L.R. 18 Luglio 2011, n. 7 |
Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 "Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche" e successive modifiche (1) |
SOMMARIO Art. 1 Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 “Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche” Art. 2 Modifica all’articolo 25 della l.r. 17/2004 e successive modifiche Art. 3 Modifica all’articolo 34 della l.r. 17/2004 Art. 4 Adeguamento del regolamento regionale 14 aprile 2005, n. 5 “Regolamento di attuazione dell’art. 7 della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 (Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e successive modifiche)” Art. 5 Disposizione transitoria Art. 1
(Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 “Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”)1. All’articolo 12 della l.r. 17/2004 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 5 le parole: “non superiore a cinque anni” sono sostituite dalle seguenti: “non superiore a dieci anni”; b) al comma 6 le parole: “per un massimo di due anni” sono sostituite dalle seguenti: “per un massimo di cinque anni”; c) dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6 bis. Il comune può autorizzare un secondo ampliamento delle attività estrattive in corso per un massimo di cinque anni, previa indizione della conferenza di servizi di cui all’articolo 8, comma 10, dopo aver acquisito il parere della CRC, nel caso in cui sussistano specifiche esigenze di salvaguardia dei livelli occupazionali nonché il preminente interesse socio-economico sovra comunale indicati nell’apposita domanda presentata dal soggetto interessato, secondo le modalità previste nel regolamento regionale di cui all’articolo 7.”. Art. 2 (Modifica all’articolo 25 della l.r. 17/2004 e successive modifiche) 1. L’articolo 25 della l.r. 17/2004 è sostituito dal seguente: “Art. 25 (Cessazione dell’attività estrattiva) 1. In caso di attività di ricerca di materiali di cava e torbiera e di coltivazione di cava e torbiera in assenza di autorizzazione, il comune dispone la cessazione dell’attività estrattiva ed ordina al trasgressore il recupero e la sistemazione dell’area interessata. 2. Se il trasgressore non adempie entro sessanta giorni dall’intimazione a quanto prescritto al comma 1, il comune provvede con rivalsa delle spese a suo carico. Il proprietario dell’area in cui è stata svolta l’attività estrattiva è responsabile in solido con il trasgressore, ove non provi che l’attività stessa è avvenuta contro la sua volontà. 3. Il comune segnala all’autorità giudiziaria l’avvenuta attività di ricerca o di coltivazione di cava o torbiera in assenza di autorizzazione.”. Art. 3 (Modifica all’articolo 34 della l.r.17/2004)
“Art. 34
(Proroga delle autorizzazioni in scadenza)
Art. 4
(Adeguamento del regolamento regionale 14 aprile 2005, n. 5 “Regolamento di attuazione dell’art. 7 della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 (Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e successive modifiche)”)
Art. 5 (Disposizione transitoria)
(2) Vedi, anche, regolamento regionale 28 settembre 2015, n. 12 (Modifiche al Reg. reg. 14 aprile 2005, n. 5 (Regolamento di attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 "Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche) pubblicato sul BUR 29 settembre 2015, n. 78 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |