menù principale per la navigazione

  1. menù argomenti correlati
  2. contenuto della pagina
  3. servizi

Ora per ora:

ferma lo scorrimentomostra tutte le notizie
Siete qui: Home page / Disposizioni in favore degli immigrati nel Lazio

Disposizioni in favore degli immigrati nel Lazio



ImmigratiIntegrare i cittadini stranieri immigrati che vivono nel Lazio è ciò che intende promuovere la legge n. 10 del 14 luglio 2008 che reca “Disposizioni per la promozione e la tutela dell’esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati”, approvata dal Consiglio regionale del Lazio e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, parte prima, n 27 del 21 luglio 2008.

Nei suoi 31 articoli la legge mira a favorire la partecipazione alla vita civile e l’accesso ai pubblici servizi agli immigrati che risiedono o sono domiciliati stabilmente nel Lazio. Contiene, infatti, norme a tutela del diritto allo studio e all’assistenza sociale, sanitaria, abitativa; a sostegno della formazione professionale e universitaria e dell’inserimento nel mondo del lavoro, anche in forma imprenditoriale, nei limiti delle competenze attribuite alle Regioni dalla modifica del Titolo V° della Costituzione, in quanto lo Stato regola “l’ingresso e il soggiorno degli stranieri”, ma le Regioni hanno competenza in materia di assistenza sociale e anche di diritti delle persone. Per i minori di seconda generazione si opererà per il riconoscimento di maggiori diritti di cittadinanza, così da attivare concrete politiche di inclusione sociale che parifichino rapidamente tutti i ragazzi italiani e immigrati nati e vissuti a Roma e in Italia.

Nella normativa è stata inserita anche la destinazione di fondi regionali al miglioramento delle condizioni ambientali dei centri di permanenza temporanea e al finanziamento dei centri di accoglienza.

E’ stata prevista anche la concessione di incentivi ad enti locali e organismi che operano in favore degli immigrati per realizzare interventi di protezione, integrazione sociale ed assistenza, nonché azioni di “sostegno al rientro volontario nei paesi di origine”.

La Regione, tra i suoi compiti, dovrà promuovere iniziative di monitoraggio e assistenza per le vittime di discriminazioni e di “situazioni di violenza o di grave sfruttamento”; adottare il programma triennale degli interventi previsti dalla legge, con particolare riguardo alla creazione in ciascuna provincia di servizi dedicati alla protezione delle vittime di tratta e riduzione in servitù.

Ed è proprio per questo che la norma prevede l’istituzione di un coordinamento permanente tra gli assessorati competenti in materia e tre nuovi organismi: la Consulta regionale per l’immigrazione, con funzioni di rappresentanza e proposta per l’adeguamento delle politiche regionali, le assemblee provinciali di cittadini stranieri immigrati e l’Osservatorio regionale contro il razzismo e la discriminazione, con compiti di monitoraggio e informazione nei confronti dei cittadini stranieri immigrati vittime di discriminazioni.

Allegati:

Vedi anche:

torna al menù