Interventi in favore di associazioni, fondazioni ed unioni di disabili operanti nel territorio regionale. (1)

Numero della legge: 24
Data: 28 aprile 1983
Numero BUR: 14
Data BUR: 20/05/1983

L.R. 28 Aprile 1983, n. 24
Interventi in favore di associazioni, fondazioni ed unioni di disabili operanti nel territorio regionale. (1)


Art. 1
(Finalita')

La Regione interviene con contributi finanziari per consentire il conseguimento dei fini sociali di associazioni, fondazioni ed unioni, a rilevanza nazionale ed operanti nel territorio regionale, che svolgano attivita' in favore di disabili per una o diverse specifiche malattie croniche invalidanti. I contributi regionali sono utilizzati per attivita' promozionali e, comunque, non possono essere finalizzati alla erogazione di servizi di competenza degli enti locali singoli o associati.


Art. 2 (2)
(Istituzione e finanziamento del fondo regionale)

Per le finalita' di cui al precedente articolo 1, e' costituito un fondo regionale con la seguente denominazione: << Fondo regionale per contributi in favore di associazioni, fondazioni ed unioni a sostegno delle attivita' a tutela di disabili >>. A valere sul fondo di cui al precedente comma, la Regione concede contributi, con le modalita' di cui al successivo articolo 3, fino al 100 per cento della somma richiesta. La dotazione del predetto fondo regionale viene stabilita, per l' esercizio 1983, in L. 150 milioni, mediante prelevamento di pari importo dallo stanziamento del capitolo n. 25832 dello stato di previsione della spesa per l' esercizio medesimo. Per gli anni successivi, la spesa gravera' sul capitolo di bilancio che verra' appositamente istituito. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a disporre, con propri decreti, su proposta dell' assessore regionale competente, le conseguenti variazioni di bilancio.


Art. 3 (3)
(Procedure per la concessione dei contributi)

Per concorrere all'assegnazione annuale dei contributi di cui al precedente articolo 2 i legali rappresentanti delle associazioni, fondazioni ed unioni devono presentare, entro il 31 maggio di ogni anno, all'Assessorato regionale alle politiche per la qualita' della vita apposita istanza corredata dal conto consuntivo dell'anno precedente, il programma dell'attivita' che intende svolgere nel territorio regionale per cui viene richiesto il contributo, con la quantificazione della spesa necessaria alla realizzazione. La Giunta regionale ripartisce annualmente il fondo di cui all'articolo 2 alle associazioni, fondazioni ed unioni che presentino regolare istanza entro il 31 maggio e che risultino incluse nell'albo di cui all'articolo 4, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) l'80 per cento della disponibilita' di bilancio, in proporzione alla spesa occorrente per la realizzazione del programma oggetto della richiesta, il cui ammontare puo' essere ritenuto ammissibile fino a un massimo di lire 50 milioni;
b) il restante 20 per cento della disponibilita' di bilancio e' ripartito fra organismi che dichiarino di non avere ricevuto, da almeno un anno, contributi da altri enti pubblici o dello Stato fino ad incrementare, nella misura massima del 10 per cento, l'ammontare del contributo ottenuto per effetto dell'applicazione del criterio di cui alla precedente lettera a);
c) qualora l'applicazione del criterio di cui alla precedente lettera b) non esaurisca l'intero importo disponibile, la parte residua viene ripartita con lo stesso criterio di cui alla precedente lettera a);
d) il contributo ad ogni singolo organismo non puo' superare, in ogni caso, l'80 per cento della spesa massima ritenuta ammissibile ai sensi della precedente lettera a). Il contributo di cui al comma 1 e' erogato per il primo 50 per cento contestualmente alla concessione del contributo e, per la restante somma a saldo, previa produzione della docunentazione attestante l'effettiva realizzazione del programma.


Art. 4
(Definizione albo organismi associativi)

La Regione, su domanda degli organismi interessati ovvero sulla scorta delle istanze presentate per l' assegnazione annuale dei contributi, provvede a definire un albo degli organismi di cui al precedente articolo 1, che, in relazione alle loro caratteristiche istituzionali ed alla ragione sociale, possano essere ammessi a godere degli eventuali contributi previsti con la presente legge. L' albo sara' definito con provvedimento della Giunta regionale e ad esso si fara' riferimento per gli adempimenti di cui alla presente legge a partire dall' esercizio finanziario 1984. Per l' esercizio 1983 la Regione procedera' secondo quanto previsto dal precedente articolo 3. Per la definizione dell' albo suddetto il Consiglio regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente, determinera' i criteri per l' inclusione nell' albo stesso degli organismi di cui al precedente articolo 1.
Tali criteri tenderanno soprattutto a verificare che le finalita' sociali degli organismi interessati possano costituire valido supporto per l' orientamento e l' informazione dei disabili e comunque facilitino il loro eventuale inserimento nelle attivita' lavorative e nella vita sociale. Detto albo verra' assoggettato a revisione annuale con deliberazione della Giunta regionale (4) per l' eventuale ammissione di altri organismi associativi che presentino i necessari requisiti e finalita' sociali, ovvero per la radiazione di quelli cessati da ogni attivita' o che non rispondano piu' a criteri di cui al precedente quarto comma.


Art. 5
(Verifica dell' attuazione del programma)

In occasione del pagamento del saldo della somma finanziaria, la Regione verifica l' attuazione del programma, con riferimento alla rispondenza delle iniziative assunte con quelle previste nel programma stesso. Qualora si rilevino notevoli difformita' attuative rispetto agli scopi ed alle finalita' prospettate nella istanza di concessione del contributo, la Giunta regionale puo' autorizzare la variazione del programma di attivita', qualora ne ricorrano le condizioni, o sospendere le erogazioni dalla rata di saldo ed avviare la procedura per il recupero delle somme gia' erogate.


Art. 6
(Normativa transitoria)

In sede di prima attuazione della presente legge l' istanza, corredata dei documenti di cui al precedente articolo 3, deve essere presentata nel termine di trenta giorni dall' entrata in vigore della legge stessa.




Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 maggio 1983, n. 14

(2) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con il capitolo di spesa H41900

(3) Articolo sostituito dall'articolo 26 della legge regionale 22 maggio1997, n. 11.

(4) Le parole "Giunta regionale" sono state inserite all'articolo 26 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.