L.R. 29 Aprile 2013, n. 3 |
Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2013 e Bilancio pluriennale 2013-2015 (1) |
Art. 1 (Stato di previsione dell’entrata) 1. L’ammontare delle entrate previste per l’anno finanziario 2013, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse della Regione, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall’annesso prospetto delle entrate di bilancio redatto per titoli e tipologie (allegato n.2). 2. Sono approvati, rispettivamente, in 36.067.158.847,00 euro, in 17.949.451.558,23 euro e in 13.907.737.820,78 euro per il triennio 2013-2015 in termini di competenza, nonché, in 47.344.077.428,70 euro per l’esercizio finanziario 2013 in termini di cassa, i totali generali dell’entrata della Regione. Art. 2 (Stato di previsione della spesa) 1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese della Regione, per l’anno finanziario 2013, in conformità all’annesso prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli (allegato n.5). 2. Sono approvati, rispettivamente, in 36.067.158.847,00 euro, in 17.949.451.558,23 euro e in 13.907.737.820,78 euro per il triennio 2013-2015 in termini di competenza, nonché, in 47.344.077.428,70 euro per l’esercizio finanziario 2013 in termini di cassa, i totali generali della spesa della Regione. 3. I flussi di cassa si conformano alle disposizioni vigenti in materia di patto di stabilità interno. Art. 3
(Bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale della Regione Lazio 2013-2015) 1. Il bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale della Regione Lazio 2013-2015 si compone del preventivo annuale di competenza e di cassa 2013 e del preventivo pluriennale di competenza 2013-2015. 2. Al bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale 2013-2015 di cui al comma 1 sono allegati: a) la nota preliminare (allegato n. 1); b) il prospetto annuale e il prospetto pluriennale delle entrate di bilancio per titoli e tipologie (allegato n. 2 e allegato n. 3); c) il prospetto recante il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale (allegato n. 4); d) il prospetto annuale e il prospetto pluriennale delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli (allegato n. 5 e allegato n. 6); e) il prospetto recante il riepilogo generale delle spese per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato n. 7); f) il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese (allegato n. 8); g) il prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale (allegato n. 9); h) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (allegato n. 10); i) l’elenco n. 1, concernente le spese obbligatorie rappresentate per missioni e programmi, la cui copertura è garantita mediante il prelevamento dal pertinente fondo di riserva ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) (allegato n. 11); l) l’elenco n. 1bis concernente le spese impreviste, la cui copertura è garantita mediante il prelevamento dal pertinente fondo di riserva ai sensi dell’articolo 23 della l.r. 25/2001 (allegato n. 12); m) l’elenco n. 2, concernente le missioni ed i programmi nell’ambito dei quali sono ricompresi i capitoli per i quali possono disporsi pagamenti mediante ordini di accreditamento, ai sensi dell’articolo 43 della l.r. 25/2001 (allegato n. 13); n) l’elenco n. 3, concernente le garanzie prestate dalla Regione ai sensi dell’articolo 46 della l.r. 25/ 2001 (allegato n. 14); o) l’elenco n. 4, concernente il finanziamento di provvedimenti legislativi da realizzarsi durante l’esercizio finanziario 2013, la cui copertura è garantita mediante il prelevamento dai pertinenti fondi speciali ai sensi dell’articolo 25 della l.r. 25/2001 (allegato n. 15); p) l’elenco n. 4bis, concernente le leggi regionali sulle quali applicare il carattere autorizzatorio sul bilancio pluriennale, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 20, relativo alla sperimentazione della nuova disciplina contabile (allegato n. 16); q) l’elenco n. 5 relativo ai programmi per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili (allegato n. 17); r) l’elenco n. 5bis, concernente le missioni ed i programmi nell’ambito dei quali sono ricompresi i capitoli di spesa finanziati con dismissioni patrimoniali per nuovi investimenti (allegato n. 18); s) l’elenco n. 6, concernente la destinazione dell’avanzo di amministrazione vincolato (allegato n. 19); t) l’elenco n. 7, concernente la riattribuzione fondi con vincolo di destinazione – Fondo pluriennale vincolato in conto capitale (allegato n. 20); u) l’elenco n. 8, concernente la riattribuzione fondi con vincolo di destinazione – Fondo pluriennale vincolato parte corrente (allegato n. 21); v) l’elenco n. 9, concernente il Fondo pluriennale vincolato per le spese correnti libere (allegato n. 22); z) il prospetto concernente la composizione del fondo svalutazione crediti (allegato n. 23). 3. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio, si provvede all’approvazione del bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale della Regione Lazio 2013-2015 redatto per categorie con dettaglio fino al V livello del piano dei conti per le entrate e per macroaggregati con dettaglio fino al IV livello del piano dei conti per le spese. 4. Con successivo decreto del Presidente della Regione, si provvede: a) all’istituzione dei capitoli di spesa necessari a garantire la transizione tra la precedente e la nuova codificazione; b) all’individuazione dei capitoli all’interno di ciascuna categoria di entrata e di ciascun macroaggregato di spesa del bilancio. 5. Con successivo provvedimento del Segretario generale si provvede all’assegnazione alle direzioni regionali dei capitoli di cui al comma 4. Art. 4
(Fondi ed accantonamenti) 1. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 22 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie), 23 (Fondo di riserva per le spese impreviste), 24 (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa) e 25 (Fondi speciali) della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione), inseriti nei programmi 01 “Fondi di Riserva” e 03 “Altri Fondi” della Missione 20 “Fondi ed Accantonamenti” dello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2013, sono stabiliti, rispettivamente, in 25.000.000,00 euro, in 5.000.000,00 euro, in 100.000.000,00 euro ed in 4.000.000,00 euro complessivi (2.000.000,00 di parte corrente e 2.000.000,00 in conto capitale). 2. Gli importi dei fondi per il pagamento delle somme derivanti dalla reiscrizione della perenzione amministrativa, inseriti nel programma 01 “Fondi di Riserva” della Missione 20 “Fondi ed Accantonamenti” dello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2013, sono rispettivamente di 212.523.428,15 euro per i residui perenti per spese di parte corrente, 507.000.000,00 euro per i residui perenti per spese in conto capitale, 50.000.000,00 euro per i residui perenti per spese di parte corrente derivanti da assegnazioni statali e 110.000.000,00 euro per i residui perenti per spese in conto capitale derivanti da assegnazioni statali. Art. 5
(Assunzione di mutui e/o prestiti obbligazionari) 1. La contrazione di mutui e/o prestiti obbligazionari finalizzati a nuovi investimenti è autorizzata, per l’annualità 2013, fino ad un massimo di 300.000.000,00 euro, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 20, relativo alla stabilizzazione dello stock di debito regionale. I mutui sono contratti ad un tasso effettivo massimo fisso o variabile non superiore a quello applicato dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e per la durata massima di ammortamento di anni trenta. Per il pagamento delle annualità di ammortamento la Regione rilascia mandato irrevocabile al proprio tesoriere. 2. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare “bilancio, partecipazione, demanio e patrimonio, programmazione economico-finanziaria”, da rendere entro quindici giorni dalla data di trasmissione degli atti, è autorizzata a provvedere all’assunzione dei mutui o prestiti con propri atti deliberativi, nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla legislazione vigente. Art. 6
(Utilizzazione dei fondi a destinazione vincolata) 1. Alle determinazioni di impegno concernenti l’utilizzazione dei fondi a destinazione vincolata deve essere allegata, a cura della struttura proponente, una scheda contenente tutti gli elementi necessari all’individuazione delle entrate corrispondenti e del loro accertamento da parte della Regione ovvero la determinazione di accertamento. 2. Il pagamento relativo ai fondi a destinazione vincolata di cui al comma 1 è subordinato all’avvenuto incasso dei fondi stessi, fatti salvi i programmi comunitari e specifiche deroghe stabilite con deliberazione della Giunta regionale in relazione a motivate esigenze di necessità ed urgenza. 3. In conformità a quanto stabilito dall’accordo tra lo Stato e le regioni del 7 febbraio 2013, nell’ambito dell’attribuzione degli spazi finanziari agli enti locali in relazione all’attuazione del Patto di stabilità “verticale” per l’anno 2012, la Regione può liberare dal vincolo di destinazione un ammontare di risorse pari al triplo del valore attribuito agli enti locali medesimi, in caso di insussistenza di obbligazioni sottostanti. 4. La direzione regionale programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio è autorizzata, ai sensi del comma 3, al recupero delle risorse vincolate che, alla data del 31 dicembre 2012, non sono state utilizzate ad eccezione delle risorse imputate sui programmi riguardanti le politiche regionali comunitarie, o afferenti la sanità, le politiche sociali, i trasporti e l’istruzione. Art. 7 (Limiti agli impegni di spesa)
Art. 9
(Approvazione dei bilanci degli enti)
Art. 10
(Ulteriori allegati al bilancio 2013)
Art. 11
(Entrata in vigore)
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Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |