Misure di valorizzazione e promozione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale

Numero della legge: 20
Data: 23 dicembre 2020
Numero BUR: 155
Data BUR: 29/12/2020


SOMMARIO

Art. 1    (Finalità e oggetto)

Art. 2    (Definizioni)

Art. 3    (Campagne di informazione. Fiera annuale della birra artigianale)

Art. 4    (Formazione, aggiornamento professionale e qualificazione degli operatori)

Art. 5    (Promozione della coltivazione e della lavorazione delle materie prime per la produzione della birra artigianale)

Art. 6    (Interventi per la promozione e la valorizzazione del settore della birra artigianale)

Art. 7    (Marchio regionale)

Art. 8    (Rispetto della normativa dell’Unione europea sugli aiuti di Stato)

Art. 9    (Clausola di valutazione degli effetti finanziari)

Art. 10  (Disposizioni finanziarie)

Art. 11  (Entrata in vigore)

 


Art. 1

(Finalità e oggetto)

 

1.  La Regione, nell’esercizio delle proprie funzioni ed in conformità alle attuali strategie dell’Unione europea per un sistema alimentare equo, salutare ed ecologico nonché per la tutela della qualità del patrimonio alimentare locale:

a)  valorizza la produzione birraia artigianale e le sue tradizionali metodologie di lavorazione con particolare riferimento alla produzione di birra ottenuta dalle attività esercitate nelle diverse forme di diversificazione delle attività agricole previste dalla legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e successive modifiche;

b) valorizza la produzione birraia agricola ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 agosto 2010 (Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse di cui all’articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi);

c)  incentiva lo sviluppo della coltivazione e la qualità della lavorazione delle materie prime per la produzione birraia artigianale, con particolare riferimento alla produzione di luppolo e orzo e alla qualità dell’acqua, anche sostenendo la creazione e lo sviluppo di contratti di filiera regionale allo scopo di raggiungere l’eccellenza dei prodotti;

d) favorisce la biodiversità di interesse agricolo e alimentare collocando la produzione di birra artigianale tra le attività multifunzionali ai sensi dell’articolo 2 bis, comma 1 ter, della l.r. 14/2006 e successive modifiche;

e)  promuove la qualificazione delle competenze professionali degli operatori della filiera produttiva.

2.  Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale:

a)  istituisce, a fini conoscitivi e promozionali, il registro dei produttori di birra artigianale;

b) salvaguarda e valorizza le imprese di settore;

c)  incentiva la creazione di nuove imprese e il consolidamento di quelle esistenti nel settore della produzione di birra artigianale, in particolare di imprese a conduzione femminile e giovanile;

d) promuove e sostiene la formazione professionale degli operatori del settore;

e)  incentiva l’introduzione di processi innovativi nelle lavorazioni per aumentare la qualità delle produzioni e la sostenibilità ambientale della filiera brassicola del Lazio;

f)  favorisce la divulgazione delle tecniche applicate, delle produzioni realizzate e dei requisiti di manualità e professionalità insiti nelle lavorazioni;

g) promuove lo sviluppo della cooperazione tra imprese del comparto e, in particolare, tra imprese dell’eccellenza artigiana e agricola;

h) promuove l’acquisizione della documentazione concernente le origini, lo sviluppo storico e i percorsi evolutivi delle lavorazioni;

i)  favorisce la corretta informazione al consumatore;

l)  favorisce la ricerca e il miglioramento delle condizioni di produzione, trasformazione e commercializzazione dell’orzo, del luppolo, del malto, del lievito e dei loro derivati;

m) sostiene lo sviluppo competitivo delle imprese della filiera.

Art. 2

(Definizioni)

 

  1. Ai fini della presente legge si intende per:

a)   birra artigianale, la birra che, ai sensi dell’articolo 2, comma 4 bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354 (Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra) e successive modifiche, viene prodotta da piccoli birrifici indipendenti o agricoli e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione;

b)  piccolo birrificio indipendente, il birrificio che, ai sensi dell’articolo 2 , comma 4 bis, della l. 1354/1962, sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui, la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendovi la quantità di birra prodotta per conto terzi anche nell’ambito delle attività multimprenditoriali di cui all’articolo 3 della l.r. 14/2006 e successive modifiche;

c)   piccolo birrificio agricolo, l’impresa agricola che produce birra artigianale nell’ambito di attività connesse con le attività agricole tradizionali multifunzionali ai sensi dell’articolo 2, comma 1 bis, lettera c), della l.r. 14/2006 e successive modifiche, nel rispetto delle modalità di attuazione delle attività multifunzionali di cui all’articolo 2 bis della l.r. 14/2006 e la cui percentuale di materia prima prodotta in proprio comunque non sia inferiore al 51 per cento ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 agosto 2010;

d)  micro birrificio, il piccolo birrificio indipendente o agricolo che produce meno di 10.000 ettolitri l’anno;

e)   titolari dei birrifici, i produttori di birra artigianale che hanno la facoltà di svolgere anche attività di vendita diretta dei prodotti di propria produzione e per il consumo sul posto, utilizzando locali e arredi dell’azienda e con l’osservanza delle norme igienico-sanitarie. 

 

Art. 3

(Campagne di informazione. Fiera annuale della birra artigianale)

 

1.  La Giunta regionale, al fine di ampliare la conoscenza del prodotto e valorizzare la birra artigianale, promuove campagne di informazione sia mediante incontri e convegni sia attraverso una apposita fiera annuale da svolgersi, a rotazione, nell’ambito del territorio regionale.

2.  Nel corso delle iniziative di cui al comma 1 e nel contesto della fiera annuale della birra artigianale è allestito un punto informativo sul “Bere responsabile” nel quale, operatori adeguatamente formati e nutrizionisti illustrano l’importanza delle birre artigianali nell’ambito dello stile di vita mediterraneo e i possibili abbinamenti tra le diverse tipologie dei prodotti brassicoli e le ricette tipiche dei territori regionali.

3.  La fiera annuale di cui al comma 1 si svolge nel rispetto dei principi di cui alla direttiva 2019/904/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa alla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente.

  

Art. 4

(Formazione, aggiornamento professionale e qualificazione degli operatori)

 

1.  La Regione, anche con l’utilizzo di fondi europei, compatibilmente con la relativa programmazione, promuove la formazione, l’aggiornamento professionale e la qualificazione degli operatori della filiera produttiva della birra, mediante:

a)  corsi specifici aventi ad oggetto le metodologie di produzione della birra artigianale nonché le tipologie di finanziamento dell’Unione europea e le modalità di accesso ai fondi;

b) attività di informazione, workshop, seminari, stage all’estero.

 

Art. 5

(Promozione della coltivazione e della lavorazione delle

materie prime per la produzione della birra artigianale)

 

1.  La Regione, anche in attuazione di quanto previso dall’articolo 36 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale), promuove, sostiene ed incentiva:

a)  lo sviluppo della coltivazione delle materie prime impiegate per la produzione della birra artigianale nonché l’implementazione di processi innovativi nelle relative lavorazioni, favorendo la ricerca e la qualificazione delle competenze e la formazione professionale degli operatori del settore dell’intera filiera, con particolare riferimento ai giovani imprenditori e ai lavoratori agricoli;

b) la costruzione dei processi di filiera e aggregazione legati alla produzione di birra artigianale anche mediante la valorizzazione della mescita diretta in locali aziendali o loro pertinenze, nel rispetto delle vigenti norme sanitarie.

2.  Alle finalità di cui al comma 1 si provvede con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 6, comma 1, coerentemente con la programmazione regionale in materia di promozione turistica, sostegno alle imprese, agricoltura e sviluppo rurale.

  

Art. 6

(Interventi per la promozione e la valorizzazione del settore della birra artigianale)

 

1.  Per l’attuazione delle finalità di cui alla presente legge, ivi compresi gli interventi di cui all’articolo 5, la Giunta regionale:

a)  entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, definisce le modalità di iscrizione e di tenuta del registro di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), e l’integrazione con gli elenchi di cui all’articolo 2 quater della l.r. 14/2006 e all’articolo 57 bis, comma 8, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, e ne prevede la suddivisione nelle seguenti sezioni:

1) piccoli birrifici indipendenti;

2) piccoli birrifici agricoli;

3) microbirrifici;

b) sostiene interventi di ristrutturazione e ammodernamento degli impianti per la produzione e conservazione del prodotto volti alla sostenibilità ambientale;

c)  programma interventi sostenuti dalla politica di coesione destinati all’acquisto di macchinari e di strumenti di dotazione che abbiano sistemi di produzione e utilizzino procedimenti volti alla sostenibilità ambientale, anche in funzione del trasferimento al sistema produttivo del settore delle innovazioni tecnologiche, organizzative, di processo e di prodotto, ivi compresi i processi di valorizzazione e certificazione della qualità;

d) promuove e favorisce rapporti e contratti di filiera tra i produttori agricoli e i produttori di birra artigianale;

e)  sostiene, attraverso specifici interventi finanziari, progetti di ricerca nei settori dell’orzo, del luppolo, del malto, del lievito e dei loro derivati;

f)  sostiene la partecipazione degli operatori della filiera produttiva alle iniziative di cui all’articolo 3, comma 1.

2.  La concessione dei contributi finalizzati alla promozione della birra artigianale è disciplinata anche dal regolamento regionale 17 luglio 2018, n. 19 (Regolamento su criteri e modalità per la concessione di contributi finalizzati alla promozione ed alla valorizzazione delle iniziative di interesse regionale) e successive modifiche.

3.  Ai fini degli interventi di sostegno di cui al presente articolo è riconosciuta priorità:

a)  alle attività ed ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) e d);

b) alle attività ed ai soggetti di cui alla presente legge che pongono in essere interventi per la realizzazione di ambienti di lavoro idonei, attrezzature dedicate, processi produttivi e prodotti finali finalizzati a consentire il consumo del prodotto birra artigianale anche a soggetti affetti da allergie ed intolleranze alimentari;

c)  alle attività e ai soggetti di cui alla presente legge che pongono in essere interventi, processi produttivi e prodotti finali che riducano l’impatto sull’ambiente e/o siano finalizzati alla promozione dell’economia circolare.

 

 

Art. 7

(Marchio regionale)

 

1.  Al fine di favorire lo sviluppo della coltivazione e della lavorazione delle materie prime per la produzione della birra artigianale con particolare riferimento alla filiera dell’orzo e del luppolo, la Giunta regionale promuove un percorso per il riconoscimento del marchio regionale collettivo ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273) e successive modifiche.

2.  La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.

 

 

Art. 8

(Rispetto della normativa dell’Unione europea sugli aiuti di Stato)

 

1.  I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell’Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.

2.  I contributi di cui al comma 1 esentati dall’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015 e successive modifiche.

3.  I contributi di cui al comma 1 soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015, oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso relativo all’autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

 

 

Art. 9

(Clausola di valutazione degli effetti finanziari)

 

1.  Ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalle direzioni regionali competenti per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

a)  le variabili socio-economiche di riferimento;

b) gli obiettivi di promozione e valorizzazione della birra artigianale e delle sue tradizionali metodologie di lavorazione;

c)  le risorse utilizzate e le eventuali risorse disponibili;

d) gli interventi realizzati ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6, con particolare riferimento alla tipologia e al numero dei destinatari;

e)  le eventuali difficoltà incontrate e le misure adottate per farvi fronte.

 

 

Art. 10

(Disposizioni finanziarie)

 

1.  Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 1 ”Spese correnti” e titolo 2 “Spese in conto capitale”, del “Fondo per la valorizzazione della birra artigianale – parte corrente” e del “Fondo per la valorizzazione della birra artigianale – parte in conto capitale”, le cui autorizzazioni di spesa, rispettivamente, pari a euro 150.000,00, per ciascuna annualità 2021 e 2022, per la parte corrente e a euro 250.000,00, per ciascuna annualità 2021 e 2022, per la parte in conto capitale, sono derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualità, nei fondi speciali di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titoli 1 e 2.

2.  Nell’ambito delle risorse di cui al comma 1 sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

a)  in riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 3, concernenti gli interventi di parte corrente relativi alle attività informative e promozionali anche a carattere turistico e culturale, è disposta un’autorizzazione di spesa pari a euro 50.000,00, per ciascuna annualità 2021 e 2022;

b) in riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 4, concernenti gli interventi di parte corrente relativi alla formazione, all’aggiornamento professionale ed alla qualificazione degli operatori del settore, è disposta un’autorizzazione di spesa pari a euro 20.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022. Per la realizzazione delle attività di formazione, la Regione può attivare rapporti di collaborazione con soggetti istituzionali regionali, nonché con altri soggetti o enti pubblici o privati accreditati;

c)  in riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, concernenti i progetti di ricerca e gli interventi per la promozione della coltivazione e della lavorazione delle materie prime per la produzione della birra artigianale, ivi compresi quelli relativi ai processi di filiera e di aggregazione legati alla produzione, nonché gli interventi di ristrutturazione e ammodernamento degli impianti per la produzione e la conservazione del prodotto volti alla sostenibilità ambientale, sono disposte, rispettivamente, un’autorizzazione di spesa pari a euro 80.000,00, per ciascuna annualità 2021 e 2022, per la parte corrente ed un’autorizzazione di spesa pari a euro 250.000,00, per ciascuna annualità 2021 e 2022, per la parte in conto capitale.

3.  Alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, con particolare riferimento agli interventi di cui all’articolo 4 ed all’articolo 6, comma 1, lettere b) e c), possono concorrere le risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i fondi strutturali di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, specificatamente, il Programma operativo FESR, OP 1 – Un’Europa più intelligente, OP 2 – Un’Europa più verde ed il Programma operativo FSE, OP 4 – Un’Europa più sociale.

 

Art. 11

(Entrata in vigore)

 

1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.