menù principale per la navigazione

  1. menù argomenti correlati
  2. contenuto della pagina
  3. servizi

Ora per ora:

ferma lo scorrimentomostra tutte le notizie
Siete qui: Home page / Una legge per l'"altra economia"

Una legge per l'"altra economia"



lavoro agricoloCon la legge 4 agosto 2009, n. 20, la Regione, nel rispetto dei principi statutari diretti alla promozione dello sviluppo civile, sociale, economico ed al rispetto dei diritti umani, con particolare riferimento ai paesi in via di sviluppo, intende riconoscere e sostenere l'"altra economia", definita come modalità di svolgimento dell'attività economica che consente il conseguimento di obiettivi di interesse collettivo più elevati rispetto alle soglie fissate dalla normativa vigente ed in particolare più trasparenti, solidali e partecipati. Tale modalità, applicabile sia alla domanda che all'offerta, è basata sulla valorizzazione delle relazioni tra i soggetti piuttosto che del capitale, su un'equa ripartizione delle risorse, sul rispetto e sulla tutela dell'ambiente, nonché sul perseguimento di obiettivi sociali. Per tali finalità, la Regione, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della concorrenza, provvede a promuovere e sostenere iniziative e interventi per lo sviluppo delle attività dell'altra economia, a promuovere la creazione di centri per l'altra economia, a promuovere e incrementare l'utilizzo dei beni e dei servizi da essa prodotti, anche attraverso il coinvolgimento degli enti locali, a promuovere iniziative ed interventi per la divulgazione, presso la cittadinanza e in particolare nelle scuole, nelle università e nelle sedi formative, delle attività svolte dai soggetti dell'altra economia e organizzare eventi per favorire l'incontro tra la comunità regionale e tali soggetti.

I principi a cui si informa il concetto di "altra economia" sono: l'eco-compatibilità, per minimizzare l'impatto dei processi produttivi, distributivi e di smaltimento sull'ecosistema in modo da favorire la salute e la qualità della vita; la trasparenza, per rendere controllabili i comportamenti in campo sociale, finanziario ed ambientale e nel rapporto con i lavoratori, i clienti, i consumatori e gli altri portatori di interesse; l'equità e la solidarietà, per ridistribuire il valore creato e riequilibrare le relazioni socio-economiche sia a livello locale che globale e all'interno delle filiere produttive; la buona occupazione, per superare la precarietà dei rapporti di lavoro e valorizzare le competenze di tutti gli attori presenti sul territorio in un'ottica di inclusione sociale; la partecipazione, per il coinvolgimento dei lavoratori, dei destinatari delle attività e degli altri portatori di interesse nelle sedi e nei momenti decisionali. L'altra economia riguarda, in particolare, i seguenti ambiti: agricoltura biologica; produzione di beni eco-compatibili; commercio equo e solidale; consumo critico; finanza etica; risparmio energetico ed energie rinnovabili; riuso e riciclo di materiali e beni; sistemi di scambio non monetario; software libero; turismo responsabile. Ad ognuno di questi ambiti la legge dedica un articolo in cui essi sono delimitati e precisati.

Sono considerati soggetti dell'altra economia le organizzazioni e le imprese senza scopo di lucro o che reinvestano nel settore dell'altra economia non meno del 50 per cento dell'eventuale utile annuale, con l'impegno di raggiungere l'80 per cento entro i successivi tre anni, ivi incluse le società cooperative che svolgano attività definibili di altra economia in base a questa legge. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio, adotta, sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione, in coerenza con gli strumenti della programmazione economico-sociale della Regione e in linea con il documento di programmazione economico finanziaria regionale, il programma annuale delle attività dell'altra economia, che descrive il complesso delle iniziative e degli interventi individuando le priorità con riferimento agli ambiti territoriali e alle attività dell'altra economia, le relative risorse, le modalità per la realizzazione delle iniziative e degli interventi, i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti nonché la verifica dello stato di attuazione delle iniziative e degli interventi, le località in cui realizzare i centri previsti all'articolo 23 della legge. Il programma è predisposto dalla direzione regionale competente in materia di programmazione economica, in accordo con le direzioni regionali competenti nelle materie interessate, tenendo conto delle proposte formulate dalla Consulta regionale dell'altra economia.

E' istituito, presso la direzione competente, l'elenco regionale dell'altra economia, cui possono iscriversi i soggetti che svolgono, sulla base dei parametri definiti con una delibera di Giunta, una o più delle attività rientranti nel concetto di altra economia definito dalla legge. L'iscrizione all'elenco è condizione per l'accesso ai benefici previsti dalla presente legge, nonché per l'utilizzo del marchio regionale dell'altra economia del Lazio, che contraddistingue i prodotti o i servizi dell'altra economia. L'elenco è articolato in sezioni corrispondenti agli ambiti di attività dell'altra economia, cui accedono i soggetti che svolgono le relative attività, e in una sezione mista, che è riservata ai soggetti che svolgono più di una delle attività indicate. La legge specifica i requisiti che devono presentare i soggetti che intendono iscriversi nell'elenco, mentre una deliberazione della Giunta indicherà la documentazione necessaria e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione. La perdita dei requisiti determina la cancellazione d'ufficio dall'elenco, che è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

Con decreto del Presidente della Regione, presso l'assessorato competente in materia di programmazione economica, sarà istituita la Consulta regionale dell'altra economia, quale organismo permanente di consultazione in relazione alle politiche regionali in materia di altra economia. La consulta è costituita da rappresentanti dei soggetti iscritti all'elenco ed elegge al proprio interno il presidente, disciplina con apposito regolamento l'organizzazione interna ed il proprio funzionamento, si riunisce presso la Giunta regionale e si avvale, per l'esercizio delle sue attività, della collaborazione della direzione competente. Possono intervenire ai lavori il Presidente della Regione, il Presidente del Consiglio regionale, gli assessori nonché i presidenti delle commissioni consiliari permanenti, o loro delegati. La consulta dura in carica per l'intero periodo della legislatura e si riunisce, in via ordinaria, almeno ogni tre mesi e, in via straordinaria, ogniqualvolta il presidente o la maggioranza dei componenti ne facciano richiesta. La partecipazione alla consulta è a titolo gratuito. La consulta, in collaborazione con l'assessorato regionale competente in materia di programmazione economica, formula proposte ai fini della predisposizione del programma annuale, esercita funzioni consultive in merito alla risoluzione delle problematiche legate allo svolgimento delle attività dell'altra economia, formula proposte finalizzate al miglioramento ed al potenziamento delle attività in questione e collabora con l'amministrazione regionale al monitoraggio sul corretto utilizzo del marchio.

Infine, la legge prevede la creazione di centri per l'altra economia, al fine di promuovere, incentivare e permettere una maggiore diffusione e un consolidamento delle esperienze rientranti nell'altra economia, la loro socializzazione e la messa in rete, nonché l'incontro tra domanda e offerta dei relativi beni e servizi. I centri, in particolare, prevedono la creazione di servizi per l'altra economia anche al fine di favorire il ciclo corto e un rapporto più diretto tra produttori e consumatori. I centri offrono servizi di informazione, formazione, assistenza tecnica, orientamento, consulenza, tutoraggio e favoriscono l'incontro tra l'offerta locale di beni e servizi dell'altra economia e i cittadini anche organizzati in gruppi di acquisto o rivenditori diretti; la creazione di sportelli per l'informazione e la promozione delle attività dell'altra economia esistenti nel territorio, anche attraverso mostre ed esposizioni e incontri e la messa in rete dei soggetti operanti nell'altra economia. La Regione sostiene le iniziative, comprese quelle già in essere, dirette a favorire la creazione e lo sviluppo dei centri. La legge stabilisce anche criteri e modalità per la realizzazione degli interventi e fissa in 100mila euro lo stanziamento per l'anno 2009 per gli oneri da essa derivanti.

 

 

Allegati:

Vedi anche:

torna al menù