Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009 (art 11, l.r. 20 novembre 2001, n. 25) (1)

Numero della legge: 31
Data: 24 dicembre 2008
Numero BUR: 48 S.O. 167
Data BUR: 27/12/2008
L.R. 24 Dicembre 2008, n. 31
Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009 (art 11, l.r. 20 novembre 2001, n. 25) (1)


SOMMARIO

CAPO I

Disposizioni per il controllo e la razionalizzazione della spesa

Art. 1 (Determinazione del livello massimo di ricorso al mercato finanziario)

Art. 2 (Rifinanziamento di leggi regionali)

Art. 3 (Utilizzo dei fondi a destinazione vincolata)

Art. 4 (Limiti agli impegni di spesa)

Art. 5 (Copertura disavanzo sanitario 2007)

Art. 6 (Copertura disavanzo sanitario 2008)

Art. 7 (Programma di trasparenza e responsabilizzazione amministrativa)

CAPO II

Misure straordinarie di contrasto alla crisi economica e sociale

Art. 8 (Disposizioni per la patrimonializzazione dei Confidi del Lazio)

Art. 9 (Misure per la patrimonializzazione delle imprese del Lazio)

Art. 10 (Interventi per favorire la monetizzazione dei crediti verso le pubbliche amministrazioni)

Art. 11 (Sostegno agli enti locali con momentanee difficoltà di cassa)

Art. 12 (Fondo di solidarietà per individui e famiglie in situazioni di sovraindebitamento)

Art. 13 (Fondo di solidarietà per i mutui)

Art. 14 (Fondo di garanzia per gli interventi comunitari)

Art. 15 (Interventi di contrasto alla crisi e sostegno alla buona occupazione)

Art. 16 (Misure straordinarie in favore dei lavoratori e dell’indotto, coinvolti nella crisi aziendale del gruppo Alitalia)

Art. 17 (Interventi a sostegno dei lavoratori del comparto degli operatori turistici)

Art. 18 (Fondo per l’esenzione dei giovani dai costi del trasporto pubblico locale e regionale)

CAPO III

Disposizioni in materia di attività produttive, sviluppo economico, ricerca, innovazione e turismo

Art. 19 (Fondo per la creatività)

Art. 20 (Partecipazione azionaria della Regione Lazio all’Ente Fiera di Sora S.p.A.)

Art. 21 (Promozione della costituzione della fondazione “Lazio, per lo Sviluppo dell’audiovisivo” e partecipazione della Regione)

Art. 22 (Disposizioni per completare l’attuazione del programma integrato di interventi per lo sviluppo del litorale del Lazio. Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2001, n. 1 “Norme per la valorizzazione e lo sviluppo del litorale del Lazio” e successive modifiche)

Art. 23 (Programma straordinario regionale di investimenti)

Art. 24 (Partecipazione della Regione alla Fondazione dei diritti genetici)

Art. 25 (Fondo di dotazione per la Società regionale LAit S.p.A. – Lazio Innovazione Tecnologica)

Art. 26 (Modifiche all’articolo 60 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 “Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”. Disposizione finanziaria)

CAPO IV

Disposizioni in materia di sicurezza, affari istituzionali, tutela ambientale e territoriale, e trasporti

Art. 27 (Sostegno alle vittime della criminalità)

Art. 28 (Modifica all’articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 “Disciplina del Consiglio delle autonomie locali”)

Art. 29 (Primo riordino delle Istituzioni di assistenza e beneficienza (IPAB) della Regione) - abrogato

Art. 30 (Costituzione della Fondazione RE.SE.T. - REte SErvizi Territoriali)

Art. 31 (Incentivazione delle fonti di energia rinnovabili. Esiti del processo di partecipazione)

Art. 32 (Interventi in materia di raccolta differenziata)

Art. 33 (Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 10 settembre 1998, n. 42 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”)

Art. 34 (Interventi in materia di tutela ambientale e del territorio)

Art. 35 (Fondo per l’indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica nelle aree naturali protette regionali)

Art. 36 (Interventi regionali di difesa del suolo dal rischio esondazioni)

Art. 37 (Interventi a seguito del contratto Multiservizio tecnologico e fornitura di vettori energetici)

Art. 38 (Interventi in materia di trasporto pubblico locale)

Art. 39 (Ristrutturazione e ampliamento dei comprensori sciistici Monte Terminillo e Monte Livata)

CAPO V

Disposizioni in materia di lavoro, servizi sociali e sanità

Art. 40 (Misure per favorire l’emersione del lavoro sommerso)

Art. 41 (Disposizioni in materia di cantieri scuola e lavoro)

Art. 42 (Fondo di solidarietà per le famiglie dei lavoratori vittime di incidenti mortali sul lavoro. Modifiche all’articolo 105 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 e successive modifiche)

Art. 43 (Politiche sociali e sostegno alle famiglie. Modifiche alla legge regionale 16 giugno 1980, n. 59 “Norme sugli asili nido” e successive modifiche) [abrogato]

Art. 44 (Buono sconto famiglia in favore dei giovani al di sotto dei venticinque anni di età)

Art. 45 (Promozione dell’uso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata)

Art. 46 (Interventi in materia di campi nomadi)

Art. 47 (Polo di solidarietà e di assistenza diurna ai senza fissa dimora)

Art. 48 (Sviluppo di una rete regionale delle banche del tempo)

Art. 49 (Fondo per il contrasto all’abuso di alcolici)

Art. 50 (Modifiche all’articolo 56 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26, relativo al fondo per soggiorni estivi in luoghi di villeggiatura per disabili in età evolutiva e adulti)

Art. 51 (Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale)

Art. 52 (Fondo per l’integrazione socio-sanitaria)

Art. 53 (Abrogazione della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 18 “Misure urgenti in materia sanitaria”)

Art. 54 (Realizzazione di un percorso assistenziale nei confronti delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica – SLA)

Art. 55 (Partecipazione alla realizzazione del primo congresso mondiale sull’endometriosi profonda)

Art. 56 (Destinazione ad uso pubblico del presidio ospedaliero San Giacomo)

CAPO VI

Disposizioni in materia di istruzione e formazione

Art. 57 (Fondo regionale integrativo per il diritto allo studio scolastico)

Art. 58 (Contributi ai comuni per l’istituzione di nuove sezioni di scuola dell’infanzia)

Art. 59 (Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1992, n. 29 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio” e successive modifiche)

Art. 60 (Modifiche alla legge regionale 18 giugno 2008, n. 7 “Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi universitari” e successive modifiche)

Art. 61 (Finanziamento del sistema informativo regionale dell’istruzione e della formazione (SIRIF) e del portale informatico SIRIO e istituzione del centro di documentazione regionale)

CAPO VII

Disposizioni in materia di lavori pubblici, politiche per la casa e urbanistica

Art. 62 (Interventi di contrasto all’emergenza in materia di edilizia scolastica)

Art. 63 (Disposizioni in ordine ai contributi per il pagamento delle rate dei mutui accesi dagli enti locali presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A.)

Art. 64 (Modifica alla legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”)

Art. 65 (Concorso regionale di cui alle leggi regionali 22 novembre 1982, n. 51 “Interventi sperimentali di recupero su immobili di proprietà di enti pubblici nei centri storici” e 9 marzo 1990, n. 27 “Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica od archeologica” e successive modifiche)

Art. 66 (Modifica all’articolo 7 bis della legge regionale 6 agosto 1999, n 12 “Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche)

Art. 67 (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007”)

Art. 68 (Modifica all’articolo 3 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 “Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica”)

Art. 69 (Modifica all’articolo 82 della legge regionale 16 aprile 2002 n. 8, relativo al fondo di rotazione per la realizzazione di programmi pluriennali di edilizia residenziale agevolata e successive modifiche)

Art. 70 (Programmi di edilizia agevolata per la locazione permanente)

Art. 71 (Modifica all’articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2004, n. 10 “Interventi straordinari in favore di soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche")
Art. 72 (Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico” e successive modifiche)

Art. 73 (Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del territorio” e successive modifiche)

Art. 74 (Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 “Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia”)

CAPO VIII

Disposizioni finali

Art. 75 (Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato - Clausola di sospensione)

Art. 76 (Entrata in vigore)

CAPO I
Disposizioni per il controllo e la razionalizzazione della spesa


Art. 1
(Determinazione del livello massimo di ricorso al mercato finanziario)



1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario è fissato per l’esercizio 2009 in termini di competenza e cassa nell’importo di 5.876.610.179,98 euro per interventi finalizzati agli investimenti ai sensi dell’articolo 45 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione). Le relative operazioni sono autorizzate secondo le modalità, i tempi e le procedure indicati nella legge di bilancio 2009.

2. Il livello di ricorso al mercato di cui al comma 1 si intende al netto delle operazioni effettuate sia per il rimborso anticipato sia per la ristrutturazione di passività preesistenti, nonché per la copertura dei disavanzi sanitari prevista dalle disposizioni legislative nazionali.



Art. 2
(Rifinanziamento di leggi regionali)


1. Relativamente all’anno finanziario 2009 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all’allegato quadro “A”.


Art. 3
(Utilizzo dei fondi a destinazione vincolata)


1. Alle determinazioni di impegno concernenti l’utilizzo dei fondi a destinazione vincolata deve essere allegata, a cura della struttura proponente, una scheda contenente tutti gli elementi necessari all’individuazione delle entrate corrispondenti e del loro accertamento da parte della Regione.

2. Il pagamento relativo ai fondi a destinazione vincolata di cui al comma 1 è subordinato all’avvenuto incasso dei fondi stessi, fatti salvi i programmi comunitari e specifiche deroghe stabilite con deliberazione della Giunta regionale in relazione a motivate esigenze di necessità ed urgenza.


Art. 4
(Limiti agli impegni di spesa)



1. Al fine di concorrere al contenimento ed al controllo della spesa regionale, la facoltà di impegnare per il 2009 è pienamente esercitata nel caso delle spese di cui agli elenchi n. 1, 1/A, 1/B e 1/C allegati allo stato di previsione della spesa, degli stipendi e delle competenze accessorie del personale, dei trasferimenti connessi al funzionamento degli enti sub-regionali, dei capitoli a destinazione vincolata e relativi cofinanziamenti, delle spese connesse ad interventi per calamità naturali, delle spese inderogabili concernenti il trasporto pubblico, il sociale, la sanità, l’istruzione, delle annualità relative ai limiti d’impegno, delle rate di ammortamento dei mutui e delle spese finalizzate da apposita norma legislativa.

2. Il Presidente della Regione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per l’esercizio 2009, provvede con decreto ad elencare gli specifici capitoli di bilancio riguardanti le spese di cui al comma l, ad esclusione dei capitoli relativi a spese obbligatorie già previste negli elenchi n. 1, 1/A, 1/B e 1/C, di capitoli a destinazione vincolata e di capitoli relativi a cofinanziamenti regionali.

3. Per le restanti spese, la facoltà di impegnare è consentita nel limite del 70 per cento dello stanziamento annuo.

4. La Giunta regionale può concedere deroghe alla limitazione di cui al comma 3, su motivata proposta dell’assessore regionale competente per materia, di concerto con l’assessore regionale competente in materia di bilancio.

Art. 6
(Copertura disavanzo sanitario 2008)


1. Al fine di assicurare la copertura del disavanzo sanitario stimato per l’anno 2008 dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali in data 26 novembre 2008, al netto della copertura garantita dalle disponibilità finanziarie derivanti dal maggior gettito fiscale relativo alle annualità 2006, 2007 e 2008, ivi compreso l’accesso al cuneo fiscale di cui alla Comunicazione del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze del 1° dicembre 2008 ed al netto della copertura già assicurata nell’esercizio finanziario 2008, in termini di competenza e di cassa, per 93 milioni di euro a valere sul capitolo C21515, si provvede con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, pari ad 264 milioni di euro sul capitolo H31606.

Art. 7
(Programma di trasparenza e responsabilizzazione amministrativa)



1. Al fine di sostenere le spese in materia di trasparenza e responsabilizzazione amministrativa è istituito, nell’ambito dell’UPB R31, un apposito capitolo denominato: “Spese per il programma di trasparenza totale e responsabilizzazione amministrativa”, con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2009, pari a 600 mila euro.


CAPO II
Misure straordinarie di contrasto alla crisi economica e sociale


Art. 8
(Disposizioni per la patrimonializzazione dei Confidi del Lazio)



1. Nell’ambito delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 17, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 relativo a disposizioni per il potenziamento dei confidi del Lazio, la Regione promuove un programma a sostegno della patrimonializzazione dei confidi del Lazio. (1.1)

2. Lo stanziamento di risorse per la realizzazione del programma è pari a 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2009-2010-2011. A tal fine è istituito, nell’ambito dell’UPB B22, un capitolo denominato “Fondo al sostegno della patrimonializzazione dei confidi del Lazio”.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare entro il 31 marzo 2009, su proposta dell’assessore competente in materia di piccola e media impresa, commercio ed artigianato, sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri e le modalità di utilizzo del fondo di cui al comma 2, anche per interventi di controgaranzia regionale. Il tetto massimo delle operazioni di finanziamento su cui interviene la garanzia del fondo è fissato in un milione di euro. (1b)

4. I contributi erogati ai confidi in conformità alle disposizioni del programma di cui al comma 1 potranno essere imputati al fondo consortile o al capitale sociale a fini di vigilanza e senza vincoli di destinazione da parte dei confidi stessi, qualora si trasformino, entro tre anni dalla data di concessione del contributo, in intermediari vigilati iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modifiche o in banche di credito cooperativo ai sensi dei commi 29, 30, 31 e 32 dell’articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito, con modifiche, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. (1b)


Art. 9
(Misure per la patrimonializzazione delle imprese del Lazio)



1. Al fine di sostenere la patrimonializzazione delle micro e piccole e medie imprese del Lazio, anche appartenenti al settore agricolo, in sinergia con gli interventi del Fondo rotativo – PMI di cui all’articolo 67 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e successive modifiche, la Regione predispone un programma di sostegno alla capitalizzazione di impresa attraverso l’istituzione di un apposito fondo.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare entro il 31 marzo 2009, su proposta dell’assessore competente in materia di piccola e media impresa, commercio ed artigianato, sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri e le modalità di utilizzo del fondo e dispone il programma degli interventi che in particolare favorisca l’accesso ai mercati dei capitali, l’utilizzo a condizioni vantaggiose del private equity, la concessione di finanziamenti bancari nelle varie forme partecipative e ogni altra misura anche di carattere propedeutico tesa a migliorare la capitalizzazione delle imprese, anche attraverso il complementare utilizzo del fondo rotativo di cui al comma 1.

3. Il programma degli interventi approvato è attuato da Sviluppo Lazio s.p.a. attraverso modalità operative che prevedano procedure snelle e di semplice accesso per le imprese secondo requisiti selettivi predeterminati e automaticamente applicabili.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB B22, di un apposito capitolo denominato “Interventi a sostegno della patrimonializzazione delle imprese del Lazio”, con uno stanziamento pari ad euro 10 milioni per ciascuna annualità del triennio 2009-2011.

Art. 10
(Interventi per favorire la monetizzazione dei crediti
verso le pubbliche amministrazioni e le imprese pubbliche) (1c)


1. Al fine di rendere più efficiente l’accesso alla liquidità da parte delle micro e piccole e medie imprese laziali, la Regione istituisce un fondo di garanzia per migliorare l’accesso al credito e rendere più tempestivo il processo di monetizzazione dei crediti vantati verso la pubblica amministrazione e le imprese pubbliche di cui all’articolo 3, comma 28, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).(1d)

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottare entro il 31 marzo 2009, su proposta dell’assessore competente in materia di piccola e media impresa, commercio e artigianato, di concerto con l’assessore competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione, sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse stanziate dal fondo di garanzia anche per interventi di contro garanzia regionale, la cui gestione è affidata a Sviluppo Lazio s.p.a. o sue collegate

3. Agli oneri connessi all’applicazione del presente articolo si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB C22, di un apposito capitolo denominato “Fondo di garanzia per i crediti vantati dalle imprese verso la PA e le imprese pubbliche” con uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2009-2011 e con l’iscrizione di garanzie fideiussorie rilasciate dalla Regione in elenco n. 3, allegato al bilancio 2009, per 15 milioni di euro, per ciascuna annualità del triennio 2009-2011.(1e)


Art. 11
(Sostegno agli enti locali con momentanee difficoltà di cassa)



1.Al fine di sostenere l’economia locale, la Regione concede anticipazioni di cassa agli enti locali beneficiari di finanziamenti dalla Regione stessa.

2.I comuni e le province che hanno rispettato il patto di stabilità nell’ultimo triennio e che hanno uno stock di debito rapportato alle entrate correnti non superiore al 100 per cento possono accedere alle anticipazioni di cassa di cui al comma 1 fino all’importo massimo della metà dei finanziamenti di cui al medesimo comma.

3.La Regione non applica interessi sui fondi anticipati e provvede al loro recupero attraverso la liquidazione dei crediti vantati dagli enti nei suoi confronti.

4.La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare entro il 31 marzo 2009, su proposta dell’assessore competente in materia di bilancio, sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio, stabilisce le modalità e i criteri di applicazione del presente articolo.


Art. 12
(Fondo di solidarietà per individui e famiglie in situazione di sovraindebitamento)


1. La Regione, al fine di ridurre e compensare la situazione di disagio economico e sociale riguardante gli individui e le famiglie in situazioni di sovraindebitamento, attua un programma di solidarietà finalizzato al riequilibrio finanziario della loro gestione economica.

2. Il programma di cui al comma 1 interviene attraverso:
a) anticipazioni finanziarie, anche per favorire le migliori condizioni di consolidamento del sovraindebitamento;
b) garanzie di prestiti personali o mutui, anche utilizzando controgaranzie regionali, finalizzati al riequilibrio finanziario della gestione economica dei soggetti beneficiari.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare entro il 31 marzo 2009, su proposta dell’assessore competente in materia di bilancio, di concerto con l’assessore competente in materia di affari istituzionali, enti locali e sicurezza, sentito il parere della competente commissione consiliare, stabilisce l’importo massimo degli interventi del programma di cui al comma 1, da effettuare in sinergia con quelli previsti dal fondo per il microcredito di cui all’articolo 1, comma 25, della legge regionale 18 settembre 2006, n. 10 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2006), nonché i requisiti per l’identificazione dei soggetti beneficiari e le modalità di finanziamento, la cui gestione è affidata alle associazioni riconosciute e alle fondazioni di cui all’articolo 15, comma 6, della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) e successive modifiche e al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315 (Regolamento di attuazione dell’articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, concernente il fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura). (1h)

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante lo stanziamento di 2 milioni di euro per ciascuna delle annualità del triennio 2009-2011 a valere sul capitolo C12575.

Art. 13
(Fondo di solidarietà per i mutui)



1. La Regione, al fine di ridurre e di compensare le situazioni di disagio economico a carico dei titolari di mutui fondiari e ipotecari per unità immobiliari adibite ad abitazione principale, cosiddetta “prima casa”, e quelle in essere in materia di edilizia agevolata e di autorecupero, istituisce un fondo di solidarietà finalizzato a fornire agli individui in situazione di transitoria difficoltà, nell’adempimento dei propri impegni finanziari, un sostegno economico compatibile con il rispetto del buon funzionamento del mercato, ai sensi della normativa statale e comunitaria vigente anche in tema di concorrenza.

2. Gli interventi previsti sono rivolti al sostegno degli individui con un reddito ISEE fino a 25 mila euro che abbiano contratto un mutuo per l’acquisto, la costruzione o il recupero dell’abitazione principale.

3. Il fondo può intervenire per:
a) favorire la sospensione dell’ammortamento per un periodo non superiore a diciotto mesi;
b) favorire le procedure di rinegoziazione tra mutuatari e intermediari finanziari, anche attraverso il rilascio di garanzia a prima richiesta.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare entro il 28 febbraio 2009, su proposta dell’assessore competente in materia di politiche della casa, di concerto con l’assessore competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce i requisiti per l’identificazione degli individui mutuatari e le modalità di funzionamento del fondo, la cui gestione è affidata a Sviluppo Lazio S.p.A. o sue collegate.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB C22, di un apposito capitolo denominato “Fondo di solidarietà per i mutui”, con uno stanziamento, per ciascuna annualità del triennio 2009–2011, pari a 10 milioni di euro.

Art. 14
(Fondo di garanzia per gli interventi comunitari)


1. La Regione, al fine di sostenere le imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui ai progetti europei, interviene attraverso l’istituzione di un fondo di garanzia con una dotazione finanziaria pari a 30 milioni di euro per il triennio 2009-2011.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare entro il 31 marzo 2009, su proposta dell’assessore competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce le modalità e i criteri di funzionamento del fondo di garanzia di cui al comma 1 anche per interventi di contro garanzia regionale, la cui gestione è affidata a Sviluppo Lazio s.p.a. o sue collegate.

3. Agli oneri connessi al presente articolo si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB C22, di un apposito capitolo denominato “Fondo di garanzia per le imprese beneficiarie dei finanziamenti europei”, con uno stanziamento, per ciascuna delle annualità del triennio 2009-2011, pari a 2 milioni e 500 mila euro e con l’iscrizione di garanzie fideiussorie rilasciate dalla Regione in elenco n. 3, allegato al bilancio 2009 per 7 milioni e 500 mila euro, per ciascuna annualità del triennio 2009-2011.


Art. 15
(Interventi di contrasto alla crisi e sostegno alla buona occupazione)



1. La Regione, al fine di contrastare gli effetti della crisi sull’occupazione e sullo sviluppo economico e sociale, sostiene interventi mirati all’assunzione a tempo indeterminato, anche part-time volontario, da parte delle imprese operanti sul territorio regionale, sia dei lavoratori comunque utilizzati dalle medesime, sia dei soggetti svantaggiati individuati nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5, attraverso la concessione di prestiti fino a 20 mila euro per ogni dipendente assunto a tempo indeterminato, da restituire in cinque anni ad un tasso agevolato, dando priorità alle imprese che assumono nelle aree di crisi occupazionale individuate dal tavolo interassessorile di cui all’articolo 7 bis della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro) e successive modifiche.

2. Il prestito di cui al comma 1 non può essere concesso per un numero maggiore di trenta lavoratori per ciascuna impresa.

3. Il prestito previsto al comma 1 può essere concesso per il numero di lavoratori la cui assunzione risulti ad incremento dell’organico aziendale e, comunque, del suo livello medio nei dodici mesi antecedenti l’assunzione stessa.

4. A sostegno degli interventi di cui al comma 1 è istituito un fondo denominato “Fondo di contrasto alla crisi e per la buona occupazione” con una dotazione finanziaria pari a 60 milioni di euro per il triennio 2009-2011.
5. La Giunta regionale con propria deliberazione da adottare entro il 31 marzo 2009, su proposta dell’Assessore competente in materia di lavoro, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce le modalità e i criteri di funzionamento del fondo di cui al comma 4, la cui gestione è affidata a Sviluppo Lazio s.p.a. o sue collegate, nonché individua le categorie dei soggetti svantaggiati di cui al comma 1.

6. Agli oneri connessi al presente articolo si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB C22, di un apposito capitolo denominato “Fondo di contrasto alla crisi e per la buona occupazione”, con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2009-2010-2011.


Art. 16
(Misure straordinarie in favore dei lavoratori e dell’indotto,
coinvolti dalla crisi aziendale del gruppo Alitalia) (1f)


1. La Regione, stante la rilevanza economica dell’indotto del settore del trasporto aereo e della crisi che ha interessato le aziende del gruppo Alitalia e dei settori connessi, al fine di tutelare i livelli occupazionali, sostiene, attraverso specifico programma di intervento, i lavoratori, anche favorendone la stabilizzazione e la riduzione del precariato, e il rilancio e la competitività delle imprese che operano in tale settore mediante il fondo denominato “Fondo in favore dei lavoratori e delle imprese del settore del trasporto aereo e del suo indotto. (2)

2. La Giunta, con propria deliberazione (1g) da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta dell’assessore competente in materia di lavoro, di concerto con gli assessori competenti in materia di bilancio e di sviluppo economico e attività produttive, sentite le commissioni consiliari competenti in materia di lavoro, di bilancio e di sviluppo economico e attività produttive, stabilisce le modalità operative del fondo, la cui gestione è affidata a Lazio Innova s.p.a., nonché e i criteri specifici relativi all'attuazione del programma di cui al comma 1 ed il monitoraggio dei risultati raggiunti. (3)

2bis. Lazio Innova s.p.a., in stretta collaborazione con la Giunta regionale, rende pubblici obiettivi e risultati legati all’utilizzo del fondo, in una apposita sezione creata sul sito internet di Lazio Innova s.p.a. e/o della Regione.(3a)

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:

a)  in riferimento agli oneri di parte corrente, a valere sulle risorse pari ad euro 2.500.000,00, per l’anno 2021, versate all’entrata della Regione nella tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del titolo 3 “Entrate extratributarie” ed iscritte nel programma 03 “Sostegno all’occupazione” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, titolo 1 “Spese correnti”, sul “Fondo in favore dei lavoratori e delle imprese del settore del trasporto aereo e del suo indotto – parte corrente”, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio), recante disposizioni per il recupero delle somme non utilizzate dalle società a partecipazione regionale. Per gli anni 2022 e 2023 si provvede ai sensi della legge di stabilità regionale 2021 e nell’ambito del bilancio regionale 2021-2023, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche;

b)  in riferimento agli oneri in conto capitale, a valere sul “Fondo in favore dei lavoratori e delle imprese del settore del trasporto aereo e del suo indotto – parte in conto capitale”, iscritto nel programma 03 della missione 15, titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 500.000,00, per l’anno 2021 e ad euro 1.000.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2. (4)



Art. 17 (4.1)
(Interventi a sostegno dei lavoratori del comparto degli operatori turistici )


1. La Regione, allo scopo di attenuare la crisi economico-occupazionale che investe anche il comparto degli operatori turistici, partecipa, in sinergia con l’Ente bilaterale per il turismo della Regione Lazio, al sostegno al reddito dei lavoratori del settore.

2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB F31, di un apposito capitolo denominato “Interventi a sostegno dei lavoratori del comparto degli operatori turistici” con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2009, pari a 100 mila euro.


Art. 18
(Fondo per l’esenzione dei giovani dai costi
del trasporto pubblico locale e regionale)


1. La Regione, al fine di sostenere la mobilità gratuita dei giovani al di sotto dei venticinque anni di età con un reddito ISEE fino a 20 mila euro, istituisce un fondo denominato “Fondo per l’esenzione dei giovani dai costi del trasporto pubblico locale e regionale”.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare entro il 31 marzo 2009, su proposta dell’Assessore competente in materia di mobilità, sentita la commissione consiliare competente in materia, definisce i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse stanziate dal fondo. (4.1.1)

3. Agli oneri connessi al presente articolo si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB D41, di un apposito capitolo denominato “Fondo per l’esenzione dei giovani dai costi del trasporto pubblico locale e regionale”, con uno stanziamento, per ciascuna delle annualità 2009-2010-2011, pari a 12 milioni di euro.



CAPO III
Disposizioni in materia di attività produttive, sviluppo
economico, ricerca, innovazione e turismo


Art. 19
(Fondo per la creatività)


(4.2)


Art. 20
(Partecipazione azionaria della Regione Lazio all’Ente Fiera di Sora S.p.A.)


1. La Regione, al fine di promuovere e favorire lo sviluppo economico del settore fieristico del Comune di Sora, partecipa alla compagine sociale dell’Ente Fiera di Sora S.p.A.

2. Il Presidente della Regione, ovvero l’assessore regionale competente in materia da lui delegato, adotta tutti gli atti necessari per perfezionare la partecipazione alla società.

3. In sede di prima attuazione il capitolo B26502 assume la seguente nuova denominazione: “Partecipazione della Regione Lazio alla costituzione della Fiera di Frosinone S.p.A. (l.r. 10/05/2001, n. 10, art. 24) ed alla compagine sociale dell’Ente Fiera di Sora S.p.A.”.

4. Alle finalità di cui al presente articolo si provvede mediante il capitolo B26502 con uno stanziamento pari a 600 mila euro per l’annualità 2009 e 200 mila euro per il 2010 ed il 2011.




Art. 21
(Promozione della costituzione della fondazione “Lazio, per lo Sviluppo dell’audiovisivo”e partecipazione della Regione)



(4.3)

Art. 22
(Disposizioni per completare l’attuazione del programma integrato di interventi per lo sviluppo del litorale del Lazio. Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2001, n. 1 “Norme per la valorizzazione e lo sviluppo del litorale del Lazio” e successive modifiche).



1. Al fine di portare a piena attuazione il programma integrato degli interventi della l.r. 1/2001 e successive modifiche, la Giunta regionale individua con proprio atto, sentita la commissione consiliare competente, le modalità attuative per l’utilizzo delle risorse provenienti da economie, rinunce ovvero da revoche degli interventi non ultimati per la mancata consegna dei lavori o che siano divenuti di difficile attuazione.
2. Alla l.r. 1/2001 sono apportate le seguenti modifiche:
a) gli articoli 6, 7, 8, i commi 1 e 3 dell’articolo 14, il comma 4 dell’articolo 15 e l’articolo 18 sono abrogati.
b) All’articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 2 le parole: “La relazione di cui al comma 1 viene trasmessa alla cabina di regia” sono sostituite dalle seguenti: “La relazione di cui al comma 1 viene trasmessa alla Giunta regionale”;
2) al comma 3 le parole: “Entro il 31 ottobre di ogni anno la cabina di regia, anche avvalendosi della società”, sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 ottobre di ogni anno la Giunta regionale, anche avvalendosi della società,”;
c) al comma 1 dell’articolo 16 le parole: “Qualora la cabina di regia, in occasione dell’effettuazione del monitoraggio periodico”, sono sostituite dalle seguenti: “Qualora la Giunta regionale, in occasione dell’effettuazione del monitoraggio periodico”.


Art. 23
(Programma straordinario regionale di investimenti)


(4a)


Art. 24
(Partecipazione della Regione alla Fondazione dei diritti genetici)


1. La Regione, al fine di sostenere lo sviluppo e la valorizzazione dell’innovazione e della ricerca scientifica in campo genetico in agricoltura, promuovendo la realizzazione nel Lazio di un polo di ricerca, di alta formazione e di comunicazione scientifica e culturale sulle biotecnologie, partecipa alla “Fondazione dei diritti genetici”, di seguito denominata fondazione.

2. Il Presidente della Regione, ovvero l’assessore regionale competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione da lui delegato, adotta tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla fondazione.

3. Agli oneri del presente articolo si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB R32, di un capitolo denominato “Partecipazione della Regione Lazio alla Fondazione dei diritti genetici”, con uno stanziamento pari a 500 mila euro e, nell’ambito dell’UPB R31, di un capitolo denominato “Spese di funzionamento della Fondazione dei diritti genetici”, con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2009, pari a 100 mila euro.


Art. 25 (4a1)
(Fondo di dotazione per la Società regionale LAit S.p.A. - Lazio Innovazione Tecnologica)


1. E' istituito il fondo di dotazione di parte corrente e di parte capitale, per la LAit S.p.A., di cui alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 20 (Norme per la promozione della costituzione della società regionale per l’informatica) e successive modifiche, che è disciplinato da apposita convenzione con la Regione.

2. Entro il 30 novembre dell'annualità precedente a quella di riferimento, la Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia, approva il programma operativo annuale per la realizzazione del sistema informatico regionale (SIR).

3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB S25, di un apposito capitolo denominato “Fondo di dotazione per la LAit S.p.A. – parte corrente" e, nell’ambito dell’UPB S26, di un apposito capitolo denominato “Fondo di dotazione per la LAit S.p.A. – parte capitale", la cui copertura è garantita dalla riduzione degli stanziamenti dei capitoli appartenenti alle medesime UPB.



Art. 26 (4b1)
(Modifiche all’articolo 60 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 “Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”. Disposizione finanziaria.)



1. (4b)

2. Al fine di garantire l’effettivo trasferimento alle province delle funzioni già di competenza delle APT, è istituito, nell’ambito dell’UPB B41, il capitolo denominato “Trasferimenti correnti alle province per le funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 13/2007 in materia di turismo”, con uno stanziamento pari a 50 mila euro per ciascuna delle annualità 2009, 2010, 2011.


CAPO IV
Disposizioni in materia di sicurezza, affari istituzionali,
tutela ambientale e territoriale, trasporti


Art. 27
(Sostegno alle vittime della criminalità)



1. La Regione, nell’ambito delle politiche di sicurezza urbana, promuove l’attivazione di interventi, anche finanziari, a favore dei cittadini in particolari condizioni socio-economiche disagiate, residenti nel territorio regionale, vittime di reati.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito, nel bilancio di previsione della Regione, un apposito fondo denominato “Fondo per le vittime della criminalità”.

3. Le modalità e i criteri per la gestione del fondo di cui al comma 2 e per l’accesso allo stesso sono stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentiti i pareri delle commissioni consiliari permanente e speciale competenti. (4b2)

4 Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB R45 del bilancio di previsione della Regione, di un apposito capitolo denominato: “Fondo per le vittime della criminalità”, con uno stanziamento pari a 500 mila euro per ciascuna delle annualità 2009, 2010, 2011.


Art. 28
(Modifica all’articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 “Disciplina del Consiglio delle autonomie locali”)



1. Alla lettera b) del comma 4, dell’articolo 2 della l.r. 1/2007 le parole: “dell’AICCRE – Lazio” sono sostituite dalle seguenti: “il presidente dell’AICCRE – Lazio o suo delegato”.


[Art. 29
(Primo riordino delle Istituzioni di assistenza e
beneficienza (IPAB) della Regione)  (4b4)


1. Nelle more dell’attuazione della legge di riforma delle IPAB ed ai fini di assicurare una maggiore efficacia, efficienza e trasparenza nella erogazione dei servizi sociali, socio-sanitari ed educativi svolti da queste istituzioni, la Regione interviene per la loro razionalizzazione, tramite raggruppamento o fusione.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione individua, sentita la competente commissione consiliare, con apposita deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione, i criteri, le modalità e le procedure per la fusione o il raggruppamento delle IPAB e ne dà comunicazione agli enti locali interessati da tale processo per l’acquisizione del loro parere, da produrre entro e non oltre i successivi trenta giorni alla direzione regionale competente in materia di enti locali.

3.La Giunta regionale, decorsi i termini di cui al comma 2, sentito il parere della commissione consiliare competente, procede al raggruppamento ovvero alla fusione delle IPAB.

4. Al fine di una corretta applicazione dei principi di governance, per verificare l’efficienza e l’efficacia del sistema dei controlli sulle attività, è istituita la figura dell’audit interno presso tutte le IPAB della Regione.]


Art.30 (4b3)
(Costituzione della Fondazione RE.SE.T. – REte SErvizi Territoriali)


1. Al fine di favorire lo sviluppo civile, culturale e socioeconomico dei comuni del Lazio, in particolare quelli con popolazione fino a 5 mila abitanti, nonché di promuovere iniziative e progetti finalizzati all’aumento della qualità della pubblica amministrazione ed al buon governo degli enti locali, sostenendoli nelle fasi di elaborazione, progettazione ed implementazione di azioni pubbliche derivanti da provvedimenti regionali, nazionali e comunitari, la Regione promuove, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto regionale, unitamente all’Associazione regionale delle autonomie locali del Lazio (ARALL), la fondazione denominata “RE.SE.T. (REte SErvizi Territoriali)”, ente senza fini di lucro.

2. La costituzione della fondazione di cui al comma 1 è subordinata alla presenza delle seguenti condizioni all’interno del proprio statuto:
a) l’impegno da parte dell’ARALL ad attivare sistemi nazionali delle rispettive associazioni che la compongono, al fine di dotare la fondazione di esperti e consulenti di alto profilo;
b) l’elaborazione di un programma pluriennale di iniziative ed attività in favore degli enti locali, ed in particolar modo di quelli con popolazione fino a 5 mila abitanti, da aggiornare annualmente;
c) l’invio alla Regione di copia della relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo annuale, approvato dal consiglio di amministrazione;
d) l’esistenza del vincolo di destinazione dell’avanzo di gestione agli scopi istituzionali, con il divieto di distribuire gli utili.
3. Il Presidente della Regione, ovvero l’assessore competente in materia di enti locali da lui delegato, adotta tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la costituzione della fondazione di cui al comma 1 ed esercita i diritti della Regione inerenti alla qualità di socio fondatore.

4. Alla nomina dei rappresentanti della Regione negli organi della fondazione provvede il Presidente della Regione ai sensi dell’articolo 41, comma 8, dello Statuto. I rappresentanti della Regione negli organi della fondazione sono vincolati, nell’esercizio del proprio mandato, all’osservanza degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale.

5. Agli oneri del presente articolo si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB R41, di un apposito capitolo denominato “Spese di funzionamento della Fondazione RE.SE.T. – REte SErvizi Territoriali”, con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2009, pari a 300 mila euro e, nell’ambito dell’UPB R42, di un capitolo denominato “Partecipazione della Regione Lazio alla costituzione della Fondazione RE.SE.T. – REte SErvizi Territoriali”, con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2009, pari a 200 mila euro.



Art. 31
(Incentivazione delle fonti di energia rinnovabili.
Esiti del processo di partecipazione)



1. A seguito del processo di partecipazione alla proposta del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 della Regione, così come disciplinato dal regolamento regionale 28 giugno 2006, n. 4 (Disciplina del processo di partecipazione alla formazione delle decisioni in materia di programmazione economico-finanziaria e di bilancio della Regione), si incrementa il capitolo E12510 denominato “Risorse regionali per le energie intelligenti e l’idrogeno (LR 28/4/06, n. 4, art .36, c. 4)”, con uno stanziamento di 5 milioni di euro per ciascuna delle annualità del triennio 2009-2011.


Art. 32 (4c )
(Interventi in materia di raccolta differenziata)


1.La Regione, nell’ambito del programma straordinario di cui all’articolo 15 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16, relativo al programma straordinario di interventi per la raccolta differenziata dei rifiuti, sostiene misure di intervento per l’incentivazione e la promozione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

2.Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante:
a) l’istituzione, nell’ambito dell’UPB E31, di un apposito capitolo denominato “Programma straordinario per la raccolta differenziata dei rifiuti (parte corrente)”, con uno stanziamento pari ad euro 25 milioni e 500 mila per ciascuna delle annualità del triennio 2009-2011, che si aggiungono alle risorse pari ad euro 4 milioni e 500 mila, per ciascuna delle annualità del triennio 2009-2011, stanziate sul capitolo E31501;
b) lo stanziamento pari ad euro 10 milioni per ciascuna delle annualità del triennio 2009-2011, a valere sul capitolo E32510.



Art.33
(Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 10 settembre 1998, n. 42
“Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”)


1.All’articolo 5 della l.r. 42/1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a)il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Qualora i soggetti passivi di cui all’articolo 3, comma 1, non provvedano al versamento del tributo per accertata inadempienza di colui che effettua il conferimento, la Regione, su richiesta dei medesimi soggetti passivi, può provvedere alla compensazione, con somme dovute a qualsiasi titolo, nei confronti del conferitore.”;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.”.

Art. 34 (4d)
(Interventi in materia di tutela ambientale e del territorio)


1. Al fine di sostenere interventi in materia di tutela ambientale e del territorio, con particolare attenzione al monitoraggio epidemiologico delle aree interessate dal trattamento di rifiuti nella Regione e delle aree interessate dalla presenza di siti nucleari in fase di dismissione, sono istituti rispettivamente:
a) nell’ambito dell’UPB E31, il capitolo denominato “Monitoraggio ambientale ed epidemiologico delle aree interessate dagli impianti di trattamento rifiuti e delle aree interessate dalla presenza dei siti nucleari in fase di dismissione nella Regione Lazio – parte corrente”, con uno stanziamento per ciascuna delle annualità 2009-2010-2011, pari a 1 milione di euro;
b) nell’ambito dell’UPB E32, il capitolo denominato “Monitoraggio ambientale ed epidemiologico delle aree interessate dagli impianti di trattamento rifiuti e delle aree interessate dalla presenza dei siti nucleari in fase di dismissione nella Regione Lazio– parte capitale”, con uno stanziamento, per ciascuna delle annualità 2009-2010-2011, pari a 1 milione di euro.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, sentite le commissioni consiliari competenti, un programma di attività con cui sono definiti i criteri e le modalità di cui al comma 1 indicando come soggetto attuatore il Dipartimento di epidemiologia ASL RME

[Art. 35 (4e)
(Fondo per l’ indennizzo dei danni provocati dalla fauna
selvatica nelle aree naturali protette regionali)



1. Al fine di provvedere all’indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su terreni ricadenti all’interno dei perimetri delle aree naturali protette regionali, è istituito, nell’ambito dell’UPB E21, un apposito capitolo denominato “Fondo per l’indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica nelle aree protette regionali”, con uno stanziamento di 1 milione di euro per l’esercizio finanziario 2009.]

Art. 36
(Interventi regionali di difesa del suolo dal rischio esondazioni)


1. Al fine di garantire un’efficace protezione del territorio regionale e di pronto intervento per il ripristino delle condizioni di vivibilità ed operatività, anche a seguito degli eventi meteorologici straordinari avvenuti nel 2008, la Regione sostiene un programma straordinario di difesa del suolo finalizzato a mitigare il rischio esondazione mediante il ripristino degli argini, la manutenzione dei corsi d’acqua e, più in generale, il corretto funzionamento del sistema delle aste fluviali della Regione.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del programma di cui al comma 1 si fa fronte con uno stanziamento aggiuntivo pari a 10 milioni di euro, per ciascuna delle annualità del triennio 2009-2011, a valere sul capitolo E42510 e a 4 milioni di euro, per ciascuna delle annualità del triennio 2009-2011, a valere sul capitolo E46516.



Art. 37
(Interventi a seguito del contratto Multiservizio
tecnologico e fornitura di vettori energetici)


1. Al fine di consentire l’applicazione del contratto Multiservizio di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 18 luglio 2003, n. 653 “Multiservizio tecnologico e fornitura di vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli ospedali classificati o assimilati e degli istituti scientifici ubicati nella Regione Lazio”, è istituito, nell’ambito dell’UPB H22, un apposito capitolo denominato “Interventi di cui al contratto Multiservizio tecnologico e fornitura di vettori energetici”, con uno stanziamento pari a 30 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2009-2011.

2. Agli oneri di cui alla revisione prezzi maturati fino al 31 dicembre 2008 si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB H21, di un apposito capitolo denominato “Oneri di cui alla revisione prezzi del contratto Multiservizio”, con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2009, pari a 13 milioni e 200 mila euro.



Art. 38
(Interventi in materia di trasporto pubblico locale)



1. In vista dell’entrata in vigore il 3 dicembre 2009 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, e comunque entro il 31 dicembre 2010, tutti i servizi di trasporto pubblico locale devono essere affidati nel rispetto di quanto previsto dal citato regolamento (CE) n. 1370/2007 e di quanto stabilito dall’articolo 23bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1370/2007 e dall’articolo 23bis, commi 3 e 4, del d.l. 112/2008, convertito dalla l. 133/2008, la Regione e gli enti locali possono stabilire di fornire essi stessi i servizi di trasporto pubblico di passeggeri nei loro territori o di procedere all’affidamento diretto di contratti di servizio di trasporto pubblico locale a un soggetto giuridicamente distinto, purché l’autorità competente a livello locale o, nel caso di un gruppo di autorità, almeno una di esse, eserciti sul soggetto stesso un controllo analogo a quello che esercita sulle proprie strutture. (5)

2. Con uno o più atti, adottati dalla Giunta regionale entro il 30 luglio 2009, sentita la competente commissione consiliare, sono stabiliti gli schemi dei provvedimenti necessari all’indizione ed allo svolgimento delle gare ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale. Nel caso in cui gli atti di cui al periodo precedente prevedano la possibilità di subappaltare gli affidamenti nella misura massima del trenta per cento dell’importo complessivo del contratto, deve essere rispettato quanto previsto dall’articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche.

3. (6)


4. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, la Giunta regionale, in deroga alle specifiche disposizioni previste dalla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) e successive modifiche, determina, ai fini dell’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su strada, con esclusione dei servizi di linea comunali, un unico bacino a livello regionale, in modo da conseguire:
a) delle economie di scala;
b) una maggiore efficienza ed efficacia nella gestione del servizio;
c) l’integrazione di servizi a domanda debole, nel quadro di servizi economicamente più redditizi;
d) la copertura degli obblighi di servizio pubblico.

5. La Giunta regionale può procedere, entro il 31 dicembre 2011, sentita la competente commissione consiliare, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, all’affidamento diretto dei servizi di cui al comma 4 alla COTRAL Gestione S.p.A. purché la Regione eserciti sulla stessa società un controllo analogo a quello che esercita sulle proprie strutture. (7)




Art. 39
(Ristrutturazione e ampliamento dei comprensori sciistici Monte Terminillo e Monte Livata)


1. Al fine di sostenere un piano di interventi relativo alla ristrutturazione e all’ampliamento degli impianti sciistici siti nel comprensorio sciistico Monte Terminillo, è istituito, nell’ambito dell’UPB D44, un apposito capitolo denominato “Interventi per la ristrutturazione e l’ampliamento degli impianti sciistici siti nel comprensorio sciistico Monte Terminillo” con uno stanziamento pari a 2 milioni di euro per l’anno 2009 ed a 9 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2010 e 2011.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare entro il 31 marzo 2009, su proposta dell’assessore competente in materia di trasporti, sentita la commissione consiliare competente, definisce le linee guida del piano di interventi di cui al comma 1.



CAPO V
Disposizioni in materia di lavoro, servizi sociali e sanità


Art. 40
(Misure per favorire l’emersione del lavoro sommerso)


1. Al fine di favorire l’emersione del lavoro sommerso nel campo del lavoro di cura domiciliare effettuato da collaboratori, collaboratrici e assistenti familiari, di sostenere il reddito di persone singole e famiglie che hanno bisogno di assistenza o aiuto domestico, è previsto che, chiunque abbia un reddito ISEE inferiore ai 20 mila euro, può accedere, per una sola volta, ad incentivi sotto forma di rimborso che coprano il pagamento dei contributi previdenziali orari per i primi sei mesi di contratto a tempo indeterminato e il supporto alla sottoscrizione del contratto di lavoro.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare entro il 31 gennaio 2009, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di lavoro e pari opportunità, sentito il parere della commissione consiliare competente, definisce i criteri e le modalità di accesso agli incentivi privilegiando le famiglie monoreddito con prole, le famiglie con disabili e gli ultra settantenni. (7a1)

3. Gli oneri del presente articolo, quantificati in 1 milione di euro per l’esercizio finanziario 2009, gravano sui capitoli nell’ambito dell’UPB F31.


Art. 41
(Disposizioni in materia di cantieri scuola e lavoro)


1. Ai fini della maturazione del requisito previsto dall’articolo 58, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26, relativo a disposizioni in materia di cantieri scuola e lavoro, sono considerati utili i periodi di attività prestata nei cantieri scuola e lavoro anche in virtù di proroghe dei cantieri attivati prima del 28 settembre 2007, purchè le proroghe medesime siano state disposte in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per quanto concerne i progetti in corso, gli enti possono prevedere che le modalità di realizzazione siano attuate per un ulteriore anno oltre il periodo previsto all’articolo 15, comma 5, della legge regionale 25 luglio 1996, n. 29 (Disposizioni regionali per il sostegno all'occupazione). Il relativo costo è a carico degli enti gestori dei progetti.

3. La Regione liquida agli enti indicati all’articolo 15, comma 1 della l.r. 29/1996 il contributo previsto dall’articolo 16, comma 6 della medesima legge ad avvenuta stabilizzazione del personale utilizzato.


Art. 42
(Fondo di solidarietà per le famiglie dei lavoratori vittime di incidenti mortali sul lavoro. Modifiche all’articolo 105 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 e successive modifiche)



1. All’articolo 105 della l.r. 8/2002 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: “sul lavoro”, sono aggiunte le seguenti: “finalizzato all’erogazione di un contributo straordinario una tantum ai familiari superstiti del lavoratore deceduto a causa di infortunio sul lavoro”;
b) i commi 3 e 3bis sono abrogati.

2. La Giunta regionale disciplina, con apposito provvedimento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentita la commissione consiliare competente in materia di indagine conoscitiva sul fenomeno della sicurezza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, le modalità di finanziamento, erogazione e gestione del fondo di cui all’articolo 105 della l.r. 8/2002 e successive modifiche e di individuazione dei beneficiari. Tale provvedimento deve prevedere la stipula di un protocollo con l’Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) per l’erogazione delle somme del fondo.

3. Il fondo della presente legge è alimentato:
a) da stanziamenti diretti della Regione;
b) da contributi volontari di cittadini lavoratori, datori di lavoro, organizzazioni di lavoratori e di datori di lavoro.



Art. 43
(Politiche sociali e sostegno alle famiglie. Modifiche alla legge regionale 16 giugno 1980, n. 59 “Norme sugli asili nido” e successive modifiche)

(7a3)

Art. 44 (7.1)
(Buono sconto famiglia in favore dei giovani al di sotto dei venticinque anni di età)



1. La Regione, al fine di promuovere la realizzazione di attività culturali, sportive ed educative in favore dei giovani al di sotto dei venticinque anni di età, istituisce un “Buono sconto famiglia” di seguito denominato “buono”, con una dotazione pari a 6 milioni di euro per il triennio 2009-2011.

2. Il buono è concesso per un valore complessivo fino a 500 euro in ragione di anno nei confronti dei nuclei familiari con un reddito ISEE inferiore a 15 mila euro.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare entro il 31 marzo 2009, su proposta dell’assessore competente in materia di politiche sociali, sentita la commissione consiliare competente in materia, definisce le linee guida per la stipula di convenzioni con i soggetti pubblici e privati che forniscono i beni ed i servizi di cui al comma 1.

4. Agli oneri connessi al presente articolo si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB R31, di un apposito capitolo denominato “Buono sconto famiglia in favore dei giovani al di sotto dei venticinque anni di età”, con uno stanziamento, per ciascuna delle annualità 2009-2010-2011, pari a 2 milioni di euro.



Art. 45 (7.1.1)
(Promozione dell’uso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata)



1. La Regione promuove il pieno ed effettivo riutilizzo, a fini sociali, dei beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modifiche e della legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 (Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell’ambito del territorio regionale) e successive modifiche.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB R45, di un nuovo capitolo denominato “Finanziamenti regionali ai progetti per il riutilizzo sociale di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata – parte corrente”, con uno stanziamento pari a 300.000 euro, per ciascuno degli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011 e mediante l’istituzione, nell’UPB R46, di un nuovo capitolo denominato “Finanziamenti regionali di progetti di intervento per la ristrutturazione e riqualificazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata – parte capitale”, con uno stanziamento pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011.

3. La Giunta regionale con propria deliberazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente in materia di sicurezza, stabilisce i criteri e le modalità per l’assegnazione dei fondi di cui al comma 2.


Art. 46
(Interventi in materia di campi nomadi)



1. La Regione, al fine di migliorare le condizioni igienico sanitarie dei campi nomadi nonché di garantire la sicurezza e l’integrazione sociale, finanzia un sistema di interventi per la riqualificazione, l’individuazione di aree idonee garantendo la continuità scolastica e il ripristino delle condizioni igienico sanitarie dei campi nomadi del Comune di Roma.

2. La Regione finanzia, altresì, interventi di riqualificazione che garantiscano condizioni dignitose di vivibilità, integrazione sociale e sicurezza contestualmente nelle aree periferiche della città in cui insistono i campi nomadi.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono definiti dal Comune di Roma, sentiti i municipi interessati.

4. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB H42, di un apposito capitolo denominato “Finanziamenti regionali per la riqualificazione e il ripristino delle condizioni igienico sanitarie dei campi nomadi del Comune di Roma” con uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per il triennio 2009-2010-2011.


Art. 47 (7.1.2)
(Polo di solidarietà e di assistenza diurna ai senza fissa dimora)


1. La Regione, al fine di promuovere un protocollo d’intesa con il Comune e la Provincia di Roma, in accordo con le Ferrovie dello Stato s.p.a., sostiene il polo di solidarietà e di assistenza diurna ai senza fissa dimora presso la stazione Termini di Roma, attraverso l’istituzione, nell’ambito dell’UPB H41, di un apposito capitolo denominato “Finanziamento dell’attività del polo di solidarietà e di assistenza diurna ai senza fissa dimora”, con uno stanziamento, per ciascuna delle annualità del triennio 2009-2011, pari a100 mila euro.



