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La promozione dei "farmers' market"



mercatoLa legge regionale 24 dicembre 2008, n. 28 intende promuovere i mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, istituiti ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 novembre 2007 (Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli), denominati mercati agricoli. Con questa normativa, il Consiglio regionale vuole contribuire al miglioramento delle condizioni socio-economiche degli imprenditori agricoli, a valorizzare le produzioni agricole regionali, stagionali e locali, a soddisfare le esigenze dei consumatori all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un legame diretto con il territorio di produzione e a concorrere alla riduzione dei costi di distribuzione e trasporto delle merci.

In concreto, la promozione dei mercati agricoli avviene attraverso la concessione di contributi da parte della Regione, contributi di cui possono beneficiare sia i comuni che intendano istituire mercati agricoli riservati agli imprenditori agricoli professionali, che gli stessi imprenditori agricoli, in forma singola o associata. La concessione dei contributi è subordinata al fatto che nel mercato agricolo si vendano prodotti provenienti da aziende agricole ubicate nel comune stesso, o, nel caso di comuni inferiori a 5 mila abitanti, anche nei comuni limitrofi, o infine, nel caso di mercati ubicati in capoluoghi di provincia, prodotti provenienti da aziende della provincia stessa. Inoltre, una parte di questi contributi sarà utilizzata per sostenere l'avvio, nei capoluoghi di provincia, di mercati agricoli in cui siano vendute esclusivamente produzioni di agricoltura biologica.

Altri contributi regionali sono previsti per i comuni che, nell'ambito della gestione del servizio di refezione scolastica, prevedano l'utilizzo dei prodotti agricoli ortofrutticoli provenienti da imprenditori agricoli professionali che operino nei mercati riservati alla vendita diretta.

Compito della Giunta sarà principalmente quello di regolare con apposita delibera la concessione dei contributi, stabilendo i criteri per la presentazione delle domande, i criteri per la formazione della graduatoria, gli importi massimi di spesa finanziabile e le modalità dei controlli volti a garantire il corretto utilizzo dei finanziamenti. Inoltre, la Giunta curerà una mappatura annuale dei mercati agricoli istituiti sul territorio regionale, in seguito alla quale si dovrà provvedere a correggere eventuali squilibri esistenti nella diffusione territoriale degli stessi.

Questa legge, l'attuazione della quale viene garantita attraverso la creazione di appositi capitoli di spesa nel bilancio regionale, prevede infine che la Regione abbia cura di pubblicizzare i mercati agricoli attraverso campagne informative e di comunicazione per i consumatori, con la creazione di un'apposita sezione nell'ambito del portale regionale e fornendo un logo identificativo della provenienza dei prodotti ai comuni che abbiano istituito nel proprio territorio un mercato agricolo a vendita diretta.

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