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La legge sui prodotti biologici nelle mense scolastiche




Con la legge regionale 6 aprile 2009, n. 10, Disposizioni in materia di alimentazione consapevole e di qualità nei servizi di ristorazione collettiva per minori, la Regione Lazio interviene per garantire, nei servizi di ristorazione collettiva per minori nelle scuole, nei reparti ospedalieri di pediatria anche accreditati e negli istituti di pena per minori, l'utilizzo di una percentuale non inferiore al 50 per cento di prodotti agroalimentari tipici e tradizionali nonché zootecnici provenienti da coltivazioni e allevamenti biologici regionali ed eventualmente nazionali.

Le finalità di questa legge consistono nel migliorare, nell'ambito degli interventi preventivi di tutela del diritto alla salute dell'infanzia e dell'adolescenza, il livello qualitativo dell'alimentazione; nel riconoscere il valore nutrizionale e salutistico dei prodotti caratteristici della dieta alimentare mediterranea e, in particolare, dei prodotti biologici regionali, dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali con particolare riguardo a quelli certificati con marchio regionale; nel contribuire, al fine di promuovere la qualità nell'alimentazione e la consapevolezza nei consumi, all'acquisto dei suddetti prodotti, da utilizzare all'interno dei servizi di ristorazione collettiva per minori gestiti dagli enti locali nelle scuole nonché all'interno dei servizi di ristorazione delle strutture sanitarie pubbliche e accreditate e degli istituti di pena per minori.

La legge, le cui ipotesi di finanziamento non si applicano in ogni caso ai comuni con un numero di abitanti superiore a 120 mila, finanzia la spesa necessaria per l'acquisto dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali, nonché zootecnici provenienti da coltivazioni e allevamenti biologici regionali ed eventualmente nazionali, con apposito contributo regionale fissato nelle seguenti misure: l'80 per cento per i comuni con un numero di abitanti uguale o inferiore a 10.000; il 70 per cento per i comuni con un numero di abitanti superiore a 10.000 e inferiore a 25.000; il 60 per cento per i comuni con un numero di abitanti uguale o superiore a 25.000. I Comuni si impegnano a coprire la parte rimanente della spesa per la percentuale spettante in base alle rispettive dimensioni.

La Regione disporrà controlli e ispezioni periodiche sull'attività svolta all'interno dei servizi di ristorazione collettiva per i minori, avvalendosi delle aziende unità sanitarie locali competenti. L'utilizzo dei contributi per una finalità diversa da quella prevista dalla presente legge, comporterà l'immediata decadenza dai benefici. Inoltre, la Regione, al fine di garantire la piena attuazione della presente legge, provvederà a stipulare apposite convenzioni con il Ministero della Giustizia, in relazione agli interventi relativi agli istituti di pena per minori, e con i produttori regionali dei prodotti biologici che operino nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.

In collaborazione con le aziende unità sanitarie locali, con le facoltà di agraria delle università, con le istituzioni scolastiche e con le associazioni di categoria, inoltre, la Regione provvederà a finanziare, elaborare e contribuire alla diffusione di progetti di educazione alimentare e sensoriale per gli alunni delle scuole di ogni grado. Tali progetti riguarderanno, in particolare, relativamente alla fase della consumazione, l'indipendenza e l'autoregolazione nei pasti; l'organizzazione e i comportamenti alimentari; con riferimento alla cultura generale, la storia agricola e rurale del territorio regionale; le produzioni caratteristiche e tradizionali locali; le culture, gli usi e i costumi alimentari e agricoli delle comunità locali regionali, comprese quelle migranti.

La Regione programmerà poi, in collaborazione con le aziende unità sanitaria locali e le province, appositi corsi di formazione professionale per docenti e operatori dei servizi di ristorazione collettiva gestiti da enti locali nonché per i componenti degli organismi di controllo, nelle seguenti materie: alimentazione e valori nutrizionali nell'età evolutiva; igiene, sicurezza e qualità nella ristorazione collettiva; storia agraria regionale; prevenzione, salvaguardia e valorizzazione ambientale.

La Giunta regionale, con cadenza almeno biennale, è tenuta a presentare una relazione al Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti dalla concessione dei finanziamenti erogati. Agli oneri derivanti dall'attuazione di questa legge, si provvederà mediante l'istituzione di un apposito capitolo denominato "Disposizioni in materia di alimentazione consapevole e di qualità nella ristorazione collettiva per minori", con uno stanziamento pari a 300 mila euro a carico dell'esercizio finanziario 2009.

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