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La legge sul reddito minimo garantito



lavoroCon la legge regionale 20 marzo 2009, n. 4, "Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati", si intende riconoscere il reddito minimo garantito allo scopo di favorire l'inclusione sociale per i disoccupati, inoccupati o lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza sociale e all'esclusione sociale nonché strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico, all'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nel mercato del lavoro.

Lo scopo è quello di promuovere e sostenere le politiche passive e le politiche attive per il lavoro e le politiche di protezione sociale, nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dei principi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione, ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, commi 3 e 5 e dall'articolo 7, comma 1 dello Statuto regionale, promuove e sostiene le politiche passive e le politiche attive per il lavoro e le politiche di protezione sociale.

I beneficiari del reddito minimo garantito istituito da questa legge sono i disoccupati, gli inoccupati, i lavoratori precariamente occupati e i lavoratori privi di retribuzione, a patto che possiedano, al momento della presentazione dell'istanza per l'accesso alle prestazioni, i seguenti requisiti: residenza nella Regione da almeno ventiquattro mesi, iscrizione nell'elenco anagrafico dei centri per l'impiego (ad eccezione dei lavoratori privi di retribuzione), reddito personale imponibile non superiore a 8 mila euro nell'anno precedente la presentazione dell'istanza, e non aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico.

Con regolamento regionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, previa consultazione con le rappresentanze istituzionali degli enti territoriali, con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, con i servizi integrazione lavoro disabili e con gli organismi dei centri per l'impiego che si occupano delle categorie svantaggiate, fatta salva la potestà regolamentare della provincia, in particolare, si provvederà a: definire i requisiti minimi di uniformità per la regolamentazione dello svolgimento delle attività previste dalla presente legge; definire la modalità per lo svolgimento dell'attività regionale di controllo e monitoraggio in ordine all'attuazione della presente legge; individuare le misure delle prestazioni dirette, calcolate tenendo conto del criterio di proporzionalità secondo apposite fasce di reddito; definire le modalità di gestione del fondo regionale per il reddito sociale garantito di cui all'articolo 9; individuare i criteri di riparto delle risorse da destinare alle province ai fini dell'erogazione delle prestazioni dirette.

Per accedere alle prestazioni, occorrerà presentare annualmente istanza al comune capofila del distretto socio sanitario cui appartiene il comune di residenza e, per il Comune di Roma, ai municipi di residenza, i quali provvederanno a trasmetterle al centro per l'impiego territorialmente competente. Sarà la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, a definire con delibera su base provinciale, previa intesa con gli enti di cui sopra, i criteri per la formazione delle graduatorie, che comunque dovranno tenere nel debito conto il rischio di esclusione sociale e di marginalità nel mercato del lavoro, con particolare riferimento al sesso, all'età, alle condizioni di povertà o incapacità di ordine fisico, psichico e sensoriale, all'area geografica di appartenenza in relazione al tasso di disoccupazione, ai carichi familiari, alla situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare, alla condizione abitativa, nonché alla partecipazione ai percorsi formativi, appropriati alle esigenze lavorative locali, individuati dalla Regione nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa. Sulla base dei criteri così individuati, le province adotteranno una specifica graduatoria dei beneficiari delle prestazioni; inoltre, esse presenteranno, con cadenza annuale, all'assessorato competente in materia di lavoro, una relazione sull'utilizzo dei fondi erogati dalla Regione per le finalità di cui sopra.

La Giunta regionale, con cadenza annuale, presenta una relazione al Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge, nella quale sono evidenziati in particolare il numero dei beneficiari, lo stato degli impegni finanziari e le eventuali criticità, nonché i risultati degli interventi effettuati, anche dal punto di vista dell'analisi costi-benefici.

Per le finalità perseguite da questa legge, è istituito un apposito capitolo di spesa denominato: "Fondo regionale per il reddito minimo garantito", con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per l'anno 2009 e a 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2010 e 2011.

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