In nona commissione quasi concluso l'esame della legge sul disagio lavorativo

Votati tutti gli articoli tranne le disposizioni finanziarie che saranno esaminate in Bilancio. A seguire, audizione sulla proposta di legge per la promozione del benessere lavorativo.
Foto da Piqsels. 14/10/2021 - La commissione Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio, del Consiglio regionale del Lazio, riunita oggi in modalità telematica, ha approvato 12 dei 13 articoli della Proposta di legge n. 19 del 20 aprile 2018 ("Disposizioni per prevenire e contrastare il fenomeno del disagio lavorativo"). Manca solo l’articolo 12, relativo alle disposizioni finanziarie, che prevede prima il passaggio in commissione Bilancio. Approvati anche 14 emendamenti, tutti presentati dal proponente della legge, alcuni dei quali su indicazione dell’Ufficio legislativo, più la clausola valutativa (articolo 10) suggerita dal Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali.

La proposta di legge n. 19 ha come finalità quella di definire un quadro normativo che impedisca la costruzione di organizzazioni lavorative disfunzionali che possano produrre condizioni di disagio o incrementare comportamenti discriminatori od espulsivi nell’ambito lavorativo. L’articolo uno, nel definire l’oggetto e le finalità della legge, pone il tema della prevenzione e del contrasto al disagio lavorativo, anche con riferimento alla modalità telematica dello svolgimento dell’attività lavorativa. Viene sottolineata, inoltre, l’esigenza di “garantire una migliore qualità della vita e delle relazioni sociali sui luoghi di lavoro mediante l’individuazione di soluzioni organizzative avanzate, dirette a evitare il crearsi di un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo della dignità della persona”.

L’articolo due pone in capo alla Regione il compito di promuovere e coordinare gli interventi, mediante la concertazione sociale e la collaborazione istituzionale con tutti gli enti – pubblici o privati – che si occupano di disagio lavorativo. L’articolo tre definisce gli interventi di competenza della Regione: a) istituire e promuovere il funzionamento deli centri clinici di diagnosi e cura del disagio lavorativo; b) favorire l’attivazione di sportelli di ascolto e di orientamento; c) promuovere formazione, aggiornamento e qualificazione professionale degli operatori; d) realizzare attività di informazione, studio e ricerca, finalizzate alla promozione della cultura della salute delle lavoratrici e dei lavoratori; e) promuovere codici di condotta etici ed elaborazione e raccolta di buone prassi di accordi aziendali orientati al miglioramento delle condizioni lavorative.

L’articolo quattro prevede che in ogni Azienda sanitaria locale (Asl) sia istituito un “Centro di diagnosi e cura del disagio lavorativo”, mentre l’articolo cinque promuove l’attivazione di sportelli di ascolto e di orientamento. L’articolo sei disciplina le modalità di finanziamento degli interventi, prevedendo l’adozione annuale da parte della Regione di un bando riservato a enti locali, associazioni di volontariato, organizzazioni sindacali e micro, piccole e medie imprese. L’articolo sette dispone che le attività di studio, ricerca e monitoraggio sul fenomeno del disagio lavorativo siano svolte dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio sanitario regionale del Lazio (Dep). Con l’articolo otto viene istituito il “Premio regionale per la migliore organizzazione lavorativa”, da conferire a chi, tra i beneficiari degli interventi regionali, presenti il progetto più innovativo e/o si sia distinto per aver già attuato soluzioni organizzative (in presenza o da remoto) più efficaci ai fini della prevenzione del disagio lavorativo e del miglioramento della qualità della vita lavorativa e personale delle lavoratrici e dei lavoratori.

Infine, l’articolo nove prevede l’adozione di un regolamento regionale di attuazione e integrazione della legge; l’articolo dieci contiene la clausola valutativa sui risultati e gli effetti della normativa; l’articolo dodici (all’esame della commissione Bilancio) contiene le disposizioni finanziarie; l’articolo tredici è l’entrata in vigore. Soppresso - su suggerimento dell'Ufficio legislativo - l’articolo undici che conteneva la clausola di salvaguardia.

A seguire, la nona commissione ha effettuato un'audizione sulla proposta di legge della Giunta regionale sulla promozione della salute e della sicurezza sul lavoro, che ha registrato un ampio consenso. Il provvedimento era stato illustrato nella seduta del 3 giugno.
Sono intervenuti: Inail Lazio, Confprofessioni, Legacoop e Anci. Sono stati messi soprattutto in evidenza gli aspetti che riguardano il coordinamento fra i diversi enti che si occupano della materia, la semplificazione, la considerazione che viene riservata alle diverse specificità (di genere, di età, di provenienza geografica), il sistema di premialità previsto dalla proposta di legge, la partecipazione degli attori sociali e la formazione che viene ampliata e portata anche nelle scuole. L’Inail, infine, ha fatto un breve quadro della situazione nel Lazio: nei primi 8 mesi del 2021 sono già 74 gli incidenti mortali nel Lazio, di cui 9 hanno riguardato cittadini stranieri. A cura dell'Ufficio stampa del Consiglio Regionale del Lazio