Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie

Numero della legge: 6
Data: 17 aprile 2024
Numero BUR: 32 edizione straordinaria
Data BUR: 18/04/2024


Art. 1

(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio derivanti da sentenze esecutive) 

1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, con la presente legge è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio, derivanti da sentenze esecutive, per il valore complessivo di euro 33.370.878,62, elencati nella tabella A allegata alla presente legge.

 

Art. 2

(Copertura finanziaria) 

1. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in complessivi euro 33.370.878,62, per l’anno 2024, si provvede:

a)  per euro 688.131,43, mediante l’integrazione del programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti” e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo rischi per le spese legate al contenzioso di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”;

b) per euro 30.828.568,36, mediante l’integrazione, rispettivamente, per euro 828.568,36, del programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti” e per euro 30.000.000,00, del programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, a valere sulle risorse coperte con avanzo di amministrazione accantonato, rappresentate nel prospetto a/1, riferito all’elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione, allegato alla legge regionale 30 ottobre 2023, n. 16 (Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2022), ai sensi dell’articolo 42, comma 8, del d.lgs. 118/2011;

c)  per euro 1.854.178,83, a valere sulle risorse di cui al programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti”, relative al fondo rischi iscritto nella contabilità della Gestione sanitaria accentrata.

2.  A seguito dell’attuazione dei profili finanziari del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 73, comma 4, del d.lgs. 118/2011 e ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera d), della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), le strutture regionali competenti adottano i provvedimenti di spesa relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell’articolo 1.


Art. 3

(Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 12 luglio 2022, n. 12, relativo a disposizioni in materia di mantenimento della partecipazione regionale nel CAR S.c.p.A. e nel MOF S.c.p.A., e successive modifiche)

1. All’articolo 3 della l.r. 12/2022, sono apportate le seguenti modifiche:

a)  il comma 4 è abrogato;

b) al comma 5, le parole: “del CAR S.c.p.A. e” sono soppresse e dopo le parole: “n. 5.900.000 azioni)” sono aggiunte le seguenti: “, nonché le ulteriori risorse, fino a un massimo di euro 1.950.000,00, per l’anno 2024, derivanti dalla sottoscrizione di un nuovo aumento di capitale deliberato dalla Giunta regionale nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 5, del d.lgs. 175/2016 e successive modifiche.”.

c)  dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5 bis. Agli oneri derivanti dal comma 5 si provvede mediante l’integrazione per euro 1.950.000,00, per l’anno 2024, della voce di spesa di cui al programma 02 “Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie”, relativa alla partecipazione azionaria da parte della Regione al CAR S.c.p.A. e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.”.


Art. 4

(Modifica all’articolo 33 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 relativo all’indennità e al rimborso spese del Collegio dei revisori dei conti e successive modifiche. Disposizione transitoria) 

1. Il comma 2 dell’articolo 33 della l.r. 4/2013 è sostituito dal seguente:

“2. A ciascun componente del Collegio spetta, altresì, un rimborso spese determinato forfettariamente nella misura annua massima di euro 1.500,00, elevato a euro 2.500,00 per i componenti che hanno la propria residenza distante oltre 250 chilometri dalla sede del Consiglio regionale, secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Anche tali importi si intendono al netto di IVA e oneri di legge.”.

2. Al presidente e ai componenti del Collegio dei revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro cessazione continua ad applicarsi il rimborso spese stabilito dal previgente articolo 33, comma 2, della l.r. 4/2013.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite avviso pubblico, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di iscrizione nell’elenco regionale dei candidati alla nomina di revisori dei conti della Regione di cui all’articolo 31 della l.r. 4/2013. I soggetti già iscritti nell’elenco, alla data di entrata in vigore della presente legge, esprimono la volontà di permanenza nel medesimo elenco secondo le modalità stabilite dall’avviso pubblico di cui al precedente periodo.

4. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

Art. 5

(Modifiche all’articolo 46 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”) 

1. All’articolo 46 della l.r. 11/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: “fabbisogno di spesa del Consiglio” sono aggiunte le seguenti: “, fornendo separata evidenza del fabbisogno di spesa necessario al supporto degli organi di controllo e di garanzia”;

b)  al comma 4 dopo le parole: “al Consiglio regionale” sono inserite le seguenti: “, ivi inclusi quelli relativi agli organi di controllo e di garanzia,”.

Art. 6

(Disposizioni in materia di bilanci degli enti del Servizio sanitario regionale)

1. Al fine di salvaguardare il corretto ciclo di bilancio e consentire l’adozione del rendiconto generale della Regione relativo all’esercizio 2023 entro il termine stabilito dall’articolo 34, comma 2, della l.r. 11/2020, nelle more della conclusione delle verifiche da parte delle competenti strutture amministrative regionali sulla regolarità e attendibilità dei dati contabili risultanti dai pregressi bilanci di esercizio degli enti del servizio sanitario regionale, la Giunta regionale approva il bilancio d’esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale relativo all’esercizio 2022 prendendo atto delle risultanze presenti nei bilanci di esercizio approvati dai medesimi enti. (1)

2. In attesa delle risultanze delle verifiche di cui al comma 1, a tutela degli equilibri di bilancio e nel rispetto della normativa statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 42, commi da 9 a 11, del d.lgs. 118/2011, accantona al fondo per il pagamento delle perdite potenziali di parte corrente l’importo pari a 340.000.000,00, da rappresentare nel prospetto a/1, riferito all’elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione, allegato al rendiconto generale della Regione relativo all’esercizio 2023. Le risorse accantonate ai sensi del presente comma rappresentano una riserva di valore a disposizione del Servizio sanitario regionale per ripristinare i fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie, tenuto conto di quanto previsto ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativo a disposizioni finanziarie in materia sanitaria e successive modifiche. (2)

Art. 7

(Disposizioni finanziarie varie) 

1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL), istituita ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2, relativi alla tutela, allo sviluppo e alla valorizzazione dei settori agricolo, zootecnico e agroalimentare del Lazio, definiti con i programmi di attività annuali e pluriennali di cui all’articolo 10 bis della medesima l.r. 2/1995, nel programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 1 “Spese correnti”, sono istituite le seguenti voci di spesa:

a)  “Spese per le attività di tutela, sviluppo e valorizzazione dei settori agricolo, zootecnico ed agroalimentare del Lazio a cura dell’Agenzia Arsial (promozione e internazionalizzazione delle imprese, educazione alimentare, ecc.)”, con uno stanziamento pari a euro 400.000,00, per l’anno 2024;

b) “Spese per le attività di tutela, sviluppo e valorizzazione dei settori agricolo, zootecnico ed agroalimentare del Lazio a cura dell’Agenzia Arsial (studi e ricerche, assistenza all’innovazione tecnologica, ecc.)”, con uno stanziamento pari a euro 100.000,00, per l’anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi euro 500.000,00, per l’anno 2024, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1. A decorrere dall’anno 2025, alla copertura degli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio regionale.

3. All’articolo 28 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 6 (Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione), sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al comma 2 le parole: “e per l’attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati all’articolo 5” sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2 bis. Agli oneri relativi all’attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati all’articolo 5, con particolare riferimento a quelli concernenti la promozione di attività sociali, culturali, ludiche, ricreative, sportive e di utilità sociale, in favore dei soggetti destinatari di cui all’articolo 3, si provvede mediante l’istituzione nel programma 04 “Istruzione universitaria” della missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese per gli interventi, i servizi e le prestazioni a cura di DiSCo Lazio in favore degli studenti e dei cittadini in formazione”, il cui stanziamento, pari a euro 1.300.000,00, per l’anno 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, delle risorse relative alle spese di personale e funzionamento dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo), iscritte nel programma 04 della missione 04, titolo 1. A decorrere dall’anno 2025 si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.”.

Art. 8

(Contributi straordinari in favore dei Consorzi di bonifica) (6)

1. Al fine di agevolare i progetti di riordino dei consorzi di bonifica, nel rispetto delle disposizioni di cui, rispettivamente, all’articolo 11 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo a disposizioni transitorie in materia di consorzi di bonifica e all’articolo 11 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, relativo a disposizioni in materia di razionalizzazione dei consorzi di bonifica, e successive modifiche, sono concessi, rispettivamente, un contributo straordinario al Consorzio di bonifica “Valle del Liri”, pari a complessivi euro 2.500.000,00, a valere sulle annualità 2024 e 2025 e un contributo straordinario al Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest”, pari a complessivi euro 3.500.000,00, a valere sulle annualità 2025 e 2026. (7)

2. Agli oneri concernenti il contributo in favore del Consorzio di bonifica “Valle del Liri", si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Difesa del suolo” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Contributo straordinario al Consorzio di bonifica “Valle del Liri” nell’ambito del progetto di fusione dei consorzi di bonifica”, con uno stanziamento pari a euro 1.250.000,00, per ciascuna annualità 2024 e 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1. (8)

bis. Agli oneri concernenti il contributo in favore del Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest”, si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Difesa del suolo” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, della voce di spesa denominata: “Contributo straordinario al Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest” per interventi di manutenzione straordinaria”, con uno stanziamento pari a euro 2.500.000,00, per l’anno 2025 ed euro 1.000.000,00, per l’anno 2026, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2. (9)


Art. 9

(Modifica all’articolo 9, comma 39, della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 relativo ai contributi per la realizzazione di iniziative e manifestazioni sportive anche di rilevanza internazionale e successive modifiche)

1. Alla lettera e quater) del comma 39 dell’articolo 9 della l.r. 19/2022, dopo le parole: “alla Federazione Italiana Vela” sono aggiunte le seguenti: “ovvero al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)”.


Art. 10

(Disposizioni per la realizzazione del seminario di Ventotene per la formazione federalista europea) 

1. [In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 13 giugno 1983, n. 37 (Istituzione del seminario di Ventotene per la formazione federalista europea), limitatamente all’annualità 2024, le risorse regionali destinate alla realizzazione del seminario di Ventotene per la formazione federalista europea sono assegnate, con apposita deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all’Istituto di studi federalisti “Altiero Spinelli”.] (3)

2. Agli oneri relativi alla realizzazione del seminario di Ventotene per la formazione federalista europea, pari a euro 36.000,00, per l’anno 2024, si provvede mediante l’istituzione nel programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti, della voce di spesa denominata: “Spese per la realizzazione del seminario di Ventotene per la formazione federalista europea (l.r. n. 37/1983)”, il cui stanziamento, pari a euro 36.000,00, per l’anno 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio regionale 2024-2026. (4)

bis. Gli oneri di cui al comma 2 sono ripartiti, relativamente all’anno 2024, nella seguente misura:

a)  18.000,00 euro a favore del Comune di Ventotene;

b) 18.000,00 euro a favore dell’Istituto di studi federalisti “Altiero Spinelli”. (5)


Art. 11

(Protocollo d’intesa con la Corte di Appello di Roma per rafforzare l’operatività degli uffici giudiziari ubicati nel territorio regionale)

1. Al fine di implementare l’efficienza dell’apparato giudiziario e contribuire a garantire un miglior servizio della giustizia nei confronti del cittadino, con conseguenti riflessi positivi per lo sviluppo economico e sociale delle realtà territoriali, la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, relativo agli accordi fra pubbliche amministrazioni, è autorizzata a stipulare un apposito protocollo d’intesa con la Corte di Appello di Roma volto a rafforzare l’operatività degli uffici giudiziari ubicati nel territorio regionale.

2. Lo schema del protocollo d’intesa di cui al comma 1, recante, in particolare, le azioni di supporto amministrativo per l’adempimento delle formalità conseguenti al passaggio in giudicato dei provvedimenti giudiziari, per la cui realizzazione la Regione si avvale anche di Lazio Crea S.p.A., è approvato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione, nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Spese relative al protocollo d’intesa con la Corte di Appello di Roma per rafforzare l’operatività degli uffici giudiziari ubicati sul territorio regionale”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 248.000,00, per l’anno 2024 e a euro 330.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

Note:

L' allegato alla presente legge è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione del 18 aprile 2024, n. 32, edizione straordinaria

(1) Comma modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 29 luglio 2024, n. 13

(2) Comma modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 29 luglio 2024, n. 13

(3) Comma abrogato dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge regionale 7 agosto 2024, n. 17

(4) Comma modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 agosto 2024, n. 17

(5) Comma aggiunto dall'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 7 agosto 2024, n. 17

(6) Rubrica sostituita dall'articolo 12, comma 1, lettera a), della legge regionale 2 dicembre 2024, n. 19

(7) Comma modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera b), della legge regionale 2 dicembre 2024, n. 19

(8) Comma modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge regionale 2 dicembre 2024, n. 19

(9) Comma aggiunto dall'articolo 12, comma 1, lettera d), della legge regionale 2 dicembre 2024, n. 19

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.