menù principale per la navigazione

  1. menù argomenti correlati
  2. contenuto della pagina
  3. servizi

Ora per ora:

ferma lo scorrimentomostra tutte le notizie
Siete qui: Homepage / Glossario / Dettaglio


Definizione per: Abrogazione



  • Abrogazione
  • Cost., art. 75
    Stat., art. 61
    cod.  civ. art. 15 disp. prel.


    Cessazione dell’efficacia di una norma giuridica per effetto di una fonte successiva.

    Può essere espressa, quando il legislatore dichiara espressamente le disposizioni o gli atti di cui vuole far cessare l’efficacia; tacita, quando il legislatore emana una nuova disposizione legislativa incompatibile con la precedente o quando interviene in modo organico su una materia già regolata precedentemente.

    L’abrogazione può anche avvenire a seguito di referendum, per la cui disciplina si rinvia all’articolo 75 della Costituzione relativamente alle leggi o atti aventi valore di legge a livello statale e agli articoli 61 e 63 dello Statuto per quanto concerne le leggi, i regolamenti, nonché gli atti amministrativi generali.
torna al menù