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3. La partecipazione della Regione Lazio al processo decisionale europeo: la legge regionale n. 1 del 2015

3.1 I riferimenti della partecipazione regionale al processo decisionale europeo nello Statuto e nel regolamento dei lavori del Consiglio regionale

Una chiara ispirazione europeista della Regione Lazio la si deve, innanzitutto, all’articolo 3, dello Statuto, che reca che “la Regione promuove l’unità nazionale nonché, ispirandosi ai principi contenuti nel manifesto di Ventotene, l’integrazione europea come valori fondamentali della propria identità”.

Riguardo ai rapporti con l’Unione europea della Regione relativi alla partecipazione alla formazione e attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea, l’articolo 10, dello Statuto, al comma 4, prevede che la Regione, “concorre con lo Stato e le altre Regioni alla formazione della normativa comunitaria e dà immediata attuazione agli atti dell’Unione europea”.

Con riferimento al recepimento del diritto dell’Unione europea, l’articolo 11 dello Statuto, prevede che la “Regione adegua il proprio ordinamento a quello europeo”, e che a tal fine “assicura l’attuazione della normativa europea nelle materie di propria competenza, di norma attraverso apposita legge regionale europea […].”. La legge regionale europea è d’iniziativa della Giunta regionale ed è “approvata annualmente dal Consiglio nell’ambito di una sessione dei lavori a ciò espressamente riservata”.

L’articolo 41, dello Statuto, disciplina le funzioni del Presidente della Regione, prevedendo che esso:
  • promuove […] ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee, previa deliberazione della Giunta, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali, dandone comunicazione al Consiglio regionale” (comma 4);
  • partecipa, anche a mezzo di suoi delegati, agli organi dell’Unione Europea competenti a trattare materie d’interesse regionale nonché, sentito il Consiglio delle autonomie locali, ai procedimenti diretti a regolare rapporti fra l’Unione stessa, la Regione e gli enti locali” (comma 6);
  • adotta, in caso d’urgenza, misure amministrative di salvaguardia e di primo adeguamento agli atti comunitari immediatamente precettivi e alle sentenze della Corte costituzionale” (comma 7).
Con riferimento al ruolo del Consiglio regionale nella partecipazione al processo decisionale europeo l’articolo 32, dello Statuto, al comma 1, espressamente prevede, che “il regolamento dei lavori istituisce le commissioni permanenti interne al Consiglio regionale, le cui competenze sono distinte per materie o loro ambiti omogenei, prevedendo comunque l’esistenza [....] della commissione per gli affari europei…”.

Il Regolamento del Consiglio regionale[1], all’articolo 14 ter, disciplina i lavori della Commissione permanente per gli affari europei prevedendo che la Commissione “ha competenza generale per ogni adempimento di spettanza consiliare attinente ai rapporti della Regione con l’Unione europea[2]. L’articolo 14 ter, inoltre, al comma 3, disciplina le modalità attraverso le quali il Consiglio regionale partecipa alla formazione della posizione regionale in fase ascendente, stabilendo che, spetta comunque alla Commissione “esprimere il parere sulle proposte di legge concernenti l’attuazione della normativa dell’Unione europea ed in generale sulle proposte di legge che possano comportare rilevanti problemi di compatibilità con la predetta normativa, nonché, nell’ambito della partecipazione della Regione alla formazione degli atti e delle politiche dell’Unione europea, “approvare le osservazioni e verifica il rispetto del principio di sussidiarietà presentate ai sensi della normativa vigente”[3].

L’esistenza di una apposita Commissione permanente compente in materia di affari europei assume rilevanza, non solo, ai fini dello studio, dell’approfondimento e dell’impulso a sostegno della partecipazione della Regione al processo di formazione e attuazione delle norme e delle politiche dell’Unione europea, ma anche per lo svolgimento delle altre funzioni che lo Statuto e il regolamento del Consiglio regionale, in generale, assegnano alle Commissioni permanenti.[4]

3.2 Il modello organizzativo adottato dal legislatore regionale nella l. r n. 1 del 2015

Nel 2015 il legislatore regionale, in attuazione delle disposizioni statali ed in conformità ai principi fissati dalla Statuto regionale, ha disciplinato la procedura per la partecipazione della Regione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, approvando, la legge regionale 9 febbraio 2015, n. 1[5], recante “Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione Lazio”.

