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La legge a favore della pace e del disarmo



bandiera pace
La legge di promozione delle iniziative in favore della cultura della pace e dei processi di disarmo si richiama ai principi di pace, coesistenza pacifica, giustizia, ripudio della guerra quale strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e mezzo di risoluzione delle controversie internazionali sanciti dallo Statuto delle Nazioni Unite e dalla Costituzione della Repubblica italiana e recepiti dallo Statuto della Regione Lazio. La sua finalità è duplice: da un lato, promuovere le iniziative volte a far conoscere gli orrori della guerra e a diffondere la cultura della pace e le iniziative in favore del disarmo, dall'altro favorire il processo di riconversione delle imprese operanti nel settore della produzione bellica verso attività di beni e servizi di uso civile, tenendo ferma l'attenzione alle tecnologie ambientali e al mantenimento dei livelli occupazionali e tecnologici.

Gli interventi previsti in vista della realizzazione di queste finalità sono costituiti dalla concessione di contributi per la realizzazione di attività e iniziative che abbiano come oggetto la divulgazione della cultura della pace e del disarmo, la ricerca su queste tematiche, tra l'altro attraverso l'istituzione di premi per tesi di laurea o di specializzazione e di borse di studio, la formazione dei volontari destinati ad andare ad operare nell'ambito di missioni internazionali di pace, la realizzazione di programmi didattici e di scambi culturali rivolti agli studenti sui medesimi temi. I contributi possono inoltre essere destinati all'elaborazione di progetti di studio volti a realizzare la conversione a scopi civili di industrie operanti nel settore bellico e alla realizzazione di "Case della pace" da parte degli enti locali ubicati nel territorio regionale.

Tali contributi potranno essere concessi, attingendo alle risorse finanziarie di provenienza regionale, nazionale o comunitaria, ad enti locali, organizzazioni sindacali, università e scuole della Regione, nonché a centri di ricerca ed associazioni impegnate sui temi della pace e del disarmo. Spetta alla Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, determinare le modalità di concessione, erogazione ed eventuale revoca dei contributi, nonché i criteri per l'assegnazione degli stessi.

La legge istituisce anche una "Giornata per la pace", da celebrarsi ogni anno attraverso l'organizzazione di idonee iniziative il 10 dicembre, giorno in cui ricorre l'anniversario dell'approvazione della "Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo" da parte dell'Assemblea delle Nazioni Unite.

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