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La legge sul commercio



bancoLa legge "Modifiche a disposizioni legislative in materia di attività produttive di cui alle leggi regionali 18 novembre 1999, n. 33, 28 aprile 2006, n. 4, 29 novembre 2006, n. 21, e successive modifiche" introduce novità in materia di normativa regionale sulle attività produttive e sul commercio in forma itinerante.

Sebbene si tratti di una legge tecnica, di adeguamento della normativa regionale a modifiche successive intervenute in materia a livello nazionale ed europeo, la legge approvata a maggioranza dal Consiglio regionale introduce almeno un paio di novità rilevanti. La prima, contenuta nel comma 4 dell'articolo 1, riguarda il passaggio dalla Regione ai Comuni della competenza ad individuare i giorni e le zone del territorio in cui gli esercenti attività commerciali possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale, festiva e infrasettimanale.

La seconda novità di rilievo è contenuta nella disposizione transitoria prevista nell'articolo 5 della legge, che stabilisce che, in attesa dell'emanazione del documento programmatico per il commercio su aree pubbliche, i comuni non possono, per un periodo di un anno dall'entrata in vigore di questa legge, rilasciare nuove licenze per l'esercizio del commercio ambulante.

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