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Il Centro di accesso unico alla disabilità (CAUD)



ciclocarrozzellaLa legge regionale 27 febbraio 2009, n. 2, istituisce presso ciascun ambito distrettuale sociosanitario il Centro di accesso unico alla disabilità (CAUD), sportello territoriale di accesso ai servizi per la disabilità riservato alle persone disabili, così come definite dall'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), alle persone che necessitano di accertamenti clinici ai fini del riscontro di un'eventuale disabilità e ai nuclei familiari di entrambe queste categorie di persone. Il CAUD avrà il compito di garantire a tutti i cittadini le informazioni, l'orientamento e l'assistenza amministrativa necessaria nonché la gestione efficiente degli interventi e dei servizi rivolti ai disabili ed ai loro nuclei familiari.

La finalità che la Regione vuole perseguire con questa legge, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 7 dello Statuto, dalla l. 104/1992 e successive modifiche e dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e successive modifiche, è garantire la presa in carico globale e un adeguato livello di assistenza alle persone con disabilità e alle loro famiglie, ad esempio promuovendo politiche volte a prevenire l'insorgere o l'aggravarsi di situazioni di disabilità, anche attraverso la diagnosi e l'intervento precoce, rimuovendo ogni forma di discriminazione e violazione del principio di pari opportunità, garantendo l'autonomia, l'autodeterminazione, la libertà di scelta, l'inclusione sociale e lavorativa, la protezione e la cura delle persone con disabilità, sostenendo le famiglie delle persone con disabilità, promuovendo azioni volte al superamento delle barriere di comunicazione, di informazione, architettoniche, di mobilità e finalizzate ad assicurare l'accesso all'istruzione, al lavoro, ai trasporti, nonché ai servizi culturali, ricreativi e sportivi per una migliore qualità della vita.

Il CAUD , in particolare, dovrà: orientare e supportare le persone e le famiglie sui diritti alle prestazioni sociosanitarie e informare sull'offerta dei servizi; sostenere la persona disabile ed il nucleo familiare nei rapporti con le istituzioni ed i servizi territoriali, al fine di garantire il diritto alle pari opportunità; individuare e monitorare le situazioni complesse, con particolare riferimento alla disabilità grave, in stretta collaborazione con gli operatori sociali e sanitari del territorio; attivare un'équipe multidisciplinare e una rete territoriale in grado di garantire unitarietà nella fase di analisi della domanda, valutazione multidimensionale del caso, precoce presa in carico globale, predisposizione del progetto di vita personalizzato, in una logica di continuità assistenziale e responsabilità sul conseguimento dei risultati, con un operatore di riferimento individuato dalla struttura per seguire il progetto; monitorare, controllare e verificare le azioni territoriali; concorrere all'elaborazione del piano sociosanitario di zona.

Di particolare rilievo sono le previsioni, da parte di questa legge, di un piano integrato triennale per la disabilità, che dovrà essere approvato dalla Giunta sentita la Commissione consiliare competente, di cui all'articolo 7, e di una scheda individuale e un'anagrafe delle persone disabili, finalizzate rispettivamente, la prima, a registrare i dati soggettivi del disabile e del proprio nucleo familiare ai fini dell'individuazione dei relativi bisogni, la seconda, a realizzare una statistica della disabilità, ovviamente nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

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