interventi medesimi rispettino i tipi edilizi approvati;
e) le opere che costituiscono pertinenze ed impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti;

f) le varianti in corso d'opera approvate ai sensi dell'articolo 7 della legge 1497/1939 in ordine al progetto originario che siano conformi alle prescrizioni dettate in sede di autorizzazione e che non abbiano natura di variazione essenziale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 36/1987;
g) la posa in opera di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 1497/1939 e dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

h) gli interventi di manutenzione del patrimonio boschivo ed arboreo in generale qualora sia richiesta autorizzazione ai sensi dell'articolo 82, commi 8 e 12, del DPR 616/1977, come modificato dal decreto legge 312/1985, convertito con modificazioni dalla legge 431/1985;
i) la posa in opera di nuove condotte di fognatura, condotte idriche, reti urbane di distribuzione del gas totalmente interrate, di linee elettriche a tensione non superiore a 20 KV, ovvero, se interrate, di qualunque tensione, nonché di cabine elettriche e per telecomunicazioni;
l) interventi di manutenzione sulla viabilità vicinale e rurale che non comportino variazioni di tracciato di sezione e di tipologia del manto di usura esistente, consentendo la realizzazione di modeste opere d'arte e muri di contenimento della terra di altezza non superiore a mt. 1,00;
m) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate; (2).

2. Il rilascio delle autorizzazioni avviene conformemente ai criteri ed alle prescrizioni contenuti nelle norme tecniche di attuazione dei piani territoriali paesistici, redatti ai sensi dell'articolo 5 della legge 1497/1939, e dell'articolo 1 bis del decreto legge 312/1985 convertito con modificazioni dalla legge 431/1985. Le autorizzazioni sono pubblicate nell'albo pretorio del Comune.

3. E' subdelegata ai comuni la vigilanza sui beni assoggettati a vincolo paesaggistico di cui alla legge 1497/1939 ed al decreto legge 312/1985, convertito con modificazioni dalla legge 31/1985, al fine di salvaguardare l'assetto dei luoghi tutelati da ogni modificazione non previamente autorizzata e consentire l'applicazione dei divieti e delle prescrizioni imposte da norme di legge e/o da provvedimenti amministrativi.

4. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è subdelegata ai comuni l'adozione dei provvedimenti repressivi di cui alla legge regionale 1 febbraio 1993, n. 11, ed all'articolo 9, comma 3, e dall'articolo 10, comma 3, della legge 47/1985, nonché dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 8 della legge 1497/1939.

5. I provvedimenti relativi alle funzioni subdelegate ai sensi della presente legge, sono adottati dal competente organo comunale, sentita la commissione edilizia comunale. A tal fine la commissione è integrata, qualora non ne faccia già parte, da almeno un tecnico in possesso del diploma di laurea riconosciuto ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 129, in attuazione delle direttive 85/384/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985, 85/614/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 e 86/17/CEE del Consiglio del 27 gennaio 1986, iscritto al relativo ordine da almeno cinque anni con esperienza in materia paesaggistico-ambientale che non sia dipendente comunale.

6. Per le opere realizzate successivamente al 1^ ottobre 1983 e non oltre il 31 dicembre 1993 e per le quali, ai sensi del comma 1, sono state subdelegate ai comuni le funzioni amministrative previste dalla legge n. 1497 del 1939 e dal decreto legge n. 312 del 1985, convertito con modificazioni dalla legge 431 del 1985, la subdelega è estesa al parere di cui all'art. 32 della legge n. 47 del 1985 e successive modifiche. E' in ogni caso subdelegato ai comuni il parere di cui al periodo precedente relativamente alle opere abusivamente realizzate entro il 1^ ottobre 1983. Il parere è anche subdelegato ai comuni qualora la relativa istanza attenga, contestualmente, ad opere realizzate entro tale data nonchè a loro ampliamenti od interventi sulle medesime che non comportano aumento di superficie o di volume, ancorchè effettuati in epoca successiva e comunque non oltre il 31 dicembre 1993. Per il rilascio del parere il comune può preventivamente sentire la commissione edilizia come integrata ai sensi del comma 5, in difetto, il parere è espresso sulla base di apposita relazione istruttoria predisposta dal competente ufficio comunale e sottoscritta dal dirigente dell'ufficio tecnico-urbanistico, che deve esporre il proprio motivato avviso. Detto parere da esprimere entro centottanta giorni dall'assunzione dell'istanza se favorevole, è comunicato ai competenti organi del Ministero per i beni culturali ed ambientali ai sensi dell'art. 82, comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, come integrato dal decreto legge n. 312 del 1985 convertito con modificazioni dalla legge n. 431 del 1985. Ai comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente, è comunque subdelegato il parere di cui all'art. 32 della legge n. 47 del 1985 relativamente a tutte le opere abusivamente realizzate entro il 1^ ottobre 1983; tale parere è anche subdelegato ai comuni qualora attenga sia ad opere realizzate entro tale ultima data, sia ad interventi eseguiti sulle medesime ancorchè effettuati in epoca successiva e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1993 (3).
6 bis. Qualora i comuni abbiano soppresso la commissione edilizia ai sensi dell’articolo 96 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) i relativi pareri di cui ai commi 5 e 6 sono richiesti dal competente organo comunale ad un tecnico avente i requisiti previsti dal comma 5.(3a)
7. Rimane ferma la competenza della Giunta regionale quando le opere di cui al comma 2 interessano il territorio di due o più comuni.



Art. 2 (1a)
(Modalità di esercizio delle funzioni subdelegate)

1. I comuni esercitano le funzioni subdelegate ai sensi dell'articolo 1 secondo le modalità previste dall'articolo 82 del D.P.R. 616/1977, come integrato dal decreto legge 312/1985, convertito con modificazioni dalla legge 431/1985 e dalla legge regionale 16 marzo 1982, n. 13, come modificata dalla presente legge.




Art. 3 (1a)
(Vigilanza e controllo )

1. La Regione effettua la vigilanza ed il controllo sull'esercizio delle funzioni subdelegate ai sensi dell'articolo 1, secondo le modalità stabilite dall'articolo 12 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68.

2. Per i fini di cui al comma 1, i comuni forniscono alla Regione, ogni sessanta giorni, la relazione prevista dall'articolo 12, comma 2, della legge regionale 68/1985, integrata da un elenco di tutte le autorizzazioni rilasciate; tale elenco è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

3. La Regione può revocare la subdelega qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 14 della legge regionale 68/1985.

4. Sono fatti salvi i poteri della Regione ai sensi della legge regionale del 30 novembre 1991, n. 74, articoli 10 e 11.




Art. 4 (1a)
(Collaborazione delle strutture regionali)

1. I comuni, nell'esercizio delle funzioni subdelegate ai sensi dell'articolo 1, nonché ai fini dell'istruttoria delle istanze presentate a norma dell'articolo 7 della legge 1497/1939 e dell'articolo 32 della legge 47/1985, possono avvalersi della collaborazione delle competenti strutture regionali.




Art. 5 (1a)
(Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13)

1. Il numero 2) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 è sostituito dal seguente:
<< Omissis>>.]




Art. 6
(Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1)

1. L'articolo 3 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1, è sostituito dal seguente:
<< Omissis>>.




Art. 7
(Parere relativo agli usi civici)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 1/1986, il parere dell'Assessore regionale competente in materia di usi civici, comunque obbligatorio, può essere espresso anche successivamente all'adozione dello strumento urbanistico; in tal caso l'Assessore regionale competente in materia di usi civici deve comunicare il parere all'Assessorato regionale competente in materia di urbanistica, entro i termini indicati nell'articolo 14 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43.

2. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di usi civici, partecipa, con voto deliberante, alle sedute
della prima sezione del Comitato tecnico consultivo regionale per l'urbanistica, l'assetto del territorio, i lavori pubblici e le infrastrutture, istituito dalla legge regionale 43/1977.

3. Il parere di cui al comma 1 è riferito agli strumenti urbanistici attuativi disciplinati dalla legge regionale 36/1987, soltanto qualora gli stessi costituiscano una variante ai piani regolatori generali approvati successivamente all'entrata in vigore della legge regionale del 3 gennaio 1986, n. 1. Il parere, in tali casi, deve pervenire all'Assessorato regionale competente in materia di urbanistica non oltre il sessantesimo giorno antecedente la scadenza dei termini indicati negli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 36/1987. In deroga a quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 36/1987, il termine di centoventi giorni previsto per le determinazioni regionali è sospeso qualora, per cause non imputabili alla Regione, non sia stato possibile ultimare le operazioni di verifica demaniale delle aree.

4. Per i fini di cui ai commi 1 e 3, i comuni devono documentare di avere già trasmesso gli atti necessari relativi allo strumento urbanistico adottato, all'Assessorato regionale competente in materia di usi civici.




Art. 8 (1a)
(Norme transitorie)

[1. Le domande di autorizzazione e di parere, previste rispettivamente dall'articolo 7 della legge 1497/1939 relative ad interventi ed opere oggetto della subdelega che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già state presentate all'Assessorato regionale competente in materia di tutela ambientale, possono essere ritirate dagli stessi richiedenti per il successivo inoltro al comune subdelegatario competente (4).

1-bis. Le istanze di parere di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio a985, n. 47 e successive modifiche, subdelegato ai sensi del comma 6 del precedente art. 1, come sostituito dalla presente
legge, che siano state presentate all'Assessorato regionale competente in materia di tutela ambientale, sono d'ufficio restituite alle competenti amministrazioni comunali
(5).

2. I comuni interessati possono richiedere la restituzione delle domande che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano state presentate all'Assessorato regionale competente in materia di usi civici per l'ottenimento dell'attestazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis) della legge regionale 12 giugno 1975, n. 72 come modificata dalla legge regionale 1/1986.

3. I sindaci sono tenuti ad assicurare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ampia e diffusa conoscenza della legge stessa mediante pubblici avvisi, manifesti ed altre congrue forme di pubblicità.]




Art. 9
(Abrogazione)

1. La lettera e-bis) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 12 giugno 1975, n. 72, come modificata dalla legge regionale 1/1976, (rectius: "1/1986"; n.d.r.) è abrogata.




Art. 10
(Urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del 30 dicembre 1995, n. 36.

(1a) Articolo abrogato dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della medesima legge regionale

(2) Lettera sostituita dall'art.45, comma 1 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6.

(3) Comma così sostituito dal'art. 41, comma 1 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11, come integrato dall'art. 51 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 12.

(3a) Comma inserito dall'articolo 94 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2

(4) Comma così modificato dal'art. 41, comma 2, della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11.

(5) Comma aggiunto dall'art. 41, comma 3, della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.