Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137). Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locali per la realizzazione del decentramento amministrativo). Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali), degli articoli 1,2,3,4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1) e dei commi 6,7 e 8 dell'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) (1)
f bis) installazione di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici che superino i limiti di cui all’allegato B, punto B.38 al d.p.r. 31/2017;(2c) f ter) installazione di linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze, che superino i limiti di cui all’allegato B, punto B.37 al d.p.r. 31/2017;(2c1)
g bis) realizzazione di serre stagionali in zona agricola, come previste e disciplinate nella legge regionale 12 agosto 1996, n. 34 (Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre) e successive modifiche; (2d) g ter) realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente e manufatti consimili, aperti su più lati, o di manufatti accessori o volumi tecnici, con volume emergente fuori terra, che superino i limiti di cui all’allegato B, punto B.17 al d.p.r. 31/2017;(2d1) h bis) posa in opera soprasuolo di manufatti di cui all’allegato B, punto B.24, al d.p.r. 31/2017, con dimensioni superiori a 15 mc, fino a 30 mc;(2d2) l bis) l’autorizzazione paesaggistica postuma per vincolo sopravvenuto secondo la procedura di cui all’articolo 167, comma 5, del d.lgs. 42/2004. (3a) l ter) gli interventi di cui all’articolo 6 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio).(3a) l quater) realizzazione di nuove strutture, relative all’esercizio dell’attività ittica, che superino i limiti di cui all’allegato B, punto B.30, al d.p.r. 31/2017;(2d3) l quinquies) posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei, previsti nell’articolo 153, comma 1, del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche, ivi compresi le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile, nonché l’installazione di insegne fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni consimili a ciò preordinate, che superino i limiti previsti nell’allegato B, punto B.36 al d.p.r. 31/2017.(2d3) 1 bis. È, altresì, delegato ai comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti l’accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’articolo 167 del d.lgs. 42/2004. Gli importi derivanti dalla sanzione pecuniaria a carico del trasgressore, prevista dall’articolo 167, comma 5, del d.lgs. 42/2004, sono introitati dai comuni e destinati nella misura non inferiore al 25 per cento a interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico. (3b) 2 bis. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con propria deliberazione, individua criteri e modalità per l’esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 1, lettera l bis), e dal comma 1 bis. (3c) 2 ter. Il comune può determinare oneri istruttori per i procedimenti relativi all’esercizio delle funzioni delegate di cui ai commi 1 e 1bis. (3c) 4 bis. L’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo è consentito anche nelle forme associative di cui al Titolo II, Capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche. (3d) 4 ter. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 si provvede a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. (3d.1) Art. 2
(Commissioni locali per il paesaggio) 1. I comuni, al fine di garantire l’adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e la differenziazione delle funzioni tra materia paesaggistica e urbanistico-edilizia richiesti dall’articolo 146, comma 6, del d.lgs. 42/2004, possono istituire la Commissione locale per il paesaggio di cui all’articolo 148 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche. Per i comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti, le funzioni amministrative concernenti la Commissione locale per il paesaggio sono esercitate in forma associata. 2. La Commissione locale per il paesaggio dura in carica cinque anni. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico del comune che l’ha istituita, il quale può, con apposita deliberazione, determinare le relative spese di istruttoria.(3d.2) 3. La Commissione locale per il paesaggio è composta da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, in possesso di qualificata e pluriennale professionalità nella tutela del paesaggio, tale da assicurare l’adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche. 4. I comuni trasmettono alla Regione copia del provvedimento istitutivo della Commissione locale per il paesaggio, delle nomine dei membri e dei rispettivi curricula. 5. La Commissione locale per il paesaggio esprime il proprio parere obbligatorio nel corso dei procedimenti autorizzatori di cui all’articolo 146 del d.lgs. 42/2004, delegati ai comuni ai sensi della presente legge nonché su ogni altro atto di competenza comunale afferente alla materia paesaggistica, fatta eccezione per gli strumenti urbanistici. 6. L’istituzione della Commissione locale per il paesaggio soddisfa i requisiti di adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione delle funzioni tra materia paesaggistica e urbanistico-edilizia richiesti dall’articolo 146, comma 6, del d.lgs. 42/2004 per l’esercizio delle competenze amministrative delegate in materia di autorizzazioni paesaggistiche.
4bis. La Regione, previa contestazione, dispone, con deliberazione della Giunta regionale, la revoca della delega: Art. 4 (Modifiche all’articolo 95 della l.r. 14/1999) 1. All’articolo 95 della l.r. 14/1999 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente: “e) la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e sui beni assoggettati a vincolo paesaggistico nonché l’adozione dei provvedimenti repressivi;”; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. È altresì delegato ai comuni, dotati di strumento urbanistico generale vigente, l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti: a) le autorizzazioni paesaggistiche di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, limitatamente agli interventi previsti dalla normativa regionale vigente in materia; b) il parere di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche, secondo quanto previsto dalla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche.”.
Art. 5 bis (5) (Disposizione finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione, nel programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio” della missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, titolo 1 “Spese correnti”, del “Fondo per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di paesaggio”, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 250.000,00 a decorrere dall’anno 2020, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022 nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1. Art. 6
(Abrogazioni)
(2a) Lettera modificata dall'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 1), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (2b) Lettera modificata dall'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (2b1) Lettera sostituita dall'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 30 luglio 2025, n. 12 (2c) Lettera inserita dall'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 3), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (2c1) Lettera inserita dall'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge regionale 30 luglio 2025, n. 12 (2d) Lettera inserita dall'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 dicembre 2024, n. 20 (2d1) Lettera inserita dall'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge regionale 30 luglio 2025, n. 12 (2d2) Lettera inserita dall'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge regionale 30 luglio 2025, n. 12 (2d3) Lettera aggiunta dall'articolo 7, comma 1, lettera e), della legge regionale 30 luglio 2025, n. 12 (3a) Lettera aggiunta dall'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 4), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (3b) Comma inserito dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (3b.1) Comma modificato dall'articolo 83, comma 2, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 (3c) Comma inserito dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (3d) Comma aggiunto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (3d.1) Comma aggiunto dall'articolo 83, comma 2, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 (3d.2) Comma modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge regionale 10 dicembre 2024, n. 20
(5) Articolo inserito dall'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari |