Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2012 (1)

Numero della legge: 20
Data: 23 dicembre 2011
Numero BUR: 48 S.O. 188
Data BUR: 28/12/2011

L.R. 23 Dicembre 2011, n. 20
Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2012 (1)


Art. 1
(Disposizioni in materia di entrate)

1. Il totale generale delle entrate della Regione per l’anno finanziario 2012 è approvato in euro 28.774.495.865,90 in termini di competenza ed in euro 36.560.352.644,38 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento e la riscossione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata ed il versamento nella cassa della Regione delle somme dei proventi dovuti, per l’anno finanziario 2012, sulla base dello stato di previsione dell’entrata allegato alla presente legge (tabella “A”).


Art. 2
(Disposizioni in materia di spesa)

1. Il totale generale delle spese della Regione per l’anno finanziario 2012 è approvato in euro 28.774.495.865,90 in termini di competenza ed in euro 36.560.352.644,38 in termini di cassa.
2. E’ autorizzato, secondo le leggi in vigore, l’impegno ed il pagamento delle spese della Regione per l’anno finanziario 2012, in conformità ai dati di competenza e di cassa di cui all’annesso stato di previsione riportato in allegato alla presente legge (tabella “B”). Riguardo alla gestione dei flussi di cassa si opera in conformità alle norme concernenti il patto di stabilità interno. L’erogazione delle spese comprese nel settore “partite di giro” è consentita nei limiti e subordinatamente all’avvenuto accertamento della disponibilità dello stanziamento iscritto ai rispettivi capitoli.




Art. 3
(Approvazione del bilancio pluriennale)

1. E’ approvato il bilancio pluriennale della Regione per il periodo relativo alle annualità 2012-2014.



Art. 4
(Approvazione del quadro generale riassuntivo e
degli elenchi allegati allo stato previsionale della spesa)

1. Ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche sono approvati per l’esercizio finanziario 2012:
a) il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione;
b) l’elenco n. 1 concernente i capitoli afferenti spese obbligatorie, a favore dei quali possono disporsi con decreto del Presidente della Regione integrazione di fondi, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, articolato nei sottoelenchi da A a C in conformità alla denominazione delle UPB T21, T22, T23, T24;
c) l’elenco n. 2 concernente i capitoli a carico dei quali possono disporsi pagamenti mediante ordini di accreditamento;
d) l’elenco n. 3 concernente le garanzie prestate dalla Regione ai sensi dell’articolo 46 della l.r. 25/2001;
e) l’elenco n. 4 concernente i fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti legislativi da realizzarsi durante l’esercizio finanziario 2012;
f) l’elenco n. 5 concernente i capitoli di spesa con copertura a mutuo e/o prestito obbligazionario;
g) l’elenco n. 5bis) concernente i capitoli di spesa finanziati con dismissioni patrimoniali per nuovi investimenti;
h) l’elenco n. 6 concernente i capitoli la cui destinazione è vincolata.
2. È autorizzata la contrazione di mutui e/o prestiti obbligazionari di cui al comma 1, lettera f), finalizzati a nuovi investimenti per un importo pari ad euro 200.000.000,00, nei limiti di quanto stabilito ai sensi dell’articolo 8. I mutui sono contratti ad un tasso effettivo massimo fisso o variabile non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti SpA e per la durata massima di ammortamento di anni trenta.
3. Per il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui o prestiti la Regione rilascerà mandato irrevocabile.
4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all’assunzione dei mutui o prestiti di cui al comma 1, lettera f), con propri atti deliberativi, nei limiti, alle condizioni o con le modalità previste dalla presente legge.


Art. 5
(Utilizzo dei fondi a destinazione vincolata)

1. Alle determinazioni di impegno concernenti l’utilizzo dei fondi a destinazione vincolata deve essere allegata, a cura della struttura proponente, una scheda contenente tutti gli elementi necessari all’individuazione delle entrate corrispondenti e del loro accertamento da parte della Regione ovvero la determinazione di accertamento.
2. Il pagamento relativo ai fondi a destinazione vincolata di cui al comma 1 è subordinato all’avvenuto incasso dei fondi stessi, fatti salvi i programmi comunitari e specifiche deroghe stabilite con deliberazione della Giunta regionale in relazione a motivate esigenze di necessità ed urgenza.
3. Con riferimento all’utilizzo delle partite vincolate si applica la disciplina prevista all’articolo 1, comma 143, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2011) e successive modifiche come confermata dall’articolo 32, comma 17, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2012).
4. Ai sensi del comma 3, la Direzione regionale bilancio, economia, finanza e tributi è autorizzata al recupero delle risorse vincolate che, alla data del 31 dicembre 2011, non sono state utilizzate ad eccezione delle risorse imputate sui capitoli di spesa di cui all’ambito A, o afferenti la sanità, le politiche sociali, i trasporti e l’istruzione.


Art. 6
(Limiti agli impegni di spesa)

1. A seguito della situazione di crisi che ha coinvolto il sistema economico-finanziario nazionale ed internazionale e conseguentemente alla drastica riduzione dei trasferimenti di risorse statali, la Regione adotta misure per concorrere al contenimento ed al controllo della spesa regionale.
2. Per la finalità di cui al comma 1, la facoltà di impegnare per il 2012 è pienamente esercitata nel caso delle spese di cui agli elenchi n. 1, 1/A, 1/B e 1/C, allegati allo stato di previsione della spesa, degli stipendi e delle competenze accessorie del personale, dei capitoli a destinazione vincolata e relativi cofinanziamenti, delle spese connesse ad interventi per calamità naturali, delle spese inderogabili concernenti il trasporto pubblico e la sanità, delle annualità relative ai limiti d’impegno, delle rate di ammortamento dei mutui.
3. Il Presidente della Regione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per l’esercizio finanziario 2012, provvede con decreto ad elencare gli specifici capitoli di bilancio riguardanti le spese di cui al comma 2, ad esclusione dei capitoli relativi a spese obbligatorie già previste negli elenchi n. 1, 1/A, 1/B e 1/C, di capitoli a destinazione vincolata e di capitoli relativi a cofinanziamenti regionali.
4. Per le restanti spese, fino alla data del 30 giugno 2012 la facoltà di impegnare è consentita nel limite del 70 per cento dello stanziamento annuo.
5. La Giunta regionale può concedere deroghe alla limitazione di cui al comma 4, su motivata proposta dell’Assessore regionale competente per materia, di concerto con l’Assessore regionale competente in materia di bilancio.
6. La possibilità di svincolare il limite di cui al comma 4 è subordinata alla verifica degli equilibri di bilancio ed agli esiti del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza.




Art. 7
(Misure per il rispetto del patto di stabilità interno)

1. Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, visto l’articolo 32, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2012), su conforme indicazione dell’Assessore competente in materia di bilancio, la Direzione regionale competente in materia di bilancio, ragioneria, finanza e tributi è autorizzata a rendere, per quanto necessario, non operative le disponibilità presenti sui vari capitoli e a disporre il blocco degli impegni di spesa e dei pagamenti.
2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, è altresì autorizzata a ricorrere agli strumenti idonei a tale scopo.
3. La Regione, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 138-142, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2011) e successive modifiche, come confermate dall’articolo 32, comma 17, della l. 183/2011, provvede ad adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale riguardanti la disciplina del patto di stabilità interno.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio, sentita la commissione consiliare competente, sono approvati gli obiettivi programmatici rimodulati degli enti locali.


Art. 8
(Stabilizzazione dello stock di debito regionale)

1. Al fine di stabilizzare lo stock del debito della Regione, per le annualità 2012, 2013 e 2014, il limite massimo delle assunzioni di mutui e di altre forme di indebitamento, autorizzabili ai sensi dell’articolo 4, comma 2, non deve essere in misura superiore alle quote di capitale rimborsate.


Art. 9
(Sperimentazione della nuova disciplina contabile ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”)

1. Nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità e dell’adeguamento ai nuovi principi di cui al Titolo I del d.lgs. 118/2011, a decorrere dal 1 gennaio 2012 le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall’articolo 36 del citato d.lgs. 118/2011 si applicano in via esclusiva in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile vigente, con particolare riguardo al principio contabile generale e al principio contabile applicato della competenza finanziaria, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto.
2. Fino all’entrata in vigore della nuova legge di contabilità della Regione, le disposizioni di cui alla l.r. 25/2001 restano in vigore per quanto compatibili con quelle di cui al d.p.c.m. sulla sperimentazione di cui al comma 1.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati gli enti regionali che partecipano alla sperimentazione di cui all’articolo 36 del d.lgs. 118/2011, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del d.p.c.m. sulla sperimentazione.(1a)
4. La Regione può individuare, in apposito elenco da allegare al bilancio di previsione regionale, le leggi regionali di spesa su cui applicare il carattere autorizzatorio sul bilancio pluriennale.
5. Le disposizioni di cui all’articolo 14 del d.p.c.m. sulla sperimentazione si applicano anche in riferimento alla perenzione amministrativa.

Art. 10
(Semplificazione gestionale del bilancio regionale)

1. La Regione, nell’ambito del processo di adeguamento del proprio bilancio ai nuovi principi previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), adotta il criterio della semplificazione gestionale al fine di garantire un’ottimizzazione delle risorse ed una più efficace allocazione delle stesse.
2. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede a ricomprendere in uno o, laddove necessario, in più capitoli di spesa di nuova istituzione, gli interventi la cui natura funzionale sia affine, nel rispetto di ogni singola UPB di appartenenza, alla cui gestione sono deputate le rispettive direzioni regionali.
3. I capitoli di spesa interessati dalla semplificazione gestionale restano in vigore per la sola gestione dei residui e sono riferiti ad interventi finanziati con fondi regionali, ad esclusione dei capitoli di spesa di cui all’ambito A e all’ambito T, dei capitoli inerenti le spese obbligatorie e dei capitoli relativi ai fondi con natura vincolata. Sono altresì esclusi dalla semplificazione i capitoli di spesa in conto capitale.
4. Le disposizioni finanziarie delle leggi regionali istitutive dei capitoli di spesa di cui al comma 3 tengono conto della semplificazione gestionale secondo la tabella di cui al comma 5, al fine di garantire il raccordo tra le precedenti e le nuove coperture finanziarie.
5. Ai sensi del presente articolo, nell’ambito dei rispettivi assessorati di appartenenza, sono indicati nell’apposita tabella (Allegato A):
a) il capitolo di spesa che rimane in vigore per la sola gestione dei residui con il relativo riferimento normativo;
b) il capitolo di spesa di nuova istituzione con la relativa nuova denominazione.


Art. 11
(Copertura del disavanzo sanitario per l’esercizio finanziario 2011)

1. Il disavanzo sanitario per l’esercizio finanziario 2011, per come stimato nel documento di analisi degli scostamenti al III trimestre 2011, trasmesso con nota prot. n. 432 del 6 dicembre 2011 dall’advisor contabile al Ministero dell’economia e delle finanze tramite il Sistema nazionale di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria (SiVeAS), è pari ad euro 840.565.000,00.
2. A seguito del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza del 20 luglio 2011 è risultato un avanzo di copertura 2010 pari ad euro 93.073.000,00 ed a seguito della comunicazione del Dipartimento per le politiche fiscali del 22 novembre 2011 è risultata una variazione positiva, rispetto a quanto previsto con nota del 26 novembre 2010, pari ad euro 25.775.000,00.
3. Gli importi di cui al comma 2 determinano la necessità di garantire una copertura del disavanzo sanitario 2011 per euro 721.717.000,00, alla quale si provvede mediante l’utilizzazione delle entrate aggiuntive di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativo ai provvedimenti adottati dalla Regione in caso di squilibrio economico-finanziario della spesa sanitaria, e successive modifiche che, per l’esercizio 2012 ed a seguito della nota del Dipartimento per le politiche fiscali del 22 novembre 2011, sono stimate in euro 766.484.000,00.
4. L’avanzo risultante di cui al comma 3 pari ad euro 44.767.000,00 nonché ulteriori euro 30.000.000,00 di cui al capitolo H31613 sono accantonati in attesa delle risultanze finali per l’anno 2011 del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza.

Art. 12
(Approvazione dei bilanci degli enti)

1. Ai sensi dell’articolo 57 della legge regionale 20 novembre 2011, n. 25(2) (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione), e successive modifiche sono approvati i bilanci di previsione per l’anno finanziario 2012, deliberati dai sottoindicati enti:
a) Agenzia regionale del Lazio per i trapianti e le patologie connesse – ART;
b) Agenzia regionale per la mobilità – AREMOL;
c) Agenzia regionale per la protezione ambientale – ARPALAZIO;
d) Laziodisu;
e) Ente regionale Monti Cimini – riserva naturale Lago di Vico;
f) Ente regionale Parco dei Monti Aurunci;
g) Ente regionale Parco naturale regionale dei Monti Lucretili;
h) Ente regionale Parco naturale regionale del complesso lacuale Bracciano – Martignano;
i) Ente regionale Parco regionale dei Castelli Romani;
j) Ente regionale Parco regionale dell’Appia Antica;
k) Ente regionale Parco regionale Riviera di Ulisse;
l) Ente regionale Parco di Veio;
m) Ente regionale Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi;
n) Ente regionale Riserva naturale Monti Navegna e Monte Cervia;
o) Ente regionale Roma Natura;
p) Ente regionale Riserva naturale regionale Nazzano, Tevere Farfa;
q) Istituto regionale per le Ville Tuscolane – IRVIT;
r) Ente regionale Parco naturale regionale dei Monti Simbruini.
2. Gli enti, aziende ed organismi di cui al comma 1 sono tenuti ad apportare, ove necessario, variazioni ai rispettivi bilanci di previsione in relazione agli stanziamenti definitivamente approvati dalla legge di bilancio regionale per gli anni 2012, 2013 e 2014.
3. I contributi per le spese di funzionamento degli enti dipendenti regionali sono erogati in due semestralità e l’erogazione della seconda semestralità è condizionata alla presentazione del conto consuntivo dell’anno precedente e va effettuata al netto dell’avanzo di amministrazione utilizzabile determinato con il predetto conto.

4. L’avanzo di amministrazione utilizzabile di cui al comma 3, non viene portato in diminuzione del contributo regionale da erogare fino alla concorrenza del 5 per cento della spesa corrente complessivamente prevista risultante dal conto consuntivo e con il limite massimo di 150.000,00 euro. Qualora l’importo da portare in diminuzione risulti maggiore della seconda semestralità, la parte eccedente viene conguagliata con le semestralità successive.
5. Le somme non utilizzate per effetto dei commi precedenti costituiscono economie di spesa per il bilancio regionale.



Art. 13
(Conferma delle disposizioni normative in materia di contabilità)

1. Sono confermate, per l’esercizio finanziario 2012, le seguenti disposizioni normative:
a) nell’ambito della disciplina relativa all’emissione di prestiti obbligazionari, le disposizioni di cui all’articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 32 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2009), tenuto conto che, per l’esercizio finanziario 2012, la Giunta regionale è altresì autorizzata, sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio, all’estinzione anticipata dei mutui o dei prestiti obbligazionari anche attraverso la dismissione dei beni acquisiti al patrimonio regionale, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa in materia;
b) nell’ambito dei residui perenti relativi al Consiglio regionale e delle economie di bilancio di cui all’articolo 37, comma 2, della legge regionale 20 novembre 2011, n. 25 (3) (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione), le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della l.r. 32/2008;
c) nell’ambito delle variazioni di bilancio necessarie a garantire la copertura a carico del bilancio regionale dei disavanzi del Servizio sanitario regionale riferiti all’anno precedente, l’autorizzazione in deroga contenuta nelle disposizioni di cui all’articolo 8 della l.r. 32/2008.



Art. 14
(Modifiche alle leggi regionali relative alle
garanzie prestate dalla Regione di cui all’articolo 46 della legge regionale 20 novembre 2011, n. 25 (4) “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione”)

1. Al comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2003) le parole: “euro 18.000.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “euro 23.000.000,00”.
2. Al comma 5 dell’articolo 59 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26(Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008 –art. 11, l.r. 20 novembre 2001, n. 25) le parole: “9 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “14 milioni”.



Art. 15
(Ulteriori allegati al bilancio 2012)

1. In ottemperanza a quanto stabilito dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono allegati alla presente legge, rispettivamente:
a) l’elenco dei beni immobili soggetti a valorizzazione e/o alienazione, ai sensi dell’articolo 58, comma 1, del d.l. 112/2008 convertito dalla l. 133/2008 ed ai sensi dell’articolo 1, commi 31, 32, 33, 34 e 35, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Lazio) e successive modifiche;
b) la nota informativa nella quale sono evidenziati gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, ai sensi dell’articolo 62, comma 8, del d.l. 112/2008 convertito dalla l. 133/2008.

Art. 16
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2012.


Allegati (5)

omissis



Note:

(1) Legge pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del 28 dicembre 2011, n. 28, s.o. n. 188

(1a) Vedi deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 2012, n. 8 (Individuazione degli enti strumentali che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)

(2) leggasi articolo 57 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25

(3) leggasi articolo 37 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25

(4) leggasi articolo 46 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25

(5) L' allegato relativo alla "Tabella A", stato di previsione dell'entrata (articolo 1, comma 2), l'allegato relativo alla "Tabella B", stato di previsione della spesa (articolo 2, comma 2), il quadro generale riassuntivo del bilancio e gli elenchi allegati allo stato previsionale della spesa (articolo 4), i bilanci di previsione per l'anno finanziario 2012 degli enti (articolo 12), l' elenco di beni immobili (articolo 15, comma 1, lettera a) e la nota informativa (articolo 15, comma 1, lettera b), sono riportati nella sezione "Testo storico" della Banca dati delle leggi regionali

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.