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La legge sulle comunità montane



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Con la legge regionale 2 dicembre 2008, n. 20, recante "Disposizioni per il contenimento della spesa pubblica relativa agli organi delle comunità montane e per il riordino delle comunità montane di cui alla legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla montagna) e successive modifiche", si dettano norme sugli organi delle comunità montane e sulle relative indennità, al fine di ridurre le spese correnti di funzionamento di tali enti, e si stabiliscono principi per il riordino delle comunità montane nel rispetto della legge regionale n. 9/1999.

Gli organi delle comunità montane, che dureranno in carica cinque anni, saranno l'Assemblea, il Presidente, l'Ufficio di Presidenza e il revisore dei conti; l'Assemblea, cui spettano le funzioni di alta amministrazione e i poteri di indirizzo e controllo, è composta dai sindaci dei comuni facenti parte della Comunità montana o dai loro delegati, nonché dai candidati sindaci risultati non eletti, ma in numero massimo di due, il che costituisce uno snellimento rispetto alla composizione precedente. Il Presidente è eletto dai consigli dei comuni che fanno parte della Comunità e, insieme all'Ufficio di presidenza, esercita le funzioni esecutive prima esercitate dalla Giunta. L'Ufficio di presidenza è costituito da due membri per le comunità che raggruppano un numero di abitanti complessivo inferiore a trentamila e da quattro membri per le altre; in ogni caso, essi sono nominati dal Presidente. Il revisore dei conti, infine, è scelto dall'Assemblea tra i facenti parte dell'apposito elenco ed esercita le sue funzioni con particolare riferimento al bilancio dell'ente.

Un consistente risparmio si realizza anche sulle indennità previste per il Presidente e i componenti dell'Ufficio di presidenza, i quali, se non ricoprono contemporaneamente la carica di sindaco, percepiranno rispettivamente non più del 50 e del 30 per cento dell'indennità spettante al sindaco del comune facente parte della comunità montana con il maggior numero di abitanti; i membri dell'Assemblea avranno diritto solo ai rimborsi spese determinati dall'art. 84 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267 del 2000).

Ai fini del riordino delle comunità montane, la legge assegna ai comuni già facenti parte di esse un termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge per esprimere, attraverso il rispettivo Consiglio, la volontà di far parte di una Comunità montana; da tale possibilità sono esclusi i comuni che fanno parte di Unioni di comuni. In seguito, la Regione, entro ulteriori sessanta giorni, provvederà con atto del Consiglio regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali (o, in mancanza, con decreto del Presidente della Regione), ad accorpare in un numero meno grande possibile, e comunque non superiore a 14, di comunità montane i comuni che ne abbiano fatto richiesta, nel rispetto dei seguenti criteri: ogni Comunità dovrà avere un territorio montano per oltre il 50 per cento, una popolazione montana superiore al 50 per cento e comprendere almeno cinque Comuni.

Entro 90 giorni dalla deliberazione consiliare ovvero entro 60 giorni dal proprio decreto, il Presidente della Regione provvederà con un altro decreto a costituire le comunità montane e ad indire le elezioni dei rispettivi presidenti. Nel frattempo, entro il 31 dicembre del 2008, le Comunità già esistenti dovranno ridurre il numero dei membri delle loro Giunte a quello previsto dall'art. 5 della presente legge per gli uffici di presidenza delle nuove comunità montane.

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