Disposizioni in materia di vigenza delle graduatorie delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale

Numero della legge: 5
Data: 11 luglio 2018
Numero BUR: 57
Data BUR: 12/07/2018


Art. 1

(Disposizioni in materia di vigenza delle graduatorie delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale)

 

1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche, al fine di assicurare la piena funzionalità delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale, anche attraverso l’impiego di personale aggiornato rispetto alla costante evoluzione clinica, tecnologica ed organizzativa, le graduatorie delle procedure concorsuali del personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale indette a decorrere dal 1° gennaio 2020 non possono avere una vigenza superiore a due anni dalla data della loro pubblicazione. (1)

2. Le graduatorie adottate all’esito delle procedure concorsuali di cui al comma 1, in scadenza al 31 dicembre 2018 e vigenti da più di tre anni, non possono essere prorogate, ferma restando la loro utilizzabilità fino alla suddetta data. Alle graduatorie vigenti da meno di tre anni si applica il termine di vigenza massima di tre anni. (2)

2bis. Le graduatorie delle procedure concorsuali di cui al comma 1, ove previsto nel bando, hanno valenza regionale e sono utilizzate per il reclutamento di personale a tempo indeterminato e determinato per tutti i ruoli del servizio sanitario regionale, oltre che per la copertura dei posti messi a concorso, anche per l’assunzione degli idonei, nei limiti del fabbisogno triennale di personale. (3)

2 ter. Il rifiuto dell’assunzione con contratto a tempo indeterminato presso un’azienda o un ente del servizio sanitario regionale, ove prevista nel bando la valenza regionale della graduatoria, determina la decadenza dei candidati idonei dalla graduatoria e la perdita dell’idoneità all’assunzione. (3a)

3. Dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in quanto compatibili con le previsioni del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione e con quelle dei programmi operativi di cui all’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010) e con le funzioni attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario.


Art. 1 bis    (4)

(Obbligo di permanenza nella sede di destinazione)

1. In applicazione di quanto disposto dall’articolo 35, comma 5 bis, del d.lgs. 165/2001, i soggetti assunti tramite scorrimento delle graduatorie dei concorsi devono permanere nella sede di destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.

2. I soggetti vincitori di una procedura di mobilità volontaria devono permanere presso l’ente o l’azienda di destinazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte salve situazioni di particolare gravità, debitamente motivate, la cui valutazione è rimessa all’ente o l’azienda di destinazione medesimi.

Art. 2

(Entrata in vigore)

 

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Note:

(1) Comma modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera a), numero 1), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(2) Comma modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera a), numero 2), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(3) Comma inserito dall'articolo 17, comma 1, lettera a), numero 3), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1; vedi al riguardo anche l'articolo 17, commi 2 e 3, della medesima l.r. 1/2020; comma successivamente modificato dall'articolo 30, comma 1, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(3a) Comma modificato dall'articolo 30, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(4) Articolo inserito dall'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.