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Divulgazione e comunicazione in agricoltura



Con la legge 4 agosto 2009, n. 19, la Regione Lazio, in coerenza con la normativa comunitaria e nazionale vigente in materia, detta norme per l'individuazione e la realizzazione di interventi di divulgazione e di comunicazione in ambito agricolo, agroalimentare e forestale e per il relativo finanziamento. Le finalità perseguite sono la promozione dello sviluppo armonico, sostenibile ed integrato delle aree agricole regionali, la crescita della competenza e della competitività degli operatori e delle imprese del settore, la conservazione e valorizzazione del territorio rurale e dell'ambiente, la tutela della salute degli operatori agricoli, il benessere degli animali, nonché la salubrità dei luoghi di lavoro e di produzione, l'educazione e la sicurezza dei consumatori in materia alimentare e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile.

Gli interventi riguardano attività di animazione, servizi di consulenza, di assistenza e di aggiornamento professionale nei confronti degli imprenditori, degli operatori e degli addetti del settore agricolo, agroalimentare e forestale, attività di comunicazione istituzionale sulle tematiche connesse, servizi di orientamento attraverso interventi rivolti all'imprenditoria, al mercato ed ai consumatori, attività di promozione e di valorizzazione dei prodotti agroalimentari e del territorio rurale, indagini ed analisi conoscitive. Tali interventi saranno realizzati anche attraverso l'utilizzo di mezzi informatici ed interattivi, con metodologie divulgative quali campagne di informazione e di animazione, sportelli informativi, prodotti editoriali, incontri e riunioni informative nonché attività dimostrative.

Destinatari sono imprenditori e operatori agricoli, consumatori, enti pubblici e persone giuridiche private, con o senza scopo di lucro: un piano adottato sulla base di una delibera di Giunta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, li individuerà in modo differenziato per tipologia di intervento, con riguardo all'oggetto dell'intervento stesso e alla sua filiera produttiva. Con tale piano, di durata annuale, la Regione, in base ai fabbisogni emersi da un'analisi mirata, definirà obiettivi, ambiti territoriali, interventi da realizzare e relativi destinatari, durata e modalità di realizzazione, forme di integrazione ed interazione con altre strutture regionali eventualmente coinvolte, criteri di selezione dei progetti, spese ritenute ammissibili, termini e modalità di erogazione dei finanziamenti, ripartizione delle risorse tra i diversi ambiti di intervento, copertura finanziaria e quota di cofinanziamento a carico dei soggetti attuatori, criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti, modalità per il controllo sullo stato di attuazione dei progetti e sull'utilizzazione dei finanziamenti, anche ai fini di un'eventuale revoca degli stessi.

Attueranno gli interventi di divulgazione e comunicazione, sulla base di specifici progetti da essi presentati, le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale e gli organismi di loro emanazione, le organizzazioni del movimento cooperativo e gli altri soggetti riconosciuti ai sensi della normativa comunitaria vigente. La Regione promuoverà il confronto con tali soggetti attraverso la consultazione periodica degli stessi, al fine di acquisire le informazioni utili, di rilevare i fabbisogni, di definire le tipologie di interventi nonché di provvedere ad una loro eventuale riformulazione.

Per assicurare la rispondenza degli interventi alle esigenze del territorio e per valutare l'efficacia e l'efficienza degli stessi, la Regione svolgerà attività di analisi della realtà rurale regionale e delle relative esigenze di divulgazione e comunicazione, nonché di monitoraggio permanente sull'efficacia degli interventi, mediante la valutazione sull'adeguatezza delle strategie, dei mezzi e del personale impiegati. Le informazioni risultanti da queste attività confluiranno in una banca dati organizzata dall'amministrazione o affidata a soggetti esterni. Le attività di analisi e di monitoraggio potranno essere effettuate anche avvalendosi delle informazioni assunte attraverso la Rete informativa e divulgativa agricola (RIDA), che sarà istituita, presso la direzione regionale competente in materia di agricoltura, quale rete di rilevamento dati volta a favorire la circolazione e l'integrazione delle informazioni tra i soggetti coinvolti ed interessati alla individuazione e alla realizzazione degli interventi. Per il coordinamento della RIDA, la struttura regionale competente si avvarrà della collaborazione dei soggetti attuatori dei progetti.

La selezione dei progetti avverrà secondo procedure trasparenti e non discriminatorie, a condizione che gli stessi rispondano ad alcuni requisiti previsti dalla legge all'art. 9 ed essi saranno selezionati sulla base dei criteri indicati nel piano di cui sopra, tenendo conto della capacità operativa ed economica dei soggetti attuatori, della professionalità, dell'esperienza tecnica e dei titoli formativi e di studio del personale impiegato per la realizzazione del progetto, nonché dell'ubicazione ed organizzazione degli stessi soggetti sul territorio. Il finanziamento degli interventi di divulgazione e comunicazione sarà concesso, per gli interventi di tipo polivalente, nella misura massima dell'80 per cento e, per quelli di tipo specialistico, nella misura massima del 95 per cento della spesa ammissibile.

La struttura regionale competente controllerà lo stato di attuazione dei progetti e l'utilizzazione dei finanziamenti ed effettuerà controlli a campione sull'attuazione dei progetti in corso nonché sui requisiti dagli stessi dichiarati, e verifiche finali sulla base della documentazione presentata dai soggetti attuatori, per accertare la corretta utilizzazione dei finanziamenti. Qualora nel corso di tali controlli emergano difficoltà, anche dovute a eventi non prevedibili, la Regione, nei limiti del finanziamento già concesso, potrà consentire variazioni ed integrazioni ai progetti. I contributi saranno concessi nel rispetto della normativa comunitaria vigente sugli aiuti di Stato, e segnatamente nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea e a condizione che la Commissione europea abbia adottato o sia giustificato ritenere che adotti una decisione di autorizzazione dei contributi stessi, che non possono cumularsi, oltre i massimali previsti dalla normativa comunitaria, con altre sovvenzioni pubbliche riferite alle stesse voci di spesa. Agli oneri derivanti dall'attuazione della legge si provvederà mediante uno stanziamento pari a 500 mila euro per l'esercizio finanziario 2009.

 

 

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