L.R. 30 Marzo 2009, n. 5 |
Modifica alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) (1) |
Art. 1 (Modifica all’articolo 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29) 1. Il comma 6 dell’articolo 26 della l.r. 29/1997 è sostituito dal seguente: “6. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il piano dell’area naturale protetta ha valore di piano urbanistico e sostituisce i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità per gli interventi in esso previsti.”. Art. 2 (Entrata in vigore) 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio. Note: (1) Legge pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 14 aprile 2009, n. 14 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |