Consulta per i problemi della disabilità e dell'handicap (1)

Numero della legge: 36
Data: 3 novembre 2003
Numero BUR: 32 S.O. 6
Data BUR: 20/11/2003

L.R. 03 Novembre 2003, n. 36
Consulta per i problemi della disabilità e dell'handicap (1)


Art. 1
(Istituzione della Consulta per i problemi della disabilità e dell’handicap)

1. Al fine di promuovere la partecipazione attiva delle persone disabili alla vita della collettività e alla programmazione degli interventi della Regione in loro favore, è istituita, presso l’assessorato competente in materia di servizi sociali, la Consulta per i problemi della disabilità e dell’handicap, di seguito denominata Consulta, quale organismo di consultazione permanente in relazione alle politiche regionali in favore dei disabili.


Art. 2
(Composizione della Consulta)

1. La Consulta è composta di:
a) un rappresentante per ciascuna delle associazioni previste dalla legge regionale 24 maggio 1990, n. 58 (Concessione di contributi ad associazioni sociali e regionali) e successive modifiche;
b) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni iscritte all’albo previsto dalla legge regionale 28 aprile 1983, n. 24 (Interventi in favore di associazioni, fondazioni ed unioni di disabili operanti in territorio regionale) e successive modifiche;
c) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui alla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell’attività di volontariato nella Regione Lazio) e successive modifiche, le quali abbiano svolto attività prevalenti nel settore della disabilità e dell’handicap per almeno due anni al momento della richiesta di designazione di cui all’articolo 3;
d) un rappresentante per ciascuna delle associazioni e dei relativi coordinamenti iscritti nel registro di cui alla legge regionale 1° settembre 1999, n. 22 (Promozione e sviluppo del- l’associazionismo nella Regione Lazio) e successive modifiche, le quali abbiano svolto attività prevalenti nel settore della disabilità e dell’handicap per almeno due anni al momento della richiesta di designazione di cui all’articolo 3.

2. Le organizzazioni ed associazioni che rientrino in più di una categoria prevista dal comma 1 designano, in ogni caso, un solo rappresentante.


Art. 3
(Costituzione e funzionamento della Consulta)

1. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale. I rappresentanti delle organizzazioni e delle associazioni, designati con le modalità di cui al comma 2, vengono rinnovati ogni tre anni.

2. Al fine della costituzione della Consulta, le organizzazioni ed associazioni di cui all’articolo 2 effettuano le designazioni dei propri rappresentanti entro sessanta giorni dalla data della relativa richiesta da parte dell’amministrazione regionale. Decorso tale termine, la Consulta è costituita sulla base delle designazioni pervenute purché sia assicurata almeno la maggioranza dei rappresentanti delle organizzazioni ed associazioni di cui all’articolo 2, comma 1 lettere a) e b).

3. La seduta d’insediamento della Consulta è convocata dall’assessore competente in materia di servizi sociali entro sessanta giorni dalla data di costituzione. Nello stesso termine, la Consulta elegge tra i suoi componenti un comitato direttivo, composto dal presidente della Consulta e da un numero di componenti non superiore a quattordici, il quale svolge i compiti previsti dal regolamento di cui al comma 4.

4. La Consulta disciplina le modalità del proprio funzionamento con apposito regolamento. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di problemi della disabilità e dell’handicap.

5. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito. Ai componenti non residenti nel Comune di Roma spetta il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute della Consulta e del comitato direttivo di cui al comma 3 nella misura stabilita per i dipendenti regionali. (2)

6. Le Commissioni consiliare permanenti competenti in materia di sanità e di servizi sociali provvedono a convocare, almeno due volte l’anno, apposite audizioni della Consulta in ordine a problematiche in discussione aventi particolare rilevanza in materia di disabilità e di handicap.

7. La Regione mette a disposizione della Consulta i locali e gli strumenti operativi necessari per il relativo funzionamento.


Art. 4
(Compiti della Consulta)

1. La Consulta svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) esprime il proprio parere sui programmi regionali d’intervento in favore delle persone disabili e sugli atti regionali riguardanti l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle stesse persone o che comunque abbiano ripercussioni sul mondo della disabilità e dell’handicap;
b) formula proposte per la realizzazione di interventi a favore delle persone disabili, finalizzati, in particolare, a favorirne l’integrazione sociale;
c) promuove l’approfondimento, l’aggiornamento e la diffusione delle informazioni in materia di disabilità e di handicap e l’attivazione di iniziative per favorire la prevenzione e la comprensione civile;
d) formula proposte di attività di studio e ricerca in ordine ai problemi che ostacolano la piena integrazione sociale delle persone disabili.


Art. 5
(Norma finanziaria)

1. La spesa per la corresponsione delle competenze di cui all'articolo 3, comma 5, rientra nello stanziamento dell’apposito capitolo “Spese di funzionamento, compreso i gettoni, di commissioni, comitati e organi consultivi” istituito nell’ambito dell’UPB. R21 nel bilancio regionale per l’esercizio 2003.
1 bis. Per la realizzazione delle proposte della Consulta inerenti le iniziative di cui all'articolo 4, comma l, lettere c) e d), è istituito nell'ambito dell'UPB H41 un apposito capitolo di spesa denominato: "Fondo per attività informative, di studio e ricerca sui problemi della disabilità e dell'handicap", con lo stanziamento di euro 40.000,00. (3)




Note:



(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 novembre 2003, n. 32, s. o. n. 6

(2) Comma modificato dall'articolo 77, comma 1 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9

(3) Comma aggiunto dall'articolo 77, comma 2 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.