Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale (1) (1a)

Numero della legge: 21
Data: 11 agosto 2009
Numero BUR: 31 S.O. 142
Data BUR: 21/08/2009
L.R. 11 Agosto 2009, n. 21
Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale (1) (1a)


CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI



Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, nel rispetto dei vincoli relativi ai beni culturali, paesaggistici e ambientali, a partire dall’intesa sull’atto concernente misure per il rilancio dell’economia attraverso l’attività edilizia, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 29 aprile 2009, n. 98, adottata tra Stato, Regioni ed enti locali, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), disciplina:

a) misure straordinarie ed urgenti nel settore edilizio, finalizzate a contrastare la crisi economica ed a favorire l’adeguamento del patrimonio edilizio esistente alla normativa antisismica, il miglioramento della qualità architettonica e la sostenibilità energetico-ambientale del patrimonio stesso, secondo le tecniche, le disposizioni ed i principi della bioedilizia;

b) misure urgenti per incrementare e sostenere l’offerta di edilizia residenziale sovvenzionata e sociale;

c) modalità di coordinamento e di integrazione delle misure straordinarie ed urgenti di cui alle lettere a) e b), nell’ambito di programmi integrati di riqualificazione urbana, di promozione dell’edilizia residenziale sociale, di ripristino ambientale e di risparmio energetico;

d) lo snellimento delle procedure in materia urbanistica tramite le modifiche ovvero le integrazioni alle leggi regionali 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure) e successive modifiche, 26 giugno 1997, n. 22 (Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione), 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche e 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti).(2)




CAPO II

MISURE STRAORDINARIE PER IL SETTORE EDILIZIO

Art. 2 (3)

(Ambito di applicazione)




1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli interventi di ampliamento, di ristrutturazione, di nuova costruzione e di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione degli edifici di cui agli articoli 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 4, e 5 per i quali, alla data del 31 dicembre 2013, sussista, alternativamente, una delle seguenti condizioni: (3a)
a) siano edifici legittimamente realizzati ed ultimati come definiti dall’articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche ovvero, se non ultimati, abbiano ottenuto il titolo abilitativo edilizio;
b) siano edifici ultimati per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria ovvero intervenga l’attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di concessione edilizia in sanatoria con le modalità di cui all’articolo 6 della legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 (Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi) e successive modifiche. (3b)
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano agli interventi di cui al comma 1 da effettuarsi su edifici realizzati abusivamente nonché:
a) nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR) (3b1);
b) nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta (3b1);
c) nelle aree naturali protette, fatta salva la possibilità di prevedere nei regolamenti delle aree naturali protette di cui all’articolo 27 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, nelle zone di cui all’articolo 26, comma 1, lettera f), numero 4) della l.r. 29/1997 e successive modifiche, entro un anno dall’approvazione dei regolamenti medesimi, gli interventi di cui agli articoli 3, 3 bis e 5, per un incremento massimo di 38 metri quadrati per ciascun intervento; (3c) (3b1)
d) nelle aree del demanio marittimo nonché nelle fasce di rispetto delle acque interne; (3b2)
e) nelle zone di rischio molto elevato ed elevato individuate dai piani di bacino o dai piani stralcio di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e successive modifiche e alla legge regionale 7 ottobre 1996, n. 39 (Disciplina Autorità dei bacini regionali) e successive modifiche, adottati o approvati, fatta eccezione per i territori ricadenti nelle aree a rischio idrogeologico in cui la sicurezza del regime idraulico è attestata dall’ente competente nel parere di cui all’articolo 6, comma 1, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 3ter, comma 1ter, e 4, comma 2bis; (3d) (3b1)
f) nelle aree con destinazioni urbanistiche relative ad aspetti strategici ovvero al sistema della mobilità, delle infrastrutture e dei servizi pubblici generali nonché agli standard di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968; (3b1)
g) nelle fasce di rispetto, come definite dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 1° aprile 1968, n. 1404, delle strade pubbliche, fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, nonché nelle fasce di rispetto ferroviarie, igienico-sanitarie e tecnologiche, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 3ter, comma 1ter, e 4, comma 2bis; (3b3)
h) su casali e complessi rurali, ancorché non vincolati dal PTPR, che siano stati realizzati in epoca anteriore al 1930.
3. Per gli edifici situati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e per gli immobili vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, gli interventi di cui al presente capo sono consentiti previa autorizzazione dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo, secondo quanto previsto dall’articolo 146 del d.lgs. 42/2004.
4. I comuni, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2012, possono individuare, con deliberazione del consiglio comunale, ambiti del proprio strumento urbanistico ovvero immobili nei quali, in ragione di particolari qualità di carattere storico, artistico, urbanistico ed architettonico, limitare o escludere gli interventi previsti nel presente articolo.
5. Al fine di attuare la presente legge la consistenza edilizia degli edifici esistenti in termini di superficie o di volume è costituita dai parametri edilizi posti a base del titolo abilitativo; i medesimi parametri devono essere utilizzati per il calcolo della premialità consentita negli articoli 3, 3 bis, 3 ter e 4, mentre il titolo abilitativo di cui all’articolo 6 viene rilasciato in base ai parametri previsti dagli strumenti urbanistici vigenti. Per convertire il volume in superfice o viceversa si applica la formula superficie=volume/3,2 ovvero volume=superficie x 3,2. Le denunce di inizio attività (DIA) e le domande di permesso di costruire possono essere presentate in termini di superficie o volume. Integrano il fascicolo del progetto il rilievo dello stato di fatto e copia dell’originaria documentazione catastale. (3b4)
5 bis. Sono consentiti gli interventi previsti dagli articoli 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 4 e 5, nei casi in cui le norme dei piani territoriali paesistici (PTP) rimandino alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, purché non attengano alle zone definite dagli strumenti stessi come zone E ai sensi del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, fatte salve le ulteriori limitazioni o prescrizioni contenute nelle norme dei PTP in coerenza con il PTPR. (3b5)


Art. 3 (4)
(Interventi di ampliamento degli edifici)

1. In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali vigenti o adottati sono consentiti, previa acquisizione del titolo abilitativo di cui all’articolo 6, interventi di ampliamento, nei seguenti limiti massimi relativi alla volumetria esistente o alla superficie utile: (4.1)
a) 20 per cento per gli edifici indicati nell’articolo 2 a destinazione residenziale, pubblica o privata, uni-plurifamiliari, per un incremento complessivo massimo, per ogni edificio così come definito dalla circolare ministeriale 23 luglio 1960, n. 1820, di 70 metri quadrati di superficie, e comunque per ogni unità immobiliare dell’edificio dotata di specifica autonomia funzionale;
b) 20 per cento degli edifici residenziali e non residenziali indicati nell’articolo 2 destinati alle strutture che erogano servizi socio-assistenziali di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali) e successive modifiche, per un incremento massimo di 200 metri quadrati per l’intero edificio; (4a)
c) 20 per cento per gli edifici di cui all’articolo 2, a destinazione non residenziale, per un incremento massimo di 200 metri quadrati di superficie per l’intero edificio; tali limiti sono aumentati al 25 per cento, per un incremento massimo di 500 metri quadrati, in caso di destinazione per le attività produttive e artigianali e ricettivo alberghiere (3b6);
d) per gli edifici a destinazione mista, residenziale e non, le percentuali ed i limiti massimi previsti dalle lettere a), b) e c) si sommano e vengono calcolati in relazione alla volumetria o alla superficie utile delle singole porzioni a differente destinazione. (4b)
2. In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali vigenti o adottati nonché nei comuni sprovvisti di tali strumenti, sono consentiti, altresì, previa acquisizione del titolo abilitativo di cui all’articolo 6, interventi di realizzazione di pertinenze che non comportino aumenti di volume e di superficie utile.(4b1)
2bis. In deroga allo strumento urbanistico è, altresì, consentito l’ampliamento della struttura alberghiera mediante acquisizione di edifici, o parti di essi, adiacenti alla struttura, attraverso cambio di destinazione d’uso, fino al raggiungimento dei limiti di cui al comma 1. Tali interventi sono concessi purchè siano rispettati i seguenti criteri ed indirizzi:
a) favorire la qualità architettonica nella progettazione degli interventi e delle aree circostanti interessate;
b) favorire l’uso di tecnologie costruttive sostenibili e con alti rendimenti energetici;
c) favorire l’utilizzo di sistemi per il contenimento del consumo di energia e per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
d) favorire l’utilizzo di sistemi per il contenimento del consumo idrico del ciclo produttivo e per il recupero della acque piovane (4b2)
3. Gli ampliamenti di cui al comma 1 sono consentiti anche con aumento del numero delle unità immobiliari:
a) in adiacenza, in aderenza rispetto al corpo di fabbrica, anche utilizzando parti esistenti dell’edificio; ove ciò non risulti possibile oppure comprometta l’armonia estetica del fabbricato esistente può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato di carattere accessorio e pertinenziale;
b) nel rispetto delle distanze e delle altezze previste dalla legislazione vigente ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968.
4. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati nel rispetto del decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008.
5. Gli ampliamenti di cui al comma 1 devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) nonché dalla legge regionale 27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia) e successive modifiche, dal decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009 n. 59 (Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia) e successive modifiche e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici). Le percentuali di cui al comma 1 sono elevate di un ulteriore 10 per cento nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l’uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 1 Kw a condizione che tale utilizzo sia esteso all’intero fabbricato oggetto di ampliamento. (4b3)
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 la realizzazione degli ampliamenti di cui al comma 1 è subordinata all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ivi compresi gli impianti autonomi approvati dall’organo competente, e degli standard urbanistici di cui agli articoli 3 e 5 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 ovvero al loro adeguamento o realizzazione, in relazione al maggior carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie utile degli edifici esistenti, nonché alla realizzazione dei parcheggi di cui all’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), purché la superficie da destinare a parcheggio, calcolata in relazione all’entità dell’ampliamento, non sia inferiore a 20 metri quadrati. (4c)
7. Qualora venga comprovata l’impossibilità della dotazione degli standard, come individuati dagli articoli 3 e 5 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, la realizzazione degli ampliamenti di cui al comma 1 è consentita purché il titolo abilitativo edilizio sia subordinato al pagamento, oltre a quanto previsto dal d.p.r. 380/2001 per il rilascio del permesso di costruire, di un contributo straordinario pari al 50 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche. Le risorse derivanti dai contributi straordinari sono destinate dai comuni all’adeguamento dei servizi e delle infrastrutture nei territori interessati dagli interventi. Qualora gli interventi di ampliamento siano realizzati negli ambiti interessati da piani di recupero, le risorse derivanti dai contributi straordinari sono destinate ai consorzi di autorecupero, al fine della realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo. Per i fini di cui al presente comma i comuni possono individuare nuove aree, prevalentemente contermini alle zone ove ricadono gli interventi, per adeguare gli standard urbanistici. (4d)
8. Gli ampliamenti di cui al comma 1 non si sommano con gli ampliamenti eventualmente consentiti dalla presente legge nonché da altre norme vigenti o dagli strumenti urbanistici comunali sui medesimi edifici. Per gli edifici costituiti da più unità immobiliari, le percentuali di cui al comma 1 sono applicabili proporzionalmente alle singole unità e gli ampliamenti devono essere realizzati sulla base di un progetto unitario, riguardante l’intero edificio, fatta salva la fattispecie di cui al comma 1, lettera a), per la quale l’ampliamento fino al 20 per cento della volumetria o della superficie utile esistente, è applicabile integralmente alla singola unità immobiliare. Gli ampliamenti di cui al comma 1, lettera a) sono cumulabili con il recupero a fini residenziali dei volumi accessori e pertinenziali di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), esclusivamente per le tipologie residenziali unifamiliari, plurifamiliari e comunque per ogni unità immobiliare dell'edificio, così come definito dalla circolare ministeriale 23 luglio 1960, n. 1820, dotata di specifica autonomia funzionale. (4e)
9. La destinazione d’uso degli edifici di cui al comma 1 deve essere mantenuta per dieci anni dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori relativi agli interventi di ampliamento.
10. Qualora gli interventi di cui al comma 1 afferiscano alla prima casa, viene riconosciuta ai comuni la facoltà di consentire, con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il 31 dicembre 2014, una riduzione fino al massimo del 30 per cento del contributo dovuto in riferimento agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. (4e1)



Art. 3 bis (5)
(Incentivi per l’adeguamento sismico degli edifici esistenti)

1. Al fine di incentivare l’adeguamento di un intero edificio esistente secondo quanto previsto dalla vigente normativa antisismica, le percentuali di cui all’articolo 3, comma 1, sono così incrementate:

a) fino al 35 per cento della volumetria o della superficie utile esistente, fino ad un massimo di 90 metri quadrati, per gli edifici di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), ricadenti nella zona sismica 1 o nella sottozona sismica 2a o 2b, come individuate dalla deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2009, n. 387;

b) fino al 25 per cento della volumetria o della superficie utile esistente, fino ad un massimo di 80 metri quadrati, per gli edifici di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), ricadenti in sottozona sismica 3a o sottozona sismica 3b, come individuate dalla deliberazione della Giunta regionale 387/2009.

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere realizzati nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 3, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8.


Art. 3 ter (6)
(Interventi finalizzati al reperimento di alloggi a canone calmierato attraverso il cambiamento di destinazione d’uso da non residenziale a residenziale)


1. In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali vigenti o adottati, sono consentiti cambi di destinazione d’uso a residenziale attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione, e di completamento, con ampliamento entro il limite del 30 per cento della volumetria oppure della superficie utile esistente nei limiti previsti dalla lettera c), previa acquisizione del titolo abilitativo di cui all’articolo 6, degli edifici o di parti degli edifici di cui all’articolo 2 aventi destinazione non residenziale, che siano dismessi o mai utilizzati alla data del 31 dicembre 2013, ovvero che alla stessa data siano in corso di realizzazione e non siano ultimati e/o per i quali sia scaduto il titolo abilitativo edilizio ovvero, limitatamente agli edifici con destinazione d’uso direzionale, che siano anche in via di dismissione. Gli interventi di cui al presente comma sono consentiti nel rispetto delle seguenti condizioni: (6a)
a) gli interventi non possono riguardare edifici ricompresi all’interno delle zone D di cui al decreto del Ministro per il lavori pubblici 2 aprile 1968, ovvero nell’ambito di consorzi industriali o di piani degli insediamenti produttivi, fatti salvi gli interventi nelle zone omogenee D inferiori a 10 ha, che riguardino edifici dismessi o mai utilizzati alla data del 31 dicembre 2013 (6a1);
b) gli interventi non possono riguardare gli edifici ricompresi all’interno delle zone omogenee E, di cui al al decreto del Ministro per il lavori pubblici 2 aprile 1968; (6b)
c) gli interventi sono finalizzati al cambio di destinazione d’uso in residenziale fino ad un massimo di 15.000 metri quadrati di superficie utile lorda esistente, da incrementare con l’ampliamento di cui all’alinea del presente comma; tali interventi sono subordinati a riservare ad edilizia sociale a canone calmierato una quota della superficie complessiva oggetto dell’intervento, secondo quanto definito dalla Giunta regionale con il regolamento di cui al comma 1 bis; detta quota è stabilita nella misura minima del 30 per cento per cambi di destinazione d’uso con una superficie esistente inferiore a 10.000 metri quadrati e nella misura minima del 35 per cento per cambi di destinazione d’uso con una superficie esistente superiore a 10.000 metri quadrati e inferiore a 15.000 metri quadrati; tale quota è maggiorata di un ulteriore 10 per cento qualora venga recepita nel medesimo territorio comunale mediante l’utilizzo di alloggi già realizzati o in corso di realizzazione alla data di presentazione della proposta, fermo restando che la superficie oggetto del cambio di destinazione d’uso e la relativa premialità, di cui all’alinea del presente comma, devono essere realizzate nell’area oggetto dell’intervento; nelle percentuali riservate alla locazione può essere destinata una quota alla locazione per studenti universitari e alle categorie protette e svantaggiate come definite dalle norme nazionali e comunitarie nonché ai componenti del comparto sicurezza, dei vigili del fuoco e delle forze armate nelle percentuali riservate alla locazione a canone calmierato la quantità di alloggi con la superficie minima prevista dal regolamento edilizio, ovvero, in mancanza di questo, con la superficie minima di 45 metri quadrati, non deve essere maggiore del 50 per cento; (6c)
d) gli interventi sono realizzati nel rispetto delle altezze e delle distanze previste dagli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro per il lavori pubblici 2 aprile 1968.
1 bis. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto e del comma 1, lettera c), adotta un regolamento di attuazione e integrazione (6c2) con il quale disciplina:
a) i requisiti per l’accesso agli alloggi di edilizia sociale a canone calmierato e le procedure per l’individuazione dei locatari;
b) la durata del vincolo di locazione a canone calmierato, che non può essere comunque inferiore a quindici anni, prevedendo che sia oggetto di specifico atto d’obbligo da registrarsi presso la conservatoria dei registri immobiliari;
c) eventuali quote riservate alla locazione a canone calmierato a favore delle categorie individuate dal comma 1, lettera c);
d) la determinazione del valore del canone calmierato, che per gli alloggi ubicati nel territorio di Roma Capitale non può essere superiore al prezzo di euro 5/mq e per gli alloggi ubicati negli altri comuni del Lazio non può essere superiore al prezzo di euro 4/mq; (6c1)
e) eventuale ulteriore documentazione a corredo della richiesta del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera c), necessaria ai fini della individuazione certa delle superfici e degli alloggi da destinare a locazione a canone calmierato;
f) le condizioni e le modalità dell’eventuale alienazione degli alloggi alla scadenza del vincolo di cui alla lettera b) nonché la determinazione del prezzo di vendita, che non può essere superiore alle quotazioni medie dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) del semestre antecedente al trasferimento della proprietà. (6d) (6d1)
f bis) le condizioni e le modalità dell’eventuale alienazione degli alloggi prima della scadenza del vincolo di locazione di cui alla lettera b), decorsi almeno sette anni, esclusivamente al conduttore che ne faccia richiesta scritta al locatore, ad un prezzo di vendita non superiore al 70 per cento delle quotazioni medie OMI del semestre antecedente al trasferimento della proprietà; (6d2)
f ter) le forme di tutela per l’amministrazione in caso di inosservanza degli obblighi derivanti dal regolamento di cui al presente comma e dalla presente legge, relativamente alla quota di alloggi da destinare ad edilizia sociale a canone calmierato, prevedendo sanzioni pecuniarie proporzionali alla gravità dell’inadempimento, fino ad un valore massimo pari al prezzo di vendita degli alloggi determinato ai sensi della lettera f), ovvero fino all’acquisizione gratuita al patrimonio del comune; (6d2)
f quater) le modalità per la gestione degli alloggi e la determinazione del canone calmierato, oltre la durata del vincolo di locazione di cui alla lettera b), esclusivamente in presenza dell’espressa disponibilità del proponente e di un accordo con l’amministrazione comunale. (6d2)
1 ter. Gli interventi di cui al comma 1, limitatamente alla sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione, possono essere eseguiti anche per edifici situati:
a) nelle zone a rischio idrogeologico di cui all’articolo 2, comma 2, lettera e) purché la sicurezza del regime idraulico sia attestata dall’ente competente nel parere di cui all’articolo 6, comma 1, ovvero nella conferenza dei servizi di cui all’articolo 6, comma 2;
b) nelle fasce di rispetto di cui all’articolo 2, comma 2, lettera g), purché la ricostruzione abbia luogo esclusivamente al di fuori delle predette aree o fasce di rispetto, nel medesimo lotto o in altro lotto confinante in cui l’edificazione sia consentita dagli strumenti urbanistici vigenti. (6d3)
2. Gli interventi di modifica di destinazione d’uso di cui al comma 1, al comma 3 e al comma 4 determinano automaticamente la modifica della destinazione di zona dell’area di sedime e delle aree pertinenziali dell’edificio, nonché delle aree cedute per gli standard urbanistici, comprese quelle per la viabilità pubblica prevista dal progetto. Dette modifiche, conseguenti al rilascio del permesso di costruire ed alla cessione delle aree per gli standard urbanistici, sono annotate nel registro degli interventi di cui al comma 9. (6d4)
3. Nelle aree edificabili libere, in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, vigenti o adottati, con destinazione non residenziale nell’ambito dei piani e programmi attuativi di iniziativa pubblica o privata nonché di ogni atto deliberativo comunale avente efficacia di atto attuativo dello strumento urbanistico generale adottati alla data del 31 dicembre 2013, ancorché decaduti, con esclusione dei piani degli insediamenti produttivi, dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale e dei piani industriali particolareggiati, è consentito il cambio della destinazione d’uso della superficie utile lorda non residenziale, prevista dal piano nella stessa area, per la realizzazione di immobili ad uso residenziale, fino ad un massimo di 10.000 metri quadrati di superficie utile lorda – SUL. Ove lo strumento urbanistico vigente non indichi l’edificabilità delle suddette aree in termini di superficie utile lorda – SUL, la stessa viene ricavata, virtualmente, dividendo il volume ammissibile per l’altezza teorica di metri 3,2. La realizzazione di tali interventi rimane subordinata alla riserva di una quota di superficie, stabilita nella misura minima del 10 per cento, destinata alla locazione con canone calmierato per l’edilizia sociale secondo quanto definito dalla Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui al comma 1 bis. Tale quota può essere insediata anche in altri edifici ad uso residenziale esistenti o da realizzare nel medesimo piano attuativo; nel caso in cui essa venga reperita mediante alloggi realizzati o in corso di realizzazione fuori dal piano attuativo e comunque nello stesso territorio comunale, la quota di superficie da destinare alla locazione con canone calmierato è stabilita nella misura del 20 per cento. Nelle percentuali riservate alla locazione a canone calmierato la quantità di alloggi con la superficie minima prevista dal regolamento edilizio, ovvero, in assenza di questo, con la superficie minima di 45 metri quadrati netti, non deve essere maggiore del 50 per cento. La realizzazione degli interventi di cui al presente comma è subordinata all’esistenza, all’adeguamento o alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16 del d.p.r. 380/2001, al rispetto delle altezze e delle distanze previste dagli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro per il lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 nonché alla dotazione di parcheggi di cui all’articolo 41 sexies della l. 1150/1942 e successive modifiche. Nel caso di attuazione di singole proposte ricadenti all’interno dello stesso piano attuativo, previa presentazione di un atto d’obbligo notarile registrato e trascritto da parte dei titolari delle proposte, è consentito distribuire la superficie utile lorda – SUL residenziale nelle aree libere oggetto delle diverse proposte purché complessivamente non venga superata la quantità autorizzata dal cambio di destinazione d’uso. Nelle aree di cui al presente comma è altresì consentito il cambiamento della destinazione d’uso della superficie utile lorda – SUL non residenziale anche oltre il limite dei 10.000 metri quadrati di SUL a condizione che gli immobili ad uso residenziale realizzati siano interamente destinati all’edilizia residenziale sociale alle condizioni previste dal regolamento di cui al comma 1 bis e che una quota non inferiore al 10 per cento della superficie oggetto del cambio di destinazione d’uso rimanga destinata a funzioni non residenziali. La disciplina prevista dal presente comma è applicabile anche alle aree ubicate all’interno dei piani attuativi di iniziativa pubblica o privata decaduti e ridisciplinati dallo strumento urbanistico generale, purché ne sia stata mantenuta l’edificabilità. (6e)
4. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 sono consentiti cambi di destinazione d’uso a residenziale degli edifici adibiti a strutture sanitarie private che cessano l’attività sanitaria in conseguenza di quanto previsto nei piani regionali di rientro della rete ospedaliera o nel piano di rientro dal disavanzo sanitario, nonché di tutti i provvedimenti ad essi connessi. “Inoltre, ai sensi del comma 1, sono consentiti cambi di destinazione d’uso a residenziale degli edifici adibiti ad alloggi temporanei per l’emergenza abitativa in forza di atti e contratti con la pubblica amministrazione, che alla data del 31 dicembre 2013 siano dismessi ovvero, entro i termini di cui all’articolo 6, comma 4, abbiano ricevuto lettera di disdetta, anche ai soli fini della ricontrattazione dei termini o non possano più proseguire l’attività emergenziale per manifesta volontà dell’amministrazione in conseguenza di quanto previsto dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 nonché di tutti i provvedimenti delle stesse amministrazioni pubbliche ad esso connessi. (6e1)
5. Gli interventi di cui al comma 1, 3 e 4 devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal d.lgs. 192/2005 nonché dalla l.r. 6/2008 e successive modifiche, dal dpr. 59/2009 e dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 26 giugno 2009. (6e2)
6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 4 è subordinata all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16 del d.p.r. 380/2001, ovvero al loro adeguamento e/o realizzazione, nonché, nel caso di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione, alla dotazione dei parcheggi di cui all’articolo 41 sexies della l. 1150/1942 e successive modifiche. Nel caso in cui l’intervento preveda l’incremento di volume o di superficie rispetto all’esistente, dovranno essere cedute all’amministrazione le aree per gli standard urbanistici di cui agli articoli 3 e 5 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Gli standard urbanistici connessi all’incremento di volume o di superficie possono essere reperiti su aree adiacenti ovvero su aree accessibili all’interno di un raggio di influenza di 1.000 metri dall’area di intervento, o in alternativa attraverso il pagamento di un contributo straordinario commisurato alla volumetria che determina la quota di standard urbanistici non reperiti e pari al 50 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell’articolo 16 del d.p.r. 380/2001, fatte salve altre modalità di pagamento già deliberate dalle amministrazioni comunali alla data del 31 dicembre 2013, a condizione che gli introiti siano vincolati alla realizzazione di opere pubbliche nell’area interessata dall’intervento. (6f)
6 bis. Al fine di implementare la qualità urbana nel territorio limitrofo agli ambiti di intervento, l’importo degli oneri di urbanizzazione derivanti dai medesimi interventi e da eventuali contributi straordinari relativi agli standard di cui al comma 6 è utilizzato esclusivamente per realizzare le opere pubbliche con la prioritaria finalità del raggiungimento degli standard urbanistici nel perimetro dell'intervento stesso o nel territorio circostante e comunque, fino alla sua utilizzazione, l’importo di cui sopra è vincolato a tale scopo in apposito capitolo del bilancio comunale. (6f1)
7. Nel caso in cui gli interventi previsti al comma 1 riguardino un edificio o una parte di un edificio con una superficie utile inferiore a 500 metri quadrati può non applicarsi la condizione di cui al comma 1, lettera c), purché l’interessato corrisponda, prima dell’ultimazione dei lavori, il pagamento di un importo pari al 20 per cento del corrispondente valore catastale determinato ai fini dell’imponibile ICI o si impegni alla realizzazione di opere pubbliche di interesse dell’amministrazione comunale di pari importo. (6f2)
8. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano anche ai piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare) e successive modifiche o all’interno dei piani di recupero di cui alla l.r. 28/1980 e successive modifiche, ancorchè decaduti o ripianificati. (6f3)
9. I comuni istituiscono il registro degli interventi di cui al presente articolo al fine di monitorare l’incremento dei pesi insediativi nell’ambito del territorio comunale. I comuni provvedono annualmente a trasmettere i dati riepilogativi alla Regione.
9 bis. Per i comuni ad alta tensione abitativa, nel caso di procedure di evidenza pubblica, anche in corso, finalizzate al reperimento di alloggi ed aree da destinare all’edilizia sociale e all’edilizia residenziale pubblica, le procedure di adozione e di eventuali controdeduzioni alle varianti allo strumento urbanistico dei progetti e dei programmi urbanistici di cui al presente articolo, sono approvate dal consiglio comunale con propria deliberazione, previe conferenze dei servizi convocate dal responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche con la partecipazione delle amministrazioni interessate dall’intervento, ivi compresa la Regione e le amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, qualora l’intervento sia ricompreso all’interno di aree di interesse culturale, ambientale o comunque vincolate. Le varianti urbanistiche contenute nei progetti e programmi sono approvate con deliberazione della Giunta regionale. Le procedure previste dal presente comma devono in ogni caso concludersi entro il 31 gennaio 2015. (6g)
9 ter. Per tutti gli interventi di cui al presente articolo il rilascio del certificato di agibilità relativo agli immobili di edilizia privata deve essere contestuale al rilascio del certificato di agibilità relativo agli immobili di edilizia sociale a canone calmierato. E’ ammesso il rilascio di certificati di agibilità parziale a condizione che sia rispettata la proporzione tra SUL destinata al libero mercato e SUL riservata alla locazione a canone calmierato prevista dalla norma. (6g1)

9-quater. Entro il termine di cui all’articolo 6, comma 4, è possibile presentare proposte da parte di soggetti proponenti, selezionati a seguito di procedure di evidenza pubblica, di interventi volti alla riqualificazione urbana i cui piani attuativi siano stati approvati entro il termine di cui al comma 3 ma che ancora non hanno titolo per richiedere il permesso di costruire ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)) e successive modifiche. Il rilascio del permesso di costruire potrà intervenire solo all’ottenimento del predetto titolo. (6g2)


Art. 3 quater (6h)
(Interventi finalizzati al riutilizzo del patrimonio edilizio dismesso e delle aree edificabili libere attraverso il cambiamento della destinazione in altro uso non residenziale)(6h1)

1. In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali vigenti o adottati, sono consentiti cambi di destinazione ad altro uso non residenziale attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, di sostituzione edilizia, con demolizione e ricostruzione, e di completamento, previa acquisizione del titolo abilitativo edilizio di cui all’articolo 6, degli edifici di cui all’articolo 2 nonché di altre unità immobiliari aventi destinazione non residenziale con esclusione di teatri e cinema, che siano dismessi o mai utilizzati alla data del 31 dicembre 2013, ovvero che alla stessa data siano in corso di realizzazione e non siano ultimati e/o per i quali sia scaduto il titolo abilitativo edilizio ovvero, limitatamente agli edifici con destinazione d’uso direzionale, che siano anche in via di dismissione. Gli interventi di cui al presente comma sono consentiti nel rispetto delle seguenti condizioni: (6i)
a) gli interventi non possono riguardare edifici ricompresi all’interno delle zone D di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero nell’ambito di consorzi industriali o di piani degli insediamenti produttivi, fatti salvi gli interventi nelle zone omogenee D inferiori a 10 ha, che riguardino edifici dismessi o mai utilizzati alla data del 31 dicembre 2011 (6i1);
b) gli interventi non possono riguardare gli edifici ricompresi all’interno delle zone omogenee E di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

c) gli interventi finalizzati al cambio di destinazione d’uso sono consentiti fino ad un massimo di 2.500 metri quadrati di superficie utile lorda;

d) gli interventi sono realizzati nel rispetto delle altezze e delle distanze previste dagli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

2. Gli interventi di modifica di destinazione d’uso di cui al comma 1 determinano automaticamente la modifica della destinazione di zona dell’area di sedime e delle aree pertinenziali dell’edificio, nonché delle aree cedute per gli standard urbanistici. Dette modifiche, conseguenti al rilascio del permesso di costruire ed alla cessione delle aree per gli standard urbanistici, sono annotate nel registro degli interventi di cui al comma 9. (6i2)

2 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle previsioni urbanistiche delle aree edificabili libere non residenziali nell’ambito dei piani e programmi attuativi di iniziativa pubblica o privata, ancorché decaduti, con esclusione di quelle alle quali lo strumento urbanistico generale vigente o altro strumento attuativo attribuisce destinazione industriale o artigianale. (6i3)


Art. 4 (7)
(Interventi di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione degli edifici)

1. In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali vigenti o adottati, sono consentiti, con esclusione degli edifici ricadenti nelle zone C di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 realizzati da meno di venti anni e previa acquisizione del titolo abilitativo di cui all’articolo 6, interventi di sostituzione edilizia con demolizione anche parziale e ricostruzione, con ampliamento entro i limiti massimi di seguito riportati della volumetria o della superficie utile esistente, degli edifici di cui all’articolo 2, limitatamente alle seguenti fattispecie: (7.1)
a) per edifici a destinazione residenziale per almeno il 50 per cento, ampliamento fino al 35 per cento;
b) per edifici a destinazione interamente non residenziale e per edifici aventi una destinazione non residenziale superiore al 50 per cento, ampliamento fino al 35 per cento e comunque non superiore a 350 metri quadrati, a condizione che nella ricostruzione si rispettino le destinazioni d’uso previste dagli strumenti urbanistici; (7.2)
c) (7.3);
d) per edifici residenziali ricadenti nelle zone territoriali omogenee E, con esclusione di quelli realizzati prima del 1950, ampliamento fino al 20 per cento della cubatura esistente, purché ricostruiti secondo i caratteri dell’edificazione agricola. (7.4)
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati nel rispetto delle distanze e delle altezze previste dalla legislazione vigente e dagli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 e in conformità al decreto del Ministro per le infrastrutture 14 gennaio 2008.
2 bis. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere eseguiti anche per edifici situati:
a) nelle zone a rischio idrogeologico di cui all’articolo 2, comma 2, lettera e), purchè la sicurezza del regime idraulico sia attestata dall’ente competente nel parere di cui all’articolo 6, comma 1, ovvero nella conferenza dei servizi di cui all’articolo 6, comma 2;
b) nelle fasce di rispetto di cui all’articolo 2, comma 2, lettera g), purché la ricostruzione abbia luogo esclusivamente al di fuori delle predette aree o fasce di rispetto, nel medesimo lotto o in altro lotto confinante in cui l’edificazione sia consentita dagli strumenti urbanistici vigenti. (7.5)
3. Gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui al comma 1 devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal d.lgs. 192/2005 nonché dalla l.r. 6/2008 e in modo che la prestazione energetica risulti inferiore del 10 per cento rispetto ai valori limite per il fabbisogno annuo di energia fissati dal d.lgs. 192/2005 ovvero rispetto agli eventuali limiti più restrittivi definiti dal protocollo regionale sulla bioedilizia di cui all’articolo 7 della l.r. 6/2008 e successive modifiche. Il rispetto della sostenibilità energetico-ambientale degli interventi ad uso residenziale deve essere riferito all’intera unità immobiliare interessata e dimostrato preliminarmente dalla relazione di cui all’articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e, al termine dei lavori, da apposito certificato di prestazione energetica che attesti la previsione di un consumo energetico per riscaldamento non superiore a 30kwh/mq/anno. (7.6)

4. La realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di cui al comma 1 è subordinata:

a) all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16 del d.p.r. 380/2001, ovvero al loro adeguamento e/o realizzazione, nonché alla dotazione dei parcheggi di cui all’articolo 41 sexies della l. 1150/1942 e successive modifiche. Nel caso in cui l’intervento preveda l’incremento di volume o superficie rispetto all’esistente, dovranno essere cedute all’amministrazione le aree per gli standard urbanistici di cui agli articoli 3 e 5 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Gli standard urbanistici connessi all’incremento di volume o di superficie possono essere reperiti su aree adiacenti ovvero su aree accessibili all’interno di un raggio di influenza di 1.000 metri dall’area di intervento, o in alternativa attraverso il pagamento di un contributo straordinario, commisurato alla volumetria che determina la quota di standard urbanistici non reperiti e pari al 50 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell’articolo 16 del d.p.r. 380/2001, fatte salve altre modalità di pagamento già deliberate dalle amministrazioni comunali alla data del 31 dicembre 2013, a condizione che gli introiti siano vincolati alla realizzazione di opere pubbliche con la prioritaria finalità del raggiungimento degli standard urbanistici nell’area interessata dall’intervento; (7a)

b) alla realizzazione di interventi di piantumazione di essenze arboree e vegetazionali con un indice minimo di densità arborea, comprese le alberature esistenti, pari ad 1 albero di alto fusto ogni 100 metri quadrati di superficie libera da costruzioni ed un indice minimo di densità arbustiva, compresi gli arbusti esistenti, pari ad 1 arbusto ogni 100 metri quadrati di superficie libera.

4 bis. Al fine di implementare la qualità urbana nel territorio limitrofo agli ambiti di intervento, l’importo degli oneri di urbanizzazione derivanti dai medesimi interventi e da eventuali contributi straordinari relativi agli standard di cui al comma 4 è utilizzato esclusivamente per realizzare opere pubbliche nel perimetro dell’intervento stesso o nel territorio circostante e comunque, fino alla sua utilizzazione, l’importo di cui sopra è vincolato a tale scopo in apposito capitolo del bilancio comunale. A tale scopo le amministrazioni comunali individuano procedure di partecipazione e concertazione per definire sia le linee guida, sia la gestione del procedimento del concorso di idee che attribuisca ai cittadini residenti nel territorio l’individuazione della miglior proposta progettuale, secondo modalità che saranno definite dalle singole amministrazioni. (7a1)

5. Gli ampliamenti di cui al comma 1 non si sommano con gli ampliamenti eventualmente consentiti da altre norme vigenti o dagli strumenti urbanistici comunali sui medesimi edifici.

6. (7b)

7. Al fine di promuovere la qualità edilizia ed architettonica degli edifici di cui al presente articolo e dell’ambiente urbano, nel caso in cui il soggetto proponente l’intervento di sostituzione edilizia provveda mediante la procedura del concorso di progettazione, con l’assistenza degli ordini professionali competenti, l’ampliamento di cui al comma 1 è aumentato del 10 per cento, purché l’intervento sia realizzato sulla base del progetto vincitore del concorso.

8. Qualora gli interventi di cui al comma 1 afferiscano alla prima casa, è riconosciuta ai comuni la facoltà di consentire, con deliberazione del consiglio comunale, entro il 31 gennaio 2012, una riduzione fino al massimo del 30 per cento del contributo dovuto in riferimento agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

8bis. Per gli interventi di cui al presente articolo, la procedura di acquisizione al comune delle aree cedute a titolo di standard urbanistici, comprese quelle per la viabilità pubblica prevista dal progetto, determina automaticamente la modifica della destinazione d’uso delle aree. (7b1)



Art. 5 (8)
(Interventi di recupero degli edifici esistenti)

1. In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi comunali vigenti o adottati, sono consentiti, previa acquisizione del titolo abilitativo di cui all’articolo 6: (8.1)
a) interventi di recupero a fini residenziali dei volumi accessori, pertinenziali, nonché delle unità immobiliari ad altri usi destinati, degli edifici di cui all’articolo 2, comma 1, a destinazione residenziale per almeno il 50 per cento, limitatamente al 20 per cento del volume o della superficie per ogni edificio, così come definito dalla circolare ministeriale 23 luglio 1960, n. 1820 e comunque per ogni unità immobiliare dell’edificio dotata di specifica autonomia funzionale, fino ad un massimo di 70 metri quadrati;
b) interventi di recupero a fini residenziali di volumi accessori e pertinenziali degli edifici di cui all’articolo 2, comma 1, a destinazione prevalentemente residenziale, ubicati in zone destinate urbanisticamente all’agricoltura, purché il cambio di destinazione d’uso non superi il 50 per cento della superficie della parte residenziale preesistente e comunque entro il limite di cui alla lettera a);
c) interventi di recupero di volumi accessori e pertinenziali degli edifici di cui all’articolo 2, comma 1, a destinazione prevalentemente a servizi finalizzati all’attività sportiva, purché il cambio di destinazione all’uso sportivo non superi il 50 per cento della parte a destinazione a servizi finalizzati all’attività sportiva preesistente.
2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b) è subordinata all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e degli standard urbanistici di cui agli articoli 3 e 5 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 ovvero al loro adeguamento o alla realizzazione, in relazione al maggior carico urbanistico connesso alla trasformazione a destinazione residenziale nonché alla realizzazione dei parcheggi di cui all’articolo 41 sexies della l. 1150/1942, purché la superficie da destinare a parcheggio, calcolata in relazione all’entità dell’ampliamento, non sia inferiore a 20 metri quadrati. (8a)
2 bis. Qualora venga comprovata l’impossibilità della dotazione degli standard, come individuati dagli articoli 3 e 5 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, la realizzazione degli ampliamenti di cui al comma 1, lettere a) e b), è consentita purché il titolo abilitativo edilizio sia subordinato al pagamento, oltre a quanto previsto dal d.p.r. 380/2001 per il rilascio del permesso di costruire, di un contributo straordinario pari al 50 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell’articolo 16 del d.p.r. 380/2001. Le risorse derivanti dai contributi straordinari sono destinate dai comuni all’adeguamento dei servizi e delle infrastrutture nei territori interessati dagli interventi. Qualora gli interventi di ampliamento siano realizzati negli ambiti interessati da piani di recupero, le risorse derivanti dai contributi straordinari sono destinate ai consorzi di auto-recupero, al fine della realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo. Per i fini di cui al presente comma i comuni possono individuare nuove aree, prevalentemente contermini alle zone ove ricadono gli interventi, per adeguare gli standard urbanistici. (8a1)
3. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal d.lgs. 192/2005 nonché dalla l.r. 6/2008 e in modo che la prestazione energetica risulti inferiore del 10 per cento rispetto ai valori limite per il fabbisogno annuo di energia fissati dal d.lgs. 192/2005 ovvero rispetto agli eventuali limiti più restrittivi definiti dal protocollo regionale sulla bioedilizia di cui all’articolo 7 della l.r. 6/2008 e successive modifiche.
4. Gli interventi di cui al comma 1 non possono essere sommati con quelli previsti dall’articolo 3, fatto salvo quanto previsto agli articoli 3, comma 8, 3 bis, 3 ter e 4. (8b)

Art. 6 (9) (9.1)
(Titoli abilitativi e termini per la presentazione delle domande)


1. Fermi restando i nulla osta, le autorizzazioni ed ogni altro atto di assenso comunque denominato previsti dalla normativa statale e regionale vigente e fatto salvo quanto previsto dal comma 2, gli interventi di cui agli articoli 3, 3 bis, 3 ter, 3quater, 4 e 5 sono consentiti previa denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi dell’articolo 23 del dpr 380/2001 e successive modifiche, fermo restando quanto dovuto a titolo di oneri concessori ai sensi della normativa vigente. Per gli interventi straordinari da realizzare nei territori ricadenti nelle zone a rischio idrogeologico di cui all’articolo 2, comma 2, lettera e), ai fini dell’ottenimento del titolo abilitativo edilizio deve essere, altresì, acquisito il parere dell’ente competente, da rendersi entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si intende favorevolmente reso. (9a)
2. Gli interventi di cui agli articoli 3 ter, 3quater e 4, con una superficie utile esistente superiore a 500 metri quadrati, sono consentiti previa acquisizione del permesso di costruire, il cui ottenimento è subordinato all’esito di una apposita conferenza dei servizi ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, convocata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di permesso, con la partecipazione delle amministrazioni interessate dall’intervento. Nella conferenza di servizi la struttura regionale competente in materia urbanistica esprime un parere sulla conformità alla presente legge. Nella convocazione della conferenza di servizi l’ufficio comunale preposto al rilascio dei titoli abilitativi allega per ciascuna proposta un apposito parere tecnico contenente:
a) le verifiche sulla legittimità delle consistenze edilizie e sull’applicabilità della presente legge con puntuale riferimento alla disposizione in cui rientra l’intervento proposto;
b) la verifica sui dati dimensionali;
c) la verifica sulla quantità e sulla localizzazione delle aree di cessione per gli standard urbanistici ovvero, in sostituzione, sul contributo straordinario da corrispondere. (9b)
2 bis. Il permesso di costruire deve essere rilasciato dal comune nei termini e con gli effetti di cui all’articolo 20, commi 6 e 8 del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche a decorrere dalla chiusura della conferenza di servizi di cui al comma 2 previo pagamento del contributo di costruzione e dell’eventuale contributo straordinario relativo agli standard urbanistici di cui all’articolo 3 ter, comma 6, ed all’articolo 4, comma 4, lettera a), e, ove necessario, previa la sottoscrizione di un atto d’obbligo notarile registrato e trascritto contenente l’impegno a:
a) realizzare o adeguare le opere di urbanizzazione primaria, ove non già esistenti;
b) cedere le aree necessarie per gli standard urbanistici, se non corrisposte con il contributo straordinario;
c) realizzare gli alloggi di edilizia sociale a canone calmierato nel rispetto del regolamento di cui all’articolo 3 ter, comma 1 bis. (9b1)
2 ter. Nel caso del rilascio del permesso di costruire ai sensi del comma 2 bis, la giunta comunale con propria deliberazione, entro centoventi giorni dalla chiusura della conferenza di servizi, individua, attraverso la consultazione dei livelli di partecipazione territoriale, la tipologia e la localizzazione delle opere pubbliche da realizzare nell’ambito interessato dall’intervento con le risorse derivanti dal pagamento degli oneri di urbanizzazione e da eventuali contributi straordinari relativi agli standard urbanistici. Trascorso tale termine l’importo di cui sopra è vincolato a tale scopo in apposito capitolo del bilancio comunale. (9b1)
2 quater. Il rilascio del permesso di costruire, qualora il titolare della proposta di intervento intenda obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione secondarie, è subordinato all’approvazione della proposta d’intervento da parte della giunta comunale entro trenta giorni dalla chiusura della conferenza di servizi. La giunta comunale con la stessa delibera approva il progetto delle opere a scomputo e autorizza il rilascio del permesso di costruire previo: pagamento del contributo relativo al costo di costruzione; presentazione di una fideiussione a garanzia dell’importo dovuto per gli oneri di urbanizzazione che saranno oggetto dello scomputo; presentazione di un atto d’obbligo registrato e trascritto nel quale è contenuto l’impegno del titolare della proposta a completare le opere pubbliche entro il termine stabilito per la fine dei lavori delle opere private, salva causa di forza maggiore, indipendente dalla volontà del concessionario. Al fine di snellire le procedure per la cessione delle aree per gli standard urbanistici, entro il 31 marzo 2015 i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, delegano la struttura organizzativa competente al rilascio del titolo abilitativo ad acquisire al patrimonio pubblico le aree cedute a titolo di standard urbanistici, comprese quelle per la viabilità pubblica prevista dal progetto. (9b1)
3. Alla DIA e alla domanda per il rilascio del permesso di costruire sono allegate, tra l’altro, conformemente alla normativa vigente in materia, l’attestazione del tecnico abilitato relativa all’ultimazione dei lavori ovvero allo stato dei lavori nei casi previsti dall’articolo 3 ter nonché, nel caso di decorso dei termini per la formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’articolo 35 della l. 47/1985, dell’articolo 39 della l. 724/1994, dell’articolo 32 del d.l. 269/2003 nonché dell’articolo 6 della l.r. 12/2004, l’attestazione del tecnico abilitato dell’avvenuta formazione del titolo abilitativo edilizio in sanatoria.
4. Le DIA e le domande per il rilascio del permesso di costruire sono presentate a decorrere dal termine di cui articolo 2, comma 4 ed entro il termine del 31 gennaio 2017. Le DIA previste in relazione agli interventi di cui all’articolo 3 possono essere presentate dalla data del 15 settembre 2011 ed entro il 31 gennaio 2017. (9c)

4 bis.    Le DIA, le SCIA e le domande per il rilascio del permesso di costruire presentate entro il termine di cui al comma 4, da ultimo prorogato al 1° giugno 2017, proseguono il relativo iter di definitiva formazione e devono essere esaminate dall’amministrazione competente, secondo quanto previsto dalle disposizioni statali e regionali vigenti ed in particolare dall’articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche. (9c1)
4 ter.    Nel caso in cui la DIA o la SCIA sia carente degli obbligatori pareri e autorizzazioni comunque denominati si applicano le disposizioni di cui all’articolo 23, commi 3 e 4 del d.p.r. 380/2001. (9c1)
4 quater. Le varianti ai permessi di costruire rilasciati ai sensi del presente articolo e non decaduti sono realizzabili nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 22, commi 2 e 2bis del d.p.r. 380/2001. (9c1)

5. Ai fini della corresponsione degli oneri concessori i comuni possono, con apposita deliberazione, applicare una riduzione, limitatamente al costo di costruzione, fino a un massimo del 30 per cento e, solo per gli alloggi destinati alla locazione con canone calmierato per l’edilizia sociale, lo stesso costo di costruzione può essere ridotto fino al 100 per cento.(9c2)
6. L’esecuzione dei lavori degli interventi previsti dalla presente legge deve essere effettuata da imprese di costruzione in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
7. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 3 bis, 3 ter, 3quater, 4 e 5 possono essere applicate, con riferimento ad ogni singolo intervento, una sola volta a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine il comune istituisce un apposito registro degli interventi eseguiti secondo le disposizioni della presente legge e provvede annualmente a trasmettere i dati riepilogativi alla Regione. (9d)


Capo II bis
(Ulteriori misure per il settore edilizio) (10)



Art. 7 (11)
(Programma integrato per il ripristino ambientale)


1. Allo scopo di riqualificare e recuperare i territori caratterizzati dalla presenza di elevate valenze naturalistiche, ambientali e culturali, i comuni, sulla base di iniziative pubbliche o private, anche su proposta di consorzi, imprese e cooperative con documentata capacità tecnico-organizzativa ed economica adeguata all’importo dei lavori oggetto della proposta medesima, adottano, ai sensi della l.r. 22/1997 e successive modifiche programmi integrati finalizzati al ripristino ambientale ed all’incremento della dotazione di standard urbanistici, mediante la demolizione di porzioni di tessuti edilizi o di singoli edifici legittimamente realizzati o legittimati in aree sottoposte a vincoli ambientali, paesaggistici e in aree naturali protette. (11a)
2. Il programma integrato prevede, disponendone la contestuale attuazione:
a) la demolizione, a carico dei proprietari, delle porzioni di tessuti edilizi o dei singoli edifici e la cessione a titolo gratuito al comune dell’area oggetto del ripristino ambientale e della riqualificazione della stessa;
b) la traslazione, previa localizzazione, delle volumetrie degli edifici demoliti in altre aree esterne a quelle vincolate di cui al comma 1, facendo ricorso anche al cambio di destinazione d’uso rispetto agli edifici demoliti, alla modifica delle destinazioni urbanistiche vigenti e all’aumento della capacità edificatoria;
c) un incremento premiale fino ad un massimo del 100 per cento del volume degli edifici demoliti, in proporzione alla dotazione straordinaria di standard urbanistici proposta nel programma. Per i soli comuni del litorale marittimo l’incremento potrà essere portato fino al 150 per cento, a condizione che la nuova destinazione sia per almeno il 25 per cento turistico-ricettiva ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche) e successive modifiche, con durata non inferiore a venti anni.
3. Gli interventi previsti dal programma integrato devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia ed, in particolare, dal d.lgs. 192/2005 nonché dalla l.r. 6/2008 e successive modifiche e in modo che la prestazione energetica risulti inferiore del 10 per cento rispetto ai valori limite per il fabbisogno annuo di energia fissati dal d.lgs. 192/2005 e successive modifiche, ovvero rispetto agli eventuali limiti più restrittivi definiti dal protocollo regionale sulla bioedilizia di cui all’articolo 7 della l.r. 6/2008 e successive modifiche.
4. I comuni individuano, con deliberazione del consiglio comunale, in conformità con il PTPR, gli ambiti destinati al ripristino ambientale e quelli destinati ad accogliere gli interventi di ricostruzione con riferimento allo strumento urbanistico vigente, individuando questi ultimi prioritariamente nelle zone B di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici del 2 aprile 1968, con esclusione dei centri storici e delle zone a destinazione agricola, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, della l.r. 22/1997 e successive modifiche e definiscono, altresì, i criteri e gli indirizzi per l’attuazione dei programmi integrati per il ripristino ambientale.
5. I programmi integrati di cui al presente articolo assumono carattere di rilevante valenza urbanistica, possono riguardare anche aree libere e singole funzioni urbanistiche, ma non possono comunque interessare le destinazioni urbanistiche che attengono ad aspetti strategici dello strumento urbanistico vigente o adottato, ovvero il sistema dei servizi pubblici generali, delle infrastrutture e della mobilità.

5 bis.    Ove i programmi integrati di cui al presente articolo riguardino ambiti all’interno dei quali sono insediate attività produttive, dalla data del provvedimento che abbia definito l’ambito fino alla completa attuazione del programma non sono precluse la prosecuzione delle attività in corso, la legittima prosecuzione delle attività in essere e, sugli edifici interessati dal programma all’interno dei quali sono insediate attività produttive, gli interventi volti a garantire l’adeguamento igienico-sanitario e la sostenibilità energetico-ambientale e la messa in sicurezza, anche mediante adeguamento sismico ed il superamento delle barriere architettoniche. (11b)




Art. 7 bis (11c)
(Programma integrato per il riordino urbano e delle periferie)

1. Per riqualificare gli ambiti urbani e le periferie con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici isolati a destinazione industriale dismessi, parzialmente utilizzati o degradati, i comuni, sulla base di iniziative pubbliche o private, adottano, ai sensi della l.r. 22/1997e successive modifiche, programmi integrati finalizzati all’incremento degli standard urbanistici e al riordino del tessuto urbano.

2. Gli interventi previsti dai programmi di cui al comma 1 sono localizzati nei territori in cui si concentrano gli interventi di ampliamento e sostituzione edilizia previsti dal presente capo.

3. Il programma integrato può prevedere interventi di sostituzione edilizia, modifiche di destinazione d’uso di aree e di immobili e l’incremento fino ad un massimo del 75 per cento della volumetria o superficie demolita, a condizione che la ristrutturazione urbanistica preveda una dotazione straordinaria degli standard urbanistici e delle opere di urbanizzazione primaria, nonché una quota destinata ad edilizia residenziale sociale nella misura minima del 25 per cento anche attraverso lo strumento del mutuo sociale. Fatta salva la dotazione straordinaria degli standard, ai fini dell’applicazione del presente comma, gli interventi sugli edifici a destinazione industriale devono essere dimensionati esclusivamente sulla base della superficie esistente demolita.

4. Gli interventi previsti dal programma integrato devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal d.lgs. 192/2005 nonché dalla l.r. 6/2008 e successive modifiche e in modo che la prestazione energetica risulti inferiore del 10 per cento rispetto ai valori limite per il fabbisogno annuo di energia fissati dal d.lgs. 192/2005 e successive modifiche, ovvero rispetto agli eventuali limiti più restrittivi definiti dal protocollo regionale sulla bioedilizia di cui all’articolo 7 della l.r. 6/2008 e successive modifiche.

5. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, individuano, con riferimento alle destinazioni dello strumento urbanistico vigente ed in conformità con il PTPR, gli ambiti territoriali nei quali realizzare gli interventi previsti, localizzandoli prioritariamente nelle zone B di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 ovvero, qualora gli interventi riguardino gli edifici industriali di cui al comma 1, nei relativi lotti di pertinenza, limitatamente alle aree necessarie alla localizzazione degli interventi di sostituzione edilizia e dei relativi standard urbanistici, con esclusione dei centri storici e delle zone a destinazione agricola, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, della l.r. 22/1997 e successive modifiche e definiscono i criteri e gli indirizzi per l’attuazione dei programmi integrati per il riordino urbano e delle periferie.

6. I programmi integrati assumono carattere di rilevante valenza urbanistica, possono riguardare anche aree libere e singole funzioni, ma non possono comunque interessare le destinazioni che attengono ad aspetti strategici dello strumento urbanistico vigente o adottato ovvero il sistema dei servizi pubblici generali, delle infrastrutture e della mobilità.


Art. 8

(Programma integrato per il riordino urbano e delle periferie)



(12)

Art. 9

(Misure per la riqualificazione urbanistica)



1. La Regione promuove la formazione degli strumenti urbanistici anche attuativi o dei programmi di iniziativa pubblica volti a sviluppare i processi urbanistici di ripristino ambientale, di riordino urbano e delle periferie di cui al presente capo, effettuati sulla base di bandi concorsuali di evidenza pubblica e mirati ad integrare gli obiettivi strategici pubblici previsti dai comuni con le proposte di iniziativa privata ricadenti nelle parti delle città e dei quartieri oggetto dei piani o dei programmi.
2. Alle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, con deliberazione (12a) da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli indirizzi ed i criteri per 1'assegnazione dei contributi per la formazione degli strumenti di cui al comma 1, tenendo conto di quanto previsto nella legge regionale 3 novembre 1976, n. 55 (Nuove disposizioni per agevolare la formazione di strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. Abrogazione della legge regionale 7 febbraio 1974, n. 8) e successive modifiche, fatta salva 1'estensione dei benefici a tutti i comuni del Lazio. Costituisce condizione necessaria per l’accesso ai finanziamenti di cui al presente comma l’adozione, da parte dei comuni, della deliberazione prevista dall’articolo 7, comma 5. (13)
3. Gli oneri derivanti dai contributi per la formazione degli strumenti urbanistici di cui al comma 2 gravano sulle disponibilità del capitolo E 72505.
4. La Regione contribuisce al finanziamento delle opere per il perseguimento degli obiettivi strategici di cui al comma 1 previste dai comuni, con le modalità stabilite nella legge regionale 12 aprile 2007, n. 6 (Interventi straordinari per la riqualificazione urbanistico ambientale e per il risanamento igienico sanitario e paesaggistico di ambiti territoriali individuati dalla Regione caratterizzati da gravi fenomeni di abusivismo edilizio.). Gli oneri di cui al presente comma gravano sul capitolo E 74509. (14)
4 bis. Le opere ricomprese negli strumenti urbanistici di cui all’articolo 7 possono essere finanziate anche attraverso appositi strumenti di ingegneria finanziaria previsti dall’Unione europea. (15)

Art. 10

(Modifica alla legge regionale 16 aprile 2009, n. 13 “Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti”)


1. La lettera f), del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 13/2009 è sostituita dalla seguente:

“f) sono consentite modificazioni delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde esistenti, unicamente al fine di assicurare i parametri fissati dalla presente legge, a condizione che non comportino un aumento superiore al 20 per cento della volumetria del sottotetto esistente.”.


