Assestamento delle previsioni di bilancio 2023-2025. Disposizioni varie

Numero della legge: 10
Data: 14 agosto 2023
Numero BUR: 65
Data BUR: 16/08/2023

Art. 1

(Assestamento delle previsioni di bilancio 2023-2025)

1. Ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e relativi principi applicativi e dell’articolo 24 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), le previsioni di bilancio di seguito elencate, riportate nello stato delle entrate e delle spese della legge regionale 30 marzo 2023, n. 2 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025), sono rideterminate in conformità ai corrispondenti dati definitivi, risultanti dalla proposta di legge regionale concernente il rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2022, adottata con deliberazione della Giunta regionale 28 aprile 2023, n. 137:

Previsioni di bilancio

euro

Residui attivi al 31 dicembre 2022

5.824.970.747,63

Residui passivi al 31 dicembre 2022

5.016.312.275,18

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

245.883.586,87

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

674.771.729,34

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2022

642.907.117,56

Avanzo di cassa al 31 dicembre 2022

2.108.881.858,25

2. In conformità all’articolo 12 della proposta di legge regionale concernente il rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2022, il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 è così determinato:

Risultato di amministrazione al 31dicembre 2022

euro

Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 (lettera A del prospetto RDA)

(+) 1.996.885.014,49

Parte accantonata al netto del fondo anticipazioni liquidità (lettera B del prospetto RDA al netto del F.A.L.)

 (–) 1.488.553.381,65

Fondo anticipazioni liquidità al 31 dicembre 2022

(–) 13.305.138.187,94

Parte vincolata (lettera C del prospetto RDA)

 (–) 749.857.282,98

Disavanzo al lordo del fondo anticipazioni liquidità (lettera E del prospetto RDA)

(–) 13.546.663.838,08

di cui Fondo anticipazioni liquidità al 31 dicembre 2022

(–) 13.305.138.187,94

di cui Disavanzo al netto del fondo anticipazioni liquidità (lettera E del prospetto RDA al netto del F.A.L.)

(–) 241.525.650,14

 

Art. 2

(Mutui e prestiti obbligazionari)

1. È confermato il limite massimo per il ricorso al mercato finanziario per la contrazione di mutui o di altre forme di indebitamento finalizzati a nuovi investimenti, autorizzato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 2/2023.

2. L’elenco dei nuovi investimenti, allegato agli atti di concessione del mutuo, è aggiornato annualmente entro i termini di approvazione della legge di rendiconto generale annuale.

3. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

Art. 3

(Stato di previsione dell’entrata e della spesa. Allegati all’assestamento delle previsioni di bilancio 2023-2025)

1.  Per effetto delle variazioni di bilancio apportate nel corso dell’esercizio finanziario corrente, l’ammontare assestato dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta essere:

a)   pari a euro 40.462.701.741,54, in termini di competenza, e a euro 32.828.664.326,06, in termini di cassa, per l’anno 2023;

b)   pari a euro 36.066.704.416,59, in termini di competenza, per l’anno 2024;

c)   pari a euro 35.388.346.473,79, in termini di competenza, per l’anno 2025.

2.  Ai sensi dell’articolo 50 del d.lgs. 118/2011 e conformemente agli schemi di cui all’Allegato n. 9 al d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, sono approvati i seguenti allegati, contenenti i dati assestati del bilancio di previsione per gli anni 2023-2025, come indicati in termini complessivi al comma 1:

a)       la nota integrativa di cui all’articolo 50, comma 3, del d.lgs. 118/2011 (Allegato n. 1);

b)       il prospetto delle entrate di bilancio, redatto per titoli e tipologie (Allegato n. 2);

c)       il prospetto delle spese di bilancio, redatto per missioni, programmi e titoli (Allegato n. 3);

d)       il prospetto di riepilogo generale delle entrate, redatto per titoli (Allegato n. 4);

e)       il prospetto di riepilogo generale delle spese, redatto per titoli (Allegato n. 5);

f)       il prospetto di riepilogo generale delle spese, redatto per missioni (Allegato n. 6);

g)      il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese (Allegato n. 7);

h)      il prospetto degli equilibri di bilancio (Allegato n. 8);

i)       il prospetto esplicativo della composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (Allegato n. 9);

l)       il prospetto concernente la composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, redatto per ciascuna annualità del triennio 2023-2025 (Allegato n. 10);

m)    il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato n. 11).

