Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti del Lazio

Numero della legge: 7
Data: 29 aprile 2024
Numero BUR: 36
Data BUR: 02/05/2024

SOMMARIO

Art. 1         (Finalità)

Art. 2         (Interventi)

Art. 3         (Piano annuale degli interventi per la salvaguardia e valorizzazione dei dialetti del Lazio)

Art. 4         (Comitato scientifico per la salvaguardia, valorizzazione e diffusione dei dialetti del Lazio)

Art. 5         (Rispetto della normativa dell’Unione europea sugli aiuti di Stato)

Art. 6         (Clausola di valutazione degli effetti finanziari)

Art. 7         (Disposizioni finanziarie)

Art. 8        (Entrata in vigore)



Art. 1

(Finalità)

1. Al fine della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della Regione, delle diversità culturali, religiose e linguistiche, nonché di quelle relative ai dialetti locali delle comunità residenti nel proprio territorio, la Regione, quale crogiolo dell’antica civiltà italica, salvaguarda e valorizza i dialetti del Lazio nelle loro espressioni orali e letterarie, popolari e colte, quali parte integrante del patrimonio storico, civile e culturale regionale e si adopera affinché tale patrimonio resti fruibile alle future generazioni attraverso la trasmissione delle sue diverse forme e manifestazioni.


Art. 2

(Interventi)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione promuove, in particolare, i seguenti interventi:

a)  studi e ricerche sui dialetti locali, anche in collaborazione con università, centri di ricerca, associazioni culturali ed esperti del settore;

b) progetti e sussidi didattici nelle scuole per la diffusione della cultura legata ai dialetti del Lazio fra le nuove generazioni, privilegiando, in particolare, gli incontri fra giovani e anziani nell’ottica dello scambio intergenerazionale;

c)  manifestazioni, spettacoli e altre produzioni artistiche, iniziative editoriali, discografiche, televisive e multimediali mirate a valorizzare i dialetti del Lazio e le realtà culturali ad essi legate, anche nell’ambito della programmazione per la promozione delle attività culturali di cui alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 (Sistema Cultura Lazio: Disposizioni in materia dello spettacolo dal vivo e di promozione culturale) e successive modifiche;

d) seminari, convegni e corsi di aggiornamento in materia.

2. La Regione, inoltre, costituisce e incrementa un fondo bibliografico specialistico e un archivio documentale multimediale, consultabili on line nella sezione “Biblioteca” del sito del Consiglio della Regione Lazio.

3. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione può, in particolare:

a)  operare in forma diretta, anche attraverso l’assegnazione di incarichi per studi e ricerche;

b) stipulare intese o convenzioni con istituti scolastici, università, centri di documentazione e ricerca, pubblici o privati, enti e associazioni che svolgono un’attività qualificata e continuativa nella ricerca storica e scientifica relativa al patrimonio linguistico e dialettale;

c)  concedere contributi per la realizzazione di progetti presentati da soggetti, pubblici o privati, volti a promuovere la salvaguardia e la valorizzazione dei dialetti della Regione, anche ai fini dell’apprendimento della storia e delle tradizioni locali;

d) istituire premi per tesi di laurea e/o dottorati, già discusse, che riguardano la storia, la cultura e il patrimonio letterario dei dialetti del Lazio;

e)  istituire un registro dei dialetti del Lazio riconosciuti.


Art. 3

(Piano annuale degli interventi per la salvaguardia e valorizzazione dei dialetti del Lazio)

1. La Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all’articolo 4, entro il mese di marzo di ogni anno, approva il Piano annuale degli interventi per la salvaguardia e valorizzazione dei dialetti del Lazio, di seguito denominato Piano degli interventi.

