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Domande frequenti


Come nasce il Difensore Civico e perchè?
Il Difensore Civico, istituito per la prima volta in Italia dalla Regione Toscana con legge del 1974, doveva semplificare i rapporti tra cittadino e Amministrazione Pubblica, alquanto difficili per reciproca incomprensione e diffidenza. Per queste ragioni la nostra Regione, insieme a molte altre, ha deciso di introdurre tale figura.

Cos'è il Difensore Civico, quali sono le sue funzioni?
Un amico fidato "nel posto che conta" pronto a tutelarti dagli abusi, dai ritardi, dalle negligenze e dalle irregolarità commesse dall'Amministrazione Pubblica e ad assicurare il buon andamento, la tempestività, la correttezza e l'imparzialità dell'attività amministrativa stessa.

Chi può rivolgersi al Difensore Civico?
Possono rivolgersi al Difensore Civico sia i cittadini, sia le associazioni o le formazioni sociali in relazione a diritti o interessi collettivi, diffusi o generali. Condizione per chiedere l'intervento del Difensore Civico è che da parte degli uffici incaricati di definire pratiche e di fornire spiegazioni o di dare notizie ci sia un ritardo di almeno 20 giorni, salvo che non vi sia necessità di un intervento di carattere urgente. Il Difensore Civico può, inoltre, operare d'ufficio in tutti i casi venuti a sua conoscenza di interesse generale o che creino particolare allarme e preoccupazione nella cittadinanza.

Come mettersi in contatto con lui?
Telefonando, scrivendo o recandoti (previo appuntamento) nelle ore di ufficio dei giorni feriali, escluso il sabato, presso la sede di via Via Giorgione, 18.

A cosa serve il Difensore Civico?
Si ricorre al Difensore Civico in tutti i casi in cui ci si lamenti del comportamento di una amministrazione pubblica, anche in pendenza di un ricorso giurisdizionale. Altro compito del Difensore Civico è quello di portare a conoscenza del Consiglio Regionale i casi denunciati e le carenze riscontrate, attraverso una relazione annuale od una serie di relazioni rispetto a specifici problemi. L'azione del Difensore Civico si esplica, quindi, su due direttive: tutela del cittadino e azione di stimolo nei confronti dell'attività amministrativa.

Le competenze del Difensore Civico
Il Difensore Civico può intervenire sull'attività:
  • del Consiglio e della Giunta regionale;
  • degli enti sub regionali non territoriali operanti nelle materie di competenza della Regione;
  • delle aziende consortili dipendenti;
  • degli enti o delle aziende con partecipazione di capitale regionale;
  • delle Aziende Unità Sanitarie Locali in relazione agli atti soggetti all'approvazione della Regione, ovvero su quelli preordinati ad adempimenti nonchè a provvedimenti di competenza regionale;
  • degli enti destinatari di deleghe o sub deleghe da parte della Regione, presso i quali non siano istituiti dai rispettivi statuti o non siano ancora operanti Difensori Civici.

Quello che non può fare il Difensore Civico:
  • sostituirsi ad un funzionario nel compimento dell'attività dovuta;
  • annullare o riformare atti amministrativi;
  • irrogare sanzioni;
  • interferire nell'attività di organi giudiziari;
  • rappresentare od assistere i cittadini in giudizio;
  • sospendere con la sua istanza i termini di decadenza per il ricorso al giudice amministrativo e per la proposizione della querela.

In ogni caso il Difensore Civico assicura al cittadino il massimo impegno ed attenzione a compiere ogni sforzo per assolvere nel modo più efficace e tempestivo i compiti affidatigli dalla legge, offrendo sempre una risposta o un suggerimento, anche nei casi in cui eventuali rimostranze del cittadino sconfinassero dalle sue strette competenze.

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