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Legge sulla mediazione familiare



spiaggiaLa legge regionale 24 dicembre 2008, n. 26 istituisce e disciplina la figura del coordinatore per la mediazione familiare o mediatore familiare, con il compito di rispondere alle esigenze di ascolto e di aiuto che provengono dalle famiglie e dalle coppie, laddove le situazioni di conflittualità rischino di ripercuotersi negativamente sui soggetti deboli presenti al loro interno, di offrire un punto di riferimento per la risoluzione di tali situazioni di conflitto, di raccordarsi con le istituzioni presenti sul territorio e garantire un supporto alla progettazione di interventi e servizi sullo stesso, sempre in relazione alle fasi critiche della separazione, del divorzio e della cessazione della convivenza, di identificare le aree di rischio e attuare azioni positive per la promozione della pariteticità e pari opportunità.

La mediazione familiare è definita, all'art. 1 di questa legge, come il percorso che sostiene e facilita la riorganizzazione della relazione genitoriale nell'ambito di un procedimento di separazione della famiglia e della coppia; in questo ambito, il mediatore familiare si adopera,su iniziativa delle parti o su invito del giudice o dei servizi sociali o dei consultori o del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, ma in autonomia e nel rispetto della riservatezza, affinché i genitori elaborino un programma di separazione soddisfacente per loro e per i propri figli, in cui siano specificati i termini della responsabilità verso i minori.

Come specifica infatti l'art. 3 di questa legge, la Regione tutela la famiglia e la coppia con prole come principale nucleo di socializzazione e promuove politiche idonee ad un loro effettivo sostegno, con particolare riferimento alla salvaguardia dell'equilibrio psicofisico dei minori. Inoltre, la Regione, ai sensi della legge 8 febbraio 2006, n. 54, favorisce il mantenimento dell'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori mediante l'assunzione di accordi liberamente sottoscritti dalle parti in cui si tenga conto della necessità di tutelare l'interesse morale e materiale dei figli.

L'attività del mediatore familiare si espleta attraverso l'acquisizione di dati relativi alla condizione familiare, nel coadiuvare la Regione, anche attraverso la collaborazione con il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, nella progettazione di politiche di tutela della vita della famiglia e della coppia, nel costituire un punto di riferimento per i tribunali impegnati nelle problematiche di separazione dei genitori che vedano coinvolti minori, nell'avviare un dialogo con magistrati e operatori psicosociali che si occupino di situazioni di separazione nelle quali siano coinvolti minori, nel coordinare i mediatori familiari eventualmente presenti nei distretti sociosanitari.

Viene istituito anche, con questa legge, un elenco regionale dei mediatori familiari, al quale possono iscriversi coloro che, in possesso di laurea specialistica in discipline pedagogiche, psicologiche, sociali o giuridiche, abbiano conseguito altresì un titolo universitario di specializzazione di durata biennale nel campo della mediazione familiare, oppure un titolo di specializzazione professionale rilasciato a seguito della frequenza di corsi riconosciuti dalla Regione della durata di almeno cinquecento ore, o ancora abbiano svolto per almeno due anni, alla data di entrata in vigore della legge, attività comprovabile di mediazione familiare.

La legge prevede infine che il piano di zona dei distretti socio-sanitari adottato dalla conferenza dei sindaci o dal consorzio dei comuni possa prevedere l'istituzione di un centro per la mediazione familiare distrettuale, con lo scopo di intervenire in tutti quei casi in cui la genitorialità, specie nelle situazioni di crisi di coppia, necessiti di essere supportata e sostenuta.

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