Disposizioni in materia di cooperative di comunità

Numero della legge: 1
Data: 3 marzo 2021
Numero BUR: 23
Data BUR: 04/03/2021

SOMMARIO

 

Art.   1  (Finalità e oggetto)

Art.   2  (Definizione e ambito di applicazione)

Art.   3  (Scambio mutualistico e categorie di soci)

Art.   4 (Contributi e incentivi in favore delle cooperative di comunità)

Art.   5  (Utilizzo delle aree e dei beni immobili inutilizzati)

Art.   6  (Albo regionale)

Art.   7  (Deliberazione di attuazione)

Art.   8  (Strumenti e modalità di raccordo)

Art.   9  (Relazione. Clausola di valutazione degli effetti finanziari)

Art. 10  (Disposizioni finanziarie)

Art. 11  (Entrata in vigore)



Art. 1

(Finalità e oggetto)

 

1.  La Regione, nel rispetto degli articoli 45, comma primo, 117 e 118, comma quarto, della Costituzione e della normativa statale nonché degli articoli 7, comma 2, lettere l), m), n) e o) e 8 dello Statuto, riconosce e promuove il ruolo e la funzione delle cooperative di comunità, che abbiano come obiettivo la produzione di vantaggi a favore di una comunità territoriale definita, alla quale i soci promotori appartengono o che eleggono come propria, nell’ambito di iniziative a sostegno dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale volte a rafforzare il sistema produttivo integrato e a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali e delle comunità locali.

2.  La presente legge, per le finalità di cui al comma 1, detta disposizioni per definire i criteri e i requisiti per il riconoscimento delle cooperative di comunità, istituendone l’albo regionale e prevedendo forme di sostegno a favore delle stesse.

 

Art. 2

(Definizione e ambito di applicazione)

 

1.  Ai fini della presente legge sono definite “cooperative di comunità” le società cooperative:

a)  costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile e iscritte all’albo delle cooperative di cui all’articolo 2512, comma secondo, del codice civile e all’articolo 223 sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, le quali, al fine di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale e urbanistico, criticità ambientali, promuovano la partecipazione della popolazione residente alla gestione dei beni o dei servizi collettivi, valorizzino le competenze della popolazione, le tradizioni culturali e le risorse territoriali, attraverso lo sviluppo di attività economiche sostenibili volte al mutuo scambio di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e culturali, alla riqualificazione delle infrastrutture e del patrimonio immobiliare pubblico nonché alla creazione di nuova domanda di lavoro e di nuove opportunità di reddito;

b)  aventi sede nel territorio regionale e operanti prevalentemente:

1)  in aree montane, aree interne o a rischio di spopolamento, ovvero in zone caratterizzate da condizioni di disagio socio-economico e di criticità ambientale;

2)  in particolari contesti, quali aree metropolitane o periferie urbane e periurbane, caratterizzati da minore accessibilità sociale, economica e di mercato, che si traduca in rarefazione dei servizi, dispersione scolastica e presenza di marginalità sociali.

2.  La sostenibilità delle attività economiche va declinata promuovendo, in particolare, l'integrazione e la valorizzazione dei soggetti più fragili della comunità territoriale con attività cooperative in grado di recare benessere ai soggetti disagiati sul piano psicofisico, economico, sociale, ambientale, favorendo lo sviluppo e agevolando il loro diritto al lavoro, la trasmissione di esperienze intergenerazionali all’interno della comunità e sostenendo i lavoratori con disabilità, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche, a beneficio di tutta la filiera attiva nel territorio e della cultura inclusiva della comunità.

3. (1)

4.  Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata per il 100 per cento da cooperative di comunità, ancorché operanti in diverse aree o ambiti territoriali della Regione.

 

 Art. 3

(Scambio mutualistico e categorie di soci)

 

1.  Le cooperative di comunità e i loro consorzi possono realizzare uno o più scambi mutualistici. Ad esse e ai loro consorzi si applicano le norme relative al settore in cui operano.

2.  Possono essere soci delle cooperative di comunità le persone fisiche che risiedono ovvero che operano con carattere di continuità nel territorio della comunità di riferimento ovvero le persone giuridiche, i soggetti e le organizzazioni che hanno sede nel medesimo territorio o che in esso operano con carattere di continuità.

3.  L’atto costitutivo della cooperativa di comunità indica:

a)    la qualifica di cooperativa di comunità oltre alla denominazione sociale tipica;

b)   la delimitazione dell’ambito territoriale di operatività e i requisiti di appartenenza o di collegamento dei soci alla propria comunità o territorio;

c)    le clausole mutualistiche di cui all’articolo 2514, primo comma, del codice civile.

4.  In occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, nelle relazioni previste dall’articolo 2545 del codice civile, gli amministratori e i sindaci della cooperativa di comunità indicano specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento di benefici o di altre utilità per il territorio o per la comunità in cui opera la cooperativa medesima.

 

 

Art. 4

(Contributi e incentivi in favore delle cooperative di comunità)

 

1.  Ferma restando la possibilità di accesso ai fondi previsti per finalità di cooperazione, al fine di sostenere la costituzione e lo sviluppo delle cooperative di comunità, nonché la realizzazione dei relativi interventi, la Regione concede, previo avviso pubblico e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato:

a)  contributi di parte corrente e in conto capitale;

b)  incentivi per la creazione di nuova occupazione.

2.  La Giunta regionale disciplina le modalità e i criteri di ammissibilità dei contributi e degli incentivi previsti al comma 1 con la deliberazione di cui all’articolo 7.

 

 

Art. 5

(Utilizzo delle aree e dei beni immobili inutilizzati)

 

1.  La Regione e gli enti dipendenti, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente, previo espletamento di procedure di evidenza pubblica e sulla base di una proposta presentata da parte delle cooperative di comunità relativamente all’uso di aree o beni immobili inutilizzati, possono concedere, per finalità di interesse generale e per la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano, l’utilizzo delle aree o dei beni immobili suddetti alle cooperative di comunità previa stipula di un apposito atto.

2.  Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate anche dagli enti locali nel rispetto dell’articolo 118 della Costituzione e dalle aziende e dagli enti del servizio sanitario secondo le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti.

 

Art. 6

(Albo regionale)

 

1. É istituito, presso la direzione regionale competente e senza oneri a carico del bilancio regionale, l’albo regionale a cui le società cooperative in possesso dei requisiti di cui alla presente legge si iscrivono per ottenere il riconoscimento di cooperativa di comunità e accedere agli interventi previsti dalla presente legge.

 


 

Art. 7

(Deliberazione di attuazione)

 

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente per materia, stabilisce, con propria deliberazione, i requisiti, i criteri e le modalità per: (2)

a)  la concessione dei contributi e degli incentivi di cui all’articolo 4;

b)  l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 6 e la relativa gestione.


 

Art. 8

(Strumenti e modalità di raccordo)

 

1.  La Regione, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, al fine di favorire la partecipazione delle cooperative di comunità nell’individuazione e nell’attuazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi di interesse pubblico o di utilità sociale e di agevolarne la diffusione quali strumenti di sviluppo economico integrato tra soggetti pubblici e privati: (3)

a)  promuove forme di raccordo delle attività delle cooperative di comunità con quelle delle amministrazioni pubbliche, attraverso l’adozione di appositi schemi di convenzioni tipo ovvero attraverso l’attuazione delle forme di coinvolgimento attivo di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), ove applicabili;

b)  favorisce, d’intesa con gli enti locali, la partecipazione della cooperazione di comunità alla gestione dei beni comuni mediante:

1)  la promozione di azioni volte a favorirne le capacità progettuali e imprenditoriali;

2)  il sostegno e il coinvolgimento delle cooperative di comunità nel sistema di produzione di beni e servizi;

c)  promuove il ruolo delle cooperative di comunità nell’attuazione di politiche attive del lavoro sulla base di apposite convenzioni da stipularsi con i soggetti accreditati per i servizi per il lavoro;

d) individua, nel rispetto e nei limiti posti dalla normativa vigente in materia, i criteri e le modalità di affidamento, di convenzionamento e di conferimento, alle stesse, di lavori e/o servizi;

e)  può mettere a disposizione, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente, edifici o aree non utilizzate per favorire la costituzione di cooperative di comunità e per il raggiungimento degli scopi sociali, tramite le procedure previste dalla legge e promuovere, presso le altre amministrazioni pubbliche, l’impiego del patrimonio immobiliare per le medesime finalità;(4)

f)  pubblica e diffonde sui propri siti internet istituzionali le pratiche virtuose promosse dalle cooperative di comunità e loro consorzi al fine della loro riproducibilità;

g)  promuove il carattere multifunzionale e multimprenditoriale della cooperativa di comunità, il perseguimento della pluralità di obiettivi sociali ed economici e la possibilità di realizzare più scambi mutualistici;

h)  mette in atto gli strumenti necessari per sostenere all’interno delle cooperative di comunità il ruolo dell’agricoltore nei comuni con meno di cinquemila abitanti come “custode del paesaggio” al fine di perseguire le finalità del sostegno alla permanenza degli imprenditori agricoli e delle popolazioni residenti, contrastando l’abbandono dei paesaggi rurali attraverso il censimento, del monitoraggio, del recupero conservativo e della promozione dell’architettura e del patrimonio rurale tradizionale ai fini della valorizzazione turistico-ricreativa delle località rurali. (5)

Art. 9

(Relazione. Clausola di valutazione degli effetti finanziari)

 

1.  Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente in materia di lavoro e al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali una relazione sull’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

2.  Ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalle direzioni regionali competenti per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

a)    gli obiettivi di promozione delle cooperative di comunità programmati e le variabili socioeconomiche di riferimento;

b)   l’ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la concessione dei contributi e degli incentivi previsti dall’articolo 4;

c)    la tipologia e il numero dei beneficiari dei contributi e degli incentivi concessi.

 

 

Art. 10

(Disposizioni finanziarie)

 

1.  Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione nel programma 08 “Cooperazione e associazionismo” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti” e titolo 2 “Spese in conto capitale”, del “Fondo per il sostegno delle cooperative di comunità – parte corrente” e del “Fondo per il sostegno delle cooperative di comunità – parte in conto capitale”, le cui autorizzazioni di spesa, rispettivamente, pari a euro 100.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2021-2023, per la parte corrente e a euro 200.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2021-2023, per la parte in conto capitale, sono derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nei fondi speciali di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titoli 1 e 2.

2.  Alle finalità di cui alla presente legge possono concorrere le risorse di cui alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 (Disciplina delle cooperative sociali), alla legge regionale 26 giugno 2019, n. 10 (Promozione dell’amministrazione condivisa dei beni comuni) e alla legge regionale 7 agosto 2020, n. 9 (Tutela e valorizzazione dei piccoli comuni) e successive modifiche, nei limiti delle autorizzazioni di spesa disposte nell’ambito della legge annuale di stabilità regionale.

 

Art. 11

(Entrata in vigore)

 

1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Note:

(1) Comma abrogato dall'articolo 27, comma 1, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(2) Alinea modificata dall'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(3) Alinea modificata dall'articolo 27, comma 1, lettera c), numero 1), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(4) Lettera modificata dall'articolo 27, comma 1, lettera c), numero 2), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(5) Lettera sostituita dall'articolo 27, comma 1, lettera c), numero 3), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

 

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.