Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1997. (1)

Numero della legge: 46
Data: 23 dicembre 1997
Numero BUR: 35
Data BUR: 20/12/1997
L.R. 23 Dicembre 1997, n. 46
Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1997. (1)


Art. 1

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'anno finanziario 1997 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella "A".


Art. 2

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1997 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella "B".


Art. 3

1. Gli elenchi allegati al bilancio di previsione per l'anno 1997 si intendono aggiornati in conformità alle variazioni e riferimenti recati dalla presente legge e relative tabelle annesse.


Art. 4

1. Improrogabilmente entro il 31 marzo 1998 i dirigenti dei settori regionali devono far pervenire al settore 10, dell'Assessorato economia e finanza regionale, relativamente ai capitoli di spesa di rispettiva competenza, l'elenco degli impegni assunti sugli stanziamenti di competenza, dell'esercizio 1995 e non pagati negli anni 1995, 1996 e 1997 per i quali, al 31 dicembre 1997, sia intervenuta perenzione amministrativa ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, precisando gli estremi degli atti originali di impegno, l'indicazione del creditore e la somma ancora dovuta ai fini dell'adozione dei decreti ricognitivi di cui al comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 15/1977.

2. I dirigenti regionali tenuti a trasmettere i dati di cui al comma 1 sono personalmente responsabili dell'esatto accertamento delle condizioni giuridiche che hanno fatto insorgere, da parte dei creditori, il diritto a reclamare l'assolvimento del credito stesso, nei termini contenuti nell'articolo 27 della l.r. 15/1977.

3. Oltre al rispetto di ogni altra condizione prevista dalle vigenti leggi, l'iscrizione delle partite contabili perente nel decreto ricognitivo di cui al comma 1 è condizione indispensabile per l'adozione degli atti finalizzati al relativo impegno e pagamento a carico dei competenti capitoli di bilancio concernenti i residui passivi perenti reclamati dai creditori, salvo i casi previsti al comma 4, dell'articolo 5.

4. Per il pagamento dei titoli di spesa emessi e non estinti entro l'anno finanziario 1997, a carico degli esercizi 1995 e precedenti, ovvero per i quali le strutture amministrative ne abbiano ordinato l'emissione entro il termine con atti pervenuti alla ragioneria entro il 31 dicembre 1997, è consentita, nelle more del perfezionamento della procedura di cui al presente articolo, l'immediata riemissione o emissione dei titoli stessi a carico dell'esercizio 1998. Agli adempimenti contabili occorrenti per l'erogazione di tali ultime spese provvede direttamente il settore 11 ragioneria dell'Assessorato economia e finanza regionale.

5. Per l'esercizio finanziario 1997 è sospesa la facoltà di protrarre le operazioni di riscossione e pagamento oltre il 31 dicembre 1997 di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 15/1977.

6. Sono recepite le risultanze del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1926 del 29 settembre 1997 riguardante l'applicazione dell'articolo 70 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11.

7. Per le spese di cui al comma 2 dell'articolo 54 della legge regionale 11/1997 la facoltà di impegnare nel limite del 75 per cento dello stanziamento è confermata sino al 31 dicembre 1997, ferma restando la possibilità di concessione di deroghe di cui al comma 3 del medesimo articolo 54.


Art. 5

1. L'autorizzazione contenuta nel comma 1, lettera e), dell'articolo 4 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 12 è incrementata di un importo di lire 54.946.613.327=, mentre è autorizzata la contrazione di un mutuo di lire 1.010.244.704.225=, finalizzato alla copertura del saldo finanziario negativo connesso alla gestione dei pregressi esercizi.

2. Attesa la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 36 della legge regionale 15/1977, è fatta salva la facoltà, con la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione 1998 o con il relativo assestamento, di rinnovare l'autorizzazione alla contrazione di uno o più mutui per il finanziamento delle somme inutilizzate iscritte nell'elenco n. 5 allegato alla legge regionale 12/1997 e dell'elenco 5b di cui alla medesima legge come modificato dalla presente legge nonché di quelle autorizzate dal presente articolo.

3. Il bilancio pluriennale, allegato alla legge regionale 12/1997, è integrato con le variazioni indicate all'allegata tabella C.

4. L'elenco 5 bis allegato alla l.r. 12/1997, modificato in relazione alle rettifiche apportate ai singoli capitoli dalla presente legge, è sostituito dall'allegata tabella D.

5. Relativamente ai residui perenti riguardanti il bilancio del Consiglio regionale, gli adempimenti di cui al precedente articolo 4 vengono effettuati direttamente dalla Segreteria amministrativa del Consiglio regionale e formalizzati con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza (2).


Art. 6

1. All'articolo 20, comma 3 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 la parola "sostenute" è sostituita dalle seguenti: "da sostenere".


Art. 7 (2a)

[ 1. Fino alla data di affidamento della gestione del servizio idrico integrato al nuovo soggetto gestore individuato con le modalità previste dalla legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6, per la realizzazione di opere di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue di competenza delle province, dei comuni e loro consorzi, la Regione concede agli enti interessati contributi pluriennali, in misura costante, per la durata corrispondente a quella necessaria per l'ammortamento dei mutui che, all'uopo, vengono contratti agli enti stessi e, comunque, per una misura e per un periodo non superiori alle condizioni attuate dalla cassa depositi e prestiti.

2. Dopo l'avvenuto affidamento della gestione del servizio idrico integrato al nuovo soggetto gestore, i contributi di cui al comma 1 sono concessi alle autorità d'ambito, ovvero alle amministrazioni provinciali che esercitano le funzioni di coordinamento d'ambito.

3. Alla individuazione, all'approvazione ed al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo, provvede, in deroga all'articolo 3 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 la Giunta regionale, sentite le province, con proprio atto deliberativo, assumendo i relativi impegni nei limiti degli stanziamenti del capitolo di spesa 51405 del bilancio di previsione, la cui denominazione viene modificata nella seguente "contributi costanti annuali per l'esecuzione di reti idriche nonché di acquedotti, impianti di depurazione e fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue di interesse degli enti locali".

4. Alla formale concessione dei contributi provvede con singoli decreti il Presidente della Giunta regionale.]


Art. 8

1. In deroga al disposto della legge regionale 26 febbraio 1997, n. 3, e nei limiti di stanziamento del capitolo 43101, ulteriori lire 3.000.000.000= sono destinati alla copertura dei costi di esercizio delle aziende pubbliche esercitanti il trasporto interregionale nell'ambito del territorio regionale e di quello urbano del Comune di Roma.


Art. 9

1. La Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 18 giugno 1980, n. 72, riconosce al comune di Anzio il contributo di lire 1.300.000.000=, per la realizzazione del sovrappasso ferroviario all'incrocio della SS "Nettunense", opera già prevista dalla delibera del Consiglio regionale n. 759 del 14 dicembre 1983 per un importo di lire 800.000.000= e ulteriormente finanziata dalla Giunta regionale con delibera n. 12044 del 29 dicembre 1993 per un importo di lire 500.000.000=, ed in corso di completamento. La spesa di lire 1.300.000.000= grava sul capitolo n. 31225.

2. La Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 72/1980, riconosce al comune di Corchiano (VT) il contributo di 1 miliardo 800 milioni per il completamento di strada comunale e parcheggio, opere già previste per l'importo di 2.000.000.000= dalla delibera della Giunta regionale numero 12056 del 29 dicembre 1993 con la quale è stato erogato il 10 per cento del contributo pari a lire 200.000.000= e in corso di completamento. La spesa di lire 1.800.000.000= grava sul capitolo n. 31225.

3. La Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 72/1980, riconosce al comune di Zagarolo, (RM) il contributo di lire 1.800.000.000= per il completamento di strada di accesso al centro storico, opera già prevista per l'importo di lire 2.000.000.000= dalla delibera della Giunta regionale n. 12123 del 23 dicembre 1991, con la quale è stato erogato il 10 per cento del contributo pari al lire 200.000.000= e in corso di completamento. La spesa di lire 1.800.000.000= grava sul capitolo n. 31225.


Art. 10

1. (Omissis) (3).


Art. 11

1. Entro il 31 dicembre 1998 il 50 per cento delle fidejussioni prestate dalle imprese associate e/o dal consorzio di garanzia fidi, confluenti nel fondo di garanzia, ai sensi della legge regionale 10 settembre 1993, n. 46, devono essere trasformate in apporto monetario di pari valore. Il residuo 50 per cento deve essere trasformato entro il 31 dicembre 1999.

2. Fino alla completa attuazione della predetta disposizione, la ripartizione proporzionale del rischio tra tutti i soggetti che concorrono alla formazione del fondo di garanzia di cui alla lettera d) del comma 2, dell'articolo 2 della l.r. 46/1993, avviene sulla parte monetaria del fondo stesso con esclusione delle fidejussioni.

3. Dal 1 gennaio 1999 il 50 per cento delle fidejussioni, trasformato in apporto monetario, concorre alla ripartizione proporzionale del rischio. Dal 1 gennaio 2000 vi concorre anche il restante 50 per cento delle fidejussioni.

4. Gli apporti fidejussori prestati dai vari enti che concorrono alla formazione del fondo di garanzia rientrano nella norma generale della ripartizione proporzionale del rischio.(3a)


Art. 12

1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo 32443 l'importo di lire 471.147.500 è destinato al Comune di Cerveteri per l'acquisto del fabbricato "La Legnara".


Art. 13

1. (Omissis) (4).

2. I contributi concessi ai soggetti beneficiari, ai sensi della legge regionale 4 luglio 1979, n. 51, per opere finanziate con i piani annuali 1991/1994 a valere sullo stanziamento del capitolo 32501 del corrente esercizio sono confermati qualora i lavori siano stati consegnati entro la data del 31 dicembre 1996.

3. I lavori stessi devono comunque essere completati e regolarmente contabilizzati con apposito stato finale corredato di certificato di regolare esecuzione approvati con deliberazione della Giunta municipale, entro la data del 31 marzo 1998 (5).


Art. 14

1. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale 15 maggio 1997, n. 9, come modificato dalla legge regionale 15 maggio 1997, n. 10, e le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 9/1997 sono sospese fino alla formale costituzione degli organismi previsti dalla legge regionale 9/1997.


Art. 15

1.(Omissis) (6).

2. (Omissis) (7).

3. I commi 2 e 3 dell'articolo 5, l'articolo 6, l'articolo 7 e l'articolo 8 della legge regionale 17/1985 sono abrogati.


Art. 16

1. All'articolo 7, comma 2, lettera h), della legge regionale 7 ottobre 1996, n. 39, dopo le parole "comma 3" sono aggiunte le seguenti: "nonché alle borse di studio e di ricerca di cui all'articolo 10".


Art. 17

1. Il capitolo 39001 indicato nel comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 29 maggio 1997, n. 14, assume il numero 29001.


Art. 18

1. Per iniziative di interesse regionale svolte e da svolgere nell'esercizio 1997, nell'ambito delle finalità dell'articolo 20 della legge regionale 18 giugno 1991, n. 21, riguardanti nuovi strumenti finanziari ed analisi di fattibilità a favore delle imprese del Lazio, la FILAS è autorizzata ad utilizzare, previa presentazione all'Assessorato Economia e Finanza di idonea resocontazione, una quota del Fondo Speciale già attribuito ai sensi della legge regionale 9 marzo 1990, n. 28, sino alla concorrenza di lire 300.000.000=.


Art. 19

(8)


Art. 20

1. All'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997 è aggiunto il seguente capitolo:
- Cap. 59002 lett. a), Parco Cerite lire 200.000.000=.


Art. 21

1. Al comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nonché dal Presidente dei consorzi".

2. (Omissis) (9).

3.(Omissis) (10).


Art. 22

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 31, secondo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 non si applicano agli enti territoriali o agli organi degli stessi ancorché dotati di personalità giuridica che hanno versato alla Regione il tributo speciale relativo al periodo dal 1 gennaio al 31 ottobre 1996 entro il 30 novembre 1996.