 

Art. 4

(Assestamenti di bilancio degli enti pubblici dipendenti)

1.  Ai sensi dell’articolo 50, commi 1 e 2, della l.r. 11/2020 e successive modifiche, sono approvati gli assestamenti del bilancio di previsione esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2024-2025, deliberati dai seguenti enti pubblici dipendenti della Regione:

a)  Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA-LAZIO);

b)  Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo LAZIO);

c)  Ente Parco naturale regionale dei Monti Lucretili;

d) Ente Parco naturale regionale Bracciano e Martignano;

e)  Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL);

f)  Ente regionale Roma Natura;

g)  Ente Riserva naturale regionale Nazzano, Tevere Farfa.

2.  Sono allegati alla presente legge gli schemi degli assestamenti dei bilanci di previsione esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2024-2025 degli enti pubblici dipendenti della Regione di cui al comma 1 (Allegato n. 12).

 

Art. 5

(Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche)

1.  Alla l.r. 6/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al comma 1 dell’articolo 10 bis, le parole: “, ferma restando la possibilità di destinare al personale interno, in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti ai sensi della normativa vigente.” sono sostituite dalle seguenti: “. Il personale interno, in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell’attività forense, può accedere alla posizione di avvocato dell’Avvocatura regionale, mediante le procedure di mobilità interna, secondo quanto stabilito dal regolamento di organizzazione.”;

b)  al comma 1 dell’articolo 11, le parole: “dalle direzioni regionali e, di norma, da strutture organizzative di base a responsabilità dirigenziale” sono sostituite dalle seguenti: “da direzioni regionali di differente complessità organizzativa e responsabilità nonché, di norma, da strutture organizzative di base a responsabilità dirigenziale”;

c)  al comma 3 dell’articolo 11 bis, le parole: “da almeno dodici anni” sono soppresse e le parole: “da almeno quindici anni” sono sostituite dalle seguenti: “in possesso degli ulteriori requisiti previsti dal regolamento di organizzazione e comunque”;

d) alla lettera b) del comma 6 dell’articolo 11 bis, dopo le parole: “con funzioni di supporto all’Avvocatura regionale” sono aggiunte le seguenti: “e i compiti dell’Avvocato Coordinatore”;

e)  all’articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:

1)  al comma 1, dopo le parole: “Tali strutture” sono inserite le seguenti: “, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,”;

2)  dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1 bis. Gli incarichi di Capo dell’Ufficio di Gabinetto del Presidente e di Segretario della Giunta sono conferiti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione. L’incarico di vice Capo dell’Ufficio di Gabinetto del Presidente è conferito con decreto del Presidente, su proposta del Capo dell’Ufficio di Gabinetto. Tali incarichi sono conferiti ai sensi dell’articolo 53, comma 2, dello Statuto, sulla base di un rapporto fiduciario, a dipendenti regionali, a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni ovvero di organi costituzionali in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o altro analogo provvedimento secondo i relativi ordinamenti, a soggetti esterni all’amministrazione regionale, che siano in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di organizzazione. La durata e il trattamento giuridico ed economico degli stessi sono definiti dai rispettivi provvedimenti di conferimento dell’incarico.”;

3)  all’alinea del comma 3, dopo le parole: “Con il regolamento di organizzazione” sono inserite le seguenti: “, in coerenza con le disposizioni dell’articolo 14, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e successive modifiche,”;

4)  alla lettera c) del comma 3, dopo le parole: “fuori ruolo o comando” sono inserite le seguenti: “o altro analogo provvedimento”;

5)  la lettera e) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

“e) il trattamento economico da corrispondere mensilmente ai dipendenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, eventualmente integrato da una indennità commisurata alla temporaneità del rapporto, che per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro è applicato fino ad una specifica disciplina contrattuale. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale;”;

6)  il comma 4 è abrogato;

7)  al comma 6, dopo le parole: “collocamento in aspettativa” sono inserite le seguenti: “, fuori ruolo, comando o altro analogo provvedimento”;

f)  al comma 4 dell’articolo 20, le parole da: “su proposta” fino a: “le esperienze precedenti” sono sostituite dalle seguenti: “secondo le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione”.

