Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza, la cultura della legalità, della lotta alla corruzione e della cittadinanza responsabile nell’ambito del territorio regionale. Istituzione della giornata regionale contro tutte le mafie (1) (1a)

Numero della legge: 15
Data: 5 luglio 2001
Numero BUR: 21
Data BUR: 30/07/2001
L.R. 05 Luglio 2001, n. 15
Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza, la cultura della legalità, della lotta alla corruzione e della cittadinanza responsabile nell’ambito del territorio regionale. Istituzione della giornata regionale contro tutte le mafie (1) (1a)


Art. 1
(Finalità)


1. La Regione, al fine di garantire, nel rispetto delle proprie competenze, lo sviluppo di una convivenza civile e ordinata nel proprio territorio, della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile assume direttamente iniziative e concede finanziamenti per la realizzazione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza in ambito regionale e a contrastare la diffusione dei fenomeni di criminalità comune e di tipo mafioso. (2)


Art. 1 bis (2a)
(Giornata regionale della memoria, della legalità e dell’impegno in ricordo delle vittime di tutte le mafie)


1. In memoria delle vittime della criminalità, la Regione istituisce la “Giornata regionale della memoria, della legalità e dell’impegno in ricordo delle vittime di tutte le mafie” da celebrarsi ogni anno il 21 marzo al fine di promuovere l’educazione, l’informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio regionale.



Art. 1 ter (2b)
(Istituzione del premio regionale “Legalità contro tutte le mafie”)



Art. 2 (3)
(Interventi)


1. Rientrano negli interventi di cui all’articolo 1:
a) programmi di attività, finanziabili con fondi correnti, volti ad accrescere i livelli di sicurezza, a contrastare l’illegalità e a favorire l’integrazione nonché il reinserimento sociale;
b) progetti di investimenti, finanziabili in conto capitale, per la riqualificazione di aree degradate, per l’acquisto e l’installazione di strumenti ed attrezzature nell’ambito di progetti e sistemi integrati di sicurezza, nonché per la realizzazione di sistemi di gestione delle informazioni;

b bis)   opere di ristrutturazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni confiscati alla criminalità organizzata, acquisiti al patrimonio indisponibile della Regione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche, al fine di favorirne il riutilizzo e la fruizione sociale nell’ambito dell’attuazione di politiche sociali a favore della legalità, della sicurezza e della prevenzione delle situazioni di disagio, di accoglienza e di supporto per le vittime di reato; (3.1)
c) opere di ristrutturazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, acquisiti al patrimonio indisponibile degli enti locali ai sensi del d.lgs. 159/2011 e successive modifiche, al fine di favorirne il riutilizzo e la fruizione sociale nell’ambito dell’attuazione di politiche sociali a favore della legalità, della sicurezza e della prevenzione delle situazioni di disagio, di accoglienza e di supporto per le vittime di reato; (3.2)
c bis) promozione, nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università, di iniziative finalizzate all’educazione alla legalità; (3a)
c ter) formazione professionale a favore di operatori degli enti locali e della polizia locale; (3a)
c quater) seminari destinati agli operatori delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere sociale. (3a)

c quinquies) formazione professionale a favore degli amministratori giudiziari, dipendenti pubblici e professionisti che operano o intendono operare nella gestione dei beni confiscati. (3b)



Art. 3 (4)
(Soggetti beneficiari dei finanziamenti
e iniziative dirette della Regione)


1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, sono beneficiari dei finanziamenti di cui alla presente legge:
a) i comuni, singoli o associati, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati rientranti nelle tipologie individuate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 5, relativamente agli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e cbis); (4a)
b) gli enti locali e le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), che possono amministrare direttamente i beni, le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, le comunità terapeutiche e i centri di recupero e cura di tossicodipendenti, iscritti negli albi o registri regionali previsti dalla normativa vigente in materia, relativamente agli interventi di cui all’articolo 2 , comma 1, lettere c) e cbis). (4b)

b bis) università pubbliche o private, che sottoscrivono convenzioni, accordi o intese comunque denominate con la Regione, relativamente agli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c quinquies). Alle finalità di cui alla presente lettera si provvede mediante l’istituzione della voce di spesa denominata: “Spese per la formazione professionale a favore degli amministratori giudiziari, dipendenti pubblici e professionisti che operano o intendono operare nella gestione dei beni confiscati alla mafia”, nell’ambito del programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana” della missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, titolo 1 “Spese correnti”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00 per l’anno 2020 e a euro 50.000,00 per ciascuna annualità 2021-2022, e derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”. (4c)

1 bis. Le risorse di cui alla presente legge sono, altresì, utilizzate per opere di ristrutturazione e di manutenzione ordinaria dei beni confiscati alla criminalità organizzata acquisiti al patrimonio indisponibile della Regione, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b bis). (4d)

2. Una quota non superiore al 20 per cento dello stanziamento previsto per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), c bis), c ter) e c quater), può essere utilizzata per programmi o progetti di rilevanza regionale, realizzati anche per il tramite dell’Osservatorio di cui all’articolo 8. (4e)


Art. 3 bis (4f)
(Formazione professionale)


1. La Regione, nell’ambito della disciplina vigente in materia di formazione professionale, promuove iniziative formative, anche in convenzione con le istituzioni formative accreditate, collegate alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, con particolare riguardo alla formazione congiunta dei docenti, dei genitori e degli operatori degli enti locali.





