menù principale per la navigazione

  1. menù argomenti correlati
  2. contenuto della pagina
  3. servizi

Ora per ora:

ferma lo scorrimentomostra tutte le notizie
Siete qui: Home page / Nuove norme per un'edilizia biosostenibile

Nuove norme per un'edilizia biosostenibile



Immagine bioediliziaLa legge regionale 27 maggio 2008, n. 6, “Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio parte prima e seconda, n. 21, del 7 giugno 2008, nasce da un’iniziativa dei consiglieri Carapella, Fontana, Moscardelli e Zaratti ed intende salvaguardare l’ambiente e la salute degli abitanti, perseguendo uno sviluppo armonioso e sostenibile del territorio, favorendo il risparmio energetico e realizzando risparmi sui consumi, specie quello dell’acqua potabile, nonché privilegiando l’utilizzo di materiali e tecniche costruttive ecocompatibili.

Si prevede ad esempio che, negli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, sia obbligatorio il recupero delle acque piovane e delle acque grigie e il riutilizzo delle stesse, mediante appositi sistemi tecnici, nonché l’installazione di impianti atti a soddisfare il fabbisogno di acqua calda dell’edificio per usi igienico-sanitari nella misura del 50 per cento e il fabbisogno di energia elettrica in misura di almeno 1 kW per unità immobiliare privata.

Importante è il ruolo attribuito da questa normativa ai comuni, i quali dovranno adeguare i propri regolamenti edilizi ad essa e, in particolare, all’art. 12 comma 1, laddove si prevede che i comuni, ai fini della determinazione dell’indice di fabbricabilità fissato dallo strumento urbanistico, scomputino i maggiori volumi degli edifici destinati alla realizzazione di opere finalizzate al risparmio energetico. L’art. 13 aggiunge che i comuni riducono, per gli interventi edilizi conformi al protocollo regionale sulla bioedilizia che dovrà essere emanato dalla Giunta, gli oneri di urbanizzazione secondaria in misura proporzionale al livello di sostenibilità energetico-ambientale e comunque fino ad un massimo del cinquanta per cento.

Per quanto riguarda gli incentivi, vi è anche la specifica previsione di contributi regionali rispettivamente del 50 e del 20 per cento sul totale del costo dell’intervento, in favore dei soggetti pubblici e di quelli privati che realizzino interventi di bioedilizia. La Regione curerà poi anche attività formative e informative in materia, al fine di incrementare la sensibilità verso questo tipo di interventi in campo edilizio.

Il protocollo regionale che la Giunta dovrà emanare in base a questa legge, entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore, costituirà lo strumento di valutazione da parte della Regione della sostenibilità degli interventi edilizi; è previsto anche un sistema di certificazione della sostenibilità degli interventi di bioedilizia, che potrà essere richiesto anche per gli edifici di proprietà di privati ma sarà obbligatorio per quelli di proprietà della Regione Lazio.

Allegati:

torna al menù