Art. 48 (7.2)
(Sviluppo di una rete regionale delle banche del tempo)


1. In attuazione dei principi di cui all' articolo 7 dello Statuto e in riferimento all' articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città), la Regione, al fine di agevolare lo scambio di servizi di vicinato, facilitare l'utilizzo dei servizi della città e il rapporto con le pubbliche amministrazioni, favorire l'estensione della solidarietà nelle comunità locali ed incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini, associazioni, organizzazioni ed enti che intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse, promuove e sostiene lo sviluppo di una rete regionale delle "banche del tempo".

2. La rete di cui al comma 1 interagisce con i consigli comunali e sovracomunali dei giovani di cui all' articolo 2 della legge regionale 7 dicembre 2007, n. 20, (Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale) e con la rete regionale di sportelli del consumatore di cui al protocollo di intesa stipulato dalla Regione con le province in data 12 luglio 2007.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, su proposta dell’assessorato competente in materia di politiche sociali, sono stabiliti, in particolare:
a) le modalità per la presentazione, da parte dei comuni o dei municipi, delle richieste di contributo;
b) i criteri per la valutazione delle richieste di contributo e per la formazione di una graduatoria regionale, con priorità per i comuni che abbiano già istituito il consiglio comunale dei giovani di cui alla l.r. 20/2007;
c) gli importi massimi di spesa da ammettere a finanziamento, la percentuale dei contributi concedibili nonché le modalità di erogazione dei contributi stessi;
d) le modalità per l' effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi nonché le cause di revoca dei finanziamenti concessi e del recupero delle somme erogate.
4. Con la deliberazione di cui al comma 3 sono stabiliti, altresì, indirizzi per la costituzione e il funzionamento delle banche del tempo comunali, municipali o sovracomunali al fine di assicurarne i requisiti minimi di uniformità in ambito regionale.

5. A tal fine è istituito nello stato di previsione della spesa di bilancio regionale un apposito capitolo di spesa, nell' ambito dell'UPB R31, denominato "Sviluppo di una rete regionale delle banche del tempo" con lo stanziamento di 500.000,00 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2009, 2010, 2011.

6. Una quota non superiore al 20 per cento dello stanziamento di cui al comma 5 è destinata all'associazione di promozione sociale denominata "Associazione nazionale delle banche del tempo" per l'attuazione di un programma regionale di azioni di coordinamento, formazione e comunicazione destinato a fornire assistenza tecnica ai comuni per 1'istituzione e la messa in opera delle banche del tempo comunali, municipali e sovracomunali.

Art. 49 (7a)
(Fondo per il contrasto all’abuso di alcolici)


1. La Regione, nell’ambito degli interventi volti a contrastare l’abuso di alcolici, provvede ad implementare e potenziare le attività di assistenza e prevenzione su tutto il territorio regionale, con particolare attenzione ai progetti presentati da parte di centri specializzati e da parte del Centro di riferimento alcologico della Regione Lazio – Azienda Policlinico Umberto I di Roma, attraverso l’istituzione di un apposito capitolo, nell’ambito dell’UPB H41, denominato “Fondo per il contrasto all’abuso di alcolici”, con uno stanziamento, per ciascuna delle annualità del triennio 2009-2011, pari a 400 mila euro.
1bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell’assessore competente in materia di politiche sociali, stabilisce i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse di cui al comma 1.




Art. 50
(Modifiche all’articolo 56 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26,
relativo al fondo per soggiorni estivi in luoghi di villeggiatura
per disabili in età evolutiva e adulti)



1. All’articolo 56 della l.r. 26/2007, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica, dopo le parole: “soggiorni estivi”, sono aggiunte le seguenti: “e week-end di sollievo durante tutto l’anno”;
b) al comma 1, dopo le parole: “soggiorni estivi”, sono inserite le seguenti: “e week-end di sollievo durante tutto l’anno”;
c) al comma 3, dopo le parole: “soggiorni estivi”, sono inserite le seguenti: “e week-end di sollievo durante tutto l’anno”.



Art. 51 (7a2)
(Conferenza permanente per la programmazione
sanitaria e socio-sanitaria regionale)




Art. 52 (7a1)
(Fondo per l’integrazione socio-sanitaria)



1. Al fine di sostenere il processo di integrazione delle funzioni sanitarie con quelle socio-assistenziali è istituito, nell’ambito dell’UPB H41, un apposito capitolo denominato “Fondo per l’integrazione socio-sanitaria”, con uno stanziamento pari a 10 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2009–2011.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare entro il 31 marzo 2009, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di politiche sociali, sentito il parere della competente commissione consiliare, definisce le tipologie degli interventi da sostenere attraverso il fondo di cui al comma 1. (7b)



Art. 53
(Abrogazione della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 18
“Misure urgenti in materia sanitaria”)


1. La l.r. 18/2008 è abrogata.




Art. 54
(Realizzazione di un percorso assistenziale nei confronti delle persone
affette da sclerosi laterale amiotrofica – SLA)



1. La Regione promuove la realizzazione di un percorso assistenziale nei confronti delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica – SLA, al fine di facilitare il paziente nel percorso diagnostico e terapeutico, garantendogli un elevato livello di qualità assistenziale.

2. Ai fini di cui al comma 1, in considerazione del carattere innovativo del percorso assistenziale previsto, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con propria deliberazione, individua un primo percorso sperimentale da attuare in due aziende unità sanitarie locali.

3. Gli oneri connessi al presente articolo gravano sui capitoli compresi nell’UPB H11.



Art. 55
(Partecipazione alla realizzazione del primo congresso mondiale sull’endometriosi profonda)



1. La Regione, al fine di limitare i costi sociali dovuti alla cronicizzazione della “endometriosi”, patologia ad insorgenza precoce tipica dell’età fertile e gravemente lesiva della qualità della vita della donna e causa di gravi conseguenze, quali sterilità e riduzione della capacità lavorativa, partecipa alla realizzazione del primo congresso mondiale “First Consensus Conference on Deep Endometriosis - Qualità della Chirurgia, Qualità della vita”, dedicato agli aspetti sociali, medici e chirurgici della endometriosi profonda, che si terrà dal 22 al 24 aprile 2009 presso l’Università cattolica del Sacro cuore di Roma, facoltà di medicina e chirurgia “Agostino Gemelli”, Istituzione di clinica ostetrica e ginecologica.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante lo stanziamento aggiuntivo pari ad 100 mila euro, per l’esercizio finanziario 2009, a valere sul capitolo R31505.



Art. 56
(Destinazione ad uso pubblico del presidio ospedaliero San Giacomo)



1. All’articolo 1, comma 66, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio), dopo le parole: “dell’attività sanitaria del presidio ospedaliero San Giacomo,” sono inserite le seguenti: “che resta vincolato ad uso esclusivamente pubblico per fini socio-sanitari e assistenziali,”.

2. Il complesso immobiliare del presidio ospedaliero San Giacomo, vincolato ad uso esclusivamente pubblico, non è interessato dal processo di dismissioni del patrimonio regionale e non è inserito nel piano delle alienazioni immobiliari di cui articolo 58, commi 1 e 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.




CAPO VI
Disposizioni in materia di istruzione e formazione

Art. 57
(Fondo regionale integrativo per il diritto allo studio scolastico)



1. La Regione, nell’ambito delle politiche in favore delle famiglie meno abbienti, al fine di integrare le risorse statali erogate ai sensi dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativo alla fornitura gratuita dei libri di testo e dell’articolo 1, commi 9 e 10, della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione) e successive modifiche, istituisce un apposito fondo regionale integrativo per il diritto allo studio scolastico.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con propria deliberazione, individua, nel rispetto della normativa vigente in materia, i criteri e le modalità per l’assegnazione ai comuni delle risorse del fondo di cui al comma 1, nonché le azioni necessarie per il monitoraggio e il controllo sulla finalizzazione delle risorse stesse.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB F11, di un apposito capitolo denominato “Fondo regionale integrativo per il diritto allo studio scolastico”, con uno stanziamento pari a 7 milioni di euro per l’anno 2009.


Art. 58 (7c)
(Contributi ai comuni per l’istituzione di nuove sezioni di scuola dell’infanzia)



1. La Regione, al fine di incrementare l’offerta formativa rivolta ai bambini dai tre ai sei anni, promuove l’istituzione di nuove sezioni di scuola dell’infanzia attraverso la concessione di contributi ai comuni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con propria deliberazione, determina i criteri di riparto per l’assegnazione dei contributi ai comuni.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB F17, di un apposito capitolo denominato “Contributi ai comuni per l’istituzione di nuove sezioni di scuola dell’infanzia”, con uno stanziamento pari a 3 milioni di euro, per ciascuna delle annualità 2009, 2010 e 2011.


Art. 59
(Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1992, n. 29
“Norme per l’attuazione del diritto allo studio” e successive modifiche)



1. Alla l.r. 29/1992 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell’articolo 23 dopo la parola: “scuolabus” sono inserite le seguenti: “ecologici, con alimentazione a metano gas petrolio liquido, idrogeno, biodiesel, elettrica, bifuel, ibridi,”;
b) dopo la lettera b), del comma 2, dell’articolo 23 è inserita la seguente:
“b bis) residenti nei comuni fino a 5.000 abitanti;”;
c) il comma 4 bis dell’articolo 23 è abrogato;
d) dopo il comma 4 dell’articolo 38 è aggiunto, infine, il seguente:
“4bis. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi dell’articolo 23, comma 2, si provvede con l’istituzione di un apposito capitolo, nell’ambito dell’UPB F18, denominato “Contributo per l’acquisto di scuolabus ecologici”, con uno stanziamento per l’esercizio 2009 pari a 1 milione e 800 mila euro.”.

Art. 60
(Modifiche alla legge regionale 18 giugno 2008, n. 7
“Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi universitari” e successive modifiche)



1. Alla l.r. 7/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 1 dell’ articolo 17, la parola: “sentito” è sostituita dalle seguenti: “d’intesa con”;
b) al comma 5 dell’articolo 19, dopo le parole: “rispettivi presidenti,” sono inserite le seguenti: “ai quali è riconosciuta un’indennità di carica pari al 40 per cento di quella spettante al Presidente del consiglio di amministrazione di Laziodisu,”;
c) l’articolo 24 è sostituito dal seguente:

“ Art. 24
(Bilancio di previsione e rendiconto generale)


1: Il bilancio di previsione, i relativi assestamenti e gli eventuali provvedimenti di variazione, nonché il rendiconto generale, adottati dal consiglio di amministrazione e corredati del parere del collegio dei revisori, sono trasmessi alla Giunta regionale e sono approvati dal Consiglio regionale con le modalità di cui al titolo VII, capo I, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche.

2. Al rendiconto generale è allegata la relazione del consiglio di amministrazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari.” .



Art. 61 (7d)
(Finanziamento del sistema informativo regionale dell’istruzione e della formazione (SIRIF) e del portale informatico SIRIO e istituzione
del centro di documentazione regionale)



1. La Regione, al fine di dare attuazione alla costituzione di un sistema regionale di anagrafe degli studenti integrato tra i sistemi dell’istruzione e della formazione, a sostegno di un’adeguata programmazione dell’offerta formativa sul territorio, nonché per favorire il raggiungimento del successo formativo e per prevenire e contrastare la dispersione scolastica di cui all’articolo 41, comma 1, lettera a), numero 8 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e successive modifiche, relativo a misure a sostegno dei giovani, finanzia e realizza il sistema informativo regionale dell’istruzione e della formazione (SIRIF) di cui alla deliberazione della Giunta regionale 18 aprile 2008, n. 268 ed il portale informatico servizio informativo istruzione, diritto allo studio e formazione (SIRIO) ed istituisce, presso la direzione regionale competente per materia, il centro di documentazione regionale del sistema dell’istruzione a supporto delle attività di programmazione, monitoraggio e valutazione.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 si provvede con l’istituzione di due appositi capitoli, nell’ambito dell’UPB F17, denominati, rispettivamente, “Fondo per il sistema informativo SIRIF”, con uno stanziamento pari a 200 mila euro per l’esercizio 2009 e “Fondo per il portale informatico SIRIO e il Centro di documentazione regionale”, con uno stanziamento pari a 450 mila euro per l’esercizio 2009.




CAPO VII
Disposizioni in materia di lavori pubblici, politiche per la casa e
urbanistica


Art. 62
(Interventi di contrasto all’emergenza in materia di edilizia scolastica)


1. La Regione, nell’ambito di una politica attiva diretta a contrastare l’emergenza nel campo dell’edilizia scolastica, sostiene, ai sensi della legge regionale 16 febbraio 1981, n. 12 (Norme in materia di edilizia scolastica) e successive modifiche, interventi per le finalità di cui all’articolo 69 , comma 4, della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo alla ristrutturazione del patrimonio scolastico regionale, e successive modifiche.

2. Ai fini di cui al comma 1, è previsto un piano straordinario pari a 159 milioni di euro, di cui 95 milioni di euro per il triennio 2009-2011, a valere sul capitolo F16501 relativo ai trasferimenti ai comuni, 45 milioni di euro per il triennio 2009-2011, a valere sul capitolo F16503 relativo ai trasferimenti alle province e a 19 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2009, a valere sul capitolo F16401 relativo a interventi urgenti e di somma urgenza.


Art. 63 (8)
(Disposizioni in ordine ai rapporti con Cassa depositi e prestiti società per azioni e agli interventi di cui alle leggi regionali 26 giugno1980, n. 88 “Norme in materia di opere e lavori pubblici”, 22 novembre 1982, n. 51 “Interventi sperimentali di recupero su immobili di proprietà di enti pubblici nei centri storici”, 9 marzo 1990, n. 27Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica od archeologica”, all’articolo 34 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo alle sedi comunali, e successive modifiche, e all’articolo 77 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo ad edifici scolastici intercomunali)

1. Al fine di dare continuità agli interventi di cui alle l.r. 88/1980, 51/1982 e 27/1990, all’articolo 34 della l.r. 9/2005 e all’articolo 77 della l.r. 4/2006 deliberati nelle annualità dal 2003 al 2008 e non attivati attraverso la procedura di ricorso a mutuo presso la Cassa depositi e prestiti società per azioni, la Regione, ai sensi dell’articolo 1, comma 76, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativo all’iscrizione in bilancio del debito derivante dai mutui, stanzia l’importo complessivo pari a 78 milioni di euro, di cui 46,8 milioni di euro per l’anno 2009 e 31,2 milioni di euro per l’anno 2010. (9)

2. Gli oneri di cui al comma 1 gravano sul capitolo di spesa C22543 che assume la seguente denominazione: “Oneri per interventi in materia di opere pubbliche ed ambientali”.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’assessore competente in materia di bilancio, di concerto con gli assessori competenti in materia di lavori pubblici ed ambiente, definisce i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo.


Art. 64
(Modifica alla legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”)


1. Agli interventi individuati nella tabella A) di cui all’articolo 55 della l.r. 4/2006, l’opera finanziata con 3.600.000,00 euro al Comune di Cassino, provincia di Frosinone, è sostituita dalla seguente: “Opere di messa in sicurezza versante sud Montecassino mediante rete antincendio e recupero strada romana di collegamento Cassino – Montecassino, collegamento tra parco della pace e parco archeologico, parcheggi ed itinerari intermodali”.

Art. 65

(Concorso regionale di cui alle leggi regionali 22 novembre 1982, n. 51 “Interventi sperimentali di recupero su immobili di proprietà di enti pubblici nei centri storici” e 9 marzo 1990, n. 27 “Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica od archeologica” e successive modifiche)


1. Per i fini stabiliti dalla l.r. 51/1982, e successive modifiche, e dall’articolo 8 della l.r. 27/1990, e successive modifiche, la Regione concorre fino al 95 per cento dell’intero costo dell’opera.



Art. 66
(Modifica all’articolo 7 bis della legge regionale 6 agosto 1999, n 12 “Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche)


1. Il comma 4 dell’articolo 7 bis della l.r. 12/1999 è sostituito dal seguente:
“4. Qualora non si pervenga, nei sessanta giorni, all’accordo di programma o non sia rispettato il nuovo termine per l’inizio dei lavori, la Regione, valutate le cause che hanno impedito il rispetto del termine e la permanenza dell’interesse pubblico ad eseguire i lavori programmati e finanziati, può con deliberazione della Giunta regionale riconfermare le localizzazioni degli interventi, assegnando un nuovo termine per l’inizio dei lavori, in ogni caso non superiore a tredici mesi, decorso inutilmente il quale i relativi fondi tornano nella disponibilità della Regione.”.



Art. 67
(Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007”)



1. Alla l.r. 27/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera c) del comma 4 dell’articolo 48, è aggiunta la seguente:
“cbis) coloro che hanno richiesto, alla data di entrata in vigore della presente legge, il subentro nella assegnazione ai sensi dell’articolo 12 della l.r. 12/1999 e successive modifiche, a condizione che sussistano tutti i presupposti ed i requisiti previsti dalla medesima l.r. 12/1999 per l’accoglimento dell’istanza di subentro.”;
b) al comma 10bis dell’articolo 48 e successive modifiche le parole: “ferma restando l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 25, della legge 560/1993” sono sostituite dalle seguenti: “, salvo che l’acquirente dell’alloggio ceduto abbia versato un importo pari al 10 per cento del valore dell’immobile calcolato sulla base della vigente rendita catastale. Tale disposizione si applica, altresì, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa venduti antecedentemente alla l. 560/1993.”;
c) al comma 3 ter dell’articolo 50 e successive modifiche le parole: “può determinare” sono sostituite dalla seguente: “applica” e le parole: “all’applicazione di” sono soppresse;
d) dopo il comma 3ter dell’articolo 50 e successive modifiche sono aggiunti i seguenti:
“3quater. La Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, individua i criteri e le modalità in base ai quali le Ater provvedono ad assegnare alle associazioni senza fini di lucro i locali extraresidenziali non utilizzati.
3quinquies. Nell’ambito della dismissione del patrimonio non residenziale, per il ripiano del deficit, viene data priorità alla dismissione entro il 30 giugno 2009 a quelle unità immobiliari ubicate all’interno di lotti o fabbricati nei quali è stata già formalmente costituita l’amministrazione condominiale autonoma, all’interno della quale le Ater si trovano in minoranza millesimale.”;
e) al comma 3 dell’articolo 52 e successive modifiche, dopo le parole: “contenute nell’articolo 48” sono aggiunte le seguenti: “, ad eccezione di quelle indicate al comma 4 dello stesso articolo,”.


Art. 68
(Modifica all’articolo 3 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 “Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica”)


1. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 30/2002 è aggiunto il seguente:
“3bis. Le Ater possono costituire uno “Sportello affitti” per l’offerta in locazione, secondo la vigente normativa sulle locazioni degli immobili a canone libero o concordato, di alloggi da acquistare sul mercato immobiliare, anche richiedendo, se previsto, l’intervento finanziario regionale, sulla base di criteri e procedure indicati preventivamente dalla Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente.”.


Art. 69
(Modifica all’articolo 82 della legge regionale 16 aprile 2002 n. 8, relativo al fondo di rotazione per la realizzazione di programmi pluriennali di edilizia residenziale agevolata e successive modifiche)



1. Al comma 3 dell’articolo 82 della l.r. 8/2002, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 51 della legge regionale 11 agosto 2008 n. 14, alla fine dell’ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: “o, da concedere, se vuoti, in locazione secondo la vigente normativa sulle locazioni degli immobili a canone libero o concordato, secondo criteri e procedure allo scopo indicati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, sentita la commissione consiliare competente. Al fine di tutelare il diritto alla casa dei soci di cooperative edilizie di abitazione in situazioni di particolare difficoltà economica, le ATER sono, altresì, autorizzate ad acquistare immobili, costruiti o in corso di costruzione, di edilizia agevolata per le finalità di cui al comma 2, lettera a).”


Art. 70
(Programmi di edilizia agevolata per la locazione permanente)


1. Le cooperative edilizie e le imprese di costruzione che realizzano programmi costruttivi fruenti di finanziamento pubblico di edilizia agevolata destinato alla locazione permanente, siti nei comuni definiti ad alta tensione abitativa, i cui alloggi sono da assegnare ai soci o agli acquirenti aventi i requisiti previsti, possono chiedere alla Regione di limitare, conformemente a quanto previsto dall’articolo 2, comma 285, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo alla definizione delle residenze di interesse generale destinate alle locazioni, il vincolo di locazione ad un periodo non inferiore a 25 anni.


Art. 71
(Modifica all’articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2004, n. 10 “Interventi straordinari in favore di soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche”)


1. Al comma 1, dell’articolo 1, della l.r. 10/2004 è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: “Nel caso in cui il mutuo agevolato non può essere erogato ai singoli soci, esso viene concesso, per l’importo corrispondente, alla cooperativa edilizia ed erogato secondo le disposizioni contenute nella Convenzione Regione - Sviluppo Lazio S.p.A. e nella convenzione da quest’ultima stipulata con l’istituto di credito prescelto.”.



Art. 72
(Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico” e successive modifiche)


1.Alla l.r. 24/1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell’articolo 21 le parole: “Entro il 31 dicembre 2008,” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 dicembre 2009,”;
b) dopo il comma 1quater dell’articolo 36 quater sono aggiunti i seguenti:
“1quinquies. Nelle more dell’adeguamento previsto dal comma 1quater, ferme restando le competenze dei comuni di cui alla legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1) e all’articolo 32 della presente legge, per gli immobili e le aree tipizzati ai sensi dell’articolo 134, comma 1, lettera c), del d.lgs. 42/2004 eventualmente individuati e sottoposti a tutela dal primo PTPR adottato dalla Regione, e in assenza di altri beni paesaggistici di cui al citato articolo 134, comma 1, lettere a) e b), ai fini dell’ottenimento dei titoli abilitativi edilizi richiesti ai comuni anteriormente alla data di pubblicazione del citato PTPR adottato e non ancora rilasciati alla medesima data, le funzioni amministrative concernenti le autorizzazioni paesaggistiche sono delegate ai comuni medesimi.
1sexies. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell’articolo 146 e 159 del d.lgs. 42/2004, alle domande pervenute alla Regione entro il 14 febbraio 2008, data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del PTPR, si applica la normativa prevista dai PTP vigenti approvati con la presente legge.”.


Art. 73
(Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del territorio” e successive modifiche)


1. Dopo l’articolo 50 della l.r. 38/1999 è inserito il seguente:

“Art. 50 bis
(Norme di semplificazione concernenti le varianti urbanistiche per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità)


1. Nei casi previsti dall’articolo 19, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modifiche, concernenti l’adozione di progetti di opere pubbliche in variante allo strumento urbanistico generale, la verifica di compatibilità della variante è effettuata, in deroga agli articoli 33 e 34 della presente legge, dalla provincia, che si pronuncia entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della delibera comunale di cui all’articolo 19, comma 4. Decorso inutilmente il suddetto termine, la verifica si intende positiva. Resta comunque fermo quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche.

2. La procedura di cui al comma 1 si applica anche nel caso di reiterazione del vincolo espropriativo decaduto ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche.

3. La delibera del consiglio comunale di cui all’articolo 9, comma 5, del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche, con la quale, nel corso dei cinque anni di durata del vincolo espropriativo, si dispone o si autorizza la realizzazione sul bene vincolato di opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle originariamente previste dal PUCG, è sottoposta alla mera comunicazione alla provincia.

4. Nel periodo di applicazione delle disposizioni transitorie previste dall’articolo 66, le norme del presente articolo si applicano alle procedure di approvazione della variante urbanistica di competenza della Regione.”.



Art. 74
(Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2008, n. 15
“Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia”)


1. Il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 15/2008 è sostituito dal seguente:
“2. Ai sensi dell’articolo 27, comma 4, del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria provvedono a dare immediata comunicazione e, comunque, non oltre le quarantotto ore, delle presunte violazioni urbanistico edilizie riscontrate alle competenti strutture del comune e della Regione, nonché alle altre autorità previste dall’articolo medesimo.”.

2. Ai commi 1 e 2 dell’articolo 10 della l.r. 15/2008 le parole: “ogni due mesi” sono sostituite dalle seguenti: “ogni mese”.

3. All’articolo 16 della l.r. 15/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4:
1) le parole da: “su immobili vincolati” a: “struttura comunale competente” sono sostituite dalle seguenti: “sui beni ricompresi fra quelli indicati dalla parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, l’amministrazione competente a vigilare sull’osservanza del vincolo”;
2) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Per le opere eseguite su beni paesaggistici di cui alla parte terza del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche resta comunque fermo quanto previsto dall’articolo 167 del decreto medesimo.”.
b) al comma 5 le parole da: “sulla base del parere” a: “si prescinde dallo stesso.” sono sostituite dalle seguenti: “previa acquisizione del parere di cui all’articolo 33, comma 4, del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche, fermo restando quanto ivi stabilito nell’ipotesi di mancato rilascio dello stesso.”.

4. All’articolo 19 della l.r. 15/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2:
1) le parole: “Fatto salvo quanto previsto per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico dall’articolo 167 del d.lgs 42/2004 e successive modifiche,” sono sostituite dalle seguenti: “Fatto salvo quanto previsto per i beni paesaggistici dall’articolo 167 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche,”;
2) le parole: “può ingiungere” sono sostituite dalla seguente: “ingiunge”;
3) le parole: “o applicare” sono sostituite dalle seguenti: “e applica”.
b) al comma 3, le parole da: “sulla base del parere” a: “si prescinde dallo stesso.” sono sostituite dalle seguenti: “previa acquisizione del parere di cui all’articolo 37, comma 3, del d.p.r. 380/2001, fermo restando quanto ivi stabilito nell’ipotesi di mancato rilascio dello stesso.”.

5. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 15/2008 è abrogata.






CAPO VIII
Disposizioni finali


Art. 75
(Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato -
Clausola di sospensione)


1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi, nel rispetto della normativa comunitaria vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto in particolare di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.

2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato della Comunità europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio, del 7 maggio 1998 relativo all’applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 14 maggio 1998, L 142.

3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato della Comunità europea, sono concessi a condizione che la Commissione europea abbia adottato una decisione di autorizzazione dei contributi stessi ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, relativo alle modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 27 marzo 1999, L 83. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso relativo all’autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.



Art. 76
(Entrata in vigore)



1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio




Allegato (10)
omissis



Note:

(1) Legge pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 27 dicembre 2008, n. 48, s.o. n. 167

(1.1) Vedi deliberazione della Giunta Regionale. 26 giugno 2009, n. 471(Approvazione dei criteri e delle modalità di utilizzo del «Fondo al sostegno della patrimonializzazione dei confidi del Lazio» ai sensi dell’art. 8, legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2009 (art. 11, L.R. 20 novembre 2001, n. 25))

(1a) Comma modificato dall'articolo 1, comma 67, lettera a) della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12

(1b) Comma modificato dall'articolo 1, comma 67, lettera b) della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12; al riguardo vedi anche quanto previsto dal comma 68 del medesimo articolo 1; vedi deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2009, n. 471 (Approvazione dei criteri e delle modalità di utilizzo del «Fondo al sostegno della patrimonializzazione dei confidi del Lazio» ai sensi dell’art. 8, legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2009 (art. 11, L.R. 20 novembre 2001, n. 25))

(1c) Rubrica modificata dall'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22

(1d) Comma modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22

(1e) Comma modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera c) della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22

(1f) Rubrica modificata dall'articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(1g) Vedi deliberazione della Giunta regionale del 28 marzo 2017, n. 138 (BUR 11 aprile 2017, n. 29)

(1h) Vedi deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2009, n. 955 (Attuazione dell’art. 12 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 (legge finanziaria regionale per l’esercizio 2009) «Fondo di solidarietà per individui e famiglie in situazione di sovraindebitamento»)

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 44, lettera a) della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 e poi dall'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, da ultimo sostituito dall'articolo 61, comma 1, lettera a), della legge regionale 12 agosto 2021, n. 14

(3) Comma modificato dall'articolo 1, comma 44, lettera b) della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 e poi dall'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(3a) Comma inserito dall'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(4) Comma sostituito dall'articolo 61, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(4.1) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il capitolo di spesa F31900

(4.1.1) Vedi deliberazione della Giunta regionale 29 maggio 2009, n. 401 (Art. 18, legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31. Fondo per l’esenzione dei giovani dai costi del trasporto pubblico locale e regionale. Definizione dei criteri e delle modalità di utilizzo delle risorse per l’anno 2009)

(4.2) Articolo abrogato dall'articolo 2, comma 10, lettera a) della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9

(4.3) Articolo abrogato dall'articolo 27, comma 1, lettera e), della legge regionale 13 aprile 2012, n. 2

(4a) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 32 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3; vedi pure la disposizione di cui al medesimo comma

(4a1) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il capitolo di spesa S25900

(4b) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 52, lettera c) della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12

(4b1) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il capitolo di spesa B41900

(4b2) Vedi deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2009, n. 783 (Art. 27 legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31. Approvazione modalità e criteri per la gestione del Fondo per le vittime della criminalità. € 500.000,00 capitolo R45524 esercizio finanziario 2009)

(4b3) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il capitolo di spesa R41900

(4b4) Articolo abrogato dall'articolo 24, comma 1, lettera s), della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2

(4c) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il capitolo di spesa E31900

(4d) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il capitolo di spesa E31900

(4e) Articolo abrogato dall'articolo 11, comma 2, lettera c) della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 dalla data di esecutività della deliberazione prevista dall'articolo 8 della medesima l.r. 4/2015. Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il capitolo di spesa E21900.

(5) Comma modificato dall'articolo 1, comma 48, lettera a) della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22

(6) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 48, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22

(7) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 e poi successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 13 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12; vedi deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2011, n. 507 (Autorizzazione all’affidamento diretto dei servizi di trasporto pubblico locale su strada a COTRAL S.p.A. - Approvazione del relativo Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo sui servizi di trasporto di competenza regionale affidati ai sensi dell’art. 38, co. 5, L.R. 24.12.2008, n.31 – (affidamento in house providing))

(7a1) Rubrica sostituita dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 1; vedi deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2009, n. 309 (Criteri e modalità di accesso agli incentivi di cui all’art. 40 (Misure per favorire l’emersione del lavoro sommerso) della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2009 (Art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)”)

(7.1) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il capitolo di spesa R31900

(7.1.1) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il capitolo di spesa R45900

(7.1.2) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il capitolo di spesa H41900

(7.2) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il capitolo di spesa R31900

(7a) Articolo modificato dall'articolo 2, comma 80, lettere a) e b) della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9. Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il capitolo di spesa H41900

(7a2) Articolo abrogato dall'articolo 72, comma 1, lettera n), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11

(7a3) Articolo abrogato dall'articolo 57, comma 1, lettera n), della legge regionale 5 agosto 2020, n. 7

(7b) Vedi deliberazione della Giunta regionale 20 luglio 2009, n. 553 (Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 art. 52. “Fondo per l’integrazione socio-sanitaria”. Definizione delle tipologie degli interventi. Capitolo H41584, esercizio finanziario 2009)

(7c) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il capitolo di spesa F17900

(7d) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il capitolo di spesa F17900

(8) Articolo sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 20 maggio 2009, n. 17

(9) Comma modificato dall'articolo 1, comma 38 della legge regionale 10 agosto 2010, n, 3

(10) L' allegato relativo al "Quadro A"- Provvedimenti legislativi regionali che vengono rifinanziati con leggi di bilancio 2009 (articolo 2) è riportato nella sezione "Testo storico" della banca dati delle leggi regionali

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.