 

Art. 6

(Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 “Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile” e successive modifiche)

 

1.  Alla l.r. 2/2014, sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al titolo le parole: “Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile” sono soppresse;

b)  al comma 3 dell’articolo 10, le parole: “, avvalendosi dell'Agenzia regionale di protezione civile di cui all’articolo 19,” sono soppresse;

c)  al comma 1 dell’articolo 12, le parole: “, per la cui attuazione si avvale dell'Agenzia regionale di protezione civile di cui all’articolo 19,” sono soppresse;

d)  all’articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche:

1)  al numero 1) della lettera c) del comma 4, le parole: “dall’Agenzia” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione”;

2)  al numero 4) della lettera c) del comma 4, le parole: “l’Agenzia” sono sostituite dalle seguenti: “la Regione”;

e)  al comma 1 dell’articolo 14, le parole: “L’Agenzia regionale di protezione civile di cui all’articolo 19,” sono sostituite dalle seguenti: “La direzione regionale competente in materia di protezione civile”;

f)  il comma 2 dell’articolo 16 è sostituito dal seguente:

“2. La direzione regionale competente in materia di protezione civile coordina l'istruttoria tecnica, sviluppa e attua i piani di intervento urgente per il superamento dell’emergenza, in stretto raccordo e collaborazione con ogni altra struttura regionale e soggetto pubblico o privato interessati.”;

g)  all’articolo 17 sono apportate le seguenti modifiche:

1)  al comma 1, le parole: “il direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile di cui all’articolo 21” sono sostituite dalle seguenti: “il Direttore regionale competente in materia di protezione civile” e le parole: “dell’Agenzia stessa” sono soppresse;

2)  al comma 3, le parole: “Il direttore dell’Agenzia” sono sostituite dalle seguenti: “Il Direttore regionale competente in materia di protezione civile”;

h)  alla rubrica del Capo IV le parole: “Istituzione dell'agenzia regionale di protezione civile” sono soppresse;

i)   all’articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1)  al comma 1, le parole: “l’Agenzia regionale di protezione civile di cui all’articolo 19,” sono sostituite dalle seguenti: “la direzione regionale competente in materia di protezione civile,”;

2)  all’alinea del comma 2, le parole: “L’Agenzia regionale di protezione civile,” sono sostituite dalle seguenti: “La direzione regionale competente in materia di protezione civile,”;

3)  al comma 3, le parole: “dal direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile,” sono sostituite dalle seguenti: “dal Direttore della direzione regionale competente in materia di protezione civile,”;

l)   alla rubrica della Sezione II del Capo IV le parole: “Agenzia regionale di protezione civile” sono sostituite dalle seguenti: “Direzione regionale competente in materia di protezione civile”;

m)  l’articolo 19 è abrogato;

n)  all’articolo 20 sono apportate le seguenti modifiche:

1)  la rubrica è sostituita dalla seguente: “Compiti della direzione regionale competente in materia di protezione civile”;

2)  all’alinea del comma 2 le parole: “L'Agenzia svolge, in particolare, i seguenti compiti:” sono sostituite dalle seguenti: “La direzione regionale competente in materia di protezione civile svolge i compiti previsti dal regolamento di organizzazione della Giunta regionale e, in particolare:”;

3)  ovunque ricorrano le parole: “l’Agenzia” sono sostituite dalle seguenti: “la direzione regionale competente in materia di protezione civile”;

o)  gli articoli 21 e 22 sono abrogati;

p)  all’articolo 23 sono apportate le seguenti modifiche:

1)  alla rubrica le parole: “e sistema contabile della Agenzia” sono soppresse;

2)  all’alinea del comma 1 le parole: “dell’Agenzia” sono sostituite dalle seguenti: “per l’espletamento delle funzioni regionali in materia di protezione civile”;

3)  alla lettera a) del comma 1, le parole: “all’Agenzia sulla base del bilancio preventivo approvato annualmente” sono soppresse;