2. Il Piano degli interventi definisce, per l’anno di riferimento, in particolare:

a) gli interventi da realizzare tra quelli di cui all’articolo 2;

b) le risorse per la copertura finanziaria degli interventi di cui alla lettera a);

c) gli schemi delle intese e delle convenzioni di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b);

d) i soggetti destinatari dei contributi di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c);

e) i criteri e le modalità per la concessione, mediante bandi pubblici, dei contributi di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c), e, in particolare, gli importi massimi di spesa da ammettere a contributo, la percentuale dei contributi concedibili, nonché le modalità di erogazione dei contributi stessi;

f) le condizioni per l’eventuale cumulabilità del contributo regionale con altre agevolazioni pubbliche;

g) le modalità per l’effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c), nonché le cause di revoca dei contributi concessi e di recupero delle somme erogate;

h) le modalità per il monitoraggio e il controllo sugli interventi di cui alla lettera a);

i)  le caratteristiche dei premi di cui all’articolo 2, comma 3, lettera d);

l)  le modalità, i termini e i requisiti per la partecipazione ai premi di cui all’articolo 2, comma 3, lettera d), nonché i criteri di selezione per l’aggiudicazione e le modalità di svolgimento degli stessi;

m) le modalità e i criteri per la costituzione del registro di cui all’articolo 2, comma 3, lettera e), per l’iscrizione nello stesso e per la relativa tenuta.

3.  Il Piano degli interventi è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.


Art. 4

(Comitato scientifico per la salvaguardia, valorizzazione e diffusione dei dialetti del Lazio)

1. È istituito, presso l’assessorato regionale competente in materia, senza oneri a carico del bilancio regionale, il Comitato scientifico per la salvaguardia, valorizzazione e diffusione dei dialetti del Lazio, di seguito denominato Comitato per i dialetti, con funzioni propositive e consultive.

2. Il Comitato per i dialetti è presieduto dall’Assessore regionale competente in materia o un suo delegato, ed è composto da sei membri scelti, previo avviso pubblico, dal Presidente della Regione tra esperti dei dialetti di ciascun ambito provinciale, di comprovata competenza nella storia e nella cultura dei dialetti del Lazio, dei quali uno in rappresentanza del territorio di Roma Capitale, uno di quello della Città metropolitana di Roma Capitale e uno in rappresentanza del territorio di ciascuna provincia.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, sentita la commissione consiliare competente in materia, provvede, con proprio decreto, alla costituzione del Comitato per i dialetti.

4. Il Comitato per i dialetti resta in carica fino alla fine della legislatura e comunque continua a svolgere i propri compiti fino alla data di insediamento del nuovo Comitato.

5. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, i compiti del Comitato per i dialetti; con un regolamento interno sono disciplinate le relative modalità di organizzazione e funzionamento.

6. L’istituzione del Comitato per i dialetti non comporta oneri a carico del bilancio regionale e la partecipazione al Comitato è a titolo gratuito; pertanto, non è prevista la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.


Art. 5

(Rispetto della normativa dell’Unione europea sugli aiuti di Stato) 

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell’Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.

2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015.

3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015, oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso relativo all’autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.


Art. 6

(Clausola di valutazione degli effetti finanziari) 

1. Ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalla direzione regionale competente per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

a)  gli obiettivi programmati e le variabili socioeconomiche di riferimento in relazione alle misure e agli strumenti previsti per l’attuazione degli interventi;

b) l’ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la concessione dei contributi previsti;

c)  la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento ai contributi concessi.

 


Art. 7

(Disposizioni finanziarie) 

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, titoli 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”, rispettivamente:

a)  del “Fondo regionale per la salvaguardia e la valorizzazione dei dialetti del Lazio – parte corrente”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 95.000,00, per l’anno 2024 ed euro 190.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1. A decorrere dall’anno 2027, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale;

b) del “Fondo regionale per la salvaguardia e la valorizzazione dei dialetti del Lazio – parte in conto capitale”, la cui autorizzazione di spesa, pari a complessivi euro 25.000,00, a valere sul triennio 2024-2026, di cui euro 5.000,00, per l’anno 2024 ed euro 10.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.

2. All’attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse iscritte nel programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, titolo 1 “Spese correnti”, relative al “Fondo unico regionale per la promozione delle attività culturali” di cui all’articolo 24 della l.r. 15/2014, nei limiti dell’autorizzazione di spesa prevista nell’ambito della legge annuale di stabilità regionale.


Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.