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Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia



ediliziaCon la legge regionale n. 15 del 2008, pubblicata sul BURL N. 31 del 21 agosto 2008, si detta una disciplina organica in materia di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, con lo scopo di assicurare un ordinato sviluppo del territorio, la salvaguardia delle risorse ambientali, del paesaggio e del patrimonio culturale. La Regione intende anzitutto promuovere forme di collaborazione istituzionale con altri enti al fine di assicurare sul territorio regionale un’efficace attività di prevenzione e repressione dell’abusivismo urbanistico-edilizio; a quest’ultimo fine, si istituisce anche un Osservatorio regionale sull’abusivismo edilizio e una banca dati apposita sul fenomeno.

Si stabilisce, nel capo secondo della legge, che la competenza generale per la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia appartiene ai Comuni attraverso le apposite strutture: a tale proposito, il dirigente della struttura comunale competente deve trasmettere ogni due mesi alla Regione, nonché all’autorità giudiziaria e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli elenchi relativi alle opere realizzate abusivamente e ai provvedimenti repressivi e sanzionatori adottati. I successivi articoli definiscono appunto il sistema sanzionatorio, sia con riferimento alle aree comuni che a quelle sottoposte a vincoli.

Il capo terzo è dedicato, in particolare, alle modalità di demolizione degli immobili edificati abusivamente; a questo scopo la legge istituisce un fondo di rotazione destinato a concedere ai Comuni anticipazioni senza interessi destinate a coprire i costi delle spese di demolizione degli immobili abusivi, quando sia prevista tale sanzione dalla legge. In tal caso, i Comuni destineranno prioritariamente le somme introitate a titolo di sanzione per le irregolarità rilevate in sede di controllo alla restituzione di tali anticipazioni.

La legge prevede anche, al capo quarto, un potere sostitutivo della Regione nei casi di inerzia degli organi comunali. A tal fine si stabilisce che la struttura regionale competente, in caso di accertata inerzia del Comune, lo diffidi a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale inutilmente trasmette gli atti alla Giunta, che, se delibera in favore dell’esercizio del potere sostitutivo, nomina un commissario ad acta con decreto del Presidente della Regione. Il commissario, che può essere scelto tra i dipendenti regionali in possesso delle competenze tecniche necessarie o tra tecnici esterni iscritti in un apposito albo, deve tenere comunque un atteggiamento collaborativo nei confronti del Comune fino all’adozione dei provvedimenti sostitutivi. I proventi derivanti dalle irregolarità sanzionate confluiscono, in questo caso, nelle casse regionali. L’art. 34 prevede anche, per la Regione, la possibilità di annullare i provvedimenti comunali emessi eventualmente in difformità dalla normativa urbanistico-edilizia in vigore. La legge si chiude con alcune disposizioni transitorie e finali contenute nel capo quinto.

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