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La legge sugli accordi di filiera e le filiere corte



mercatoLa legge sulle organizzazioni dei produttori agricoli, gli accordi di filiera e le filiere corte (legge regionale 24 dicembre 2008, n. 29), intende anzitutto promuovere la costituzione di organizzazioni di produttori agricoli, singoli o associati, per la commercializzazione dei prodotti dei propri associati attraverso la concentrazione dell'offerta e l'adeguamento della produzione alle esigenze del mercato. A tal fine, in armonia con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, concede contributi per l'avviamento di nuove organizzazioni di produttori, che ne incentivino la costituzione, ovvero per la trasformazione delle associazioni già riconosciute ai sensi della legge regionale 17 settembre 1984, n. 60 sull'associazionismo dei produttori agricoli , nonché per l'ampliamento delle loro attività. Gli strumenti che la legge appronta a questo scopo sono il riconoscimento delle organizzazioni di produttori; l'istituzione dell'elenco regionale delle organizzazioni di produttori riconosciute; la concessione di contributi per l'avviamento e l'ampliamento delle organizzazioni di produttori e per il consolidamento, anche attraverso processi di innovazione, della loro presenza sui mercati; la concessione di finanziamenti per programmi di attività presentati dalle organizzazioni di produttori; l'attività di vigilanza e controllo sulle organizzazioni di produttori, compreso il potere di revoca del riconoscimento.

Con questa legge, la Regione intende favorire anche l'integrazione tra i soggetti economici coinvolti nel governo dei processi di filiera, attraverso la promozione di accordi regionali di filiera finalizzati alla valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari, nel rispetto degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nei processi di produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione, dei lavoratori partecipi dei processi stessi e dei consumatori. A tale scopo, la legge disciplina i requisiti e le modalità per la sottoscrizione di accordi per l'integrazione delle filiere; l'istituzione dell'elenco regionale degli accordi per le filiere di produzione; il sistema di incentivi a sostegno degli accordi per l'integrazione delle filiere; il controllo sul funzionamento degli accordi di filiera, compresa la cancellazione dall'elenco di cui sopra.

La legge, infine, per valorizzare la produzione agricola regionale e promuovere, anche attraverso la diffusione di modelli di agricoltura e consumi ecosostenibili, un'efficace azione di marketing e comunicazione verso i consumatori, favorisce la formazione di filiere corte. A tal fine incentiva, mediante apposite attività promozionali, la costituzione di gruppi d'offerta tra filiere organizzate nonché la commercializzazione diretta dei prodotti agricoli ed agroalimentari da parte delle imprese agricole, in particolare di quelle che seguono disciplinari di produzione specifici di qualità, biologici e biodinamici. Tali obiettivi vengono perseguiti dalla legge attraverso la promozione, in particolare, delle forme di aggregazione dei gruppi di offerta, anche multiprodotto, tra aziende agricole e filiere di produzione, l'istituzione dell'elenco regionale dei gruppi di offerta e le iniziative per la promozione e lo sviluppo delle filiere corte e il sistema di incentivi a sostegno delle filiere corte.

Particolare interesse riveste l'articolo 22 della legge, che stabilisce che la Regione promuova i gruppi di acquisto dei consumatori e finanzi la creazione di una rete informativa regionale attraverso la quale i suddetti gruppi possano venire a conoscenza delle proposte presentate da parte dei gruppi di offerta dei produttori, che sono previsti dal precedente articolo 21. Si stabilisce inoltre che questa norma sui gruppi di acquisto si applichi anche ai gruppi di acquisto solidale già disciplinati da precedente legge.

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