menù principale per la navigazione

  1. menù argomenti correlati
  2. contenuto della pagina
  3. servizi

Ora per ora:

ferma lo scorrimentomostra tutte le notizie
Siete qui: Homepage / Glossario / Dettaglio


Definizione per: Accordi (con Stati)



  • Accordi (con Stati)
  • Cost., art.117, co. 9
    Stat., artt.10 e 23
    l. 131/2003, art. 6


    L’articolo 6 della legge 131/2003, attuativo dell’articolo 117, nono comma della Costituzione, prevede che la Regione, nelle materie di propria competenza legislativa, possa concludere con Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore o accordi di natura tecnico-amministrativa e di natura programmatica finalizzati a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale. Essendo accordi potenzialmente in grado di interferire con la politica estera dello Stato, sono stati circondati da una serie di cautele procedurali e di limiti sostanziali.

    I limiti sostanziali che sono stati introdotti riguardano il rispetto della Costituzione, i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, gli obblighi internazionali, le linee e indirizzi di politica estera italiana e i principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato nelle materie a competenza concorrente.

    La conclusione degli accordi è soggetta ad un iter procedurale ben definito: il procedimento ha inizio con la comunicazione delle trattative al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che informano a loro volta i ministeri competenti. Verificata l’opportunità politica e la legittimità dell’accordo, il Ministero degli affari esteri conferisce i pieni poteri di firma previsti dalle norme del diritto internazionale generale e dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969. Gli accordi sottoscritti in assenza del conferimento di pieni poteri sono nulli.
torna al menù