Soppressione dell'Agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse e internalizzazione delle relative funzioni (1)

Numero della legge: 9
Data: 15 luglio 2015
Numero BUR: 57
Data BUR: 16/07/2015

L.R. 15 Luglio 2015, n. 9
Soppressione dell'Agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse e internalizzazione delle relative funzioni (1)


Art. 1
(Finalità e oggetto)


1. La Regione, con la presente legge, al fine di assicurare il contenimento della spesa e la continuità nell’esercizio delle funzioni di supporto tecnico nel campo dei trapianti, nonché di perseguire obiettivi di salvaguardia della salute di cui all’articolo 7, comma 1, dello Statuto, efficienza, chiarezza organizzativa, economicità, trasparenza ed efficacia nell’utilizzazione delle competenze tecnico-scientifiche disponibili da parte della Regione nelle diverse fasi della propria attività di programmazione sanitaria, e di ottimizzare le risorse, dispone la soppressione dell’Agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse, istituita con la legge regionale 3 novembre 2003, n. 37 e successive modifiche, di seguito denominata Agenzia.

Art. 2
(Trasferimento delle funzioni)

1. Le funzioni e le competenze svolte dall’Agenzia sono trasferite, a decorrere dalla deliberazione di cui all’articolo 4, comma 4, alla direzione regionale competente in materia di politiche sanitarie, fatte salve le funzioni operative da attribuire, con la medesima deliberazione, al Centro regionale per i trapianti del Lazio.
2. Entro trenta giorni dalla deliberazione di cui all’articolo 4, comma 4, con atto di organizzazione, le funzioni e le competenze svolte dall’Agenzia sono assegnate alle aree della direzione suddetta, in coerenza con quanto previsto dalla medesima deliberazione.


Art. 3
(Nomina del commissario liquidatore)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, il Presidente della Regione nomina, entro dieci giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto (2), un commissario liquidatore per un periodo massimo di tre mesi, che resta in carica sino all’approvazione della deliberazione di cui all’articolo 4, comma 4. Il commissario deve essere scelto tra i soggetti di comprovata esperienza e nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi del personale regionale, di quello degli enti strumentali della Regione, nonché del personale con contratto a tempo indeterminato delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale. Il commissario è scelto tra il personale dirigente della Regione o delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale. Il suo incarico si intende svolto in ragione d’ufficio ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche e pertanto non è corrisposta alcuna indennità aggiuntiva. (3)


Art. 4
(Compiti del commissario liquidatore)

1. Il commissario liquidatore provvede, entro quarantacinque giorni dalla nomina:
a) all’inventario dei beni mobili e immobili di proprietà dell’Agenzia con l’indicazione degli eventuali vincoli di destinazione d’uso o di altri vincoli di altra natura che gravano sugli stessi, che dal momento della soppressione sono trasferiti alla Regione;
b) alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei procedimenti di contenzioso pendenti;
c) alla formazione del conto consuntivo e del piano di liquidazione;
d) allo svolgimento di ogni altra attività necessaria per l’adempimento dei compiti connessi con la soppressione.
2. Il commissario liquidatore opera nel rispetto del principio contabile OIC 5 (bilanci di liquidazione), per quanto applicabile, e gli atti posti in essere dallo stesso nello svolgimento del proprio mandato sono sottoposti al controllo della Giunta regionale che ne riferisce alle commissioni consiliari competenti in materia di bilancio e salute ai sensi dell’articolo 55, comma 7, dello Statuto.
3. Entro quarantacinque giorni dalla nomina, il commissario liquidatore trasmette alla Regione e alle commissioni consiliari competenti in materia di bilancio e salute il bilancio iniziale di liquidazione.
4. Entro quarantacinque giorni dall’invio del bilancio iniziale di liquidazione, il commissario liquidatore trasmette alla Regione il bilancio finale di liquidazione, che è approvato con propria deliberazione dalla Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti in materia di bilancio e salute, e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale del Consiglio regionale.



Art. 5
(Risorse dell’Agenzia)

1. Sulla base delle attività svolte dal commissario liquidatore ai sensi dell’articolo 4 e del bilancio di liquidazione, previo parere delle commissioni consiliari competenti e previa concertazione con le organizzazioni sindacali rappresentative del contratto collettivo nazionale di lavoro Regioni ed autonomie locali, con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie dell’Agenzia che sono trasferite alla direzione regionale competente in materia di politiche sanitarie.
2. A seguito del trasferimento di cui al comma 1, gli importi iscritti nel bilancio di liquidazione a copertura delle spese per le esigenze di funzionamento dell’Agenzia confluiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.


Art. 6
(Organi dell’Agenzia)

1. Gli organi dell’Agenzia, ivi compreso il commissario straordinario, cessano alla data di assunzione delle funzioni da parte del commissario liquidatore, ad eccezione del collegio dei revisori, che permane in carica e continua ad esercitare le sue funzioni per tutta la durata della gestione liquidatoria con il trattamento economico ridotto del venti per cento. A decorrere dalla deliberazione di cui all’articolo 4, comma 4, il commissario liquidatore cessa dall’incarico, il collegio dei revisori decade, l’Agenzia è soppressa e la Regione succede, anche a titolo processuale, in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, esistenti e non estinti dalla procedura di liquidazione.

Art. 7
(Trasparenza)

1. Al fine di assicurare la continuità e la trasparenza nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 2, sulle attività intraprese dalla competente direzione regionale il Presidente della Regione trasmette una dettagliata informativa bimestrale alla commissione consiliare competente in materia di sanità, che è pubblicata sui siti istituzionali della Regione e del Consiglio regionale.



Art. 8
(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di approvazione della deliberazione di cui all’articolo 4, comma 4, sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 3 novembre 2003, n. 37 (Istituzione dell’Agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse);
b) l’articolo 149 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo a modifiche della l.r. 37/2003 e alla realizzazione di un sito informatico a carattere divulgativo;
c) la lettera o) del comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativa alla trasformazione in agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse del Lazio;
d) la lettera e) del comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1, relativa al riordino quale ente pubblico dipendente dalla Regione dell’Agenzia;
e) la lettera b) del comma 144 dell’articolo 2 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, relativa a modifiche della l.r. 37/2003.



Art. 9
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Note:

(1) Legge pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del 16 luglio 2015, n. 57

(2) Vedi decreto del Presidente della Regione 24 settembre 2015, n. T00183 (BUR 1 ottobre 2015, n. 79, s.o. n. 1), decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2016, n. T00020 (BUR 25 febbraio 2016, n. 16, s.o. n. 1) e decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2018, n. T00105 (BUR 26 aprile 2018, n. 34)

(3) Comma modificato dall'articolo 17, comma 5 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9



Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.