Art. 23

1. (Omissis) (11).


Art. 24

(12)


Art. 25

1. Lo stanziamento del capitolo 24138 è destinato per l'importo di lire 1.250.000.000= all'erogazione del saldo dovuto agli enti dei quali con deliberazione della Giunta regionale n. 6346/1996 sono state accolte ai sensi della legge regionale 25 maggio 1989, n. 31 le richieste di cofinanziamento di progetti di cantieri scuola e lavoro ed ai quali è stato erogato, in applicazione della deliberazione consiliare n. 1178/1990, il solo acconto nella misura del 50 per cento del cofinanziamento concesso.


Art. 26

1. Alla Finanziaria Laziale di Sviluppo S.p.A. (FILAS) è riconosciuto il compenso per le attività poste in essere nell'esercizio 1997, in esecuzione dell'articolo 7 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 29 e dell'attività promozionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2273/1997, fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il compenso è riconosciuto alla FILAS nelle misure fissate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2273/1997 e grava sui fondi speciali costituiti presso la FILAS S.p.A. medesima ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 29/1996.


Art. 27

1. Ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 19 sono approvati i bilanci di previsione per l'anno 1997, deliberati dai sottoelencati enti sottoposti a controllo regionale:
a) Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (A.DI.S.U.) Roma Tre;
b) Istituto regionale di formazione per i dipendenti (I.R.FO.D.).

2. Le schede riepilogative dei bilanci di previsione degli enti di cui al comma 1 sono allegate alla presente legge.


Art. 28

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 12, è aggiunta la seguente frase: "La partecipazione finanziaria della Regione Lazio può coprire fino al 100 per cento del costo della realizzazione".

2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale 12/1997 sono aggiunte le seguenti parole: "assumendone l'onere finanziario".

3. (Omissis) (13).


Art. 29

1. (Omissis) (14).

2. Al comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale 12/1997 il capitolo 32503 assume la seguente denominazione: "Fondo regionale per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui concessi dall'Istituto per il Credito Sportivo (legge regionale 51/1979, art. 3, lettere a) e b)".


Art. 30


1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


(Tabelle "A" "B" "C" e "D": Omissis).



Note:

(1) Pubblicata sul BUR 23 dicembre 1997, n. 35 (S.O. n. 5).
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 30 maggio 1998, n. 21 (S.S. n. 3).

(2) Comma così modificato dall'art. 19 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 15

(2a) Articolo abrogato dal numero 13) dell'allegato D alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

(3) Sostituisce l'art. 12 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 12.

(3a) Il termine di cui al presente articolo è stato prorogato ed unificato al 31 dicembre 2000 dall'articolo 26, comma 1 della legge regionale 9 dicembre 1999, n. 37 di cui, per completezza, si riporta il testo:
<>

(4) Sostituisce l'art. 67 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11

(5) Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 maggio 1998 dall'art. 65 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 15, che fa erroneo riferimento all'art. 67 della legge regionale 25 maggio 1997, n. 11.

(6) Sostituisce l'art. 3 della legge regionale 19 febbraio 1985, n. 17.

(7) Sostituisce l'art. 4 della legge regionale 19 febbraio 1985, n. 17

(8) Articolo abrogato dall'articolo 59, comma 1, lettera q), della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, a decorrere, ai sensi del comma 1bis del medesimo articolo 59, dalla data di entrata in vigore del regolamento riguardante la materia disciplinata dal presente articolo. Tale articolo ha abrogato anche, con la medesima decorrenza, la legge regionale 15 maggio 1997, n. 9, modificata dalla presente articolo

(9) Sostituisce il comma 7 dell'art. 31 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11.

(10) Abroga il comma 2 dell'art. 32 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11.

(11) Sostituisce il comma 1 dell'art. 24 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 12.

(12) Articolo abrogato dall'articolo 2, comma 95, lettera b) della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9

(13) Aggiunge il comma 4 all'art. 36 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 12.

(14) Sostituisce il comma 1 dell'art. 44 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 12.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.