Art. 4
(Finanziamenti)

(5)




Art. 5 (5.1)
(Indirizzi per la concessione dei finanziamenti)


1. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio di previsione, sentite le commissioni consiliari competenti in materia di sicurezza, lotta alla criminalità organizzata e alle infiltrazioni mafiose, ed a seguito di processi partecipativi degli enti locali, sono stabiliti gli indirizzi per la concessione dei finanziamenti di cui alla presente legge concernenti, in particolare: (5.2)
a) gli ambiti territoriali e tematici che necessitano di interventi prioritari;
b) i criteri per la predisposizione di bandi pubblici contenenti modalità e termini per l’elaborazione dei programmi e dei progetti e per la presentazione delle richieste di finanziamento;
c) i criteri per la valutazione, da parte di una commissione tecnica, costituita con decreto del Presidente della Regione, dei programmi e dei progetti e per la predisposizione delle relative graduatorie;
d) le quote massime ammesse al finanziamento.”




Art. 6


(5.3)






Art. 7


(5.3)






Art. 8
(Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione)

(9)



Art. 8 bis
(Clausola valutativa)


(10)




Art. 9
(Norme transitorie)


Relativamente alla prima applicazione della presente legge:
a) la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 7 può prevedere termini per la presentazione delle domande di ammissione ai finanziamenti anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 93 della legge regionale 15 giugno 1999, n. 6;
b) l’Osservatorio provvede ai compiti di cui all’articolo 8, comma 4, lettere a) e b) entro centoventi giorni dalla data del proprio insediamento.

Art. 10

(Disposizioni finanziarie) (11)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede nell’ambito delle voci di spesa iscritte nel programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana” della missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, titolo 1 “Spese correnti” e titolo 2 “Spese in conto capitale”, le cui autorizzazioni di spesa, pari ad euro 250.000,00 per gli interventi di parte corrente per ciascuna annualità 2020 e 2021, e ad euro 5.500.000,00 per l’anno 2020 e ad euro 1.000.000,00 per l’anno 2021, per gli interventi in conto capitale, sono derivanti dalle corrispondenti riduzioni dei fondi speciali di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titoli 1 e 2. (12)

2. (13)

Note:


(1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 30 luglio 2001, n. 21

(1a) Titolo modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(2) Articolo modificato dall'articolo 13, comma 1 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26, modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e successivamente abrogato dall'articolo 74, comma 2, lettera a), della legge regionale 10 dicembre 2024, n. 20

(2a) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(2b) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e poi abrogato dall'articolo 74, comma 2, lettera a), della legge regionale 10 dicembre 2024, n. 20

(3) Articolo sostituito dall'articolo 13, comma 2 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26

(3.1) Lettera inserita dall'articolo 7, comma 2, lettera a), numero 1), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28

(3.2) Lettera modificata dall'articolo 7, comma 2, lettera a), numero 2), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28

(3a) Lettera aggiunta dall'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(3b) Lettera aggiunta dall'articolo 7, comma 2, lettera a), numero 3), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28

(4) Articolo sostituito dall'articolo 13, comma 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26

(4a) Lettera modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(4b) Lettera modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e successivamente dall'articolo 9, comma 53, della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(4c) Lettera aggiunta dall'articolo 7, comma 2, lettera b), numero 1), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28

(4d) Comma inserito dall'articolo 7, comma 2, lettera b), numero 2), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28

(4e) Comma sostituito dall'articolo 17, comma 2, lettera b), numero 3), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28

(4f) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(5) Articolo abrogato dall'articolo 13, comma 4 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26

(5.1) Articolo sostituito dall'articolo 13, comma 5 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26

(5.2) Alinea modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(5.3) Articolo abrogato dall'articolo 13, comma 6 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26

(9) Articolo abrogato dall'articolo 74, comma 2, lettera a), della legge regionale 10 dicembre 2024, n. 20


(10) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera l), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e successivamente abrogato dall'articolo 74, comma 2, lettera a), della legge regionale 10 dicembre 2024, n. 20

(11) Articolo sostituito dall'articolo 7, comma 2, lettera c), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28

(12) Comma modificato dall'articolo 74, comma 2, lettera b), numero 1), della legge regionale 10 dicembre 2024, n. 20

(13) Comma abrogato dall'articolo 74, comma 2, lettera b), numero 2), della legge regionale 10 dicembre 2024, n. 20

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.