Il modello scelto dalla l. r. 1/2015, è incentrato sulla “massima collaborazione” tra la Giunta e il Consiglio regionale su tutte le attività svolte in ambito europeo, e più in generale, un costante scambio di informazioni[6]. La Giunta regionale, in particolare, per il tramite della Commissione permanente affari europei, “assicura al Consiglio regionale un’informazione costante, almeno con cadenza semestrale, in merito a tutti gli aspetti dell’attuazione delle politiche europee, ai negoziati in corso e a tutte le iniziative intraprese o da intraprendere in ambito europeo e internazionale, su cui la medesima commissione può formulare atti di indirizzo”[7]

La legge regionale n. 1/2015, nella definizione dei ruoli di Giunta e Consiglio sulla partecipazione regionale alla formazione degli atti e delle politiche europee, ha riconosciuto al Consiglio, ed alla Commissione consiliare competente in materia di affari europei, un ruolo attivo,[8] attribuendogli poteri di impulso, di indirizzo e di iniziativa, in particolare, con riferimento all’individuazione dei temi di interesse regionale all’interno del Programma di lavoro annuale della Commissione europea, all’approvazione delle osservazioni di merito ed alla verifica sulla corretta applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, con riferimento agli atti europei di maggiore interesse regionale, e più in generale di concorrere alla definizione della posizione nazionale da sostenere a livello europeo.

Inoltre, il Consiglio regionale, attraverso la Commissione consiliare competente in materia di affari europei, ha la facoltà di formulare proposte sulle iniziative o decisioni che il Presidente della Regione assume in merito alle ulteriori attività con le quali la Regione partecipa alle decisioni relative alla formazione degli atti e delle politiche dell’Unione europea ai sensi della normativa vigente. Sulle stesse attività, la Commissione affari europei ed il Consiglio regionale hanno il diritto di essere tempestivamente informati dal Presidente della Regione.[9]















[1] Deliberazione del Consiglio regionale 4 luglio 2001, n. 62: “Modifiche alla deliberazione del consiglio regionale 16 maggio 1973, n. 198 concernente Regolamento del consiglio regionale. Testo coordinato”
[2] Comma modificato dall’articolo 2, comma 1, lett. b), del testo allegato alla deliberazione consiliare 26 aprile 2018, n. 6
[3] Comma modificato dall’articolo 2, comma 1, lett. d), del testo allegato alla deliberazione consiliare 26 aprile 2018, n. 6
[4] Vedi articolo 14 ter, co. 4, del Regolamento del Consiglio regionale
[5] Legge pubblicata nel B.U. della Regione Lazio del 10 febbraio 2015, n. 12
[6] Ai sensi dell’articolo 19 comma 1 della l. r. 1/2015, “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta e il Consiglio regionale, secondo le rispettive norme di organizzazione, disciplinano gli aspetti organizzativi interni per lo svolgimento delle attività previste dalla presente legge, assicurando le necessarie risorse umane interne in possesso di specifiche competenze professionali o adeguatamente formate e stabilendo procedure di raccordo e coordinamento tra tutte le strutture interessate, ivi inclusa quella organizzativa esterna che ha sede a Bruxelles”.
[7] Vedi articolo 3, comma 2, l. r.1/2015, con le modifiche apportate dalla legge regionale 22 marzo 2019, n. 3, recante “Modifiche alla legge regionale 9 febbraio 2015, n. 1 (Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione Lazio)” e successive modifiche.
[8] Articolo 2, comma 1, lettera a) l. r. 1/2015, con le modifiche apportate dalla l. r. 3/2019
[9] Vedi articolo 7, commi 1 e 3, l. r. 1/2015 con le modifiche apportate dalla l. r. n. 3/2019.