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Una legge per la ricerca e l'innovazione tecnologica



ricerca tecnologicaLe norme sulla “Promozione della ricerca e sviluppo dell’innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio”, approvate il 16 luglio scorso dal Consiglio regionale, intendono promuovere lo sviluppo del sistema regionale della ricerca e dell’innovazione per favorire la crescita sociale, economica ed occupazionale, nel rispetto dei principi statutari di sostenibilità ambientale e di qualità sociale.

La legge, pubblicata sul BURL n. 30 del 14.8.2008, con i suoi 17 articoli regolamenta una delle competenze regionali attribuite dal nuovo art. 117 della Costituzione. Attraverso queste norme, la Regione, in particolare, intende realizzare il sistema regionale della ricerca e dell’innovazione, favorendo la cooperazione tra mondo della ricerca e mondo della produzione; sviluppare la competitività del sistema produttivo regionale sostenendo gli interventi in materia di ricerca; diffondere la cultura della ricerca scientifica anche a sostegno dell’innovazione; promuovere la realizzazione di un sistema integrato tra istituzioni pubbliche e private.

Gli strumenti attraverso i quali la Regione si ripropone di raggiungere le finalità enunciate sono numerosi: tra essi, il sostegno ai progetti di ricerca industriale, la promozione dell’accesso delle piccole e medie imprese a servizi specialistici relativi alla ricerca e all’innovazione e dell’interazione tra soggetti pubblici e privati operanti nel sistema della ricerca, il sostegno al trasferimento di competenze scientifiche e tecnologiche dal sistema della ricerca a quello delle imprese.

Tra i punti maggiormente qualificanti della legge, la promozione, prevista dall’art. 6, della costituzione della “Rete regionale della ricerca e dell’innovazione”, da realizzarsi attraverso la società finanziaria per lo sviluppo economico del Lazio (FI.LA.S. SpA). In tale Rete, con la quale si intende favorire la connessione dei soggetti operanti nelle diverse fasi della filiera della ricerca e dell’innovazione, saranno integrate anche le esperienze in materia di distretti tecnologici e poli di eccellenza competitiva, come stabilito dall’art. 9 della legge.

La Giunta regionale ha il compito di adottare un programma strategico regionale per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico, di durata triennale, da sottoporre ad approvazione da parte del Consiglio, con il quale fissare indirizzi e obiettivi strategici per le politiche di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico. Ai fini dell’attuazione di questo programma, la Giunta elabora anche un piano di durata annuale. E’ prevista inoltre l’istituzione di un comitato strategico per la ricerca e l’innovazione, presieduto dall’assessore competente in materia di ricerca ed innovazione e composto da esperti nonché da tre consiglieri regionali, rappresentativi anche dell’opposizione: l’attività di questo comitato è volta alla definizione del programma e dei piani annuali di cui si è detto.

Tale legge istituisce infine, tra gli strumenti programmatici di bilancio, il bilancio regionale della ricerca e dell’innovazione, con lo scopo di conferire alla politica per la ricerca e l’innovazione la massima visibilità e trasparenza.

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