Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2006 (1)

Numero della legge: 5
Data: 28 aprile 2006
Numero BUR: 12 S.O. 6
Data BUR: 29/04/2006

L.R. 28 Aprile 2006, n. 5
Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2006 (1)


SOMMARIO

Art.
1
Disposizioni in materia di entrate
Art.
2
Disposizioni in materia di spesa
Art.
3
Approvazione del bilancio pluriennale
Art.
4
Approvazione degli elenchi allegati allo stato di previsione della spesa
Art.
5
Emissione di prestiti obbligazionari
Art.
6
Conferma di precedenti disposizioni regionali
Art.
7
Residui passivi ed economie di spesa
Art.
8
Variazioni di bilancio
Art.
9
Rinnovo della convenzione ACI per la riscossione delle tasse automobilistiche
Art.
10
Limiti agli impegni di spesa
Art.
11
Disposizioni relative alla legge regionale 7 luglio 1986, n. 23 “Fondo regionale per l’assistenza tecnica e finanziaria a piccole e medie imprese operanti nel Lazio” e successive modifiche [abrogato]
Art.
12
Prima Scuola Sperimentale di Formazione Teatrale diretta da ragazzi disabili
Art.
13
Crediti vantati da COTRAL S.p.a.
Art.
14
Modifiche all’articolo 42 della legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 “Testo unico in materia di sport”
Art.
15
Disposizioni varie. Integrazione dell’articolo 174 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, relativo a contributi a teatri stabili
Art.
16
Concorso della Regione per la realizzazione di opere strutturali e di iniziative sociali, culturali e sportive di carattere locale
Art.
17
Approvazione dei bilanci di enti, aziende ed organismi sottoposti a controllo
Art.
18
Entrata in vigore



Art. 1
(Disposizioni in materia di entrate)


1. Il totale generale delle entrate della Regione per l’anno finanziario 2006 è approvato in 18.990.486.496,07 euro in termini di competenza ed in 21.082.230.647,10 euro in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento e la riscossione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata ed il versamento nella cassa della Regione delle somme dei proventi dovuti, per l’anno finanziario 2006, sulla base dello stato di previsione dell’entrata allegato alla presente legge (tabella A).


Art. 2
(Disposizioni in materia di spesa)


1. Il totale generale delle spese della Regione per l’anno finanziario 2006 è approvato in 18.990.486.496,07 euro in termini di competenza ed in 21.082.230.647,10 euro in termini di cassa.
2. È autorizzato, secondo le leggi in vigore, l’impegno ed il pagamento delle spese della Regione per l’anno finanziario 2006, in conformità ai dati di competenza e di cassa di cui all’annesso stato di previsione riportato in allegato alla presente legge (tabella B). Riguardo alla gestione dei flussi di cassa si opera in conformità alle norme concernenti il patto di stabilità interno di cui all’articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e successive modifiche. L’erogazione delle spese comprese nel settore “partite di giro” è consentita nei limiti e subordinatamente all’avvenuto accertamento della disponibilità dello stanziamento iscritto ai rispettivi capitoli.
3. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2006.


Art. 3
(Approvazione del bilancio pluriennale)


1. È approvato il bilancio pluriennale della Regione per l’arco di tempo relativo agli anni 2006-2008.


Art. 4
(Approvazione degli elenchi allegati allo stato di previsione della spesa)


1. Sono approvati i seguenti elenchi allegati allo stato di previsione della spesa:
a) l’elenco n. 1 concernente i capitoli afferenti le spese obbligatorie, a favore dei quali possono disporsi, con decreto del Presidente della Regione, integrazione di fondi mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, articolato nei sottoelenchi da “A” a “C” in conformità alla denominazione delle UPB T21, T22, T23 e T24;
b) l’elenco n. 2 concernente i capitoli a carico dei quali possono disporsi pagamenti mediante ordini di accreditamento;
c) l’elenco n. 3 concernente le garanzie prestate dalla Regione ai sensi dell’articolo 46 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione);
d) l’elenco n. 4 concernente fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti legislativi;
e) l’elenco n. 5 concernente i capitoli di spesa per la cui copertura la Regione è autorizzata, per l’anno 2006, a contrarre mutui o prestiti per interventi finalizzati ai nuovi investimenti per l’importo di 1.678.347.430,77 euro, rinviando alla legge di assestamento di bilancio 2006 l’autorizzazione all’eventuale contrazione del mutuo di 2.025.225.951,27 euro, finalizzato al formale riequilibrio conseguente all’iscrizione del presunto saldo finanziario negativo connesso alla gestione dei pregressi esercizi.
2. I mutui di cui al comma 1, per il complessivo ammontare di 3.703.573.382,04 euro, sono contratti ad un tasso effettivo massimo, fisso o variabile, del 6 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima di ammortamento di trentacinque anni e minima di dieci anni.
3. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui o prestiti è garantito dalla Regione mediante iscrizione nello stato di previsione della spesa, per tutta la durata dell’ammortamento stesso, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti.
4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all’assunzione dei mutui o prestiti di cui al comma 1 con propri atti deliberativi, nei limiti, alle condizioni o con le modalità previste dalla presente legge.


Art. 5
(Emissione di prestiti obbligazionari)


1. L’amministrazione regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a Statuto ordinario) e dell’articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è autorizzata a contrarre prestiti obbligazionari in alternativa totale o parziale ai mutui di cui all’articolo 4, comma 1.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare l’emissione, alle migliori condizioni di mercato, di prestiti obbligazionari, anche indicizzati a parametri non monetari, determinando le condizioni e le modalità dell’operazione, ivi compresa l’eventuale costituzione di un fondo vincolato per la restituzione del capitale oggetto del prestito obbligazionario. Ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° dicembre 2003, n. 389 (Regolamento concernente l'accesso al mercato dei capitali da parte delle province, dei comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448) si autorizza l'affidamento della gestione di detto fondo anche a soggetti sui quali la Regione esercita un controllo diretto o indiretto, purché sottoposti al controllo degli organi di vigilanza sui mercati finanziari, nonché l'investimento delle somme accantonate nel fondo di ammortamento anche in titoli obbligazionari il cui rischio sia riconducibile al rischio della Regione stessa. (2)
3. Il rimborso del prestito obbligazionario è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa e per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti alle previste scadenze, comprensive degli oneri a copertura del rischio di cambio. Su tali somme è istituito speciale vincolo a favore dell’ente o degli enti creditizi incaricati del servizio di prestito.
4. In relazione alla garanzia di cui al comma 3, è dato mandato al tesoriere della Regione di provvedere, alla previste scadenze e secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l’ente o gli enti creditizi incaricati del servizio di prestito delle somme occorrenti per il servizio stesso, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, autorizzando, a tal fine, il tesoriere stesso ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio di prestito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell’ente o degli enti creditizi incaricati del servizio di prestito. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo dovesse per qualsiasi causa venire meno o risultare insufficiente al pagamento delle somme necessarie al servizio di prestito, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.
5. La Giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all’emissione del prestito obbligazionario, comprese quelle relative all’ottenimento di uno o più rating.
6. Sono confermate per l’anno 2006 tutte le disposizioni concernenti le operazioni finanziarie finalizzate alla copertura dei disavanzi sanitari.
7. È confermato il disposto di cui all’articolo 5, comma 6, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 1999).
7 bis. Sono confermate, altresì, per l'anno 2006 le disposizioni contenute nell’articolo 5, commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 10, relativo all’emissione di prestiti obbligazionari. (3)

Art. 6
(Conferma di precedenti disposizioni regionali)


1. Sono confermate, per l’anno 2006, le disposizioni contenute nell’articolo 5 della legge regionale 3 giugno 1994, n. 17 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 1994) e quelle contenute nell’articolo 17 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 25 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio 1995 “articolo 28 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17”) per quanto concerne la gestione dei capitoli di spesa del bilancio del Consiglio, mediante le aperture di credito da parte dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
2. Sono confermate, per l’anno 2006, le disposizioni contenute nell’articolo 6 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 3 ((Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2003), come modificato dall’articolo 7, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 (Assestamento del biancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2003).
3. Sono confermate, per l’anno 2006 e per il bilancio 2006-2008, le disposizioni contenute negli articoli 40, 45, 46 e 47 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 33 (Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali e disposizioni finanziarie e di programmazione per l’esercizio finanziario 1985) nonché le disposizioni della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 (Norme in materia di opere e lavori pubblici) e successive modifiche.



Art. 7
(Residui passivi ed economie di spesa)


1. Le somme iscritte in conto residui afferenti gli esercizi 2004 e 2005, iscritte in termini presuntivi nello stato di previsione della spesa di bilancio 2006, per le quali non sia giunta in scadenza la relativa obbligazione entro il 31 dicembre 2005, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, della l.r. 25/2001, costituiscono economie di bilancio. Al formale accertamento delle partite contabili da conservare nel conto dei residui, in conformità alla disposizione del presente articolo, si provvede in sede di adozione del provvedimento di cui al comma 4 dell’articolo 40 della l.r. 25/2001, di concerto con le strutture competenti per materia.
2. Relativamente ai residui perenti riguardanti il bilancio del Consiglio regionale, gli adempimenti di cui al presente articolo sono effettuati direttamente dalla segreteria amministrativa del Consiglio regionale e formalizzati con provvedimento dell’Ufficio di presidenza.



Art. 8
(Variazioni di bilancio)


1. Ove nel corso dell’esercizio finanziario si manifesti la necessità di garantire la copertura a carico del bilancio regionale dei disavanzi del Servizio sanitario regionale riferiti all’anno precedente, la Giunta regionale è autorizzata, in deroga alle disposizioni contenute nell’articolo 28 della l.r. 25/2001, ad effettuare variazioni compensative tra capitoli di spesa corrente anche appartenenti a diverse unità previsionali di base, con esclusione dei capitoli a destinazione vincolata.



Art. 9
(Rinnovo della convenzione ACI per la riscossione delle tasse automobilistiche)


1. La Giunta regionale è autorizzata a rinnovare per il periodo 2006/2008, salvo ulteriori proroghe, la convenzione di cui all’articolo 29 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per l’esercizio finanziario 2001).



Art. 10
(Limiti agli impegni di spesa)


1. Al fine di concorrere alle finalità poste dalla normativa nazionale in materia di contenimento e controllo della spesa, la facoltà di impegnare per il 2006 spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio regionale può essere esercitata limitatamente alle spese fisse o aventi natura obbligatoria, agli stipendi e alle competenze accessorie del personale, agli interessi, alle partite di giro ed alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi al funzionamento degli enti sub-regionali, alle spese per l’attuazione di programmi comunitari, alle spese connesse ad entrate a destinazione vincolata già acquisite o accertate ed alle relative quote di cofinanziamento regionale, alle spese connesse ad interventi per calamità naturali, alle spese concernenti interventi sul trasporto pubblico compresi nell’UPB D41, alle spese di carattere socio-assistenziale afferenti l’UPB H41, alle annualità relative ai limiti d’impegno, alle rate di ammortamento dei mutui ed alle spese finalizzate da apposita norma legislativa.
2. Con decreto del Presidente della Regione si provvede ad elencare gli specifici capitoli di bilancio riguardanti le spese di cui al comma l, ad esclusione delle spese obbligatorie già previste negli elenchi allegati al bilancio.
3. Per le restanti spese, la facoltà di impegnare è consentita nel limite del 98 per cento dello stanziamento annuo.
4. La Giunta regionale può concedere deroghe alle limitazioni poste dal comma 3, su motivata proposta dell’assessore competente per materia, di concerto con l’assessore competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione.


Art. 11  (3a)

(Disposizioni relative alla legge regionale 7 luglio 1986, n. 23 “Fondo regionale per l’assistenza tecnica e finanziaria a piccole e medie imprese operanti nel Lazio” e successive modifiche)


[ 1. Per gli interventi di cui alla l.r. 23/1986 e successive modifiche, riferiti ai progetti di certificazione di qualità ed ambientale, i contributi possono essere concessi solo per le domande pervenute alla società FILAS S.p.a. entro e non oltre il 3l maggio 2005.
2. Per le domande riferite agli altri interventi previsti dalla l.r. 23/1986 è riservato un importo non superiore a 3 milioni di euro. Le nuove domande possono essere accolte solo a seguito dell’emanazione, da parte della FILAS S.p.a., di appositi bandi.
3. Il programma di attività di cui all’articolo 4 della l.r. 23/1986 è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione, di concerto con l’assessore competente in materia di piccole e medie imprese, artigianato e commercio.]


Art. 12
(Prima Scuola Sperimentale di Formazione Teatrale diretta da ragazzi disabili)


1. La Regione, nell’ambito delle politiche dirette a favorire iniziative, anche sperimentali, di rilevante carattere sociale finalizzate al superamento del disagio di persone che si trovino in situazioni di svantaggio e marginalità sociale, promuove l’associazione del Teatro Patologico e ne sostiene le attività, per la realizzazione della Prima Scuola Sperimentale di Formazione Teatrale diretta da ragazzi disabili.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione stanzia una somma pari a 250 mila euro per l’anno 2006 e 150 mila euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 mediante istituzione di apposito capitolo, nell’ambito dell’UPB R31.



Art. 13
(Crediti vantati da COTRAL S.p.a.)


1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce termini e modalità di regolazione, anche in via transattiva ed in un arco temporale pluriennale, dei crediti vantati da COTRAL S.p.a. nei confronti della Regione. Agli oneri conseguenti si provvede a carico dei relativi capitoli di bilancio.


Art. 14
(Modifiche all’articolo 42 della legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 “Testo unico in materia di sport”)


1. Dopo il comma 2 dell’articolo 42 della l. r. 15/2002 sono aggiunti i seguenti:
«2 bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle iniziative per il credito sportivo, di cui all’articolo 30, si provvede mediante gli stanziamenti del capitolo G31501, che assume la seguente denominazione: “Contributi in conto interessi sui mutui concessi dall’I.C.S. - Istituto per il Credito Sportivo - e da altri istituti di credito (art. 30 l.r.15/2002)”.
2 ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle iniziative per la concessione di contributi in conto capitale per impianti sportivi, di cui all’articolo 31, si provvede mediante gli stanziamenti del capitolo G32501, che assume la seguente denominazione: “Contributi per impianti sportivi (art. 31 l.r.15/2002)”.
2 quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle iniziative per la concessione di contributi per le attrezzature sportive e per la gestione degli impianti sportivi, di cui all’articolo 32, si provvede mediante gli stanziamenti del capitolo G31513, che assume la seguente denominazione: “Contributi per le attrezzature sportive e per la gestione degli impianti sportivi (art. 32 l.r.15/2002)”.
2 quinquies. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle iniziative per i contributi finalizzati alla promozione delle attività sportive ed allo svolgimento dell’attività ordinaria, di cui all’articolo 33, si provvede mediante gli stanziamenti del capitolo G31503, che assume la seguente denominazione: “Contributi per la promozione delle attività sportive e per lo svolgimento dell’attività ordinaria (art. 33 l.r.15/2002)”.
2 sexies. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle iniziative promozionali sportive, di cui all’articolo 37, si provvede mediante gli stanziamenti del capitolo G31502, che assume la seguente denominazione: “Spese per iniziative promozionali sportive (art. 37 l.r.15/2002)”.
2 septies. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle iniziative per la concessione di contributi finalizzati alla promozione e allo sviluppo della pratica sportiva per le persone diversamente abili con deficit mentale, fisico e sensoriale, di cui all’articolo 40, si provvede mediante gli stanziamenti del capitolo G31504, che assume la seguente denominazione: “Contributi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone diversamente abili con deficit mentale, fisico e sensoriale (art. 40 l.r.15/2002)”.».



Art. 15
(Disposizioni varie. Integrazione dell’articolo 174 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, relativo a contributi a teatri stabili)


1. Le risorse disponibili sul capitolo R31513 sono utilizzate, limitatamente all’esercizio finanziario corrente, per finanziare le domande, relative alle annualità 2004-2005, utilmente collocate nelle graduatorie formulate ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 9 gennaio 2004, n. 17.
2. Nell’ambito della disponibilità del capitolo D44515, l’importo di 4 milioni di euro è destinato all’azienda pubblica COTRAL per un progetto di riqualificazione comprensivo della restaurazione e della messa in funzione della funicolare nel Comune di Rocca di Papa e della realizzazione di un parcheggio di scambio con il capolinea COTRAL.
3. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo B41503, la somma di 500 mila euro è destinata alla copertura di maggiori oneri per le spese di funzionamento dell’APT di Frosinone.
4. E’ confermata, a valere sugli stanziamenti previsti nell’esercizio 2006 al capitolo R33506 e per l’importo di 400 mila euro, la finalizzazione contenuta nell’articolo 26, comma 8, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 10 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2005).
5. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo Sl1504 l’importo di 7 milioni 200 mila euro è destinato alla copertura della spesa prevista per il personale in servizio presso la Giunta regionale e l’importo di 7 milioni 164 mila euro è destinato alla copertura della spesa prevista per il personale in servizio presso il Consiglio regionale.
6. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo Sl1501, l’importo di 4 milioni di euro è destinato alla copertura della spesa prevista per il personale in servizio presso la Giunta regionale e l’importo di 5 milioni 298 mila euro è destinato alla copertura della spesa prevista per il personale in servizio presso il Consiglio regionale. (4)
7. Nell’ambito del capitolo G21505, un importo fino alla concorrenza di 270 mila euro è destinato, per l’esercizio 2006, alla costituzione ed al funzionamento dell’Osservatorio della Cultura della Regione Lazio, per consentire alla Regione Lazio di partecipare con le altre Regioni italiane ed europee alla nascente rete di osservatori culturali nell’ambito del programma ENCACT del Consiglio d’Europa. La composizione e le modalità di funzionamento dell’Osservatorio sono definite con successivo provvedimento della Giunta regionale.
8. Lo stanziamento del capitolo C12503, denominato “Fondo regionale per la progettazione” per un importo di 8 milioni 838 mila 901 euro, è destinato al finanziamento delle domande ammesse per le annualità 2003 e 2004 per le quali gli enti hanno presentato la documentazione richiesta nei termini previsti nonché, per l’annualità 2005, per le domande presentate alla data del 30 giugno 2005, in corso di istruttoria.
9. Lo stanziamento del capitolo C12515, per un importo di 123 mila 988 euro, è destinato alla copertura della “quota a carico dell’ente” delle domande ammesse per l’annualità 2003 per le quali gli enti hanno presentato la documentazione richiesta nei termini previsti.
10. Nell’ambito delle risorse stanziate nel capitolo di spesa C12502 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006, la somma di 3 milioni di euro è attribuita alla società Tuscia Expò S.p.a., di cui alla legge regionale 29 maggio 1997, n. 14 (Partecipazione della Regione Lazio alla costituzione della S.p.a. denominata “Tuscia Expò”) e successive modifiche, per la realizzazione del centro fieristico espositivo di Viterbo.
11. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo F31509, un importo sino a 1 milione 200 mila euro è destinato al pagamento delle spese di funzionamento e degli oneri diretti ed indiretti per il personale relativi all’anno 2005.
12. Nell’ambito dello stanziamento previsto dal capitolo F21506 - Attività di formazione professionale nel campo dei servizi sociali (legge regionale 6 aprile 1978, n. 14 “Disciplina dell’attività di formazione professionale” e legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 “Ordinamento della formazione professionale”) la somma di 100 mila euro è destinata alla formazione e riqualificazione del personale in servizio presso i consultori familiari del territorio regionale.
13. Al fine di consentire l’erogazione del contributo già assegnato nell’ambito del bilancio 2005 per l’attività già svolta in tale esercizio dall’associazione culturale “Nuovi Orizzonti”, lo stesso contributo è assegnato alla predetta associazione nell’ambito delle disponibilità del capitolo G11507 per l’esercizio 2006.
14. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo B16502, un importo sino a 350 mila euro è destinato alla realizzazione di laboratori per l’Istituto Zooprofilattico negli immobili di proprietà dell’ARSIAL siti a Colonnetta di Montopoli Sabina.
15. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo G13508, l’importo di 140 mila euro è destinato alla copertura dei maggiori oneri sostenuti dalla Fondazione Accademia di Santa Cecilia per la stagione concertistica 2005.
16. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo G31512, l’importo di 100 mila euro è destinato all’Agensport Lazio per l’organizzazione dell’iniziativa “Trofeo della memoria”, in collaborazione con la Lega Calcio Dilettantistica del Lazio e la Comunità Ebraica di Roma.
17. Lo stanziamento del capitolo G21505, per un importo di 100 mila euro, è destinato al Comune di Ronciglione per ovviare alla mancata erogazione del contributo dovuto a seguito della realizzazione del progetto previsto dall’articolo 66, comma 11, della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2002 “legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, articolo 11”).
18. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo F31512, l’importo di 250 mila euro è destinato alla Compagnia Maestranze Portuali di Anzio per il pagamento dell’indennità lorda, della cassa integrazione guadagni (CIG), degli assegni familiari, dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle spese generali di gestione per gli anni 2003, 2004 e 2005. Il predetto contributo è oggetto di apposita rendicontazione.
19. Al fine di promuovere iniziative dirette della Regione per il perseguimento delle finalità di cui alla legge regionale 10 novembre 1992, n. 44 (Norme per la tutela dell’utente e del consumatore), è istituito, nell’ambito dell’UPB R31, apposito capitolo con lo stanziamento, per l’anno 2006, di 2 milioni 500 mila euro. Con deliberazione della Giunta regionale si provvede alla individuazione delle predette iniziative. (5)
20. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo G24548, l’importo di 300 mila euro è destinato al completamento degli interventi previsti dall’articolo 22 della l.r. 10/2005.
21. Nell’ambito della disponibilità del capitolo B12530, l’importo di 500 mila euro è destinato alle spese per la ristrutturazione e per l’acquisto di attrezzature dello stabilimento per la lavorazione e trasformazione delle nocciole di proprietà dell’Agenzia Regionale Sviluppo e Innovazione del Lazio (ARSIAL), sito nel Comune di Vignanello. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità di attuazione.
22. Nell’ambito del capitolo B15513, l’importo di 340 mila euro è destinato all’organizzazione di incontri con Paesi dell’Unione europea, sia presso le principali capitali europee che presso la “Casa dell’Agricoltura” di Roma, finalizzati all’attività promozionale dei prodotti tipici ed a contatti con operatori commerciali esteri.
23. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo B15513, la somma di 180 mila euro è destinata alle aziende del Lazio che partecipano alla Fiera Gusti d’Europa.
24. (5a)
25. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo B12530, l’importo di 100 mila euro è destinato al Consorzio SALA, costituito da cooperative agricole e ubicato nel Comune di Rieti, per la realizzazione, nell’azienda di proprietà della Regione gestita dal Consorzio stesso, di infrastrutture rurali, ivi compresi acquedotti, elettrificazione e viabilità.
26. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo B12510, la somma di 50 mila euro è destinata a contributi per il fermo straordinario di due mesi per la pesca di vongole e cannolicchi. Le modalità di concessione dei predetti contributi sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
27. Nell’ambito dell’UPB D41 è istituito apposito capitolo con lo stanziamento di 2 milioni di euro destinato all’adeguamento dei costi di esercizio delle aziende private esercenti il trasporto pubblico locale. (6)
28. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo G11516, l’importo di 1 milione 500 mila euro è destinato alle spese relative allo svolgimento di iniziative ed eventi sul territorio della Regione, collegati allo svolgimento, dal 13 al 21 ottobre 2006, della Festa del Cinema di Roma.
29. Lo stanziamento del capitolo H425l8, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, è destinato prioritariamente alla realizzazione e manutenzione, nell’ambito di strutture pubbliche, di asili nido, consultori e case famiglia per minori e disagiati psichici.
30. Per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 68 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8, relativo al riconoscimento dell’attività dell’associazione teatrale tra i comuni del Lazio ATCL, nell’ambito dell’UPB G11 è istituito un capitolo denominato: “Contributo all’Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio - ATCL per l’organizzazione del circuito teatrale regionale”, con disponibilità, per l’esercizio 2006, di 550 mila euro. Per l’erogazione di tale contributo si applicano i criteri relativi ai contributi di cui alla legge regionale 10 luglio 1978, n. 32, (Attività di promozione culturale della Regione Lazio) e successive modifiche. (7)
31. Al fine di garantire gli adeguamenti strutturali per lo svolgimento dei campionati mondiali di volo a vela che si svolgeranno a Rieti negli anni 2007 e 2008, è istituito, nell’ambito dell’UPB G32, uno specifico capitolo denominato: “Contributo alla Provincia di Rieti per il cofinanziamento dei lavori di adeguamento strutturale legati allo svolgimento dei campionati mondiali di volo a vela nel 2007-2008”, con uno stanziamento di 300 mila euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
32. Nell’ambito dell’UPB R45, la somma di 100 mila euro è destinata alle spese connesse all’attività dell’Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza e la legalità, di cui alla legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 (Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell’ambito del territorio regionale) e successive modifiche, mediante istituzione di apposito capitolo.
33. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo B12530, l’importo di 50 mila euro è destinato alle spese di miglioramento delle strutture dell’Oleoteca di Farfa, sita in Fara Sabina e di proprietà della Provincia di Rieti, nonché all’attività promozionale della stessa. Alla predetta Oleoteca è riconosciuta la qualifica di “Oleoteca regionale”.
34. Per provvedere al pagamento alla società “Aeroporti di Roma” dell’importo di 148 mila 824 euro, in attuazione dell’accordo “Ligabue Gate Gourmet”, è istituito apposito capitolo nell’ambito dell’UPB T19.
35. Nell’ambito dell’UPB E62, l’importo di 350 mila euro è destinato alle spese connesse alla conclusione degli interventi di autorecupero già progettati dai comuni.
36. Lo stanziamento del capitolo C11508 è destinato ad incrementare la dotazione del fondo di rotazione di cui all’articolo 24, comma 7, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1999 “art. 28 legge regionale 11 aprile 1986, n. 17”), attivabile attraverso la redazione di apposita scheda all’interno del programma di attività.
37. Nell’ambito del capitolo G32501, la somma di 500 mila euro è destinata al Comune di Frascati per il completamento del campo sportivo comunale “Mamilio”.
38. Lo stanziamento del capitolo G24533 è destinato alle finalità di cui all’articolo 41, comma 1, alla lettera d), della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 3, relativo all’attuazione di interventi programmati nell’anno 2003.
39. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo C12557, la somma di 50 mila euro, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, è destinata alla fondazione Ebri.
40. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo B22501, un importo pari a 300 mila euro è destinato alla realizzazione della rete antincendio e del cablaggio dell’area industriale di Monterotondo e un importo pari a 200 mila euro per la realizzazione del centro servizi alle imprese dell’area industriale di Formello.



Art. 16
(Concorso della Regione per la realizzazione di opere strutturali e di iniziative sociali, culturali e sportive di carattere locale)


1. La Regione concorre:
a) alla realizzazione di investimenti di carattere locale, di cui all’allegata tabella A, parte integrante della presente legge, secondo gli importi indicati nella stessa relativamente a ciascun beneficiario. I relativi oneri gravano sullo stanziamento del capitolo C12520;
b) alla promozione ed al sostegno delle iniziative sociali, culturali e sportive di carattere locale, di cui all' allegata tabella B, parte integrante della presente legge, secondo gli importi indicati nella stessa relativamente a ciascun beneficiario. I relativi oneri gravano sullo stanziamento del capitolo C11520.
2. I soggetti beneficiari dei contributi previsti nelle tabelle A e B di cui al presente articolo, devono presentare agli uffici regionali competenti, entro il 30 Giugno 2006, pena la decadenza del contributo, la documentazione necessaria per l'identificazione dettagliata del progetto nonché del soggetto proponente, così come richiesto dalla normativa vigente ed in particolare, per i contributi di cui alla tabella A, dalla disposizione di cui all’articolo 93, comma 3, della l.r. 6/1999.


Art 17
(Approvazione dei bilanci di enti, aziende ed organismi sottoposti a controllo)


1. Ai sensi dell’articolo 57 della l.r. 25/2001 sono approvati i bilanci di previsione per l’anno finanziario 2006, deliberati dai sottoelencati enti, aziende ed organismi sottoposti al controllo della Regione:
a) Ente regionale parco dell’Appia Antica;
b) Ente Regionale Riserva Naturale Nazzano Tevere-Farfa;
c) Ente Regionale Parco Naturale dei Monti Lucretili;
d) Parco Regionale Riviera di Ulisse;
e) Ente Regionale Parco Naturale di Bracciano e Martignano;
f) Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci;
g) Ente Regionale Parco di Vejo;
h) Ente Regionale Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia;
i) Ente Regionale Aree Naturali Protette - Roma Natura;
l) Ente Regionale Parco dei Castelli Romani;
m) Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo del Lazio – ARSIAL;
n) Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - ARPA LAZIO;
o) Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo – ARDIS;
p) Azienda di Promozione Turistica del comune di Roma;
q) Azienda di Promozione Turistica della provincia di Latina;
r) Azienda di Promozione Turistica della provincia di Viterbo;
s)Azienda di Promozione Turistica della provincia di Rieti;
t) Azienda di Promozione Turistica della provincia di Roma;
u) Azienda di promozione Turistica della provincia di Frosinone;
v) Ente Regionale Parco dei Monti Simbruini;
z) Agenzia Regionale Parchi;
aa) Istituto regionale per le ville tuscolane - I.R.Vi.T.
2. Gli enti, aziende ed organismi di cui al comma 1 sono tenuti ad apportare le eventuali variazioni ai rispettivi bilanci in relazione agli stanziamenti definitivamente previsti dalla legge di bilancio regionale per gli anni 2006, 2007 e 2008.



Art. 18
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.



Allegati
Omissis


Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 29 aprile 2006, n. 12, s.o. n. 6
(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 11, lettera a) della legge regionale 18 settembre 2006, n. 10
(3) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 11, lettera b) della legge regionale 18 settembre 2006, n. 10
(3a) Articolo abrogato dal numero 81) dell'allegato F alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6
(4) Comma modificato dall'articolo 1, comma 82 della legge regionale 18 settembre 2006, n. 10
(5) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con il capitolo di spesa R31901
(5a) Comma abrogato dall'articolo 22, comma 1, lettera v) della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15
(6) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con il capitolo di spesa D41900
(7) Dal 1°gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con il capitolo di spesa G11900

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.