4)  i commi 3 e 4 sono abrogati;

q)  gli articoli 24 e 25 sono abrogati;

r)  ai commi 1 e 2 dell’articolo 26, le parole: “l’Agenzia” sono sostituite dalle seguenti: “la direzione regionale competente in materia di protezione civile”;

s)  al comma 4 dell’articolo 27, le parole: “dell’Agenzia” sono sostituite dalle seguenti: “della direzione regionale competente in materia di protezione civile”;

t)   all’articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche:

1)  al comma 1, le parole: “l’Agenzia” sono sostituite dalle seguenti: “la direzione regionale competente in materia di protezione civile”;

2)  alla lettera b) del comma 2, le parole: “dell’Agenzia regionale di protezione civile” sono sostituite dalle seguenti: “della direzione regionale competente in materia di protezione civile”;

u)  all’articolo 30 sono apportate le seguenti modifiche:

1)  al comma 1, le parole: “presso l’Agenzia” sono sostituite dalle seguenti: “presso la Regione”;

2)  alla lettera a) del comma 2, le parole: “dell’Agenzia regionale di protezione civile” sono sostituite dalle seguenti: “della direzione regionale competente in materia di protezione civile”;

3)   al comma 5, le parole: “e all’Agenzia” sono sostituite dalle seguenti: “e alla direzione regionale competente in materia di protezione civile”;

v)   all’articolo 31 sono apportate le seguenti modifiche:

1)   al comma 1, le parole: “l’Agenzia” sono sostituite dalle seguenti: “la direzione regionale competente in materia di protezione civile”;

2)   al comma 2, le parole: “, per la cui attuazione si avvale dell’Agenzia,” sono soppresse;

z)    l’articolo 36 è abrogato;

aa)  i commi 2 e 3 dell’articolo 38 sono abrogati.

2.  La lettera t) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2020, n. 8 di modifica dell’articolo 24 della l.r. 2/2014, relativo alla programmazione dell’attività dell’Agenzia regionale di protezione civile, è abrogata.

3.  A seguito delle modifiche introdotte dai commi 1 e 2, tutti gli atti normativi regionali vigenti che fanno riferimento all’Agenzia regionale di protezione civile devono intendersi riferiti alla direzione regionale competente in materia di protezione civile.

4.  L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 decorre dalla data del conferimento dell’incarico di Direttore della direzione regionale competente in materia di protezione civile, da istituirsi nell’ambito della riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. A decorrere dalla medesima data le risorse umane, finanziarie e strumentali della soppressa Agenzia regionale di protezione civile transitano alla direzione regionale competente in materia di protezione civile e cessa l’incarico di cui all’articolo 21 della l.r. 2/2014.


Art. 7

(Disposizioni relative alla soppressione dell’Agenzia regionale Spazio Lavoro)

1.  I commi 10, 11, 12 e 13 dell’articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativi all’Agenzia regionale Spazio Lavoro, sono abrogati.

2.  Alla legge regionale 17 giugno 2022, n. 11 (Disposizioni per la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro e del benessere lavorativo. Disposizioni finanziarie varie) sono apportate le seguenti modifiche:

a)  alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 7, le parole: “operatori dell’Agenzia regionale Spazio Lavoro di cui all’articolo 7, comma 10, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28” sono sostituite dalle seguenti: “personale della direzione regionale competente in materia di politiche per l’occupazione”;

b)  al comma 1 dell’articolo 15, le parole: “presso l’Agenzia regionale Spazio Lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “presso la direzione regionale competente in materia di politiche per l’occupazione”.

3.  A seguito delle modifiche introdotte dai commi 1 e 2, tutti gli atti normativi regionali vigenti che fanno riferimento all’Agenzia regionale Spazio Lavoro devono intendersi riferiti alla direzione regionale competente in materia di politiche per l’occupazione.

4.  L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 decorre dalla data del conferimento dell’incarico di Direttore della direzione regionale competente in materia di politiche per l’occupazione, da istituirsi nell’ambito della riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. A decorrere dalla medesima data, le risorse umane, finanziarie e strumentali della soppressa Agenzia regionale Spazio Lavoro transitano alla direzione regionale competente in materia di politiche per l’occupazione e cessa l’incarico di cui all’articolo 7, comma 13, primo periodo, della l.r. 28/2019.

 

Art. 8

(Entrata in vigore)

1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

Note:

Gli allegati alla presente legge sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione del 16 agosto 2023, n. 65

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.