Art. 11

(Modifiche alla legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 “Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione”)



1. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 22/1997 è sostituito dal seguente:
“1. Il comune adotta i programmi integrati di cui all’articolo 3, presentati da soggetti pubblici o privati, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione, ovvero di novanta giorni, qualora siano in variante allo strumento urbanistico generale. Il comune può subordinare l’avvio dei programmi in variante ad un preventivo atto di indirizzo da assumersi con deliberazione di consiglio.”.
2. Al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 22/1997 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.”.
3. Al comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 22/1997 le parole da: “ trascorsi” a: “comma 4” sono soppresse.
4. Al comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 22/1997 le parole: “Al fine di” sono sostituite dalle seguenti: “In alternativa ai commi 2 e 3, al fine di”.
5. Prima del comma 1 dell’articolo 3 è inserito il seguente:
“01. Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di qualità edilizia, sicurezza nei luoghi di lavoro e regolarità contributiva gli interventi della presente legge sono presentati da soggetti pubblici o privati associati con soggetti in possesso di capacità tecnica, organizzativa ed economica adeguati all’importo dei lavori oggetto della proposta, che, all’atto di presentazione del programma integrato, dimostrino l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali di settore e presentino il documento unico di regolarità contributiva (DURC).”.

CAPO III

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SOCIALE

Art. 12

(Edilizia residenziale sociale. Prime disposizioni per il diritto all’abitare)


1. In attesa della disciplina organica in materia di edilizia residenziale sociale, al fine di garantire il diritto all’abitare, la Regione promuove sul proprio territorio, con il concorso di enti locali, aziende pubbliche, fondazioni no profit, imprese sociali, banche etiche e di altri soggetti senza scopo di lucro nonché delle imprese di costruzioni e delle cooperative di abitazione, l’edilizia residenziale sociale, intesa come disponibilità di alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche quali esenzioni fiscali, assegnazioni di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico, destinati alla locazione permanente a canone sostenibile o a riscatto, ai sensi dell’articolo 15, comma 5. Rientra, altresì, nell’edilizia residenziale sociale l’albergo sociale, consistente in una struttura residenziale in grado di fornire una sistemazione alloggiativa temporanea con servizi e spazi comuni.

2. Nelle aree ad alta tensione abitativa e in relazione alle fasce di popolazione più esposte al disagio abitativo la Regione, per le finalità di cui al comma 1, si avvale, oltre che dei soggetti di cui al medesimo comma 1, delle ATER mediante la stipula di contratti di servizio, per la definizione di tutti i rapporti funzionali, prestazionali, economici e finanziari.

3. L’edilizia residenziale sociale è realizzata da operatori pubblici e privati tramite l’offerta di alloggi in locazione o a riscatto, in modo da garantire l’integrazione di diverse fasce sociali e il miglioramento delle condizioni di vita dei destinatari, anche attraverso la realizzazione di un progetto sociale di comunità ambientalmente e socialmente sostenibile con il supporto di strumenti e servizi per la riduzione dell’impatto ambientale, l’istruzione, la salute, il lavoro e l’educazione ambientale.

4. Sono definiti gestori di edilizia residenziale sociale i soggetti, pubblici e privati, che gestiscono alloggi di edilizia residenziale sociale di proprietà pubblica, affidati a seguito di procedure di evidenza pubblica nonché di proprietà privata. I gestori di edilizia residenziale sociale sono iscritti in un elenco regionale, la cui tenuta è curata dall’assessorato regionale competente in materia di politiche della casa. Il regolamento previsto dal comma 5 disciplina i criteri e le modalità per l’iscrizione all’elenco e per la tenuta dello stesso.

4 bis. Ai fini di una più efficace attuazione degli interventi e della programmazione prevista dal presente capo in materia di edilizia sociale, la Giunta regionale adotta una specifica carta dei suoli e degli immobili pubblici ricadenti nel territorio regionale, finalizzata alla pianificazione delle aree utilizzabili e idonee, secondo i vigenti strumenti urbanistici generali, per interventi di superamento dell’emergenza abitativa. La carta ricognisce e individua, altresì, gli edifici di proprietà pubblica, afferenti al patrimonio regionale o di altri enti pubblici, al fine di promuovere l’adozione di specifici piani di recupero ai sensi della l. 457/1978. La Regione, per la realizzazione di detti piani di recupero, può acquisire immobili rimasti inutilizzati per più di cinque anni e/o in evidente stato di degrado, al fine di recuperarli, con priorità per gli immobili ubicati nei centri storici. I comuni localizzano gli interventi relativi ai fabbisogni abitativi prioritariamente nelle aree o immobili disponibili individuati dalla carta dei suoli e degli immobili pubblici, ove adottata. (16)

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta un regolamento, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, per la disciplina dei criteri di attuazione e gestione degli interventi di edilizia residenziale sociale, dei requisiti per l’accesso e la permanenza nella stessa, dei criteri per la determinazione del canone sostenibile e dei criteri e delle modalità per l’iscrizione all’elenco dei gestori di edilizia residenziale sociale e per la tenuta dello stesso. Il regolamento è adottato sentita la competente commissione consiliare, le organizzazioni sindacali degli inquilini più rappresentative nel territorio regionale, le associazioni di categoria delle imprese di costruzioni e delle cooperative di abitazione nonché le associazioni presenti sul territorio interessate alle problematiche del disagio abitativo.




Art. 13
(Indirizzi ai comuni per garantire il passaggio
da casa a casa di particolari categorie sociali)


1. Al fine di contenere il disagio abitativo e di garantire il passaggio da casa a casa dei soggetti aventi i requisiti di cui all’articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 (Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali) e delle famiglie oggetto di azioni di rilascio per morosità collocate utilmente nelle graduatorie comunali per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i comuni individuati nell’articolo 1 della l. 9/2007 possono istituire apposite commissioni per promuovere l’eventuale graduazione delle azioni di rilascio da parte della competente autorità giudiziaria ordinaria.
2. I comuni disciplinano il funzionamento e la composizione delle commissioni di cui al comma 1, garantendo la presenza, previa intesa con le amministrazioni statali di appartenenza, di un rappresentante della prefettura e di un rappresentante della questura competenti per territorio, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini e dei rappresentanti delle associazioni di proprietà edilizia maggiormente rappresentative individuate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della l. 431/1998 e successive modifiche e della convenzione nazionale sottoscritta ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, in data 8 febbraio 1999 e successive modifiche, nonché di un rappresentante dell’ATER competente territorialmente.


Art. 14 (17)
(Misure a sostegno dei soggetti che hanno contratto o contrarranno mutui per l’autocostruzione per l’acquisto della prima casa e per l’autorecupero)

1. Per sostenere gli individui che hanno contratto o intendono contrarre un mutuo finalizzato all’acquisto, alla costruzione, all’autocostruzione anche associata, al recupero o all’autorecupero della prima casa, la Regione promuove misure di sostegno e garanzia.
2. Accanto al fondo di solidarietà per i mutui istituito dall'articolo 13 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2009) è istituito, a favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE fino a 40 mila euro che non presentano sufficienti garanzie per l’accensione di mutui, un fondo di garanzia finalizzato a consentire l’accesso al mutuo. I soggetti di cui al presente articolo non devono possedere altri immobili di proprietà nella Regione Lazio e il mutuo da contrarre non può essere superiore a quindici volte il loro reddito ISEE. Con apposita deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i requisiti per l’identificazione dei nuclei familiari interessati e la modalità di funzionamento del fondo la cui gestione è affidata a Sviluppo Lazio S.p.A o a sue controllate.
3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono rivolte anche alle cooperative di autorecupero di immobili pubblici. Il fondo previsto al comma 2 può essere anche utilizzato per l’accensione di mutui individuali o la trasformazione dei mutui intrapresi dalle cooperative di autorecupero in mutui individuali e comunque finalizzati all’autorecupero di immobili pubblici. Le misure previste dal presente articolo sono rivolte, altresì, ai soggetti che intendono realizzare interventi in autocostruzione anche associata. Con successivo regolamento, la Giunta regionale fornisce indirizzi e direttive atte a disciplinare gli interventi di autocostruzione, anche associata.
4. Le risorse di cui al fondo di garanzia previsto dal comma 2 sono utilizzate, fino a un limite massimo del 25 per cento della disponibilità annuale, per la concessione di contributi a favore dei nuclei familiari, anche monoparentali, costituiti da persone ultrasessantacinquenni con reddito ISEE, riferito all’intero nucleo familiare, inferiore o uguale a 25 mila euro, per ristrutturare o adeguare gli immobili di proprietà, destinati a prima casa, al fine della messa in sicurezza e adeguamento degli impianti tecnologici ed igienici, dell’incremento del risparmio energetico, dell’eventuale abbattimento delle barriere architettoniche e dell’installazione di apparecchiature di telesoccorso e telecontrollo, di meccanismi di rilevazioni di perdite (gas, acqua) e automatismi in genere. Il contributo regionale previsto dal presente comma può essere concesso fino ad un massimo del 50 per cento della spesa dichiarata ammissibile con deliberazione della Giunta, da determinare con riferimento alla tipologia dell’intervento e/o dell’impianto ed alle condizioni reddituali del nucleo familiare.
5. Alla copertura delle spese relative ai contributi previsti ai commi 3 bis e 4 si provvede nei limiti degli stanziamenti disposti ai sensi dell’articolo 15, comma 5 bis, fino ad un importo stabilito annualmente con deliberazione della Giunta regionale; alla copertura delle ulteriori spese previste dal presente articolo si provvede con appositi fondi previsti dall’articolo 13 della l.r. 31/2008 e dall’articolo 75 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo al fondo speciale di garanzia per la casa.

Art. 15

(Programmazione regionale dell’edilizia residenziale sociale

e piano straordinario decennale di edilizia sovvenzionata)


1. Al fine di garantire sul territorio regionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana, in attesa della riforma generale della disciplina dell’edilizia residenziale pubblica, la Regione predispone un’organica programmazione di interventi per l’edilizia residenziale sociale, tenendo conto in primo luogo delle necessità segnalate dai comuni definiti ad alta tensione abitativa e promuove un piano straordinario decennale di interventi finalizzati in particolare alla manutenzione e realizzazione di edilizia sovvenzionata anche attraverso il recupero di edifici dismessi, assicurando il coordinamento dei soggetti pubblici e privati e del terzo settore. In questo quadro la Regione promuove, d’intesa con i comuni interessati, il censimento delle realtà di emergenza alloggiativa presenti al fine di promuovere nei confronti dei nuclei interessati l’applicazione della disposizione di cui al comma 4, lettera a).

2. Nella programmazione regionale di cui al comma 1 sono ricompresi, in particolare, gli interventi comunque rivolti all’incremento dell’offerta abitativa da destinare prioritariamente a nuclei familiari a basso reddito e ad altri soggetti in condizioni sociali ed economiche svantaggiate, come individuati, anche in sede di finanziamento degli interventi stessi, da apposita deliberazione della Giunta regionale.

3. Nell’ambito dell’edilizia residenziale sociale ricadono sia gli alloggi destinati alla locazione a canone sostenibile di cui all’articolo 1, commi 258, 259, 285 e 286 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- Legge finanziaria 2008) sia gli alloggi sociali come definiti e disciplinati dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea).

4. Per le finalità di cui al comma 1 ed in base all’intesa ai sensi all’articolo 8, comma 6, della l. 131/2003 tra Stato, Regioni ed enti locali, sull’atto concernente misure per il rilancio dell’economia attraverso l’attività edilizia, come pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 29 aprile 2009 n.98, la Regione individua una serie di strumenti per garantire a tutti i soggetti di cui al comma 1 il diritto all’abitare attraverso:

a) interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata a totale carico del soggetto pubblico volti ad aumentare la disponibilità di alloggi destinati alla fasce sociali più deboli;

b) interventi di edilizia agevolata e convenzionata realizzati da imprese di costruzioni e cooperative di abitazione destinati alla locazione o alla proprietà;

c) interventi di edilizia residenziale sociale volti ad aumentare la disponibilità di alloggi posti in affitto a canone sostenibile o a riscatto così come definito nel comma 5 promossi sia da soggetti pubblici che privati e destinati alle fasce sociali non in grado di accedere alla locazione nel libero mercato;

d) interventi volti a sostenere le fasce sociali in difficoltà nell’accesso alla prima casa sul libero mercato, sia nell’acquisto che nella locazione.

5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 70 della l.r. 31/2008, la locazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale, anche agevolata, può essere trasformata in riscatto, purché sia garantita per l’inquilino la possibilità di scelta qualora voglia rimanere in affitto. Qualora l’inquilino non eserciti il diritto al riscatto esso verrà esercitato dall’ATER del territorio di competenza che continuerà a garantire all’inquilino il diritto alla locazione nei limiti e secondo i criteri e le modalità da definire in sede di applicazione della previsione contenuta nell’articolo 15, comma 2, lettera c), della legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 (Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica).

5bis. Agli oneri connessi all’applicazione del piano straordinario decennale di edilizia sovvenzionata di cui al presente articolo, si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’U.P.B. E62, di un apposito capitolo denominato “Spese connesse all’attuazione degli interventi di edilizia sovvenzionata”, con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2009, pari ad euro 50 milioni e, per ciascuna delle annualità 2010-2018, pari ad euro 65 milioni. (18)

6. Nelle more dell’istituzione di uno specifico tributo regionale ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), al pagamento degli oneri connessi alla contrazione del mutuo concernente gli interventi di cui al piano straordinario decennale di edilizia sovvenzionata si provvede, a partire dall’esercizio finanziario 2010, mediante parte del gettito della tassa automobilistica. (19)


Art. 15 bis (20)
(Interventi di edilizia per mutuo sociale)

1. Al fine di consentire l’acquisto del bene “casa” tramite riscatto con patto di futura vendita degli alloggi ATER o degli alloggi di nuova costruzione di edilizia “sovvenzionata per mutuo sociale”, o secondo una percentuale di riserva nei futuri piani attuativi non inferiore al 10 per cento dei volumi disponibili, è istituita una modalità di rateizzazione del prezzo di acquisto, di seguito denominato “mutuo sociale”.

2. In aggiunta a quanto previsto dall’articolo 15, comma 4, sono promossi interventi di edilizia sovvenzionata per mutuo sociale, inteso come uno strumento messo a punto dalla Regione, utile ed idoneo ad affrontare il problema dell’emergenza casa, attraverso un finanziamento dato per l’acquisto della prima abitazione che risponda nella maniera migliore alle esigenze di chi vive in affitto, ha un basso reddito e non ha le disponibilità necessarie per l’acquisto di un immobile di proprietà o per l’accesso al credito, sia nell’ambito dell’edilizia sovvenzionata che come calmiere dei prezzi nell’ambito del mercato libero.

3. Per interventi di edilizia “sovvenzionata per mutuo sociale” si intendono interventi di nuova costruzione di alloggi realizzati, al fine di calmierare i costi, su terreni nelle disponibilità degli enti pubblici e attuati, in forma diretta, dalla direzione regionale competente in materia di piani e programmi di edilizia residenziale.

4. Allo stesso modo e alle medesime condizioni, i programmi destinati al mutuo sociale potranno essere realizzati nell’ambito dei piani attuativi destinati all’edilizia di libero mercato, per una percentuale massima del 10 per cento dei volumi disponibili, tramite specifica convenzione tra la Regione ed i soggetti promotori dell’intervento.

5. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di piani e programmi di edilizia residenziale, sono stabiliti annualmente:

a) l’ammontare delle risorse finanziarie da destinare alla costruzione di nuovi alloggi di edilizia sovvenzionata per mutuo sociale e all’acquisto degli alloggi delle ATER;

b) i requisiti di accesso al mutuo sociale e i bandi per la definizione dei soggetti beneficiari che dovranno essere residenti nella regione da non meno di dieci anni.

6. L’importo del mutuo sociale è pari al costo totale sostenuto per la realizzazione dell’alloggio di nuova costruzione di edilizia “sovvenzionata per mutuo sociale”, o pari al prezzo complessivo richiesto dall’ATER per l’acquisto. In tal caso la Regione si sostituisce al soggetto avente titolo all’acquisto. In entrambi i casi la cessione della proprietà avviene con il pagamento dell’ultimo rateo di riscatto. La Regione è garante per la concessione del mutuo sociale, direttamente o attraverso specifiche convenzioni con le banche tesoriere od altri istituti di credito.

7. I ratei di riscatto con mutuo sociale sono mensili, fissi e composti dalla quota capitale maggiorata dell’1 per cento di interesse, e di ammontare non superiore al 20 per cento del reddito mensile del nucleo familiare del beneficiario. Nel caso di mutuo sociale per immobili legati a programmi di edilizia sovvenzionata, il pagamento della rata è sospeso in caso di disoccupazione del beneficiario o altro impedimento al pagamento che si verifichi in capo al beneficiario, previo accertamento dell’impedimento stesso da parte della Regione. Nel periodo di sospensione, il beneficiario è tenuto al pagamento del canone di locazione mediante le medesime modalità della locazione delle ATER. Al termine dello stato di disoccupazione o al cessare di altro impedimento al pagamento, quanto versato dal beneficiario a titolo di canone di locazione viene calcolato in conto prezzo. E’ consentita l’estinzione anticipata. I ratei di mutuo sociale debbono essere reimpiegati per il finanziamento dell’edilizia residenziale sociale.

8. Alla definizione delle modalità e dei criteri di attuazione del presente articolo si provvede mediante deliberazione della Giunta regionale da approvare, su proposta dell’Assessore competente in materia di piani e programmi di edilizia residenziale, entro il 31 marzo 2015.


Art. 16

(Misure urgenti per gli immobili della Regione, delle ATER,

degli altri enti dipendenti della Regione e degli enti locali)



1. Al fine di incrementare l’offerta di alloggi sociali, la Regione, le ATER e gli altri enti dipendenti dalla Regione e gli enti locali, in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi, possono eseguire sugli edifici di loro proprietà, sia a destinazione non residenziale che residenziale, rispettivamente, il cambio di destinazione ad uso residenziale, con o senza opere, nonché il frazionamento di unità abitative con il rispetto della superficie minima stabilita nel regolamento edilizio che, in assenza di specifica previsione, non può essere inferiore a 38 metri quadrati. Le ATER e gli enti locali possono, altresì, utilizzare, in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi, anche al fine di realizzare alloggi privi di barriere architettoniche, i piani terra liberi degli edifici di loro proprietà non oggetto dei vincoli di tutela prevista dalla legislazione vigente o degli strumenti urbanistici.
2. Negli edifici di cui al comma 1 sono altresì consentiti gli interventi di ampliamento e di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione di cui al capo II, nel rispetto dei limiti ivi previsti.
3. Gli interventi previsti dal comma 2 sono realizzati dalla Regione, dalle ATER, dagli altri enti dipendenti dalla Regione e dagli enti locali nel rispetto e salvaguardia delle caratteristiche storico-architettoniche degli edifici e dell’impianto urbanistico.
4. Nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 comportino una modifica della destinazione d’uso, gli stessi sono comunicati ai comuni interessati.
4 bis. Le previsioni di cui all’articolo 1 bis, comma 1, lettera a), della l.r. 36/1987 si applicano anche alle aree destinate a verde pubblico e servizi, ricadenti nei piani di zona di cui alla l. 167/1962, per la realizzazione di nuovi alloggi ERP, purché in dette aree sia garantita la relativa dotazione degli standard urbanistici. (21)
4 ter. Nel rispetto della dotazione degli standard urbanistici, le ATER e gli enti locali, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi, possono realizzare sulle aree comprese nei piani di zona di cui alla l. 167/1962, nuove volumetrie, sia residenziali che non residenziali, da destinare all’edilizia sovvenzionata nonché, in misura non superiore al 50 per cento, all’edilizia convenzionata e agevolata. (21) (21a)
4 quater. Gli interventi di cui al comma 4ter, proposti ed approvati dalle ATER sono attuabili previa acquisizione del parere del comune territorialmente competente, in sede di conferenza di servizi.(21)

4 quinquies. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili anche agli interventi realizzati da investitori istituzionali di cui all’articolo 1, comma 1, lettere k), l), o) e r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) e successive modifiche, ferma restando nei confronti degli stessi la possibilità di realizzare gli interventi di cui all’articolo 10, comma 7 ter, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. (21b)

Art. 17

(Riqualificazione di quartieri di edilizia residenziale pubblica)



1. I comuni, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle aree per l’edilizia residenziale pubblica inserite negli ambiti urbanistici compresi nei piani di zona, anche in eccedenza del fabbisogno abitativo previsto e previa valutazione della sostenibilità del maggior carico insediativo, possono effettuare:
a) l’aumento della previsione edificatoria delle aree già destinate dallo strumento urbanistico ad edilizia residenziale pubblica, fermo restando il rispetto dello standard urbanistico minimo inderogabile riferito al numero degli abitanti complessivamente insediati, ivi compresi quelli derivanti dall’incremento;
b) la variazione in edilizia residenziale sociale degli standard urbanistici, eventualmente eccedenti rispetto a quanto previsto dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, qualora si accerti, nell’ambito del piano di zona, il rispetto della misura minima inderogabile riferita al numero degli abitanti complessivamente insediati, ivi compresi quelli derivanti dall’incremento;
c) interventi di ristrutturazione urbanistica.
2. Per le finalità del presente articolo i comuni, in relazione alle diverse tipologie di intervento, possono adottare, anche attivando processi partecipativi che coinvolgano gli abitanti di quartieri interessati:

a) varianti ai piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare);

b) le localizzazioni degli interventi con le procedure di cui all’articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica; norme sull’espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e convenzionata);

c) i programmi integrati di cui alla l.r. 22/1997;

d) la variante urbanistica di cui all’articolo 66 bis della l.r. 38/1999.

3. Alle varianti e ai piani e programmi per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, ricadenti all’interno degli attuali perimetri dei piani di zona, anche se decaduti o in corso di attuazione ai sensi dell’articolo 5 bis del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86 (Misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio) convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n.148 ovvero aventi una diversa destinazione urbanistica ai sensi degli strumenti urbanistici generali vigenti, si applica la procedura prevista dall’articolo 1 della l.r. 36/1987 come modificato dalla presente legge, salvo quanto previsto dall’articolo 1 bis della medesima l.r. 36/1987, come introdotto dalla presente legge. (22)

4. I programmi integrati di cui al comma 2, lettera c) possono comprendere anche aree libere e singole funzioni urbanistiche, con esclusione di quelle interessate da destinazioni che attengono ad aspetti strategici dello strumento urbanistico generale vigente, ovvero al sistema dei servizi pubblici generali, delle infrastrutture e della mobilità. I programmi integrati possono ricomprendere, altresì, le zone indicate dall’articolo 2, commi 4 e 5, della l.r. 22/1997, per i fini e con i limiti ivi previsti.

5. Ai soli fini della dotazione di edilizia residenziale sociale, prevalentemente per le categorie degli anziani in condizioni sociali ed economiche svantaggiate e degli studenti fuori sede per assicurare il diritto allo studio, i comuni possono variare le destinazioni del proprio strumento urbanistico generale vigente, nel limite massimo del 10 per cento delle destinazioni stesse, con esclusione di quelle di cui al comma 1, di quelle che attengono ad aspetti strategici dello strumento urbanistico generale vigente, ovvero al sistema dei servizi pubblici generali, delle infrastrutture, della mobilità e delle zone agricole, fatte salve le fattispecie previste al comma 4.

6. Gli interventi previsti negli strumenti di cui al comma 2 devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal d.lgs. 192/2005 nonché dalla l.r. 6/2008 e in modo che la prestazione energetica risulti inferiore del 10 per cento rispetto ai valori limite per il fabbisogno annuo di energia fissati dal d.lgs. 192/2005 ovvero rispetto agli eventuali limiti più restrittivi definiti dal protocollo regionale sulla bioedilizia di cui all’articolo 7 della l.r. 6/2008.


Art. 18
(Standard per l’edilizia residenziale sociale)

1. Fatto salvo quanto disciplinato dalle norme di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, al fine di soddisfare il fabbisogno di alloggi sociali ed evitarne la concentrazione in circoscritti ambiti urbani, negli strumenti urbanistici generali di nuova formazione e nei relativi strumenti attuativi, nonché nelle varianti generali di nuova formazione, alle aree necessarie per la dotazione degli standard urbanistici di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 sono aggiunte le aree o immobili per la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale sociale, in applicazione dell’articolo 1, commi 258 e 259, della l. 244/2007 da cedere gratuitamente da parte dei proprietari singoli o in forma consortile o associata, all’amministrazione comunale.

2. In relazione al tipo di intervento urbanistico, la cessione gratuita di cui al comma 1 riguarda prevalentemente le zone C del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 ricomprese nei piani urbanistici attuativi.

3. Nei casi di cui al comma 1 la cessione delle aree per l’edilizia residenziale sociale è determinata nella misura minima del 20 per cento dell’area fondiaria edificabile, fatte salve le cessioni complessive per gli standard urbanistici. I comuni, al fine di soddisfare il fabbisogno di edilizia residenziale sociale, possono incrementare tale percentuale.

4. (23)

5. Nell’ambito delle percentuali di area fondiaria edificabile destinate all’edilizia residenziale sociale indicate nel comma 3, i comuni riservano almeno la metà delle stesse alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale sovvenzionata. (24)

6. Nell’ambito degli strumenti urbanistici di cui al comma 1, gli standard di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 devono essere dimensionati con riferimento al numero di abitanti previsti, ivi compresi quelli derivanti dalla quota per l’edilizia residenziale sociale.

7. Fatta salva la cessione gratuita delle aree di cui al presente articolo, ai fini della realizzazione degli interventi di edilizia residenziale sociale, il comune può, nell'ambito delle previsioni degli strumenti urbanistici, consentire un aumento di volumetria premiale pari alla capacità edificatoria delle aree fondiarie cedute per l’edilizia residenziale sociale e stabilire oneri straordinari in relazione all’incremento del valore immobiliare. Il comune può, con procedure ad evidenza pubblica, assegnare quota-parte delle aree acquisite, destinandole ad edilizia libera residenziale destinata ad affitti a canone concordato o alle altre forma stabilite dalle vigenti disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale.




Art. 19
(Accelerazioni procedurali per gli interventi di edilizia residenziale pubblica)


1. Al fine di accelerare la conclusione degli interventi regionali di edilizia residenziale pubblica già programmati e finanziati, con particolare riferimento a quelli attribuiti alle ATER, assicurando l’efficace utilizzo delle risorse disponibili, la Regione adotta i provvedimenti necessari per il concreto avvio del procedimento e per la regolare esecuzione ed ultimazione degli interventi stessi.
2. In caso di inadempienza delle ATER nell’attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione esercita i poteri sostitutivi previsti dalla l.r. 30/2002.
3. In caso di inadempienza degli enti locali nell’attuazione degli interventi di cui al comma 1, la struttura regionale competente, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 49 dello Statuto, accertata l’inerzia o l’inadempimento del comune, diffida quest’ultimo a provvedere entro un congruo termine ovvero a comunicare le motivazioni del ritardo. Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le motivazioni addotte non risultino tali da giustificare l’inerzia o l’inadempimento, la struttura regionale competente trasmette gli atti alla Giunta regionale la quale delibera sull’esercizio dei poteri sostitutivi attraverso un commissario ad acta, da nominare con decreto del Presidente della Regione. Il decreto di nomina è comunicato al comune interessato.



Art. 20
(Fascicolo del fabbricato di edilizia residenziale pubblica)


(25)



Art. 21
(Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38
“Norme sul governo del territorio” e successive modifiche)

1. Al comma 4 dell’articolo 29 della l.r. 38/1999 dopo le parole: “soddisfacimento dei fabbisogni” sono inserite le seguenti: “anche abitativi nell’ambito dell’edilizia residenziale sociale”.
2. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 30 della l.r. 38/1999 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché gli interventi di edilizia residenziale sociale ai sensi dell’articolo 1, commi 258 e 259 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008);”.
3. Dopo l’articolo 53 della l.r. 38/1999e successive modifiche è inserito il seguente:

“Art. 53 bis
(Indirizzi per la redazione dei regolamenti edilizi)

1. I comuni, in relazione alle specifiche caratteristiche del paesaggio rurale delle zone agricole, prevedono nei propri regolamenti edilizi, oltre a quanto previsto dalla legge regionale 27 maggio 2008, n. 6(Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia) e successive modifiche e in particolare dall’articolo 6, specifiche modalità di intervento, prescrivendo l’utilizzo di materiali e di tecniche costruttive tradizionali volti al mantenimento delle caratteristiche tipologiche e architettoniche degli edifici rurali.”.

Art. 22

(Modifica all’articolo 66bis della l.r. 38/1999)


1. Al comma 1 dell’articolo 66bis della l.r. 38/1999 dopo le parole: “provvede alla formazione e approvazione dello strumento urbanistico generale” sono inserite le seguenti: “o di sue varianti”.



Art. 22 bis (25a)
(Disposizioni transitorie per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa per Roma capitale)

1. In considerazione della graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, e della particolare situazione di alta tensione abitativa di Roma capitale, ai sensi dell’articolo 2, comma 2ter, del regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 (Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12) e successive modifiche, Roma capitale, nel nuovo bando generale di cui all’articolo 1 del r.r. 2/2000, provvede a riservare una quota del 50 per cento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai soggetti che risultano già collocati nell’attuale graduatoria a punti dieci, previa verifica che permangano in capo ad essi i requisiti soggettivi per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’articolo 8 del r.r. 2/2000, assicurando alternanza nell’assegnazione degli alloggi fra i soggetti a punti dieci, fino ad esaurimento, ed i nuovi soggetti in graduatoria.


CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23

(Osservanza degli standard urbanistici)


1. Qualora i comuni, nella formazione dei nuovi strumenti urbanistici generali, utilizzino, al fine di migliorare la qualità abitativa, parametri dimensionali per ogni abitante o stanza equivalente, insediati o da insediare, superiori a quelli stabiliti dall’articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, gli stessi comuni, al fine di osservare il rispetto degli standard urbanistici e non diminuire la quantità e la qualità della dotazione di servizi e verde pubblico nella città o in ciascuna porzione urbana interessata dalla variante, devono applicare un proporzionale incremento ai corrispondenti minimi inderogabili previsti dallo stesso decreto.

2. Sono fatti salvi gli strumenti urbanistici generali già approvati o adottati alla data di entrata in vigore della presente legge nonché i relativi strumenti urbanistici necessari alla loro attuazione, ivi comprese le varianti ai piani attuativi di cui agli articoli 1 e 1 bis della l.r. 36/1987, come modificata dalla presente legge.


Art. 24

(Realizzazione di opere di urbanizzazione primaria)



1. Al fine di consentire il completamento delle opere di urbanizzazione primaria delle periferie, i comuni possono derogare a quanto disposto dall'articolo 17, commi 1 e 2 della legge regionale 12 settembre 1977, n. 35 (Tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la determinazione del contributo per le spese di urbanizzazione gravante le concessioni edilizie).

Art. 25
(Disposizioni per favorire il recupero dei nuclei edilizi abusivi
e definizione delle domande di sanatoria edilizia)

(26)


Art. 26

(Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1987, n. 36

“Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure” e successive modifiche)




1. L’articolo 1 della l.r. 36/1987è sostituito dal seguente:
“Art. 1
1. I piani particolareggiati ed i piani di lottizzazione di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), i piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare) e quelli previsti dall’ articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in materia di programmi e coordinamento di edilizia residenziale pubblica, i piani di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all’articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale), nonché dei nuclei abusivi e i toponimi, i programmi di intervento di cui all’articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per l’accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell’occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia) convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modifiche, i programmi integrati di intervento di cui alla legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 (Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della regione) nonché ogni ulteriore piano attuativo dello strumento urbanistico generale non sono sottoposti ad approvazione regionale quando comportano le varianti allo strumento urbanistico generale di seguito elencate:
a) la viabilità primaria per la parte che interessa il comprensorio oggetto dello strumento attuativo, a condizione che le modifiche alla stessa apportate non compromettano l’ attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale per la parte esterna al comprensorio medesimo e non mutino le caratteristiche della viabilità’ quali risultano fissate da dette previsioni;
b) l’adeguamento dello strumento urbanistico generale ai limiti e rapporti fissati dal decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) e da leggi regionali;
c) il reperimento, all’ esterno dei nuclei edilizi abusivi oggetto della variante prevista dall’ articolo 1 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28 (Norme concernenti l’abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei edilizi sorti spontaneamente) e successive modifiche, delle aree per il verde, i servizi pubblici ed i parcheggi quando sussista la comprovata impossibilità di soddisfare tali esigenze nell’ambito dei nuclei medesimi;
d) le modifiche del perimetro di comprensori oggetto di recupero urbanistico ai sensi della l.r. 28/1980 e della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche, operate al fine di inserire nel comprensorio edifici adiacenti;
e) fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1 bis, comma 1, lettera d), il mutamento delle destinazioni d’uso che non comporti diminuzione nella dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico prevista dai piani e sia contenuto, per ogni singola funzione prevista, entro il limite massimo del 30 per cento e non comporti la realizzazione di organismi edilizi autonomi;
f) le modifiche planovolumetriche che alterano le caratteristiche tipologiche degli edifici.
2. La deliberazione comunale con la quale si adottano gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 è pubblicata nell’albo pretorio del comune e, successivamente al ricevimento delle eventuali opposizioni, è inviata, con gli atti che la corredano, alla Regione che, entro trenta giorni dal ricevimento, può far pervenire al comune osservazioni sulla rispondenza degli stessi alle norme della presente legge.
3. Gli strumenti urbanistici attuativi di cui al presente articolo sono approvati dal comune con deliberazione consiliare, che non può essere adottata prima della scadenza del termine di cui al comma 2. Con la deliberazione di approvazione dello strumento urbanistico attuativo il comune decide sulle eventuali opposizioni pervenute, si pronuncia con motivazioni specifiche sulle eventuali osservazioni della Regione trasmettendo alla stessa il provvedimento di approvazione entro i successivi quindici giorni.”.
2. Dopo l’articolo 1 della l.r. 36/1987è inserito il seguente:
“Art. 1 bis
1. I piani attuativi di cui all’ articolo 1 sono approvati dal consiglio comunale senza l’applicazione delle procedure di cui al medesimo articolo 1, commi 2 e 3, quando sono conformi allo strumento urbanistico generale. I piani attuativi non comportano varianti quando riguardano:
a) una diversa utilizzazione, sempre ai fini pubblici, degli spazi destinati a verde pubblico e servizi;
b) le previsioni di spazi per attrezzature pubbliche di interesse generale, quando l’esigenza di prevedere le attrezzature stesse nell’ambito del comprensorio oggetto dello strumento attuativo era stata riconosciuta in sede di strumento urbanistico generale;
c) la riduzione delle volumetrie edificabili rispetto a quelle previste dallo stesso strumento urbanistico generale, purché contenute entro il 20 per cento;
d) il mutamento delle destinazioni d’uso che non comporti diminuzione nella dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico prevista dai piani attuativi e sia contenuto, per ogni singola funzione prevista dal programma, entro il limite massimo del 10 per cento e non comporti la realizzazione di organismi edilizi autonomi;
e) le modifiche all’altezza degli edifici in misura non superiore a metri 1,00 purché senza variazione del numero dei piani e nel rispetto delle norme relative alle distanze degli edifici dalle altre costruzioni e dai confini di proprietà;
f) modificazioni planovolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche e le volumetrie complessive degli edifici, anche se comportanti modifiche delle altezze oltre i limiti previsti dalla lettera e);
g) le modifiche che incidono sull’entità delle cubature dei locali tecnici ed impianti tecnologici e sulla distribuzione interna delle singole unità immobiliari, nonché le modifiche che variano il numero delle unità stesse;
h) la verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano;
i) le modificazioni dei perimetri motivate da esigenze sopravvenute, quali ritrovamenti archeologici, limitazioni connesse all’imposizione di nuovi vincoli, problemi geologici;
l) la diversa dislocazione, entro i limiti del 20 per cento, degli insediamenti, dei servizi, delle infrastrutture o del verde pubblico senza aumento delle quantità e dei pesi insediativi e senza la riduzione degli standard urbanistici;
m) l’individuazione delle zone di recupero di cui all’articolo 27 della l. 457/1978;
n) le modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche;
o) l’adeguamento e/o la rettifica di limitata entità che comportino modifiche al perimetro del piano o del programma;
p) le modifiche alla viabilità secondaria e la precisazione dei tracciati della viabilità primaria;
q) la suddivisione dei comparti edificatori in sub-comparti, ivi inclusi quelli ricadenti nelle zone di recupero dei nuclei edilizi abusivi, fermo restando il rispetto degli standard urbanistici.
2. Sono fatte salve le procedure dell’articolo 6 della l.r. 22/1997 per le lettere d), e), f), g), h) e l) di cui al presente articolo. Sono fatte salve, altresì, le procedure di approvazione delle modifiche dei programmi di recupero urbano stabilite nei rispettivi accordi di programma.”.
3. All’articolo 2 della l.r. 36/1987:
a) al secondo comma le parole da: “dal primo comma del precedente articolo” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 1”;
b) al terzo comma dopo le parole: “schema di convenzione” sono inserite le seguenti: “autorizzano il sindaco alla stipula della convenzione con il proprietario o i proprietari lottizzanti e”;
c) il quinto comma dell’articolo 2 della l.r. 36/1987 è sostituito dal seguente:
“Con deliberazione da adottare entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al quarto comma, il consiglio comunale si pronuncia con motivazioni specifiche sulle eventuali osservazioni della Regione e in caso di assenza delle suddette osservazioni la deliberazione non è dovuta.”.

4. Al terzo comma dell’articolo 4 della l.r. 36/1987le parole: “il termine di centoventi giorni” sono sostituite dal seguente: “il termine di novanta giorni”.



Art. 27
(Prevenzione del rischio sismico. Adeguamento della legge
regionale 5 gennaio 1985, n. 4 “Prime norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia
di prevenzione del rischio sismico. Snellimento delle procedure”)



1. Con regolamento autorizzato adottato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera c), dello Statuto (26a), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina, in conformità alla normativa statale vigente in materia di prevenzione del rischio sismico e, in particolare, alle disposizioni di cui al capo IV, sezione II, del d.p.r. 380/2001 e dell’articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 (Ulteriori norme per l’accelerazione delle procedure per l’esecuzione di opere pubbliche), i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, per la denuncia dell’inizio dei lavori, per l’autorizzazione da parte della competente struttura tecnica regionale, nonché per l’adeguamento delle costruzioni esistenti alle nuove classificazioni sismiche e per l’espletamento dei controlli.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla suddetta normativa statale, il regolamento di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi:
a) snellimento delle procedure, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 della l. 741/1981 ed adeguamento delle stesse alla vigente normativa statale;
b) controllo di tutte le costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche di particolare rilevanza, quali strutture ospedaliere, strutture civili, strutture militari, strutture industriali, infrastrutture, nonché di tutte le costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi quali strutture per l’istruzione, strutture destinate a manifestazioni culturali, sportive e spettacoli, mercati, strutture civili e industriali;
c) controllo a campione sorteggiato per le restanti costruzioni con valore del campione crescente in funzione della pericolosità sismica del territorio.

c bis) il contributo per le spese di istruttoria finalizzata al rilascio dell’autorizzazione sismica e dell’attestazione di deposito, di conservazione dei progetti e successivi adempimenti è dovuto in misura ridotta rispetto a quello previsto, da determinare con il regolamento di cui al comma 1, in caso di interventi di adeguamento sismico nelle zone ad alta sismicità (zona 1); (27)

c ter) le entrate derivanti dall’applicazione del regolamento di cui al comma 1 concorrono alla copertura delle spese derivanti dalle attività di cui al presente articolo nonché al finanziamento di iniziative e programmi di prevenzione del rischio sismico nelle zone ad alta sismicità (zona 1); (27)

c quater) il collaudo è effettuato da un professionista abilitato secondo la normativa vigente, non intervenuto nella progettazione, direzione o esecuzione dell’opera. Il professionista non deve altresì, relativamente agli interventi edilizi privati, avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l’impresa affidataria dei lavori, anche in subappalto, nonché con i tecnici incaricati della progettazione e direzione lavori. (27)

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, sono abrogati gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della l.r. 4/1985.
3 bis. Nelle more dell’adozione del regolamento di cui al comma 1, per i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, per la denuncia dell’inizio dei lavori, per l’autorizzazione da parte della competente struttura tecnica regionale, nonché per l’adeguamento delle costruzioni esistenti alle nuove classificazioni sismiche e per l’espletamento dei controlli si applica la normativa vigente in materia di prevenzione del rischio sismico. (28)

Art. 28

(Modifiche alla legge regionale 12 settembre 2002, n. 31

“Istituzione del fascicolo del fabbricato” e successive modifiche)



1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 31/2002 e successive modifiche sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “finalizzate, tra 1'altro, a concordare agevolazioni economiche a favore dei proprietari degli edifici;”.
2. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 31/2002 le parole da: “, con le modificazioni” a:”nel tempo” sono sostituite dalle seguenti: “. La valutazione delle condizioni di sicurezza e staticità dell'edificio è effettuata, altresi, tenendo conto delle modificazioni e adeguamenti dell'edificio, conosciuti o conoscibili con 1'ordinaria diligenza da parte del proprietario.”.
3. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 31/2002 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Qualora il proprietario non dia seguito all'ulteriore fase di approfondimento conoscitivo, il professionista incaricato ne dà immediata comunicazione ai competenti uffici comunali, specificando il grado di rischio per la sicurezza dell'edificio.”.
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 31/2002 è inserito il seguente:
“1 bis. L'acquisizione presso gli uffici regionali della documentazione tecnico-amministrativa necessaria alla predisposizione del fascicolo avviene senza oneri per il richiedente. Gli enti locali possono prevedere analoghe forme di agevolazione.”.
5. Il comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 31/2002 è sostituito dal seguente:
“4. Al fine di consentire la redazione del fascicolo del fabbricato, la Regione e i comuni prevedono forme di incentivo o di agevolazione per i proprietari in condizioni economiche o sociali disagiate. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i requisiti per 1'accesso alle forme di incentivo o agevolazione nonchè le modalità di concessione.”.
6. Dopo 1'articolo 7 della l.r. 31/2002 e inserito il seguente:

Art. 7 bis
(Sanzioni)

1. La violazione dell'obbligo di redazione del fascicolo del fabbricato comporta 1'applicazione a carico degli obbligati di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 5.000 euro.”.


Art. 29

(Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2004, n. 10 “Interventi straordinari

in favore di soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche” e successive modifiche)



1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 10/2004 e successive modifiche sono aggiunti, in fine, i seguenti:
“2 bis. I soci delle cooperative edilizie di cui al comma 1, destinatari della sovvenzione regionale finanziata in base alla legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per 1'edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, che non abbiano ottenuto la liquidazione dell'intero importo dovuto, mantengono l’inserimento nella prima fascia di reddito considerato alla data di assegnazione della sovvenzione alla cooperativa, senza obbligo di restituzione dell'importo già liquidato.
2 ter. Ai soci delle cooperative edilizie di cui al comma l che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ottenuto la liquidazione della sovvenzione regionale finanziata in base al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per 1'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia.) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, ancorchè erogata nella misura del 30 per cento, si applicano le disposizioni di cui alla 1. 179/1992 per consentire la trasformazione della locazione a termine in proprietà degli alloggi. A tal fine le cooperative interessate richiedono alla Regione l’autorizzazione alla trasformazione e provvedono al conseguente adeguamento della convenzione stipulata con i comuni.”.

Note:

(1) Legge pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 21 agosto 2009, n. 31, s.o. n. 142

(1a) Vedi le disposizioni transitorie e finali di cui all’articolo 2 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10

(2) Comma modificato dall'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 10

(3) Articolo sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 10

(3a) Alinea modificata dall'articolo 1, comma 4, lettera a), della legge regionale 6 agosto 2012, n. 12 e poi dall’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10

(3b) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 4, lettera b), della legge regionale 6 agosto 2012, n. 12 e dall’articolo 1, comma 2 della legge regionale 10 novembre 2014, n, 10 e poi modificata dall'articolo 20, comma 7, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e da ultimo dall'articolo 3, comma 87 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17. Al riguardo vedi interpretazione autentica di cui all'articolo 10, comma 9, della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7

(3b1) Lettera modificata dall’articolo 1, comma 3 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10

(3b2) Lettera modificata dall’articolo 1, commi 3 e 4 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10

(3b3) Lettera modificata dall’articolo 1, commi 3 e 6 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10

(3b4) Comma sostituito dall’articolo 1, comma 7 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10

(3b5) Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 8 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10

(3c) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge regionale 6 agosto 2012, n. 12e e poi modificata dall'articolo 2, comma 1 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 8

(3d) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 4, lettera d), della legge regionale 6 agosto 2012, n. 12 e poi dall’articolo 1, comma 5, lettere a) e b) della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10

(4) Articolo sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 10; vedi anche quanto previsto all’articolo 1, comma 49 e 52 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10

(4.1) Alinea modificata dall'articolo 2, comma 2 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 8 e poi modificata dall’articolo 1, comma 9 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10. In riferimento alla deroga di cui all'articolo 3, comma 1 vedi, anche, l'interpretazione autentica prevista dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13

(4a) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 5, lettera a), della legge regionale 6 agosto 2012, n. 12

(3b6) Lettera modificata dall’articolo 1, comma 10 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10

(4b) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 5, lettera b), della legge regionale 6 agosto 2012, n. 12

(4b1) Alinea modificata dall’articolo 1, comma 11 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10

(4b2) Comma inserito dall’articolo 1, comma 12 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10

(4b3) Comma modificato dall’articolo 1, comma 13 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10

(4c) Comma modificato dall'articolo 1, comma 5, lettera c), della legge regionale 6 agosto 2012, n. 12 e poi dall’articolo 1, comma 14 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10

(4d) Comma modificato dall'articolo 1, comma 5, lettera d), della legge regionale 6 agosto 2012, n. 12 e poi dall’articolo 1, comma 15 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10

(4e) Comma modificato dall'articolo 1, comma 5, lettera e), della legge regionale 6 agosto 2012, n. 12

(4e1) Comma modificato dall’articolo 1, comma 16 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10

(5) Articolo inserito dall'articolo 4 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 10

(6) Articolo inserito dall'articolo 5, comma 1 della legge regionale 13 agosto 2011, n.10

(6a) Alinea modificata dall'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge regionale 6 agosto 2012, n. 12, dall'articolo 2, comma 2 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 8 e da ultimo dall’articolo 1, comma 17,
lettera a) della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10

(6a1) Lettera modificata dall’articolo 1, comma 17, lettera b) della legge regionale 10 novembre 2014,n. 10

(6b) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge regionale 6 agosto 2012, n. 12 e poi dall’articolo 1, comma 17, lettera c) della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10

(6c) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge regionale 6 agosto 2012, n. 12 e da ultimo dall’articolo 1, comma 17, lettera d), numeri 1), 2) e 3) della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10. Vedi, al riguardo, il regolamento regionale 28 dicembre 2012, n. 18 (Determinazione dei criteri e modalità per la definizione del canone calmierato per l'edilizia sociale ai sensi dell'articolo 3ter della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 e successive modifiche) pubblicato BUR 8 gennaio 2013, n. 3

(6c1) Lettera sostituita dall’articolo 1, comma 18 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10

(6c2) Vedi regolamento regionale 28 dicembre 2012, n. 21 (Determinazione dei criteri e modalità per la definizione del canone calmierato per l'edilizia sociale ai sensi dell'articolo 3-ter della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 e successive modifiche) pubblicato nel BUR 8 gennaio 2013, n. 3; regolamento regionale 27 marzo 2015, n. 2 (Modifiche al Reg. reg. 28 dicembre 2012, n. 18 (Determinazione dei criteri e modalità per la definizione del canone calmierato per l'edilizia sociale ai sensi dell'articolo 3-ter della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 e successive modifiche) pubblicato nel BUR 31 marzo 2015, n. 26

(6d) Comma inserito dall'articolo 1, comma 6, lettera d), della legge regionale 6 agosto 2012, n. 12

(6d1) Lettera sostituita dall’articolo 1, comma 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10

(6e2) Comma modificato dall’articolo 1, comma 25 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10

(6d2) Lettera aggiunta dall’articolo 1, comma 20 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10

(6d3) Comma inserito dall’articolo 1, comma 21 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10; vedi pure quanto previsto dall’articolo 1, comma 48 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10

(6d4) Comma modificato dall’articolo 1, comma 22, lettere a) e b) della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10

(6e) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 6, lettera e), della legge regionale 6 agosto 2012, n. 12 e poi sostituito dall’articolo 1, comma 23 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10

(6e1) Comma modificato dall’articolo 1, comma 24 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10

(6f) Comma modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera f), della legge regionale 6 agosto 2012, n. 12 e poi sostituito dall’articolo 1, comma 26 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10

(6f1) Comma inserito dall’articolo 1, comma 27 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10

(6f2) Comma modificato dall’articolo 1, comma 28 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10

(6f3) Comma modificato dall’articolo 1, comma 29 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10

(6g) Comma inserito dall'articolo 1, comma 166 della legge regionale 13 agosto 2011, n, 12

(6g1) Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 30 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10

(6g2) Comma aggiunto dall'articolo 3, comma 91, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17

(6h) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 7 della legge regionale 6 agosto 2012, n. 12

(6h1) Rubrica modificata dall’articolo 1, comma 31 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10

(6i) Alinea modificata dall'articolo 2, comma 2 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 8 e poi modificata dall’articolo 1, comma 32, lettera a), numeri 1), 2) e 3) della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10

(6i1) Lettera modificata dall’articolo 1, comma 32, lettera b) della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10

(6i2) Comma modificato dall’articolo 1, comma 33 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10

(6i3) Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 34 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10

(7) Articolo sostituito dall'articolo 5, comma 2 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 10

(7.1) Alinea modificata dall'articolo 2, comma 2 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 8 e poi modificata dall’articolo 1, comma 35, lettera a) della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10

(7.2) Lettera modificata dall’articolo 1, comma 35, lettera b) della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10

(7.3) Lettera soppressa dall’articolo 1, comma 35, lettera c) della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10

(7.4) Lettera modificata dall’articolo1, comma 35, lettera d) della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10; in riferimento a tale comma vedi pure quanto previsto dall’articolo 1, comma 48 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10

(7.5) Comma inserito dall’articolo 1, comma 36 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10

(7.6) Comma modificato dall’articolo 1, comma 37 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10

(7a) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della legge regionale 6 agosto 2012, n. 12 e poi sostituita dall’articolo 1, comma 38 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10

(7a1) Comma inserito dall’articolo 1, comma 39 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10

(7b) Comma soppresso dall'articolo 1, comma 8, lettera b), della legge regionale 6 agosto 2012, n. 12

(7b1) Comma aggiunto dall’articolo 1,comma 40 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10

(8) Articolo, modificato con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 14 ottobre 2009, n. 38, poi sostituito dall'articolo 5, comma 3 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 10

(8.1) Alinea modificata dall'articolo 2, comma 2 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 8 e poi modificata dall’articolo 1, comma 41 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10

(8a) Comma modificato dall'articolo 1, comma 9, lettera a), della legge regionale 6 agosto 2012, n. 12

(8a1) Comma inserito dall’articolo 1, comma 42 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10

(8b) Comma modificato dall'articolo 1, comma 9, lettera b), della legge regionale 6 agosto 2012, n. 12

(9) Articolo sostituito dall'articolo 5, comma 4 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 10

(9.1) In riferimento al termine vedi, anche, l'articolo 3, comma 89, della legge 31 dicembre 2016, n. 17 che prevede la proroga del termine del 31 gennaio 2007 fino all'approvazione da parte del Consiglio regionale della proposta di legge in materia di rigenerazione urbana e comunque non oltre il 1 giugno 2017

(9a) Comma modificato dall'articolo 1, comma 10, lettera a), della legge regionale 6 agosto 2012, n. 12 e poi modificato dall’articolo 1, comma 43, lettere a) e b) della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10

(9b) Comma modificato dall'articolo 1, comma 10, lettera b), della legge regionale 6 agosto 2012, n. 12 e poi modificato dall’articolo 1, comma 44 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10

(9b1) Comma inserito dall’articolo 1, comma 45 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10

(9c) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 167 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12, modificato dall'articolo 1, comma 10, lettera c), della legge regionale 6 agosto 2012, n. 12 e da ultimo dall’articolo 1, comma 46 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10

(9c1) Comma inserito dall'articolo 10, comma 10, della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7

(9c2) Comma modificato dall’articolo 1, comma 47 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10

(9d) Comma modificato dall'articolo 1, comma 10, lettera d), della legge regionale 6 agosto 2012, n. 12

(10) Capo inserito dall'articolo 5, comma 5 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 10

(11) Articolo sostituito dall'articolo 5, comma 6 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 e poi sostituito dall'articolo 2, comma 3 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 8

(11a) Comma modificato dall'articolo 10, comma 11, lettera a), della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7

(11b) Comma aggiunto dall'articolo 10, comma 11, lettera b) della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7

(11c) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 4 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 8

(12) Articolo abrogato dall'articolo 5, comma 7 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 10

(12a) Vedi deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2009, n. 985 (L.R. 11 agosto 2009 n. 21 art. 9 – Definizione di modalità procedurali, indirizzi e criteri per l’assegnazione dei contributi per la formazione degli strumenti urbanistici volti a sviluppare processi di ripristino ambientale e di riordino urbano e delle periferie; criteri per l’assegnazione dei contributi per la realizzazione delle opere pubbliche inserite nei programmi integrati di cui agli artt. 7 e 8 della L.R. 21/2009.); deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2010, n. 431 (L.R. 11 agosto 2009, n. 21, art. 9 e DGR n. 985/2009. Fissazione al 30 luglio 2011 del termine per la presentazione delle istanze di finanziamento per la realizzazione di opere pubbliche inserite nei programmi integrati di intervento di cui agli artt. 7 e 8 della L.R. 21/2009)

(13) Comma modificato dall'articolo 5, comma 8, lettera a) della legge regionale 13 agosto 2011, n. 10

(14) Comma modificato dall'articolo 5, comma 8, lettera b) della legge regionale 13 agosto 2011, n. 10

(15) Comma aggiunto dall'articolo 5, comma 8, lettera c) della legge regionale 13 agosto 2011, n. 10

(16) Comma inserito dall'articolo5, comma 9 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 10; vedi deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2013, n. 518 (Piano straordinario per l’emergenza abitativa nel Lazio e attuazione del programma per l’emergenza abitativa per Roma Capitale); deliberazione della Giunta regionale 15 gennaio 2014, n. 18 (Piano straordinario per l’emergenza abitativa nel Lazio e attuazione del Programma per l’emergenza abitativa per Roma Capitale) pubblicato sul BUR 23 gennaio 2014, n. 7; deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2016, n. 110 (D.G.R. n. 18 del 15 gennaio 2014: attuazione del Programma per l’emergenza abitativa per Roma Capitale) pubblicato sul BUR 24 marzo 2016, n. 24, s.o. n. 1; deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2017, n. 239 (Modifica ed integrazione alla D.G.R. n. 110 del 15 marzo 2016 concernente “D.G.R. n. 18 del 15 gennaio 2014: attuazione del Programma per l’emergenza abitativa per Roma Capitale”) pubblicato sul BUR 23 maggio 2017, n. 41; deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2018, n. 762 (Attuazione del Programma per l’emergenza abitativa per Roma Capitale di cui alla D.G.R. n. 18 del 15 gennaio 2014 ed alla D.G.R. n. 110 del 15 marzo 2016. Assegnazione all’A.T.E.R. del Comune di Roma delle risorse per l’attuazione della prima fase del Programma) pubblicato sul BUR 18 dicembre 2018, n. 102, s.o. n. 1; deliberazione della Giunta regionale 21 maggio 2019, n. 303 (Approvazione dello schema di "Convenzione per l'attuazione degli interventi di cui al Programma straordinario per l'emergenza abitativa per Roma Capitale" tra Regione Lazio e A.T.E.R. del Comune di Roma, ai sensi di quanto stabilito al punto 3) del dispositivo della D.G.R. n. 762 del 4 dicembre 2018. Trasferimento delle risorse pari ad € 30.542.075,74 disponibili sul capitolo E62125, impegno n. 20052/2018, in favore dell'A.T.E.R. del Comune di Roma) pubblicato sul BUR 4 giugno 2019, n. 45, s. o. n. 1

(17) Articolo sostituito dall'articolo 5, comma 10 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 10

(18) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 49 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22

(19) Comma modificato dall'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3; dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il capitolo di spesa E61900

(20) Articolo inserito dall'articolo 5, comma 11 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 e poi sostituito dall’articolo 1, comma 50 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10; al riguardo vedi pure quanto previsto dal comma 51 del medesimo articolo 1.

(21) Comma aggiunto dall'articolo 5, comma 12 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 e

(21a) Comma modificato dall'articolo 1, comma 168 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 e successivamente dall'articolo 9, comma 71, lettera a), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(21b) Comma aggiunto dall'articolo 9, comma 71, lettera b), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(22) Comma modificato dall'articolo 5, comma 13 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 10

(23) Comma abrogato dall'articolo 5, comma 14, lettera a) della legge regionale 13 agosto 2011, n. 10

(24) Comma modificato dall'articolo 5, comma 14, lettera b) della legge regionale 13 agosto 2011, n. 10

(25) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 3 della legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1

(25a) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 13, della legge regionale 6 agosto 2012, n.12

(26) Articolo sostituito dall'articolo 5, comma 15 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 e poi abrogato dall'articolo 2, comma 5 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 8

(26a) Vedi regolamento regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Snellimento delle procedure per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico) pubblicato sul BUR 14 febbraio 2012, n. 6, s.o. n. 9; regolamento regionale 3 maggio 2016, n. 10 (Modifiche al regolamento regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Snellimento delle procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico) pubblicato sul BUR 3 maggio 2016, n. 35, s.o. n. 2; regolamento regionale 13 luglio 2016, n. 14 (Regolamento regionale per lo snellimento e la semplificazione delle procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico e di repressione delle violazioni della normativa sismica. Abrogazione del Regolamento regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Snellimento delle procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico) e successive modifiche) pubblicato sul BUR 14 luglio 2016, n. 56

(27) Lettera aggiunta dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2018, n. 12

(28) Comma aggiunto dall'articolo 2 della legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.