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Una legge contro la violenza sulle donne



La legge regionale 14 maggio 2009, n. 16 nasce dalla considerazione del fatto che la violenza contro le donne costituisce violazione dei diritti umani fondamentali, dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità. Gli effetti della violenza sulle donne di natura fisica, sessuale, psicologica, economica e di privazione della libertà personale costituiscono un ostacolo al godimento del diritto ad una cittadinanza sicura, libera e giusta. Pertanto la Regione Lazio, nel rispetto dei principi costituzionali ed in conformità all'articolo 6 dello Statuto, al fine di salvaguardare la libertà, dignità ed integrità di ogni individuo, ha deciso di finanziare interventi volti a prevenire e contrastare ogni forma e grado di violenza morale, fisica e psichica di natura sessuale nei confronti delle donne.

Sono ammessi ai finanziamenti i seguenti progetti: attività dirette al potenziamento della sicurezza diurna e notturna di parchi, giardini e luoghi a rischio di violenza sessuale mediante sistemi di video sorveglianza, telesoccorso, illuminazione e, in generale, l'utilizzo di nuove tecnologie volte ad esercitare efficaci forme di controllo del territorio a rischio di violenza sessuale; attività di carattere educativo-sociale, svolte mediante programmi divulgativi, volte alla sensibilizzazione e denuncia del fenomeno della violenza sessuale nei confronti delle donne; attività formative di educazione al rispetto dell'altro rivolte anche a docenti e genitori, finalizzate alla prevenzione di ogni forma di violenza e al superamento degli stereotipi di genere nonché all'acquisizione di capacità relazionali dirette al miglioramento dell'autostima, e di apprendimento di tecniche di autodifesa per prevenire e contrastare ogni forma e grado di violenza nei confronti delle donne; attività di sostegno alle strutture ed alle aziende sanitarie per la creazione e l'implementazione di centri di aiuto alle donne.

Beneficiano di tali finanziamenti i progetti presentati dai comuni singoli o associati e dai municipi del Comune di Roma, con priorità per i progetti relativi ad aree di particolare degrado sociale, in cui il rischio di reati di natura sessuale risulti particolarmente elevato, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito registro regionale, dalle cooperative sociali iscritte nell'albo regionale a loro riservato, dalla Consulta femminile regionale per le pari opportunità, dalle associazioni iscritte al registro regionale e dalle istituzioni scolastiche a partire dalle scuole di ogni ordine e grado, anche mediante convenzioni e accordi con il servizio sanitario regionale e con le associazioni sportive. Le attività di carattere educativo-sociale volte alla sensibilizzazione e denuncia del fenomeno della violenza sessuale nei confronti delle donne, sono organizzate e svolte direttamente dai Centri di informazione e consulenza (CIC).

La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare permanente, determina i criteri e le modalità relativi alla redazione dei progetti concernenti gli interventi da parte dei soggetti beneficiari, alla presentazione delle domande per l'ammissione ai finanziamenti, all'erogazione dei finanziamenti e alla rendicontazione e controllo delle spese sostenute.

Il finanziamento, fatta eccezione per i progetti delle istituzioni scolastiche, è concesso nella misura massima del 60 per cento del costo complessivo dell'intervento per le spese di progettazione ed esecuzione. Lo stanziamento a carico dell'esercizio finanziario 2009 è di 300 mila euro.

 

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