Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie

Numero della legge: 13
Data: 29 luglio 2024
Numero BUR: 61
Data BUR: 30/07/2024

Art. 1

(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio derivanti da sentenze esecutive) 

1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, con il presente articolo è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione, derivanti da sentenze esecutive, per il valore complessivo di euro 2.185.370,96, elencati nella tabella A allegata alla presente legge.

  

Art. 2

(Copertura finanziaria) 

1. Agli oneri derivanti dall’articolo 1, quantificati in complessivi euro 2.185.370,96, per l’anno 2024, si provvede mediante l’integrazione del programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, rispettivamente:

a)  per euro 225.006,20, a valere sulla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, per l’anno 2024, nel fondo rischi per le spese legate al contenzioso di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”;

b) per euro 1.960.364,76, a valere sulle risorse accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto di cui all’allegato C alla deliberazione della Giunta regionale 12 aprile 2024, n. 233 (Aggiornamento della deliberazione di Giunta regionale 28 marzo 2024, n. 201, concernente: “Variazioni del bilancio regionale 2024-2026, conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 42, commi da 9 a 11, del medesimo d.lgs. n. 118/2011), in relazione al fondo rischi per le spese legate al contenzioso.

2.  A seguito dell’attuazione dei profili finanziari derivanti dal presente articolo, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 73, comma 4, del d.lgs. 118/2011 e ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera d), della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), le strutture regionali competenti adottano i provvedimenti di spesa relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell’articolo 1.

Art. 3

(Riconoscimento del debito fuori bilancio del Consiglio regionale derivante da sentenza esecutiva)

1.  Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, con il presente articolo è riconosciuta la legittimità del seguente debito fuori bilancio del Consiglio regionale, derivante da sentenza esecutiva, per il valore complessivo di euro 17.125,37:

 

Titolo

Creditore

Natura della spesa

Bilancio regionale

2024-2026

Bilancio del Consiglio regionale 2024-2026

Importo

Capitolo

M

P

Capitolo

M

P

SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ROMA, V Sezione Lavoro n. 3660/2023 (Reg n. 3448/2022)

38_2771

corrente

U0000R11900

01

01

U0000U06031

01

03

€ 17.125,37

2. All’attuazione del presente articolo si provvede, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle risorse pari a euro 17.125,37, per l’anno 2024, relative al funzionamento del Consiglio regionale, di cui al programma 01 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti” e, nel rispetto dell’articolo 44 della l.r. 11/2020, mediante apposita variazione di bilancio, da effettuarsi nell’ambito del bilancio del Consiglio regionale, con prelevamento dal fondo per il pagamento dei debiti fuori bilancio derivanti da spese di parte corrente.

Art. 4

(Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 17 aprile 2024, n. 6, relativo a disposizioni in materia di bilanci degli enti del Servizio sanitario regionale)

1.  All’articolo 6 della l.r. 6/2024, sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al comma 1, le parole: “, entro e non oltre il 15 aprile 2024,” sono soppresse;

b) al comma 2, dopo le parole: “relativo all’esercizio 2023.” sono aggiunte le seguenti: “Le risorse accantonate ai sensi del presente comma rappresentano una riserva di valore a disposizione del Servizio sanitario regionale per ripristinare i fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie, tenuto conto di quanto previsto ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativo a disposizioni finanziarie in materia sanitaria e successive modifiche.”.

Art. 5

(Disposizioni relative alla copertura dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie)

1. Per effetto dell’attività straordinaria di revisione dello stato patrimoniale per la corretta determinazione del fondo di dotazione delle aziende del Servizio sanitario regionale e a seguito dell’approvazione del bilancio d’esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale, relativo all’esercizio 2022, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2024, n. 532 (D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, art. 32. Approvazione del Bilancio d’Esercizio 2022 delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, della Gestione Sanitaria Accentrata e del Bilancio consolidato del S.S.R.), alla copertura dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie, per un importo complessivo pari a euro 475.721.456,00, si provvede per euro 384.630.456,00, per l’anno 2024 ed euro 91.091.000,00, per l’anno 2026, a valere sulla voce di spesa concernente la ricapitalizzazione dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie, di cui al programma 04 “Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti”. (1)

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 475.721.456,00, a valere sul triennio 2024-2026, di cui euro 384.630.456,00, per l’anno 2024 ed euro 91.091.000,00, per l’anno 2026, si provvede: (2)

a) per l’anno 2024, rispettivamente:

1) per euro 10.000.000,00, a valere sulle risorse già stanziate nel bilancio regionale, nell’ambito della voce di spesa concernente la ricapitalizzazione dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie, di cui al programma 04 della missione 13, titolo 1; (3)

2) per euro 340.000.000,00, mediante l’integrazione della voce di spesa concernente la ricapitalizzazione dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie, di cui al programma 04 della missione 13, titolo 1, a valere sulle risorse accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto di cui all’allegato C alla deliberazione della Giunta regionale 12 aprile 2024, n. 233 (Aggiornamento della deliberazione di Giunta regionale 28 marzo 2024, n. 201, concernente: “Variazioni del bilancio regionale 2024-2026, conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2023, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 42, commi da 9 a 11, del medesimo d.lgs. n. 118/2011), in relazione al fondo per il pagamento delle perdite potenziali di parte corrente, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della l.r. 6/2024, come modificato dall’articolo 4;

2 bis) per euro 34.630.456,00, mediante l’integrazione della voce di spesa concernente la ricapitalizzazione dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie, di cui al programma 04 della missione 13, titolo 1, a valere sulle risorse derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, commi 80 e 80 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e successive modifiche;(4)

b) (5)

c) per l’anno 2026, per euro 91.091.000,00, a valere sulle risorse già stanziate nel bilancio regionale, nell’ambito della voce di spesa concernente la ricapitalizzazione dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie, di cui al programma 04 della missione 13, titolo 1.(6)

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Note:

L'allegato alla presente legge è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione del 30 luglio 2024, n. 61

(1) Comma modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 2 dicembre 2024, n. 19

(2) Alinea modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), della legge regionale 2 dicembre 2024, n. 19

(3) Numero modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), della legge regionale 2 dicembre 2024, n. 19

(4) Numero aggiunto dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3), della legge regionale 2 dicembre 2024, n. 19

(5) Lettera soppressa dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 4), della legge regionale 2 dicembre 2024, n. 19

(6) Lettera modificata dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 5), della legge regionale 2 dicembre 2024, n. 19

 

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.